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2. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

1 COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO 1 A cura di Maurizio Meoli, Massimo Negro e Gianluca Odetto. UNICO SC 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE 55

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO 56 UNICO SC 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO Il frontespizio del modello UNICO SC si compone di due facciate: • la prima facciata contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003; • la seconda facciata contiene le informazioni relative al tipo di dichiarazione, alla società o ente e al rappresentante che sottoscrive la dichiarazione. Inoltre, contiene i riquadri per la sottoscri zione della dichiarazione, l’apposizione del visto di conformità, la certificazione tributaria e l’impegno dell’incaricato alla presentazione telematica della dichiarazione. 2.1 TIPO DI DICHIARAZIONE Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri ed ai modelli compilati. La casella “Redditi” deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Il contri buente che presenta anche la dichiarazione dell’IVA deve barrare la corrispondente casella.

Versamento del saldo IVA in caso di dichiarazione unificata

Ai sensi dell’art. 6 del DPR 14.10.99 n. 542, i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in sede di dichiarazione unificata con il modello UNICO possono effettuare il pagamento del saldo IVA entro il termine previsto per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata stessa, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o fra zione di mese successivo al 16 marzo (termine ordinario di versamento). Se il versamento del saldo IVA viene ulteriormente differito rispetto al termine di pagamento senza interessi delle altre somme derivanti dalla dichiarazione unificata, l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull’importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Ad esempio, considerando una srl con esercizio coincidente con l’anno solare, che approva il bilancio 2015 il 20.4.2016: • se versa il saldo IVA 2015 entro il 16.6.2016 deve maggiorarlo dell’1,2% (0,4% per i periodi 17 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio e 17 maggio - 16 giugno); • se, invece, versa il saldo IVA 2015 entro il 18.7.2016 (in quanto il 16 luglio cade di sabato), deve maggiorarlo dell’1,2% per il differimento fino al 16.6.2016 e sull’importo del saldo IVA comprensi vo della suddetta maggiorazione dell’1,2% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 17.6.2016 al 18.7.2016. Considerando invece una spa con esercizio coincidente con l’anno solare, che approva il bilancio 2015 il 22.6.2016: • se versa il saldo IVA 2015 entro il 18.7.2016 (termine ordinario dei versamenti di UNICO 2016, considerando che il 16 luglio cade di sabato), deve maggiorarlo dell’1,6% (0,4% per i periodi 17 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio, 17 maggio - 16 giugno e 17 giugno - 16 luglio); • se, invece, versa il saldo IVA 2015 entro il 22.8.2016 (considerando il differimento per il periodo feriale), deve maggiorarlo dell’1,6% per il differimento fino al 18.7.2016 e sull’importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,6% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 19.7.2016 al 22.8.2016.

Differimento per il periodo feriale

L’art. 3-

quater

del DL 2.3.2012 n. 16 conv. L. 26.4.2012 n. 44, inserendo il co. 11 versamenti che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno.

bis

nell’art. 37 del DL 4.7.2006 n. 223 conv. L. 4.8.2006 n. 248, ha messo a regime il differimento al 20 agosto dei termini per i Poiché nel 2016 il 20 agosto cade di sabato, il termine è ulteriormente differito a lunedì 22 agosto.

Abolizione della dichiarazione unificata dal 2017

Per effetto delle modifiche apportate agli artt. 3 co. 1 e 8 co. 1 del DPR 322/98 dall’art. 1 co. 641 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), come modificato dall’art. 10 co. 8 nuale IVA in via autonoma diventerà un obbligo generalizzato.

bis

del DL 31.12.2014 n. 192 conv. L. 27.2.2015 n. 11, dal periodo d’imposta 2016 la presentazione della dichiarazione an Pertanto, dal 2017, con riferimento all’anno d’imposta precedente: • sarà obbligatorio presentare la dichiarazione annuale IVA entro la fine del mese di febbraio; • verrà abolito l’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA; UNICO SC 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE 57

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO • non sarà quindi più possibile presentare la dichiarazione annuale IVA in forma unificata con la dichiarazione dei redditi (modello UNICO); conseguentemente, verrà meno anche la possibilità di effettuare il versamento del saldo IVA entro i termini previsti per il modello UNICO. Nel 2016, invece, con riferimento all’anno d’imposta 2015, resta applicabile la precedente disciplina. La casella “Quadro VO” deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2015 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d’imposta 2015 sulla base del comporta mento concludente previsto dal d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, deve allegare alla propria di chiarazione dei redditi il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2016 relativa al 2015. Di conseguenza le caselle “IVA” e “Quadro VO” sono alternative. La casella relativa al “Quadro AC” deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acqui stati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori, nonché dei dati catastali in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio. I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore e i parametri devono: • barrare la casella corrispondente; • compilare ed allegare gli appositi modelli.

Abolizione dei modelli INE

Sulla base delle indicazioni contenute nell’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di poli tica fiscale per gli anni 2016-2018 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, relative alla semplifica zione degli adempimenti ed all’ulteriore sviluppo delle tecniche di analisi del rischio, il provv. Agenzia delle Entrate 29.1.2016 n. 16428 ha eliminato l’obbligo di presentazione: • dei modelli INE - Indicatori di normalità economica, previsti dall’art. 1 co. 19 primo periodo della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007); • • La presentazione dei modelli INE era prevista: • nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d’impresa per i quali non si applicavano gli studi di settore o che, comunque, non erano tenuti alla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti; • per il periodo d’imposta 2015; in quanto ritenuti non più necessari, grazie alla sempre maggiore integrazione delle diverse ban che dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria (cfr. comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate 29.1.2016 n. 17). al fine di rilevare la presenza di ricavi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Rispetto al modello UNICO 2015 SC, nel riquadro in esame è stata quindi eliminata la casella “Indica tori”, che doveva essere barrata dai soggetti tenuti, unitamente al modello UNICO, alla presentazione dei modelli INE.

