Leggi il quesito e la risposta di Michele Pezzullo, Com.te di P.M., a.r.

Download Report

Transcript Leggi il quesito e la risposta di Michele Pezzullo, Com.te di P.M., a.r.

31.05.2016
QUESITO:
Sorvegliabilità locali di somministrazione alimenti e bevande.
Nell’ambito di un ristorante, la sala destinata ad attività di somministrazione alimenti e bevande
risulta collegata, tramite finestra, con una corte privata condominiale ove sono presenti tre portoni
di ingresso ad abitazioni private.
Sul retro, dove è dislocata la cucina, risulta esistente una porta che si affaccia su altra corte privata
condominiale con altri due portoni quali ingressi ad altrettante unità abitative. Su un caso classico
come questo si sviluppano due correnti di pensiero.
C’è chi ritiene che non sussistano problemi di sorvegliabilità in quanto una finestra non
rappresenterebbe un accesso e la cucina non sarebbe luogo accessibile al pubblico, ma ai soli
dipendenti dell’azienda e chi, invece, ritiene che alla finestra vadano installate grate o strutture
similari atte ad impedire il collegamento con la corte privata e che la porta della cucina che si
affaccia su altra corte privata vada neutralizzata, ad esempio saldando la serratura.
RISPOSTA:
Dalla descrizione del locale interessato, diciamo subito che si ritiene non sussistenti le condizioni di
sorvegliabilità del locale, così come previsto dal D. M. 564/92, atteso che l’art. 1, comma 2, di detto
Decreto stabilisce che nei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande “le porte o
altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e
non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private”.
A tal proposito è di ausilio anche la sentenza 1° dicembre 2014, n. 5943, del Consiglio di Stato Sez.
VI, relativa ad un locale di intrattenimento con somministrazione che aveva un’uscita aperta su un
ambiente del condominio ove il locale era ubicato e per il quale il Comune di Bordighera aveva
disposto la chiusura per mancanza dei requisiti di sorvegliabilità. Il Consiglio di Stato confermava
la chiusura dell’esercizio e condannava il ricorrente perché la struttura del locale era in contrasto
con gli art. 1, 2 e 5 del D. M. 564/92.
Invero, il pubblico esercizio descritto nel quesito consente agli avventori, sia attraverso la finestra
che la porta della cucina, di uscire sul retro del locale e di accedere in aree private, senza essere
visibili dall’esterno ne dagli Agenti disposti sulla pubblica via.
Per quanto attiene alla struttura del locale, si ritiene che la finestra, forse, non essendo una porta non
può consentire un accesso regolare, ma può rientrare, di certo, tra gli “altri ingressi” previsti dalla
norma ed è sicuramente una via di fuga o di uscita dal locale consentendo all’avventore di sottrarsi
ad eventuale controllo e/o di allontanarsi dall’esercizio in modo occultato.
Appare, invero, del tutto fuorviante ritenere che la finestra non è un “accesso” in senso strettamente
letterale e, pertanto, non consentirebbe l’uscita dal locale; a parere dello scrivente tale termine deve
essere inteso in senso lato, come vano che consente di entrare o uscire e, pertanto rientrerebbe tra
altre tipologie di ingressi, ancorchè non ortodossi.
Analogo discorso per la porta della cucina, che è a tutti gli effetti un accesso al locale. Pur non
essendo aperta al pubblico bisogna comunque convenire che in ogni modo può consentire l’uscita
dal locale dal retro e l’allontanamento, aggirando in tal modo l’obbligo della sorvegliabilità esterna,
magari eludendo anche eventuali controlli interni alla struttura.
Ciò posto, lo scrivente ritiene che porte e finestre, che consentono l’uscita in un cortile interno con
accesso a strutture private, devono essere chiuse nel periodo di apertura al pubblico dell’esercizio
così da impedire l’uscita degli avventori nell’area privata.
Si potrebbe evitare di arrivare alla saldatura della porta o della finestra, ma poiché non si può
ritenere che la sola chiusura della finestra o della porta di accesso alla cucina siano sufficienti dovrà
essere prescritto che tali accessi devono essere chiusi a chiave con grate o altre strutture fisse
durante l’apertura al pubblico dell’esercizio e le chiavi devono essere detenute dal titolare o dal
personale dipendente.
Qualora all’esito del sopraluogo tali porte dovessero risultare aperte o non chiuse a chiave, gli
Agenti operanti dovranno segnalare la violazione delle prescrizioni impartite contestando la
violazione dell’art. 9 Tulps con l’adozione, da parte del Suap, delle conseguenti sanzioni ai sensi del
successivo art. 10.
Ricordo, a tal proposito, che l’autorizzazione o la Scia per l’apertura al pubblico di un esercizio di
somministrazione alimenti e bevande sono equiparate a licenza di polizia ed hanno la funzione di
autorizzazione ai sensi dell’art. 86 Tulps, come stabilito dall’art. 152, c. 2, Regolamento di
esecuzione Tulps, con l’obbligo di osservare le disposizioni del Titolo I, capi III e IV del Tulps
(artt. da 8 a 17 sexies).
C. te a. r. Dr. Michele Pezzullo