I punti-chiave - Il Sole 24 Ore

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Martedì
3 Maggio 2016
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IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI
t
IL NUOVO CODICE
LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI
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MARTEDÌ: Condominio
MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia
GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito
VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni
Fruscione e Santacroce u pagina 44
Diritto dell’economia. La bozza di decreto della Giustizia per recepire la disciplina europea dopo la sentenza Grande Stevens
In Gazzetta
LE INIZIATIVE
Avvocati:
tirocinio
di 12 mesi
Penalità Consob limitate quando è già stata inflitta una misura di carattere penale dal giudice
Market abuse, doppie sanzioni soft
Giovanni Negri
MILANO
pSanzioni Consob più leg­
gere per market abuse se è
gia stata inflitta una misura
penale. La bozza di decreto
legislativo messa a punto dal
ministero della Giustizia per
il recepimento della direttiva
e del regolamento comunita­
rio in materia di abusi di mer­
cato prende per la prima volta
atto della necessità di inter­
venire per scongiurare il ri­
schio di doppio procedimen­
to penale­amministrativo
per il medesimo fatto. Un ri­
schio concreto dopo che la
Corte europea dei diritti del­
l’uomo ha censurato la disci­
plina italiana sulla repressio­
ne di uno dei più tipici reati
societari con la sentenza del
4 marzo 2014 Grande Stevens.
Nel mirino dei giudici eu­
ropei l’esistenza di un dop­
pio binario e la possibilità
che la medesima persona
possa essere sottoposta pri­
ma a un doppio processo e
poi a due sanzioni, con una
misura amministrativa di af­
flittività pari a quella penale,
per lo stesso fatto.
La Corte costituzionale l’8
marzo scorso ha giudicato
inammissibile la questione di
legittimità costituzionale, la­
sciando quindi aperta la possi­
bilità di un doppio binario,
mentre il decreto, che poteva
essere già approvato “fuori
sacco” dal Consiglio dei mini­
stri di venerdì scorso e che po­
trebbe essere presentato di
nuovo questa settimana per il
primo via libera, prende atto
della situazione con una dop­
pia previsione. Da una parte infatti si inserisce un comma 2
bis all’articolo 187 septies del Testo unico della finanza (de­
creto legislativo n. 58 del 1998)
con il quale si sottolinea che la
Consob per l’abuso di infor­
mazioni privilegiate determi­
nerà la sanzione «tenendo
conto della pena applicata per
lo stesso fatto, con provvedi­
mento divenuto irrevocabile,
dal giudice penale». Una formulazione dal te­
nore flessibile che trova poi
eco anche in caso di ricorso
alla Corte d’appello: in questo
caso infatti la Corte, se modi­
fica la sanzione inflitta in pri­
mo grado, deve valutare nella
determinazione della nuova
misura, della pena applicata
per il medesimo fatto, con
pronuncia irrevocabile, dal
giudice penale.
Non solo però, la necessità
di evitare il cumulo di sanzio­
ni penali e amministrative
per il medesimo fatto, con­
duce anche a un intervento
sulle versante delle sanzioni
pecuniarie. Così, si prevede
che, quando per lo stesso fat­
to sono inflitte la pena pecu­
niaria o la sanzione pecunia­
ria dipendete da reato, l’ese­
cuzione della sanzione pecu­
niaria amministrativa è
limitata alla parte che eccede
quella oggetto di esecuzione
in sede penale. Così, sia nel caso in cui è
eseguita prima la sanzione
amministrativa pecuniaria e
solo dopo la pena pecuniaria,
sia quando è eseguita prima la
pena pecuniaria e dopo la mi­
sura amministrativa, la ri­
scossione della seconda san­
zione in ordine cronologico è
limitata alla parte eccedente
quella eseguita per prima.
