L`origine delle merci - Unione Confcommercio Milano

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Transcript L`origine delle merci - Unione Confcommercio Milano

ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI (EUR 1 – EUR-MED – ATR)

- apertura lavori -

7 e 21 aprile 2016 – ore 8,45 - Sala Turismo

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Relatore: Raffaella Moro – Direzione Settore Commercio Estero – Unione Confcommercio Milano

ORIGINE DELLE MERCI CONCETTO DI BASE

 Per origine preferenziale si intende uno status della merce grazie al quale viene assegnato il diritto ad un trattamento tariffario preferenziale; tale trattamento si sostanzia in un dazio ridotto ovvero in un’esenzione del dazio in virtù di specifici accordi di libero scambio sottoscritti fra il paese di esportazione e il paese di destinazione della merce.

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ORIGINE DELLE MERCI CONCETTO DI BASE

L’Unione Europea ha infatti stipulato accordi di commercio preferenziale di:  natura bilaterale mediante la creazione di un’area di libero scambio. Questi accordi stipulati dall’Unione Europea prevedono esenzioni o riduzioni daziarie per i prodotti originari di uno dei due paesi contraenti.

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ORIGINE DELLE MERCI

   natura unilaterale. Tali accordi, stipulati dall’Unione Europea, prevedono la concessione di riduzioni o esenzioni daziarie ai prodotti originari di alcuni paesi terzi nel momento in cui detti prodotti vengono importati in territorio comunitario. Questi accordi nascono dalla volontà di favorire la competitività dei prodotti originari di paesi meno sviluppati.

Gli accordi di natura unilaterale si distinguono in due gruppi: Accordi con i paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico) Accordi SPG (sistema delle preferenze generalizzate) 3

ORIGINE DELLE MERCI

 E i cosiddetti accordi di Unione Doganale. A differenza delle due tipologie precedenti l’accordo di Unione Doganale non si basa sulla nozione di origine della merce ma si basa sul fatto che le merci siano in libera circolazione; in buona sostanza è sufficiente che un prodotto sia in libera circolazione perché possa beneficiare dell’esenzione daziaria senza che lo stesso sia necessariamente originario dell’altro paese aderente all’accordo.

•attualmente l’Unione Eurpea ha stipulato accordi di Unione Doganale con tre paesi: Turchia, San Marino, Andorra.

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ORIGINE DELLE MERCI

Gli accordi preferenziali con il resto del mondo

Accordi Bilaterali:

ALBANIA ANDORRA CEUTA E MELILLA AL AD EA CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA PS COREA DEL SUD KR REP. DI MACEDONIA MK GIORDANIA ISOLE FAEROER ISRAELE MAROCCO MOLDAVIA REP.

NORVEGIA SERBIA SUD AFRICA TUNISIA UCRAINA JO FO IL MA MD NO RS ZA TN UA ALGERIA BOSNIA ERZEGOVINA CILE COLOMBIA EGITTO GEORGIA ISLANDA KOSOVO LIBANO MESSICO MONTENEGRO PERU’ SIRIA SVIZZERA TURCHIA

(1)

DZ BA CL CO EG GE IS XK LB MX ME PE SY CH TR

(1)

Il modello EUR 1 può essere emesso per attestare esclusivamente l’origine preferenziale per le merci oggetto del trattato CECA [carbone e acciaio] e per i prodotti agricoli.) 5

ORIGINE DELLE MERCI Gli accordi preferenziali con il resto del mondo

PTOM (Paesi e territori d’oltremare

) Anguilla Aruba Curaçao Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud Isole Falkland Isole Wallis e Futuna Montserrat Pitcairn Saba Sant'Elena, Isola Ascensione e Tristan da Cunha Terre australi e antartiche francesi Territorio britannico dell'Oceano Indiano AI AW CW GS FK WF MS PN BQ SH FQ IO 6 Antille olandesi Bonaire Groenlandia Isole Cayman Isole Vergini britanniche Mayotte Nuova Caledonia e dipendenze Polinesia francese Saint-Pierre e Miquelon Sint Eustatius Sint Maarten Territori dell'Antartico britannico Turks e Caicos AN BQ GL KY VG YT NC PF PM BQ MF BQ TC

ORIGINE DELLE MERCI Gli accordi preferenziali con il resto del mondo

Accordi Unilaterali

Il sistema ACP

prevede una riduzione daziaria unilaterale per i prodotti originari di questi paesi.

