Corte d`Appello di Roma, sezione Lavoro e Previdenza, sentenza

Download Report

Transcript Corte d`Appello di Roma, sezione Lavoro e Previdenza, sentenza

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 23.03.2016

La Nuova Procedura Civile, 2, 2016

Editrice

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell’associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.). assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO’ (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO’ (Presidente di SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell’Ufficio legislativo finanze del Ministro dell’economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio

Onere di contestazione tempestiva: non occorre la prova dei fatti che, allegati da una parte, non siano stati espressamente contestati dalla controparte nella prima difesa utile

Il processo civile è fondato sulla regola processuale secondo la quale non occorre la prova dei fatti che, allegati da una parte, non siano stati espressamente contestati dalla controparte nella prima difesa utile. L’onere di contestazione tempestiva, espressamente previsto a carico del resistente ex art. 416 c.p.c.

, riguarda anche il ricorrente perché tale onere deriva da tutto il sistema processuale come risulta dal carattere dispositivo del processo (che comporta una struttura dialettica a catena), dal sistema delle preclusioni (che comporta per entrambe le parti l’onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa), dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avendo avuto riguardo al novellato art.111 Cost.

Corte d’Appello di Roma, sezione Lavoro e Previdenza, sentenza del 3.3.2016, n. 881

…omissis…