Illegittimità costituzionale della “

conv. L. 6.8.2008 n. 133 (c.d. “

Robin tax

Rispetto al modello UNICO 2015 SC, nel riquadro in esame non è più prevista neppure la casella “Ad dizionale IRES”, che doveva essere barrata dalle imprese di rilevanti dimensioni operanti nei settori del petrolio e dell’energia, soggette all’addizionale prevista dall’art. 81 co. 16 del DL 25.6.2008 n. 112 •

Robin tax

zionale IRES in esame, in quanto: ”). Con la sentenza 11.2.2015 n. 10, la Consulta ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’addi violava i principi di uguaglianza e capacità contributiva, colpendo l’intero reddito d’impresa e non soltanto l’eventuale parte di reddito connessa alla posizione privilegiata dell’attività esercitata dal contribuente al permanere di una data congiuntura; • • rivestiva carattere permanente, dal momento che non erano stati previsti strumenti atti a verifi care il perdurare della situazione favorevole posta a giustificazione della più elevata imposizione; era inidonea a conseguire le finalità solidaristiche che intendeva esplicitamente perseguire, es sendo, in definitiva, sopportata dai consumatori sotto forma di maggiorazione dei prezzi. La declaratoria d’incostituzionalità ha prodotto effetti solo dal 12.2.2015, giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza nella

Gazzetta Ufficiale

, prima serie speciale, dell’11.2.2015 n. 6. 58 UNICO SC 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 28.4.2015 n. 18, la pronuncia non può produrre effetti sul le obbligazioni tributarie riguardanti adempimenti relativi ai periodi d’imposta chiusi in data antecedente alla suddetta data del 12.2.2015. Pertanto, i soggetti con: • periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, erano ancora tenuti, con riferimento al periodo d’imposta 2014, al versamento del relativo saldo; • periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, non sono più sottoposti all’addizionale in esame a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 12.2.2015. Consolidato e trasparenza Nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia esercitato l’opzione per il consolidato (artt. da 117 a 142 del TUIR) o per la trasparenza fiscale (art. 115 o 116 del TUIR) deve essere barrata la casella corrispondente. Trust Nel caso di soggetto qualificato come Trust (art. 73, comma 1, del TUIR), nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici: 1 - per il Trust opaco; 2 - per il Trust trasparente; 3 - per il Trust misto. Dichiarazione correttiva nei termini Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettifi care o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, com pleta di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri de ducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente. I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il ver samento della maggiore imposta eventualmente dovuta. Se dal nuovo Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all’importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione. Se dal nuovo Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito.

Effetti della “dichiarazione correttiva nei termini”

La ris. Agenzia delle Entrate 14.10.2002 n. 325 ha chiarito che tramite la c.d. “dichiarazione correttiva nei termini”, vale a dire quella presentata entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazio ne originaria, è possibile correggere qualunque errore od omissione commesso in quest’ultima dichia razione. La seconda dichiarazione, infatti: • si sostituisce integralmente alla prima; • consente al contribuente di esercitare tutte le facoltà previste in sede di dichiarazione. Inoltre, poiché la presentazione della dichiarazione “correttiva nei termini” avviene prima della sca denza del termine di presentazione della dichiarazione originaria, viene ribadito che nessuna sanzio ne amministrativa può essere irrogata al contribuente (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 14.6.2001 n. 55, § 6.1). Integrazione della dichiarazione Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presen tata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni. UNICO SC 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE 59

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Dichiarazioni presentate dopo 90 giorni dal termine

Non possono, invece, essere oggetto d’integrazione le dichiarazioni presentate dopo 90 giorni dal ter mine di scadenza, in quanto, ai sensi dell’art. 2 co. 7 del DPR 322/98: • sono considerate omesse; • ancorché costituiscano titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in es se indicati. 1) Dichiarazione integrativa a favore Tale casella va barrata nei seguenti casi: • presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al pe riodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l’indi cazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito. In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del Decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso; • presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell’imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostaco lo all’esercizio dell’attività di controllo.

Termine di presentazione delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente

Secondo l’interpretazione restrittiva adottata dall’Agenzia delle Entrate, la presentazione di dichiara zioni integrative a favore del contribuente può avvenire soltanto ai sensi del co. 8 20.12.2010 n. 132 e circ. 24.9.2013 n. 31).

Secondo Cass. 4.4.2012 n. 5399, infatti, “

zione della disposizione stabilito per la rettifica a lui favorevole

Tale impostazione è contestata da parte della giurisprudenza, anche di legittimità. n. 19537, Cass. 3.11.2015 n. 22443 e Cass. 12.1.2016 n. 313. Cass. 20.4.2012 n. 6218 ha invece ribadito che, dopo l’1.1.2002, “

bis

dell’art. 2 del DPR 322/98, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’im posta successivo (cfr. circ. 25.1.2002 n. 6 § 3.2, circ. 12.6.2002 n. 50 § 21, ris. 14.2.2007 n. 24, ris. 30.1.2008 n. 25, ris. 2.12.2008 n. 459, circ. 4.3.2010 n. 8, circ. 4.5.2010 n. 23, ris. 24.9.2010 n. 93, ris.

il limite temporale dell’emendabilità della dichiarazione integra tiva «non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo» appare doversi ritenere … necessariamente circoscritto ai fini dell’utilizzabilità «in compensa zione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997», indicata nella successiva proposi zione da emendare

”; in termini analoghi si vedano Cass. 20.12.2012 n. 23574, Cass. 17.9.2014

il termine di decadenza stabilito per la rettifica del contribuente … è diverso – come chiaramente si evince, ora, dal raffronto tra il comma 8 e il nuovo comma 8-bis dell’art. 2 del DPR 22 luglio 1998, n. 322 – per la rettifica a lui sfavorevole rispetto a quello

”; in quest’ultimo caso, infatti, il termine coincide con quello per “ debito d’imposta o di un minor credito “

dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo

”.

la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo a quello cui si riferiva la dichiara-

”. In termini analoghi si veda Cass. 24.6.2014 n. 14294, secondo cui la correzione di er rori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior

è ammissibile solo entro il termine prescritto per la presentazione della

In considerazione di tali contrasti giurisprudenziali, con l’ordinanza della Corte di Cassazione 18.9.2015 n. 18383, la questione dell’emendabilità della dichiarazione a favore del contribuente è sta ta rimessa al Primo Presidente, affinché valuti l’opportunità di una devoluzione alle Sezioni Unite.