PAESE Antigua e Barbuda Commonwealth delle Bahamas Barbados Belize Repubblica del Botswana Repubblica di Burundi Repubblica del Camerun CODICE ISO AF BS BB BZ BW BI CM

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ORIGINE DELLE MERCI Gli accordi preferenziali con il resto del mondo

            UNIONE DELLE COMORE REPUBBLICA DELLA COSTA D’AVORIO COMMONWEALTH DI DOMINICA REPUBBLICA DOMINICANA REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI REPUBBLICA DEL GHANA GIAMAICA GRENADA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA REPUBBLICA DI HAITI REPUBBLICA DEL KENYA REGNO DI LESOTHO 8 KM CI DM DO FJ GH JM GD GY HT KE LS

ORIGINE DELLE MERCI Gli accordi preferenziali con il resto del mondo

                REPUBBLICA DEL MADAGASCAR REPUBBLICA DI MAURITIUS REPUBBLICA DEL MOZAMBICO REPUBBLICA DI NAMIBIA STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA REPUBBLICA DEL RUANDA FEDERAZIONE DI SAINT KITTS E NEVIS SAINT LUCIA SAINT VINCENT E GRENADINE REPUBBLICA DELLE SEICELLE REPUBBLICA DI SURINAME REGNO DELLO SWAZILAND REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO REPUBBLICA DELL’UGANDA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE 9 MG MU MZ NA PG RW KN LC VC SC SR SZ TZ TT UG ZW

ORIGINE DELLE MERCI Gli accordi preferenziali con il resto del mondo

 Accordo UE-Corea del Sud Si segnala che, come previsto dall’Accordo UE-Corea del Sud, l’origine preferenziale delle merci deve essere attestata in fattura, non essendo previsto in tale Accordo il rilascio dei certificati EUR 1. Per spedizioni con valore superiore a Euro 6.000,00 l’origine preferenziale può essere attestata solamente da parte dei soggetti che abbiano ottenuto lo status di Esportatore Autorizzato dall’Agenzia delle Dogane ai sensi dell’art.117 del DAC (Regolamento CEE 2454/93).

 Accordo tra Unione europea e Turchia Il certificato

ATR

, utilizzato esclusivamente nell’ambito dell’accordo tra Unione europea e Turchia, attesta solo la posizione di “libera pratica” in cui si trovano i prodotti .

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ORIGINE DELLE MERCI

 Come funzionano le regole di origine Le merci di origine terza, possono ottenere lo stato di prodotto originario ed essere scambiate con trattamento daziario agevolato tra i partner di un accordo di libero scambio purché subiscano una lavorazione sufficiente come descritta nell’allegato II dei vari accordi. Le regole di trasformazione possono essere di tre tipi ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI •

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/index_en.htm

 Cambio di classificazione doganale del SA: La nomenclatura del prodotto finito, dev’essere diversa da quella delle merci terze utilizzate.

Il C.D. salto di codice, può riferirsi al cambio della voce doganale (costituita dalle prime 4 cifre) o al cambio di sottovoce. (Prime 6 cifre del codice) 11

ORIGINE DELLE MERCI

 Valore aggiunto: Il valore in dogana delle merci terze utilizzate, non deve superare una percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finito  Trasformazioni specifiche: Per taluni prodotti, sono previste regole nelle quali vengono indicate in dettaglio le trasformazioni industriali che conferiscono l’origine preferenziale ai prodotti. Pertanto, l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce l’origine preferenziale, mentre l’esecuzione lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale origine.

di 12

ORIGINE DELLE MERCI

 Le prove di origine: Ogni accordo prevede le certificazioni che devono essere presentate in dogana per ottenere il trattamento preferenziale: •Certificati FORM A, EUR 1, EUR-MED •Dichiarazioni di origine in fattura sostitutive dei certificati 13

ORIGINE DELLE MERCI

 Dichiarazioni di origine su fattura dell’esportatore: Per agevolare il rilascio della prova di origine, gli accordi prevedono in alternativa all’emissione del modello di certificato preferenziale la possibilità di apporre sul documento commerciale una dichiarazione di origine con firma manoscritta originale dell’esportatore.

