LA MAGISTRATURA

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Transcript LA MAGISTRATURA

LA
MAGISTRATURA
O La funzione giurisdizionale consiste
nell’applicazione delle norme giuridiche, generali
e astratte, ai casi concreti. Si giudicano, cioè, i
comportamenti e i fatti contrari alla legge e si
applicano le relative sanzioni.
O L’art. 101, comma 2, della Costituzione
stabilisce che “i giudici sono soggetti soltanto
alla legge”: la soggezione dei giudici solo alla
legge ne garantisce l’indipendenza.
Il processo è lo strumento attraverso il quale viene
attuato il potere giurisdizionale dello Stato. Al termine
del processo i soggetti coinvolti, definiti parti, ottengono
una decisione concreta che è contenuta nella sentenza.
Se al termine del processo (giudizio di primo grado) una parte non è
soddisfatta può proporre appello contro la sentenza contestando i
motivi addotti dal giudice. In tal caso per la stessa controversia si
svolgerà un secondo processo davanti a un altro giudice (giudizio di
secondo grado) che si concluderà con una nuova sentenza con cui il
giudice potrà confermare la sentenza di primo grado o modificarla.
Contro la sentenza di appello le parti possono ulteriormente ricorrere
alla Corte di Cassazione davanti alla quale si instaura sulla stessa
causa un giudizio di terzo grado. La Corte di cassazione, però, non può
riesaminare i fatti ma valuta soltanto se il giudice di appello ha
interpretato correttamente la legge.
L’art. 24 della Costituzione introduce due garanzie fondamentali: il
potere di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed il diritto alla
difesa.
Il diritto di agire in giudizio implica che ognuno può rivolgersi a un
giudice per far valere i propri diritti.
Il diritto alla difesa garantisce a chiunque la possibilità di esporre le
proprie ragioni, assistito da un avvocato, davanti al giudice per ottenere
una sentenza favorevole.
L’art. 25, primo comma, della Costituzione prevede che “nessuno può
essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”.
Ciò significa che la legge che stabilisce i criteri territoriali e di
competenza che determinano la scelta del magistrato che si occuperà
del caso.
Distinguiamo tre tipi di giurisdizione:
penale
civile
si occupa delle
controversie tra privati
o tra privati
ha il compito di perseguire i
reati nell’interesse della
collettività (es.: furto,
omicidio)
amministrativa
si occupa delle controversie
tra i privati e la Pubblica
Amministrazione
La sentenza della Corte di Cassazione è definitiva e contro di essa non si
può più proporre impugnazione.
I tre gradi di giudizio rappresentano la massima garanzia per le parti al
fine di evitare errori giudiziari.
Essi, però, non sono obbligatori: se la parte interessata non impugna la
sentenza di primo o secondo grado, trascorsi i termini per
l’impugnazione, la sentenza passa in giudicato.
Giurisdizione civile
Le parti del processo civile sono:
l’attore, che è colui che
promuove il giudizio civile
mediante l’atto di citazione
il convenuto, che è colui che è chiamato a
comparire davanti all’autorità giudiziaria
per una controversia civile
Giurisdizione civile
Gli organi della giurisdizione civile sono:
 il giudice di pace, che è un giudice monocratico, cioè una singola persona, che
decide su controversie di modesta importanza
 il Tribunale, che può essere composto da un unico magistrato (giudice unico) o
da tre magistrati (giudice collegiale). Si occupa di tutte le cause civili che non
sono di competenza del giudice di pace. È poi giudice d’appello per le sentenze
emesse dal giudice di pace
 la Corte d’appello che è composta da tre magistrati e giudica esclusivamente
sulle controversie sulle quali si è già pronunciato il Tribunale (giudice di secondo
grado)
 la Corte di Cassazione, che ha sede a Roma, è un organo collegiale composto
normalmente da 5 membri. È l’organo supremo dell’apparato giudiziario
Giurisdizione penale
L’art. 27della Costituzione sancisce il carattere personale della
responsabilità penale, il fatto cioè che ognuno è responsabile soltanto
per la propria condotta. Aggiunge che:
 l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva
(presunzione di non colpevolezza)
 le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. E’ dunque
vietata qualsiasi violenza fisica o morale verso i condannati
 non è ammessa la pena di morte
Giurisdizione penale
Le parti del processo penale sono:
il Pubblico Ministero, che promuove
l’azione penale a tutela degli interessi
dello Stato in quanto il reato oltre ad
offendere un certo soggetto colpisce
tutta la collettività
l’imputato, che viene chiamato in
giudizio ed è assistito da un difensore
Giurisdizione penale
Gli organi della giurisdizione penale sono:
 il giudice di pace, che è competente in primo grado per cause penali relative ad
alcuni reati non gravi
 il Tribunale, a composizione monocratica o collegiale, che è sia giudice di
primo grado sia giudice di secondo grado per le sentenze del giudice di pace
 la Corte d’appello, organo di appello contro le decisioni del Tribunale
 la Corte d’Assise, che è un organo collegiale composto da due magistrati e sei
giudici popolari. È giudice di primo grado per i reati più gravi, cioè quelli per i
quali è prevista una pena detentiva superiore a 24 anni
 la Corte d’Assise d’appello, organo di appello contro le sentenze della Corte
d’Assise
 la Corte di Cassazione
La polizia giudiziaria comprende tutti quei soggetti che collaborano, in
particolare con il Pubblico Ministero, alla ricerca delle notizie di reato e
dei colpevoli. Gli appartenenti alla polizia di Stato, i carabinieri, la guardia
di finanza sono tutti agenti di polizia giudiziaria e sono in rapporto di
subordinazione con il Pubblico Ministero, per cui quest’ultimo può
disporne direttamente.
Giurisdizione amministrativa
Le parti del processo amministrativo sono:
il ricorrente, che è colui che
presenta un ricorso contro un
determinato provvedimento della
Pubblica Amministrazione lesivo
di un suo diritto o interesse
la parte resistente, ovvero l’autorità
amministrativa che ha emanato il
provvedimento
Giurisdizione amministrativa
Gli organi della giurisdizione amministrativa sono:
 i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) che hanno sede nei capoluoghi di
Regione e sono competenti per le controversie relative alla lesione di interessi
legittimi da parte della Pubblica Amministrazione
 il Consiglio di Stato, giudice di appello contro le sentenze dei TAR
Consiglio Superiore della Magistratura
Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è l’organo di
autogoverno dei giudici ed ha il compito di garantirne l’indipendenza
dagli altri poteri dello Stato.
È presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto da 27
membri, di cui 3 di diritto (Presidente della Repubblica, Presidente della
Corte di Cassazione, Procuratore generale della Corte di Cassazione) e
24 elettivi che durano in carica 4 anni.
Il CSM è l’unico organo in grado di emanare disposizioni in merito
all’impiego e alla carriera dei giudici: gestisce i concorsi per
l’assunzione di nuovi magistrati, dispone l’assegnazione ai vari uffici, i
trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari.
Il giusto processo
L’art. 111 della Costituzione afferma il principio del giusto processo.
Il processo si deve svolgere:
•
nel rispetto del diritto dell’accusato alla presunzione d’innocenza,
• nel diritto al contraddittorio tra le parti, osservando la parità tra
accusa e difesa,
• in un tempo ragionevole.