Emendabilità della dichiarazione in sede contenziosa

La possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione e incidenti sull’obbligazione tributaria, è comunque esercitabile anche in sede contenziosa, per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. 31.1.2011 n. 2226, Cass. 4.4.2012 n. 5399, Cass. 18.2.2014 n. 3754, Cass. 30.5.2014 n. 12149, Cass. 12.12.2014 n. 26187, Cass. 14.1.2015 n. 434, Cass. 1.4.2015 n. 6665, Cass. 3.11.2015 n. 22443 e Cass. 12.1.2016 n. 313). 2) Dichiarazione integrativa Tale casella va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando: 60 UNICO SC 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO • • il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 di cembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per cor reggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di minor reddito o, comun que, di un minor debito d’imposta o di un maggior credito e fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997; il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 - 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma re stando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L’Agenzia delle Entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo pos sesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative an che ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui impu tabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

Comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative ad anomalie presenti nella dichiarazione

L’art. 1 co. 634 - 636 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede che, con provvedi mento dell’Agenzia delle Entrate, siano individuate le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, elementi e informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti, affinché il con tribuente possa: • segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non cono sciuti; • porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione, mediante l’istituto del ravvedimento operoso. In attuazione di tale disciplina, nell’ambito delle imposte dirette sono stati finora emanati: • il provv. Agenzia delle Entrate 25.5.2015 n. 71472, in relazione alla rateizzazione delle plusva lenze e/o delle sopravvenienze attive; • • il provv. Agenzia delle Entrate 18.6.2015 n. 83317, in relazione ad elementi e informazioni riguar danti gli studi di settore; il provv. Agenzia delle Entrate 13.7.2015 n. 94624, in relazione ai dati derivanti dallo “spesometro” e dai modelli 770.

Modalità di effettuazione delle comunicazioni

Le suddette comunicazioni sono trasmesse al contribuente: • agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati dal contribuente stesso; • ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco INI-PEC istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Tuttavia, il contribuente può incaricare per la ricezione delle comunicazioni in esame l’intermediario che trasmette la dichiarazione in via telematica (si veda oltre). Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti in formatici.

Segnalazione di chiarimenti e precisazioni

I contribuenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiara zioni, possono: • richiedere informazioni; • ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nelle comunicazioni inviate. UNICO SC 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE 61

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Regolarizzazione delle violazioni

Le violazioni commesse possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso, ai sensi del l’art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Presentazione di una dichiarazione integrativa

Qualora, a seguito delle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 1 co. 634 - 636 della L. 23.12.2014 n. 190, il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata, deve presentare una dichiarazione integrativa. Al riguardo, le istruzioni ai modelli UNICO 2016 stabiliscono che nel riquadro in esame deve essere compilata la casella “Dichiarazione integrativa”, indicando il codice “2”. Il codice “1”, invece, riguarda in generale la presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’art. 2 co. 8 del DPR 322/98, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un minor reddito o, comunque, da cui consegua un minor debito d’imposta o un mag gior credito, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del DLgs. 472/97 (ravvedimento operoso). Il codice “1”, pertanto, va utilizzato in tutti i casi di presentazione di una dichiarazione integrativa a fa vore del Fisco, non derivante da una comunicazione di anomalie inviata dall’Agenzia delle Entrate ai sensi della suddetta L. 190/2014. In precedenza, invece, era prevista la barratura della casella in esame, senza distinzioni. Nel caso di presentazione della “dichiarazione integrativa” è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati. Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro “Firma della dichiarazione”, nelle caselle presenti nel riquadro “Tipo di dichiarazione” e nella casella relativa alla compilazione del quadro NI del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici: • “1”, quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche; • • “2”, quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato di versamente nella dichiarazione originaria; “3”, quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.

Termini di accertamento in caso di dichiarazioni integrative

L’Amministrazione finanziaria aveva sottolineato come, per effetto della presentazione di dichiarazio ni integrative, “

non è previsto dalla legge alcun allungamento dell’ordinario termine di decadenza relativo all’accertamento

” (C.M. 17.5.2000 n. 98/E, § 8.1.1), e lo stesso aveva affermato la giurisprudenza (C.T. Prov. Siracusa 12.6.2012 n. 246 e 247).

Novità della legge di stabilità 2015

L’art. 1 co. 640 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ha rivisto in parte detto orientamen to, stabilendo che con la presentazione di una dichiarazione integrativa non solo ai sensi dell’art. 2 co. 8 del DPR 322/98, ma anche in virtù dell’art. 13 del DLgs. 472/97 (quindi in occasione del ravve dimento operoso), i termini di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, ai sensi degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, sono computati a decorrere dalla dichiara zione integrativa stessa, limitatamente agli elementi oggetto di rettifica. Ipotizziamo una società che, nel mese di settembre 2016, presenti, ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. b) del DLgs. 472/97, un modello UNICO 2015 integrativo effettuando una variazione in aumento su spese di rappresentanza in precedenza omessa. Ai sensi dell’art. 43 del DPR 600/73, il termine di decadenza spi rerebbe il 31.12.2019, ma, in relazione alle spese di rappresentanza oggetto della dichiarazione inte grativa, la decadenza si verifica il 31.12.2020. 62 UNICO SC 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO 3) Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, d.P.R. n. 322/98) Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nel l’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8-ter, del d.P.R. n. 322 del 1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della com pensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Tale dichia razione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, se condo le disposizioni di cui all’articolo 3 del citato d.P.R. n. 322 del 1998, utilizzando modelli con formi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, contenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” ovvero “Dichiarazione integra tiva” a seconda della tipologia di correzioni effettuate.