Stesso discorso per quanto
riguarda le sanzioni ammini­
strative accessorie che non devono essere eseguite quan­
do sono già state inflitte le pe­
ne accessorie, nelle varie for­
me di interdizione previste dal Codice penale, disciplina­
te dall’articolo 186 del Testo unico finanza.
I punti chiave
pÈ stato pubblicato sulla SANZIONI
WHISTLEBLOWING
INFORMAZIONE
Lo schema di decreto
legislativo mette a punto una
serie di misure per ridurre il
rischio di un raddoppio delle
sanzioni, quando al penale si
abbina l’amministrativo o
viceversa; disciplinato anche il
caso delle misure accessorie
Sono state inserite all’interno
del Testo unico della finanza le
norme sulle segnalazioni ai
reati di manipolazione
del mercato: andranno
indirizzate agli organismi
di vigilanza con tutela
del dipendente
Alla nozione di informazione
privilegiata prevista dal
testo unico si sostituisce
quella introdotta dal
regolamento comunitario
passando dall’«influenza
sensibile» all’«effetto
significativo sui prezzi»
POTERI CONSOB
CONFISCA
COMUNICAZIONI
Nel decreto si forniscono
chiarimenti sull’esercizio dei
poteri di vigilanza da parte di
Consob ritenendo che sono
estesi a pattisti “occulti” e
riferiti ai soggetti
dell’articolo 115 comma 1
lettere a) e b)
Riformulata la norma del Tuf
in materia di confisca
precisando i termini in cui
può essere disposta la
misura per equivalente con
l’indicazione dei beni di cui
il colpevole ha la
disponibilità
Aggiunto un articolo il 116
bis al Testo unico per
allargare il perimetro degli
obblighi informativi per i
soggetti quotati anche agli
emittenti stremati finanziari
negoziati su piattaforme
alternative
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Prevenzione. Le segnalazioni dei dipendenti sulle violazioni sono incoraggiate e tutelate ­ Assicurati l’anonimato del segnalante e il diritto a essere sentito del segnalato
Whistleblowing per i reati societari
MILANO
sul whistleblowing. Mentre al Senato è in discussione il dise­
abuse, il sistema di repressione, gno di legge sulle segnalazioni ma anche di prevenzione, dei pubbliche e private, emanazio­
reati «economici» scommette ne della Legge Severino di con­
sempre di più sulla collabora­ trasto alla corruzione, lo sche­
zione dei dipendenti. Vuoi per ma di decreto individua innan­
convinzione, vuoi per la neces­ zitutto i soggetti che sono tenu­
sità di recepimento di discipli­ ti ad adottare procedure ne comunitarie, anche il decre­
to legislativo messo a punto dal
ministero della Giustizia (che I SOGGETTI COINVOLTI
pure ha scelto di non introdur­ «Sospetti» indirizzati
re una sanzione penale per l’in­ alle autorità di controllo
sider secondario, per chi utiliz­
Punito chi non predispone
za cioè l’informazione privile­
giata, malgrado le contrarie in­ le procedure con misure
dicazioni comunitarie) punta fino a 5 milioni
pDalla corruzione al market specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che pos­
sono rappresentare violazioni alla disciplina dell’attività svol­
ta. Nel perimetro della discipli­
na rientrano in generale i sog­
getti che svolgono servizi di in­
vestimento e di gestione collet­
tiva del risparmio; più nel dettaglio, banche, sim, assicu­
razioni che offrono e distribui­
scono prodotti finanziari. Compresi anche gestori del mercato, prestatori di servizi di
comunicazione dei dati. La procedura può essere at­
tivata esclusivamente dal per­
all’applicazione del Codice
della privacy, quindi, che
avrebbe permesso al segnala­
to di venire a conoscere l’iden­
sonale sia nel caso di violazio­ tità del segnalante. Quest’ulti­
ni effettive sia solo potenziali. mo dovrà poi essere tutelata
Le segnalazioni dovranno es­ anche da contro eventuali ri­
sere indirizzate, per gli ambiti torsioni e discriminazioni ef­
di rispettiva competenza, a fetto della segnalazione. Le
Banca d’Italia, Consob, Com­ procedure dovranno, in que­
missione di vigilanza sui fondi sto senso, anche garantire un
pensione e Ivass. canale sicuro, con requisiti di
Le procedure che dovranno indipendenza e autonomia, essere attivate dai soggetti per effettuare le segnalazioni.
