Sentenza n. 640/2016 pubbl. il 12/05/2016 RG n

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Sentenza n. 640/2016 pubbl. il 12/05/2016
RG n. 10274/2014
Tribunale Napoli Nord
Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano
TRA
Comune di Teverola, in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’Avv.to Raffaele
Marciano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Griffo in Aversa, via P. Neruda n. 10,
giusta mandato a margine dell’atto introduttivo
Opponente
E
Vitale One Costruzioni srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Roberto Maria Bisceglia e Sara Pedace, elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’avv. Luigi Ciriello in Aversa, piazza Duomo n. 40, giusta mandato a margine della comparsa di
costituzione
Opposta
CONCLUSIONI
All’udienza del 10.11. 2015 le parti si riportavano ai propri atti introduttivi ed il giudice riservava la
causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le
deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell’art. 118 disp. att. c.p.c. così come
modificato con l. 69/2009.
Con il presente giudizio il Comune propone opposizione avverso la procedura esecutiva presso
terzi avviata dalla Vitale One srl la quale, non avendo visto soddisfatto da parte dell’ente il proprio
credito nemmeno a seguito della notifica di decreto ingiuntivo, proponeva pignoramento presso il
terzo SOGERT (RGE 2140/14). All’udienza tenutasi dinanzi al giudice dell’esecuzione il giorno
11/07/14, attesa la dichiarazione di quantità positiva resa dal terzo, la odierna convenuta insisteva
per l’assegnazione delle somme dovute ed il Giudice emetteva ordinanza di assegnazione e, con
separata ordinanza, attesa l’opposizione formulata dal Comune di Teverola (che, però, non chiedeva
la sospensione dell’esecuzione), assegnava termine fino al 30/11/14 per l’introduzione del giudizio
di merito. Ciò posto, appare opportuno innanzitutto qualificare la domanda, formulata in modo a
dir poco “originale”.
Come è noto, in materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e
l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'"an"
dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto
originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della
pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento
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Firmato Da: MARRAZZO MONICA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 96921
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Monica
Marrazzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante rg.10274/2014, avente ad oggetto: opposizione all’esecuzione
vertente
dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti
compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari
all'azione esecutiva, come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni (Cass. n.
16569/02, Cass. n. 16262/05, Cass. n. 8112/06 e, di recente, Cass. n. 20989/12).
Alla luce di tale premessa, nel caso di specie, la contestazione del debitore circa la debenza della
somma laddove trascrive nell’atto di citazione il contenuto della opposizione al decreto ingiuntivo (
titolo del pignoramento presso terzi) ricopiandone in toto la causa petendi e la contestazione circa la
pignorabilità delle somme assegnate laddove riporta nel corpo dell’atto di citazione dell’odierno
giudizio le stesse motivazioni poste a fondamento della opposizione proposta nel corso del giudizio
conclusosi dinanzi al ge con l’assegnazione, sono elementi che inducono alla qualificazione della
spiegata opposizione in termini di opposizione all’esecuzione.
Ciò posto, la opposizione è infondata, va pertanto rigettata.
Facendo uso da parte di questo Giudice dei poteri interpretativi della domanda che gli competono, si
ritiene che, a fronte di un petitum stringato quale quello conclusivo dell’atto di citazione - in
assenza, tra l’altro, di una comparsa conclusionale da parte del Comune –limitato alla sospensione
della procedura esecutiva ed alla condanna della convenuta alle spese di lite, la domanda dell’ente
possa intendersi come estesa, da un lato, alla revoca del decreto ingiuntivo e dall’altro a far
dichiarare la impignorabilità delle somme ai sensi dell’art. 159 TUEL.
A questo punto, seguendo un criterio di priorità logico-giuridica delle questioni da trattare, va
analizzata la prospettata inammissibilità/improcedibilità della spiegata opposizione: al riguardo si
ritengono infondate le argomentazioni della convenuta in ordine alla tardiva iscrizione a ruolo
dell’atto di citazione. Parte convenuta sostiene e prova di aver ricevuto la notifica di diversi atti di
citazione, tutti uguali; in relazione al primo, notificato in data 12.11.2014, la iscrizione a ruolo
avvenuta in data 27.11.2014 sarebbe tardiva; il secondo atto di citazione notificatole in data
1.12.2014 avrebbe dovuto rivestire la forma di un atto di citazione in riassunzione.