Modifica dell’opzione per il rimborso

Il co. 8-

ter

dell’art. 2 del DPR 322/98 è stato inserito dall’art. 7 co. 2 lett. i) del DL 13.5.2011 n. 70, conv. L. 12.7.2011 n. 106, al fine di prevedere espressamente a livello normativo la possibilità di “ripensamento” sulla richiesta di rimborso, ma al contempo di limitarla temporalmente. Ad esempio, in relazione al modello UNICO 2016 SC da presentare telematicamente entro il 30.9.2016, il termine in esame scade il 28.1.2017.

Passaggio da compensazione a rimborso

Sulla base del dato letterale della norma in esame, non sembra invece possibile applicare la nuova di sciplina all’operazione inversa, cioè al passaggio dall’utilizzo in compensazione alla richiesta di rim borso. La casella “Eventi eccezionali” deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, han no fruito per il periodo d’imposta delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni nor mative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. Tali soggetti devono in dicare nella casella il codice desunto dalla tabella “Eventi eccezionali”. TABELLA EVENTI ECCEZIONALI I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all’adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici: CODICE DESCRIZIONE 1 2 VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE E DELL’USURA Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l’articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale; SOGGETTI COLPITI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI DAL 4 AL 7 FEBBRAIO 2015 IN ALCUNI TERRITORI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Per i soggetti che, dal 4 al 7 febbraio 2015, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dagli eventi atmosferici verificatisi a febbraio 2015, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 maggio 2015 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 4 febbraio 2015 e il 30 settembre 2015. I comuni e le frazioni interessate dal provvedimento di sospensione sono riportate nell’allegato A) del summenzionato Decreto. L’applicazione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari è subordinata alla richiesta del soggetto che dichiari l’inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale, dell’azienda o dell’impresa verificata dall’autorità comunale che ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi venti giorni; UNICO SC 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE 63

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO 3 4 5 SOGGETTI INTERESSATI DALL’EMERGENZA UMANITARIA LEGATA ALL’AFFLUSSO DI MIGRANTI DAL NORD AFRICA Per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l’OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. La sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15 dicembre 2016 dall’art. 1, comma 599, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; SOGGETTI COLPITI DA ALTRI EVENTI ECCEZIONALI I soggetti colpiti da altri eventi eccezionali dovranno indicare nell’apposita casella il codice 4. IMPRESE DI AUTOTRASPORTO E PICCOLE IMPRESE CREDITRICI DELL’ILVA Per le imprese di autotrasporto e per le piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, che vantano crediti nei confronti dell’ILVA S.p.A. per prestazioni effettuate a favore della medesima società prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza, l’art. 2 comma 8-bis del Decreto-legge 5 gennaio 2015, n.1 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015 n.20, ha sospeso i termini dei versamenti dei tributi erariali che scadono nel periodo compreso tra il 6 marzo 2015 e il 15 settembre 2015. 30 STATO DI EMERGENZA Con riferimento alle disposizioni previste dalla legge di stabilità 2016, indicano questo codice i soggetti aventi la sede legale o la sede operativa in zone colpite da eventi calamitosi con danni riconducibili all’evento e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza e nei confronti dei quali non opera la sospensione né il differimento dei tributi ai sensi del comma 2, dell’art. 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Questi soggetti hanno la facoltà di chiedere la rateizzazione dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza. L’istanza per l’ottenimento della rateizzazione, fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, deve essere presentata al competente ufficio, secondo modalità e termini stabiliti con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (art. 1, comma 429, della legge 28 dicembre 2015, n.208). Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all’evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti; 2.2 SOCIETÀ O ENTE Denominazione Va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall’atto costitutivo; per le società irre golari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, il cognome e il nome. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni). Codice fiscale In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa (o incorporata), scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione. ATTENZIONE:

è necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia quello rilasciato dal l’Amministrazione finanziaria al fine di una corretta presentazione della dichiarazione.

Partita IVA Deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto dichiarante.

Dati relativi alla stabile organizzazione di soggetti non residenti

L’art. 19 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 ha abrogato il co. 2 dell’art. 4 del DPR 600/73, che prevedeva, per le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa in Italia, l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi l’indirizzo dell’eventuale stabile organizzazione in Italia. Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 31 (§ 10): 64 UNICO SC 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO • • tale abrogazione ha efficacia a decorrere dal 13.12.2014, data di entrata in vigore del suddetto DLgs. 175/2014; pertanto, le società o enti non residenti non hanno più l’obbligo di indicare tali dati nella propria dichiarazione dei redditi, a partire da quella relativa al periodo d’imposta 2014.

Eliminazione dell’indicazione di dati relativi alla società o ente

Con riferimento ai dati relativi alla società od ente, si ricorda che dal modello UNICO 2015 non è più prevista l’indicazione neppure: • dell’indirizzo della sede legale in Italia (via, numero civico, codice di avviamento postale, frazione, Comune, sigla della Provincia); • • • • del codice catastale del Comune in cui è ubicata la sede legale in Italia; del mese e anno di eventuale variazione della sede legale, rispetto alla dichiarazione del prece dente periodo d’imposta; del domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, nonché delle relative eventuali variazioni; in relazione alle società o enti non residenti, dei dati relativi alla sede estera, del codice dello Stato estero di residenza e del codice di identificazione fiscale estero. Si tratta, infatti, di dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria. Inoltre, come osservato dalla suddetta circ. Agenzia delle Entrate 31/2014, con la soppressione di tali indicazioni “

si eliminano anche eventuali incertezze e possibili conseguenze negative in fase di notifica de gli atti, in caso di divergenza tra i dati finora indicati da tali soggetti nel modello dichiarativo e quelli pre senti nell’anagrafe tributaria

”. Data di approvazione del bilancio/rendiconto o di efficacia giuridica della fusione/scissione Il presente campo va utilizzato per indicare la data: • di approvazione del bilancio o del rendiconto; • di efficacia giuridica della fusione o della scissione. Deve essere indicata, nell’ultima dichiara zione della società fusa o scissa relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del peri odo d’imposta e la data in cui ha effetto l’operazione straordinaria, la data di efficacia giuridi ca della fusione o della scissione totale, qualora diversa dalla data di decorrenza degli effetti fiscali dell’operazione straordinaria. Codici statistici Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella A. Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B. Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella C. TABELLA A CODICE STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 1 Soggetto in normale attività 2 Soggetto in liquidazione per cessazione di attività 3 Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa 4 Soggetto estinto La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferi bile in relazione alla natura giuridica rivestita. CODICE 1 2 3 TABELLA B TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA SOGGETTI RESIDENTI Società in accomandita per azioni Società a responsabilità limitata Società per azioni UNICO SC 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE 65

