Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 16/06/2016, n. 12513

Download Report

Transcript Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 16/06/2016, n. 12513

3 6
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - T
Oggetto
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
SANZIONI TRIBUTI
Dott. MARCELLO IACOBELLIS
- Presidente -
Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO
- Consigliere -
Dott. MARIO CIGNA
- Consigliere -
Dott. GIULIA IOFRIDA
- Consigliere -
R.G.N. 4584/2015
Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI
- Rel. Consigliere -
Rep.
Ud. 11/05/2016 - CC
A2,93
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 4584-2015 proposto da:
VILLA PINETA DI MARGARI TIZIANO E C. SNC, in persona del
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE rappresentata e difesa
dall'avvocato MAURIZIO VILLANI giusta procura a margine del
ricorso;
- ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
+CÌ
avverso il provvedimento n. 2086/24/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di
LECCE del 17/07/2013, depositata il 21/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell'11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
In fatto e in diritto
La CTR della Puglia, con sentenza n.2086124/14, depositata il 21.10.2014, in
parziale accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate riteneva
applicabili le sanzioni per lavoro irregolare a carico della società Villa Pineta di
Margari Tiziano e c s.n.c. per i lavoratori individuati dall'ufficio ad eccezione
degli operai De Donatis e Aretano che risultavano impegnati presso altri istituti.
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due
motivi, al quale l'Agenzia delle entrate ha fatto seguire il deposito di
controricorso.
Con il primo motivo la ricorrente deduce il difetto di giurisdizione del giudice
tributario rispetto alla controversia dalla medesima iniziata alla stregua dei
principi espressi dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni Unite di questa
Corte.
Con il secondo motivo deduce, in via graduata, la violazione e falsa
applicazione dell'art.3 c.3 d.l. n.12/2002, contestando la legittimità della
decisione impugnata laddove aveva accolto l'appello dell'Agenzia.
L'Agenzia delle entrate ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per cassazione,
essendo stato proposto da società cessata in data 24.9.2009. Ha poi rilevato che
il difetto di giurisdizione del giudice tributario era già stato sollecitato dalla
stessa Agenzia in sede di appello e che il secondo motivo restava assorbito dalla
questione esposta nel primo motivo.
Premesso che l'Agenzia non ha documentato la cessazione della società, è
fondato il primo motivo di ricorso con il quale si denunzia la violazione delle
norme in tema di riparto di giurisdizione- art.2 c.1 d.lgs.n.546/1992 in
combinato disposto con l'art.3 c.3 d.l.n.12/2002 conv. nella I.n.73/2002-. La
giurisdizione in materia appartiene al giudice ordinario e la sentenza della Corte
Ric. 2015 n. 04584 sez. MT - ud. 11-05-2016
-2-
v
costituzionale n.130/2008 andava applicata al giudizio nel quale era ancora
controverso il tema della giurisdizione per effetto dell'appello sul punto
proposto dall'Agenzia delle entrate.
Ed invero, Cass.S.U.n.15846/2009 — confermata da Cass.S.U. n. 1986 del 2012ha ritenuto che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 130/2008,
con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. n.
546 del 1992 (come sostituito dall'art. 12, comma secondo, della legge n. 448
del 2001), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le
controversie relative a tutte le sanzioni irrogate da uffici finanziari, anche
quando conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura fiscale,
deve escludersi la giurisdizione del giudice tributario in ordine alle controversie
aventi ad oggetto l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 3, comma 3, del
d.l. 22 febbraio 2002, n. 12 per omessa registrazione del lavoratore dipendente
nelle scritture obbligatorie, con la conseguente devoluzione di tali controversie
alla giurisdizione ordinaria.
Tale principio è stato disatteso dalla CTR, la quale non ha considerato che la
questione di giurisdizione, già prospettata dal ricorrente nel ricorso introduttivo,
era stata oggetto di ricorso in appello da parte dell'Agenzia.
Dovendosi pertanto escludere il giudicato interno sulla giurisdizione del giudice
tributario, ha errato la CTR nel ritenere irrilevante la decisione della Corte
costituzionale n.130/2008, dotata di efficacia retroattiva rispetto alle
controversie non definite con sentenza passata in giudicato.
La sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo,
va pertanto cassata dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice tributario e
disponendo la riassunzione del giudizio innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria
competente nei termini di legge.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P. Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata. Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice
tributario e dispone la riassunzione del giudizio innanzi all'autorità giudiziaria
ordinaria competente nei termini di legge.
Ric. 2015 n. 04584 sez. MT - ud. 11-05-2016
-3-
Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso 1'11.5.2016 nella camera di consiglio della sesta sezione ivile in
Roma.
Il P
1-nte
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
a.
Ric. 2015 n. 04584 sez. MT - ud. 11-05-2016
-4-