Come è noto la iscrizione a ruolo è un atto di impulso processuale che, a norma dell’art. 165 c.p.c.,
l’attore deve compiere entro 10 giorni ( 5 gg in caso di abbreviazione dei termini ex art. 163 bis
co.2 c.p.c.) dalla notifica dell’atto di citazione. Nel caso di specie l’atto di citazione presentato al
cancelliere ai fini della iscrizione a ruolo è quello che ( pur identico agli altri notificati alla
convenuta) risulta consegnato per la notifica all’ufficio postale di Sant’Anastasia in data 26.11.2014
ed effettivamente notificato in data 1.12.2014. Ed è rispetto a questo che, a parere di questo
Giudice, va valutata la tempestività della costituzione dell’attore, avvenuta nel rispetto dei termini
di legge ( ovvero in data 27.11.2014).
Orbene, passando ad esaminare le singole domande proposte in questa sede, va detto che, con
riguardo alla domanda di sospensione della procedura esecutiva, la stessa è in questa sede
inammissibile; si rileva, al riguardo, che sull’istanza di sospensione , a norma degli artt. 624 e 618
comma 2 c.p.c., dal momento dell’inizio della esecuzione, sussiste la competenza inderogabile ed
assoluta del G.E., rilevabile anche ex officio (cfr. sul punto per un caso simile Cass. civ. Sez. II,
20/6/1983 n. 4219 nonché Cass. civ. Sez. III, 11/5/1985 n. 2940 ), e che tale competenza esclude
quella del Giudice della opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi ( v. anche Cass. civ. Sez. III,
17/3/1998 n. 2848 e ordinanza Cass. civ. sez. III, 10/3/2006, n. 5368 ), anche preventiva, trattandosi
di un provvedimento con funzione ordinatoria del processo esecutivo, che si svolge unicamente al
suo interno. Parte opponente avrebbe dovuto fare istanza di sospensione dell’esecuzione dinanzi al
GE, non certo in questa sede, al fine di “bloccare” l’assegnazione delle somme.
Quanto alla revoca del decreto ingiuntivo, va evidenziato che l’unico rimedio esperibile avverso la
pretesa illegittimità del titolo esecutivo è il giudizio di opposizione ex art. 645 cpc e certamente non
l’opposizione all’esecuzione; il Comune di Teverola ha già proposto siffatta opposizione (RG
686/13) con la conseguenza che non avendo dedotto e neppure dimostrato in questa sede l’esistenza
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di fatti posteriori alla formazione del titolo giudiziale che ne possa inficiare la validità, il relativo
motivo di opposizione all’esecuzione, fondata sui medesimi motivi dell’opposizione a decreto
ingiuntivo, va rigettata.
Infine, quanto alla impignorabilità delle somme, non vi è ragione per ritenere non pignorabili le
somme di cui alla dichiarazione positiva resa dal terzo atteso che, pur volendo considerare il vincolo
posto su talune somme ai sensi dell’art. 159 TUEL come da delibera n. 94/13, è al contempo stata
dichiarato dal terzo che le somme giacenti presso il tesoriere sono di gran lunga superiori rispetto
alla somma oggetto di vincolo, con conseguente capienza della somma esistente presso il terzo ( pur
detraendo il quantum “intoccabile”) rispetto al credito oggetto della procedura esecutiva de qua.
Data la natura meramente dilatoria dell’opposizione, si ritiene sussistano i presupposti per
l’applicabilità del disposto di cui all’art. 96 co. 3 c.p.c. con conseguente condanna dell’ opponente
al pagamento in favore della opposta – in considerazione degli oneri di ogni genere che questa ha
dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e
dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla
comune esperienza (cfr ex multis Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 17485/2011) - della
somma di euro 1.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza
fino all’effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d’ufficio in dispositivo, tenendo conto del valore
della controversia, con applicazione dei criteri medi ridotti alla metà di cui al DM 55/2014, data la
non complessità della questione, ed escludendo la fase istruttoria.
Il Giudice
dott.ssa Monica Marrazzo
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando così provvede :
1. dichiara l’inammissibilità della richiesta di sospensione dell’esecuzione nell’ambito del presente
procedimento contenzioso di opposizione a precetto;
2.rigetta, per il resto, l’opposizione;
3.condanna il Comune di Teverola, in persona del sindaco p.t., a pagare in favore di Vitale One
Costruzioni srl, ai sensi dell’art. 96 co. 3 c.p.c., la somma di euro 1.000,00 oltre interessi legali dalla
pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3.condanna il Comune di Teverola, in persona del sindaco p.t., a pagare in favore di Vitale One
Costruzioni srl, le spese di giudizio che si liquidano in euro 4.015,00 per compenso professionale,
oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per
legge.
Così deciso in Aversa, il 27 febbraio 2016.