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO CODICE 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 51 52 53 54 55 56 57 58 59 22 23 24 25 26 27 28 29 50 TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA SOGGETTI RESIDENTI Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione Altre società cooperative Mutue assicuratrici Consorzi con personalità giuridica Associazioni riconosciute Fondazioni Altri enti ed istituti con personalità giuridica Consorzi senza personalità giuridica Associazioni non riconosciute e comitati Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni) Enti pubblici economici Enti pubblici non economici Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica Opere pie e società di mutuo soccorso Enti ospedalieri Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi Società, organizzazioni ed enti costituiti all’estero non altrimenti classificabili con sede dell’amministrazione od oggetto principale in Italia Società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR Società in accomandita semplice Società di armamento Associazione fra artisti e professionisti Aziende coniugali GEIE (Gruppi europei di interesse economico) Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) Condomìni Depositi IVA Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro Trust Amministrazioni pubbliche Fondazioni bancarie Società europea Società cooperativa europea Rete di imprese 66 UNICO SC 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO CODICE 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA SOGGETTI NON RESIDENTI Società semplici, irregolari e di fatto Società in nome collettivo Società in accomandita semplice Società di armamento Associazioni fra professionisti Società in accomandita per azioni Società a responsabilità limitata Società per azioni Consorzi Altri enti ed istituti Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto Fondazioni Opere pie e società di mutuo soccorso Altre organizzazioni di persone e di beni Trust GEIE (Gruppi europei di interesse economico) 1 2 3 4 5 6 7 CODICE TABELLA C SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE Periodo d’imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa Periodi d’imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione Periodo d’imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa Periodo d’imposta in cui si è verificata l’estinzione del soggetto per fusione o incorporazione Periodo d’imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa Periodo normale d’imposta e periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di messa in liquidazione Periodo d’imposta in cui si è verificata l’estinzione del soggetto per scissione totale Fusione - Scissione Deve essere indicato il codice fiscale del soggetto risultante dalla fusione o beneficiario della scis sione. Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica L’indicazione del numero di telefono, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando tali recapiti, si potranno ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 2.3 RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE Nel riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all’atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante della società o dell’ente firma tario della dichiarazione. Il codice carica è desumibile dalla tabella generale dei codici di carica. La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita. UNICO SC 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE 67

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO 1 TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito e amministratore di sostegno Curatore fallimentare 3 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria) 5 6 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati Rappresentante fiscale di soggetto non residente 7 Erede 8 Liquidatore (liquidazione volontaria) 9 10 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del d.l. n. 331/1993 Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita 11 12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione) 13 Amministratore di condominio 14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione 15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione La data di decorrenza della carica va indicata solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta. Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato “Codice fiscale società o ente dichiarante”, indicando, in tal caso, nell’apposito campo il codice di carica corrispondente al rap porto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto; i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO.

Eliminazione dell’obbligo del “rappresentante per i rapporti tributari”

L’art. 19 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 ha abrogato il co. 2 dell’art. 4 del DPR 600/73, che prevedeva, per le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa in Italia, l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari. Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 31 (§ 10): • tale abrogazione ha efficacia a decorrere dal 13.12.2014, data di entrata in vigore del suddetto DLgs. 175/2014; • pertanto, le società o enti non residenti non hanno più l’obbligo di indicare tali dati nella propria dichiarazione dei redditi, a partire da quella relativa al periodo d’imposta 2014. L’obbligo di nominare un “rappresentante per i rapporti tributari” in Italia era infatti stato ritenuto in compatibile con l’ordinamento comunitario dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenza 5.5.2011 causa C-267/09), che lo aveva ritenuto sproporzionato rispetto agli obiettivi di controllo del l’evasione fiscale e, quindi, potenzialmente suscettibile di disincentivare gli investimenti all’estero. L’eliminazione dell’obbligo riguarda, ad ogni modo, tutte le società non residenti, e non solo quelle aventi sede nell’Unione europea. 2.4 ALTRI DATI Soggetti grandi contribuenti La casella deve essere barrata dall’impresa con volume d’affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro come previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2009 68 UNICO SC 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO (comma 10, art. 27 decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). Canone RAI La casella deve essere compilata dai contribuenti che detengono uno o più apparecchi atti o adat tabili alla ricezione di trasmissioni radio (indicando il codice 1) o radio televisive (indicando il co dice 2) in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. Va indicato il codice 3 qualora il contribuente non detenga alcun apparecchio di cui sopra. ONLUS Nella casella “Tipo soggetto” deve essere indicato il codice: 1. dalle società cooperative ONLUS; 2. dalle cooperative sociali. Solo i soggetti che hanno indicato il codice 1 devono compilare anche la casella “Settore di attività” in cui va riportato il codice relativo al settore di attività desunto dalla tabella D.

Società cooperative ONLUS

Come evidenziato dalla C.M. 26.6.98 n. 168/E (§ 3.4), qualora la ONLUS sia costituita sotto forma di società cooperativa, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla L. 8.11.91 n. 381 (che sono ONLUS “di diritto”), si applicano le regole previste per i soggetti di cui all’art. 73 co. 1 lett. a) del TUIR. Pertanto: • il reddito complessivo è formato da un’unica categoria reddituale, quella del reddito d’impresa; • gli obblighi dichiarativi devono essere assolti mediante il modello UNICO SC e non il modello UNICO ENC. TABELLA D CODICE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ Assistenza sociale e socio sanitaria Assistenza sanitaria Beneficenza Istruzione Formazione Sport dilettantistico Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con l’esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 Promozione della cultura e dell’arte Tutela dei diritti civili Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità stabilite con D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135

Riforma della disciplina relativa alla cooperazione internazionale per lo sviluppo