Ciò è consentito quando: •il valore totale della spedizione non supera i 6000 euro •indipendentemente dal valore della spedizione, l’esportatore ha ottenuto lo status di «esportatore autorizzato» dalle proprie autorità doganali 14

ORIGINE DELLE MERCI

 Testo della dichiarazione: «L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento

doganale n ° ...) (autorizzazione

dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale...» (

luogo e data

)……. (

Firma dell’esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile).

 Testo della dichiarazione EUR-MED: • • • «L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento

doganale n ° ...) (autorizzazione

dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale...» cumulation applied with....

(nome del paese/dei paesi) no cumulation applied (luogo e data)... (Firma dell’esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione dev’essere scritto in modo leggibile)....

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ORIGINE DELLE MERCI

 Dichiarazione del fornitore: • L’esportatore che necessita di una certificazione di origine ma non è il produttore della merce o acquista prodotti utilizzati nel processo produttivo da altre aziende nazionali o comunitarie si fa rilasciare dal fornitore una dichiarazione contenente le informazioni relative alla posizione dei prodotti in base alle norme comunitarie in materia di origine preferenziale.

• Essa costituisce elemento di prova per la domanda di rilascio o di compilazione nella Comunità di prove dell’origine secondo le disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità e i paesi partner.

• REGOLAMENTO CE N ° 1207/2001 16

ORIGINE DELLE MERCI

 Le dichiarazioni del fornitore a lungo termine: La dichiarazione può essere rilasciata a fronte di ciascuna fornitura ovvero può essere prodotta una dichiarazione a lungo termine del fornitore. Mediante tale dichiarazione il fornitore che invia regolarmente a un determinato acquirente merci di cui si prevede che le caratteristiche, sotto il profilo delle norme sull'origine preferenziale, restino costanti per lunghi periodi di tempo può presentare un'unica dichiarazione relativa ad invii successivi di dette merci. Tale dichiarazione può essere emessa con riferimento ad un periodo non superiore ad 1 anno dalla sua emissione. Dal 1 ° maggio 2016 il periodo è stato elevato a 2 anni dalla sua emissione. (Art. 62 – 1 ° comma Reg. UE 2447/2015).

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ORIGINE DELLE MERCI

Dichiarazione a lungo termine per prodotti aventi carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale

(Regolamento del Consiglio n. 1207/2001 e successive modifiche e integrazioni). Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:   Prodotto A Prodotto B

(si suggerisce di inserire le designazioni dei prodotti così come riportate sulle fatture commerciali)

che sono regolarmente fornite alla ditta … preferenziali con:

(inserire il nominativo del cliente)

sono originarie dell’Unione Europea e rispondono alle norme di materia di origine che regolano gli scambi AL-ALBANIA, DZ-ALGERIA, AD ANDORRA, BA-BOSNIA ERZEGOVINA, EA CEUTA E MELILLA, CL CILE, PS-CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA, CO-COLOMBIA, KR-COREA DEL SUD, EG-EGITTO, MK-REPUBBLICA DI MACEDONIA, GE-GIORDANIA, JO GIORDANIA, IS-ISLANDA, FO-ISOLE FAEROER, XK KOSOVO, IL ISRAELE, LB-LIBANO, MA-MAROCCO, MX-MESSICO, MD-MOLDAVIA REP., ME-MONTENEGRO, NO-NORVEGIA, PE-PERU', RS-SERBIA, SY-SIRIA, ZA-SUDAFRICA, CH SVIZZERA, TN-TUNISIA, TR-TURCHIA, UA-UCRAINA, PAESI PTOM (paesi e territori d'oltremare).

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ORIGINE DELLE MERCI

• •

Dichiara:

cumulo applicato cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal 01.01.2015 al 31.12.2015

• Si impegna ad informare immediatamente la ditta

… (inserire il nominativo del cliente)

della perdita di validità della presente dichiarazione.

• Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

Luogo e Data ________________ Nome e funzione del soggetto che firma____________________ (Timbro e firma)______________

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