Tribunale di Mantova, sezione prima, ordinanza del 14.6.2016

Download Report

Transcript Tribunale di Mantova, sezione prima, ordinanza del 14.6.2016

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 28.06.2016

La Nuova Procedura Civile, 4, 2016

Editrice

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell’associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.). assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO’ (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO’ (Presidente di SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell’Ufficio legislativo finanze del Ministro dell’economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio

Mediazione e chiamata in causa di terzi

La mediazione deve essere esperita unicamente in relazione alle domande proposte dall’attore nei confronti del convenuto ma non con riguardo alle domande proposte da quest’ultimo nei confronti di terzi.

Tribunale di Mantova, sezione prima, ordinanza del 14.6.2016

…omissis…

Il Giudice Istruttore, - letti gli atti del procedimento n. 2238/15 e sciogliendo la riserva di cui al verbale odierno così provvede: - rilevato che il giudizio ha ad oggetto una domanda concernente la responsabilità medica ed è quindi soggetto alla disciplina di cui all’art. 5 del d. lgs. 28/2010; - ritenuto che non è fondata l’eccezione di improcedibilità del giudizio

(sollevata dalla difesa della omississss…. terza chiamata) atteso che la mediazione deve essere esperita unicamente in relazione alle domande proposte dall’attore nei confronti del convenuto ma non con riguardo alle domande proposte da quest’ultimo nei confronti di terzi in quanto a) una diversa soluzione comporterebbe un notevole allungamento dei tempi di definizione del processo, in contrasto con il principio di ragionevole durata dello stesso stabilito dall’art. 111 Cost.; b) le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga al diritto di azione, sono di stretta interpretazione; c) l’art. 5 del d. lgs. 28/2010 menziona solo il convenuto quale soggetto legittimato a dedurre il difetto del previo esperimento del tentativo di conciliazione; - osservato che parte convenuta omissis… costituitasi in giudizio, non è comparsa senza giustificato motivo all’incontro fissato dall’organismo di mediazione designato sicché ricorrono i presupposti previsti dall’art. 8 co. 4 bis del d. lgs. 28/2010, norma questa che prevede una sanzione per tale comportamento prescindendo del tutto dall’esito della causa; - rilevato che l’art. 8 co. 4 bis del d. lgs. 28/2010 non indica la forma del provvedimento con la quale la sanzione deve essere irrogata; - considerato che l’art. 176 c.p.c. dispone che tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga diversamente, hanno la forma dell’ordinanza e che l’art. 179 c.p.c., in tema di sanzioni, è norma che esprime un principio di carattere generale; - osservato altresì che le parti hanno chiesto la concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c.; p.t.m. - rigetta l’eccezione di improcedibilità del giudizio; - condanna la …omissis…. al versamento in favore dell’erario dell’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando alla cancelleria per quanto di competenza; - assegna alle parti i termini di cui all’art. 183 VI co. c.p.c. (precisandosi che l’inizio della decorrenza è fissata a partire dal 16-6-2016) e rinvia la causa per la decisione sulle eventuali istanze istruttorie all’udienza del 8-11-2016. Si comunichi. Mantova, 14 giugno 2016. Il Giudice Istruttore Dott. Mauro Bernardi