Si segnala che la L. 11.8.2014 n. 125, entrata in vigore il 29.8.2014, ha riformato la disciplina della co operazione internazionale per lo sviluppo, provvedendo, tra l’altro, ad integrare l’art. 10 co. 1 del DLgs. 460/97, in relazione ai settori di attività delle ONLUS, inserendo anche il settore relativo alla “

coope razione allo sviluppo e solidarietà internazionale

” (nuovo punto 11-

bis

). Pertanto, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 26.3.2015 n. 13 (§ 1), possono iscriversi nel l’Anagrafe delle ONLUS anche i soggetti che svolgono la propria attività nel settore della “

coopera zione allo sviluppo e solidarietà internazionale

”. UNICO SC 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE 69

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO Situazioni particolari Il contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazio ne, indicando un apposito codice nella casella “Situazioni particolari”. Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dai contribuenti e riferiti a specifiche proble matiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle entrate comunica (ad esem pio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare. 2.5 FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l’indicazione: 1.

dei quadri che sono stati compilati; 2.

3.

4.

dei moduli di cui è composta la dichiarazione IVA. Le caselle relative ai quadri IVA compilati sono poste in fondo al quadro VL; dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. L’art. 2-bis del predetto decreto-legge n. 203 del 2005, disciplina le modalità attuative dell’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) in base al quale l’amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni, effettuato ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, emerga un’imposta da versare o un minor rimborso. I chia rimenti sono richiesti dall’Agenzia delle Entrate mediante il servizio postale o con mezzi telema tici. Il contribuente può richiedere che l’invito a fornire chiarimenti sia inviato all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione barrando la casella “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario”. A sua volta, l’inter mediario accetta di ricevere l’avviso telematico, barrando la casella “Ricezione avviso telema tico controllo automatizzato dichiarazione” inserita nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”. Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata (comunicazione di irregolarità). La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle im poste non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contri buente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregola rità. Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l’invio dell’avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario. della richiesta del contribuente di inviare all’intermediario incaricato della trasmissione telema tica della propria dichiarazione le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione (art. 1, commi 634 -636, della legge n. 190 del 2014) e la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente nei dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Il contribuente effettua tale richiesta barrando la casella. L’intermediario, a sua volta, accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche barrando la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, inserita nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.

Incarico all’intermediario per la ricezione delle comunicazioni telematiche dell’Agenzia delle Entrate relative ad anomalie presenti nella dichiarazione

L’art. 1 co. 634 - 636 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede che, con provvedi mento dell’Agenzia delle Entrate, siano individuate le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, elementi e informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti, affinché il contribuente possa: • segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti; 70 UNICO SC 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO • porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione, mediante l’istituto del ravvedimento operoso. A tali fini, nel riquadro in esame è stata prevista la nuova casella “Invio altre comunicazioni telemati che all’intermediario”, che il contribuente può barrare per richiedere che le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella propria dichiarazione, compresi i dati dichiarati ai fini dell’applicazio ne degli studi di settore, siano inviate in via telematica all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione stessa. La casella in esame costituisce quindi un’evoluzione della casella “Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all’intermediario”, presente nei precedenti modelli UNICO.

Liquidazione automatica della dichiarazione

In relazione alle comunicazioni riguardanti la liquidazione automatica della dichiarazione, ai sensi del l’art. 36-

bis

del DPR 600/73 e dell’art. 54-

bis

del DPR 633/72, la precedente casella “Invio avviso telematico all’intermediario” è stata conseguentemente ridenominata “Invio avviso telematico con trollo automatizzato dichiarazione all’intermediario”. Eventuali comunicazioni di anomalie relative alla dichiarazione saranno comunque visualizzabili nel “Cassetto fiscale”, presente nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, nella quale ciascun utente abilitato a Entratel o a Fisconline può consultare le proprie informazioni fiscali. Firma del dichiarante La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto o da un rappre sentante negoziale.

Regolarizzazione dell’omessa sottoscrizione

Ai sensi dell’art. 1 co. 4 del DPR 322/98, la nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la di chiarazione vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente ufficio del l’Agenzia delle Entrate.

Applicazione della disciplina della sottoscrizione in caso di trasmissione telematica

In caso di trasmissione telematica delle dichiarazioni (modalità obbligatoria per i soggetti IRES), l’art. 1 co. 6 del DPR 322/98 stabilisce che le disposizioni relative alla sottoscrizione della dichiarazione si applicano con riferimento alla dichiarazione che il contribuente è tenuto a conservare. Firma dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revi sione ossia: • dal revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (in tal caso va indicato, nella casella “Soggetto”, il codice 1); • • dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l’amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (in tal caso va indicato nella casella “Soggetto”, il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella “Soggetto” il codice 3 senza compilare il campo firma; dal collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella “Soggetto” per ciascun membro, il codice 4). Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

Sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto che effettua la revisione legale

Come evidenziato dal documento Assirevi 1.7.2009 n. 139: • deve ritenersi che “

la sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi abbia lo scopo esclusivo di iden tificare il soggetto che ha svolto la revisione contabile [ora revisione legale, n.d.a.] e che ha espres so un giudizio sul bilancio

”; • “

risulta evidente che in nessun modo detta sottoscrizione rappresenta l’espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi nonché il rispetto della vigente normativa tributaria

”. UNICO SC 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE 71

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Sindaco unico

Nelle srl che abbiano optato per la possibilità di nomina del sindaco unico che svolga anche la fun zione di revisione legale, la sottoscrizione della dichiarazione dovrà avvenire solo da parte del sinda co unico.

