Quesiti del 14 marzo 2012

Download Report

Transcript Quesiti del 14 marzo 2012

In riferimento all'appalto in oggetto, il Servizio scrivente esprime il proprio parere sui quesiti formulati, fermo restando che l'ammissione alla gara è di competenza esclusiva della Commissione giudicatrice. Quesito n. 1 in merito alla gara di cui in oggetto, si pongono i seguenti quesiti: 1. se sia possibile coprire il requisito relativo alla progettazione esecutiva della classe VIa con la classe VIb, come previsto dall’AVCP;

Risposta: Gli onorari relativi alla progettazione delle strade e ferrovie afferisce alla classe VI della legge n°143 del 2 marzo 1949 e s.m.i.

La suddetta classe e divisa in VI a e VI b.

La

VI a

è relativa a “

strade ordinarie, linee tranviarie e strade ferrate in pianura e collina

, escluse le opere d’arte di importanza da compensarsi a parte.” La

VI b

è relativa a “

strade ordinarie, linee tranviarie e ferrovie di montagna

compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari.” In base a quanto riportato la categoria più adeguata è la VI a.

o comunque con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d’arte di importanza e le stazioni di tipi speciali da

Quesito n. 2

2. nel caso in cui l’impresa concorrente decida di associare (e non indicare) un costituendo raggruppamento temporaneo di progettisti (ATI verticale tra l’impresa che eseguirà i lavori e l’RTI di società di ingegneria o simili ai sensi dell’art. 90 c.1 che si occuperà della progettazione) se sia possibile indicare le seguenti percentuali di partecipazione alla gara: IMPRESA con SOA per la sola COSTRUZIONE: capogruppo - mandataria 100% dei lavori; Società di ingegneria 1: mandante 100% IIIa, IIIc, VIa (avente all’interno del suo organico i 2 ingegneri); Società 2: mandante 100% Id (avente all’interno del suo organico i 2 architetti); Società 3: mandante 0% che mette a disposizione le figure richieste nel gruppo di progettazione: geologo, agronomo e biologo.

Risposta:

In riferimento al quesito proposto si richiama l'attenzione su quanto disposto alle pag. 17 e 18 del disciplinare di gara, secondo cui l'operatore economico interamente qualificato per i lavori ma non per le prestazioni di progettazione può incaricare o associare i soggetti indicati dall’art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f-bis) g) e h) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., fermo restando che, nel caso in cui l’operatore economico abbia deciso di associare e, quindi, di costituire un raggruppamento temporaneo di concorrenti (R.T.C.) con uno o più dei soggetti di cui al predetto art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f-bis) g) e h) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. questi ultimi non potranno a loro volta essere costituiti in raggruppamento (R.T.P.) ex art. 90 comma 1 lett. g).

Per quanto concerne le percentuali di partecipazione queste dovranno essere indicate da tutti i componenti l'R.T.C. ma non da quelli costituenti l'R.T.P..

In riferimento all'appalto in oggetto, il Servizio scrivente esprime il proprio parere sui quesiti formulati, fermo restando che l'ammissione alla gara è di competenza esclusiva della Commissione giudicatrice.

Quesito n. 1

Al paragrafo A10.2 dello Studio di prefattibilità ambientale si specifica che

"deve essere trasmesso al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copio dei progetto preliminare degli interventi o di uno stralcio di esso sufficiente al fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari".

A tal proposito si richiede se è corretto ritenere che l'eventuale verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 96 del D.Lgs. 163/2006 sarà effettuata in una fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto e pertanto i concorrenti devono limitarsi a sviluppare la parte archeologica in forma riassuntiva dei precedenti studi sviluppati dal Committente,

cosi

come specificato all'art. 6 della parte prima del capitolato prestazionale;

RISPOSTA:

Sì, la verifica sarà effettuata successivamente all'aggiudicazione. Si ritiene che la relazione di cui al quesito non debba essere limitata alla forma riassuntiva degli studi prodotti nel preliminare, ma questa dovrebbe essere adeguatamente sviluppata.

Quesito n. 2 Previa dimostrazione del rispetto di tutti i requisiti funzionali e prestazionali definiti dai vari allegati al bando di gara, si richiede: è possibile introdurre direttamente nella proposta di progetto definitivo una delle "due soluzioni progettuali a sostegno della pedonalità...." richieste nel capitolato prestazionale parte"II, pag. 2, capitolo "Indàgini e valutazioni a sostegno del progetto della viabilità"?

Risposta: Si.

Quesito n. 3

A maggior precisazione di quanto già indicato nelle risposte a quesiti posti in precedenza riguardo ai componenti del gruppo di progettazione di cui al punto 4) del Disciplinare di gara e all'art. 9 del Capitolato prestazionale parte prima, si richiede conferma che le figure professionali dell’Agronomo e del Biologo naturalista possono far parte del gruppo di progettazione mediante un incarico di consulenza, e pertanto non è obbligatorio che tali figure professionali siano associate al gruppo di progettazione mediante un atto formale di Associazione Temporanea di Professionisti

Risposta:

Le figure professionali dell’Agronomo e del Biologo naturalista, non dovranno necessariamente costituirsi in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti unitamente agli altri soggetti progettisti (società di ingegneria, studi associati, ingegneri o architetti liberi professionisti), ma potranno essere incaricati dal concorrente.