coinvolti saranno indirizzate a
Il presunto responsabile è
garantire la riservatezza dei poi sempre titolare del diritto a
dati personali del segnalante e essere ascoltato prima del­
del presunto responsabile del­ l’adozione di qualsiasi decisio­
la violazioni, senza effetti sulle ne nei suoi confronti. Ancora, si
regole che disciplinano le in­ chiarisce che la presentazione dagini e i procedimenti avviati di una segnalazione «non costi­
dall’autorità giudiziaria. Stop tuisce di per sè violazione degli
obblighi derivanti dal rapporto
di lavoro, salve le ipotesi di se­
gnalazione effettuate in mala fede e recanti informazioni fal­
se». Introdotto anche un pac­
chetto di sanzioni per chi non
avrà predisposto o avrà predi­
sposto in maniera incompleta le procedure: le misure potran­
no andare da un minimo di 30mila euro a un massimo 5 mi­
lioni, oppure al 10% del fattura­
to quando importo è superiore a 5 milioni. Per le infrazioni di minore gravità, però, la sanzio­
ne pecuniaria potrà essere so­
stituita dall’ordine di eliminare
le infrazioni contestate anche indicando le misure da adotta­
re per l’adempimento.
Gazzetta ufficiale n.101 di ieri
il Regolamento sulla disci­
plina dell’attività di prati­
cantato legale presso gli uf­
fici giudiziari (Dm 58/2016).
L’aspirante avvocato può
svolgere 12 mesi (al massi­
mo) di tirocinio in un ufficio del giudice del distretto dove
risulta iscritto come prati­
cante, sia magistratura ordi­
naria (procure della Repub­
blica comprese), ammini­
strativa, contabile e anche
tributaria. La domanda va presentata ­ su carta o via Pec
­ direttamente all’ufficio do­
ve l’aspirante desidera lavo­
rare; ogni magistrato potrà avere un massimo di due pra­
ticanti e in caso di pluralità di
domande verranno scelti i curriculum di studi universi­
tari più meritevoli. Per il praticante del giudi­
ce valgono ovviamente le re­
gole di riservatezza dell’uffi­
cio, con l’aggiunta dei doveri
di astensione per conflitto di
interessi nei fascicoli che coinvolgono clienti del­
l’(eventuale) studio profes­
sionale di provenienza, an­
che se relativi ad altri avvo­
cati della stessa organizza­
zione. Tale incompatibilità
sui fascicoli in conflitto si trascina anche alla fine del periodo di assegnazione al­
l’ufficio del giudice. Il praticante avvocato as­
siste e coadiuva il magistrato
in tutta la attività ma il giudi­
ce assegnatario può decide­
re di non coinvolgerlo in ta­
lune mansioni e anche di
escluderlo da determinate udienze o camere di consi­
glio. In ogni caso l’attività del
praticante ­ che può anche essere giudicata compatibi­
le con un altro impiego pub­
blico, e persino con la pratica
in contemporanea presso
uno studio legale ­ non dà al­
cun titolo per rivendicare un
rapporto di lavoro né subor­
dinato né parasubordinato e neppure può essere retribui­
to ad alcun titolo.
G. Ne.
A.Gal.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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1 l’analisi di Luigi Lovec­
chio sulla circolare 17/
E/2016 che fornisce chiari­
menti sul lieve inadempi­
mento;
1 l’approfondimento di Raf­
faele Rizzardi sul piano Ue di riforma Iva per cui parte la
consultazione in Italia.
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