Mutamento del revisore legale

Il documento Assirevi 1.7.2009 n. 139 ha chiarito che: • nel caso in cui l’assemblea che approva il bilancio abbia nominato un nuovo revisore, la sottoscri zione della dichiarazione debba essere effettuata dal “vecchio” soggetto che ha sottoscritto la relazione di revisione; • qualora, al momento di invio della dichiarazione, il soggetto che ha sottoscritto la relazione di re visione abbia concluso il proprio rapporto di lavoro con la società di revisione, la sottoscrizione debba essere effettuata dal legale rappresentante della società di revisione o, in alternativa, dal soggetto che ha assunto il ruolo di responsabile dell’attività di revisione. In considerazione della correlazione tra soggetto che sottoscrive la relazione di revisione e soggetto tenuto alla sottoscrizione della dichiarazione, in caso di nomina toscrizione della dichiarazione stessa. presentazione della dichiarazione.

ex novo

del Collegio sindacale incari cato della revisione dopo l’approvazione del bilancio (ultimo senza relazione di revisione), ma prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, tale soggetto non dovrebbe essere tenuto alla sot Con la ris. 8.6.2011 n. 62, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’obbligo di sottoscrizione ricade sull’organo che ha sottoscritto la relazione di revisione anche se non è più in carica al momento di Le regole sopra viste in caso di nomina di un nuovo revisore devono ritenersi applicabili anche in caso di “passaggio” delle funzioni di revisione legale dal Collegio sindacale ad un revisore esterno.

Profili sanzionatori

L’art. 1 co. 5 secondo periodo del DPR 322/98 stabilisce che la dichiarazione priva della sottoscrizio ne degli incaricati della revisione legale: • è valida; • comporta però l’applicazione della sanzione di cui all’art. 9 co. 5 del DLgs. 471/97. In particolare, in base a tale ultima disposizione – come sostituita dall’art. 15 co. 1 lett. i) n. 4 del DLgs. 158/2015 (applicabile a decorrere dall’1.1.2016) – se la dichiarazione delle società e degli en ti soggetti all’imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice ci vile o di leggi speciali non è sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, si applica la sanzione amministrativa fino al 30% del compenso contrattuale relativo all’attività di reda zione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all’imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di 250,00 euro. Firma attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999 Ai sensi dell’art. 10, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modifica zioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, nonché i contribuenti che, ai sensi dell’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utiliz zano in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta dai soggetti di cui all’art. 1, comma 5, del citato decreto n. 322 del 1998, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del codice civile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. A tal fine tali soggetti sono tenuti ad apporre la propria firma nella colonna “Firma per attestazione” in corrispondenza del proprio co dice fiscale. La casella “Redditi/IVA” va compilata solo nella dichiarazione unificata indicando uno dei seguenti codici: 72 UNICO SC 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO 1, se l’attestazione si riferisce alla sola dichiarazione dei redditi; 2, se l’attestazione si riferisce alla sola dichiarazione IVA; 3, se l’attestazione si riferisce a entrambe le dichiarazioni.

Sottoscrizione da parte del soggetto che effettua la revisione legale ai fini della compensa zione dei crediti

Per la compensazione “orizzontale” nel modello F24 dei crediti di importo superiore a 15.000,00 euro, in alternativa al visto di conformità, occorre la sottoscrizione di cui all’art. 10 del DL 1.7.2009 n. 78 conv. L. 3.8.2009 n. 102, cioè quella posta a carico del soggetto o dell’organo incaricato ad effettuare la revisione legale dei conti di cui all’art. 2409-

bis

c.c., ossia, alternativamente: • • • il revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; il responsabile della revisione legale dei conti (socio o amministratore), se la stessa è affidata ad una società di revisione legale iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; il Collegio sindacale. Con tale sottoscrizione, infatti, i soggetti che esercitano la revisione legale dei conti attestano l’ese cuzione degli stessi controlli previsti per il rilascio del visto di conformità. Come evidenziato dal documento Assirevi del luglio 2014 n. 182: • l’apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti abilitati o la sottoscrizione della dichia razione fiscale da parte del revisore “

assumono la medesima valenza

”; • • tale sottoscrizione “

non rappresenta l’espressione di un giudizio di merito del revisore circa la cor rettezza sostanziale e completezza della dichiarazione fiscale

”; dette valutazioni, infatti, “

rimangono di esclusiva competenza e responsabilità del contribuente

”; in relazione alla natura dell’incarico, il revisore non emetterà alcuna relazione. In caso di revisione legale svolta da un organo collegiale, quale il Collegio sindacale, ciascun compo nente deve indicare il proprio codice fiscale e apporre la propria firma nella colonna “Firma per atte stazione”.

Sindaco unico

Nelle srl che abbiano optato per la possibilità di nomina del sindaco unico che svolga anche la fun zione di revisione legale, la sottoscrizione dovrà avvenire solo da parte del sindaco unico.

Mutamento del revisore legale

In caso di variazione del soggetto incaricato della revisione, Assirevi afferma che la sottoscrizione della dichiarazione ai fini della compensazione del credito emergente dalla stessa possa essere ri chiesta e le relative attività di controllo effettuate dal revisore uscente che ha svolto la revisione con tabile del bilancio a cui la dichiarazione fiscale si riferisce (analogamente a quanto precisato in rela zione alla sottoscrizione della dichiarazione ai sensi dell’art. 1 co. 5 del DPR 322/98). Si ricorda che l’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.

Sanzioni per l’infedele attestazione da parte del soggetto che effettua la revisione legale

Si tratta quindi della sanzione amministrativa da 258,00 a 2.582,00 euro prevista per il rilascio infe dele del visto di conformità, in relazione alle dichiarazioni diverse dai modelli 730 (per questi ultimi, infatti, il regime di responsabilità è stato modificato dall’art. 6 del DLgs. 175/2014, a seguito dell’intro duzione della dichiarazione precompilata). In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata un’apposita se gnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti. 2.6 VISTO DI CONFORMITÀ Questo riquadro va compilato dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del Decreto legislativo n. 241 del 1997. UNICO SC 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE 73

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO La casella “Visto di conformità rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA” va compilata solo nella dichiarazione unificata indicando uno dei seguenti codici: 1, se il visto si riferisce alla sola dichiarazione dei redditi; 2, se il visto si riferisce alla sola dichiarazione IVA; 3, se il visto si riferisce a entrambe le dichiarazioni. Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, oppure va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria fir ma che attesta il rilascio del visto di conformità.

Rilascio del visto di conformità

Soggetti abilitati

Ai sensi dell’art. 35 co. 3 del DLgs. 241/97, i professionisti che possono apporre il visto di conformità sono gli iscritti: • nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; • • oppure nell’Albo dei consulenti del lavoro; oppure nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la sub-categoria tributi alla data del 30.9.93, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e com mercio o equipollenti o del diploma di ragioneria.

Polizza assicurativa della responsabilità civile

L’art. 22 del DM 31.5.99 n. 164 prevede l’obbligo, nei confronti dei professionisti che rilasciano i visti di conformità, di costituire un’apposita garanzia al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata, mediante la stipulazione di una polizza di assi curazione della responsabilità civile con il previsto massimale. Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 26.2.2015 n. 7 (§ 3): • tutti i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono tenuti ad adeguare il massimale del la polizza assicurativa al nuovo importo minimo di tre milioni di euro, rispetto al precedente limite di 1.032.913,80 euro, fermo restando che il massimale deve comunque essere adeguato al nu mero dei contribuenti assistiti e dei visti di conformità rilasciati (art. 22 del DM 31.5.99 n. 164, co me modificato dall’art. 6 co. 2 del DLgs. 21.11.2014 n. 175); tale adeguamento deve avvenire prima dell’apposizione del visto, anche nell’ipotesi in cui la polizza non sia ancora scaduta alla data del 13.12.2014 (entrata in vigore del suddetto DLgs. 175/2014); • i professionisti che non intendono apporre il visto di conformità sui modelli 730, ma rilasciano visti di conformità solo in relazione ai modelli UNICO, IRAP e IVA, per la compensazione nel mo dello F24 dei crediti tributari di importo superiore a 15.000,00 euro, ovvero per il rimborso dei crediti IVA annuali o trimestrali superiori a tale soglia, non sono obbligati ad adeguare la polizza per coprire anche i nuovi rischi riguardanti solo i modelli 730 (sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono consultabili i dati dei professionisti legittimati al rilascio del visto di conformità, con espres sa indicazione dell’abilitazione all’apposizione del visto sui modelli 730).

Garanzie alternative alla polizza assicurativa della responsabilità civile

Per effetto del nuovo co. 2

-bis

dell’art. 22 del DM 164/99, inserito dall’art. 1 co. 951 lett. a) della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), viene stabilito che, in luogo della suddetta polizza, la ga ranzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di Borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un perio do di 4 anni successivi a quello di svolgimento dell’attività di assistenza fiscale. Inoltre, viene previsto che, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, possono essere in dividuate modalità alternative che offrano adeguate garanzie.

Tenuta delle scritture contabili e predisposizione della dichiarazione

Ai fini del rilascio del visto di conformità, le dichiarazioni e le scritture contabili devono essere state predisposte e tenute dal professionista o dal CAF-imprese. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute: 74 UNICO SC 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO • • direttamente dallo stesso contribuente, ovvero da una società di servizi di cui uno o più professionisti possiedano la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal CAF-imprese anche quando sono predisposte e tenute: • direttamente dallo stesso contribuente, • ovvero da una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito il CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del CAF stesso.

Scritture contabili tenute da un soggetto non abilitato al rilascio del visto

Nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente può comunque rivolgersi a un professionista abilitato o a un CAF-imprese, i quali sono tenuti a: • predisporre la dichiarazione; • svolgere i previsti controlli. La circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 32 (§ 2.2.1) ha chiarito che questo principio deve ritenersi applicabile anche nelle ipotesi in cui il soggetto che tiene le scritture – astrattamente abilitato ad apporre il visto di conformità – ne sia, tuttavia, oggettivamente impossibilitato. • • • • • • •

Controlli da effettuare per il rilascio del visto di conformità

La circ. Agenzia delle Entrate 25.9.2014 n. 28 (§ 5) ha affermato che i controlli che devono essere ef fettuati per il rilascio del visto di conformità, ai fini della compensazione nel modello F24 dei crediti per imposte dirette superiori a 15.000,00 euro annui, corrispondono in buona parte a quelli previsti dagli artt. 36-

bis

e 36-

ter

del DPR 600/73 e sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze ri sultanti dalle precedenti dichiarazioni. Ne consegue che il rilascio del visto di conformità implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disci plinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto e i versamenti. La circ. Agenzia delle Entrate 25.9.2014 n. 28 ha quindi previsto la seguente dei crediti per imposte dirette superiori a 15.000,00 euro annui: • • • • esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori; regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori; riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili; (se in contabilità ordinaria);

check list

di controlli per il rilascio del visto di conformità sul modello UNICO SC, ai fini della compensazione nel modello F24 corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in au mento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello UNICO ed alla relativa documentazione controllo documentale delle detrazioni; controllo documentale dei crediti d’imposta; riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dal modello UNICO dell’anno precedente; controllo delle compensazioni effettuate nell’anno; controllo delle ritenute d’acconto; controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo; controllo delle perdite pregresse. Tali controlli devono essere considerati esemplificativi e non esaustivi e, quindi, ove necessario, van no integrati dal soggetto che appone il visto in base allo specifico caso. UNICO SC 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE 75

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO Tuttavia, come stabilito dalla circ. Agenzia delle Entrate 25.9.2014 n. 28 (§ 5) con riferimento alle sole dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, ma la cui applicabilità è stata este sa anche alle annualità successive dalla circ. Agenzia delle Entrate 26.2.2015 n. 7 (§ 4.1.3): • il controllo può essere limitato agli elementi da cui scaturisce direttamente il credito, che pos sono riguardare, a titolo esemplificativo, duplicazioni di versamento, errato versamento di ritenu te, crediti d’imposta, imposte sostitutive, eccedenze dell’anno precedente relativamente alla veri fica dell’esposizione del credito nella relativa dichiarazione; • il controllo della documentazione contabile può riguardare solo i documenti di importo superiore al 10% dell’ammontare complessivo dei componenti negativi. L’utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore a 15.000,00 euro comporta l’obbligo di apposizione del visto di conformità su tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti – uti lizzati o meno – di ammontare inferiore alla soglia (circ. Agenzia delle Entrate 25.9.2014 n. 28, § 6).

Sanzioni per il rilascio infedele del visto di conformità

L’infedele rilascio del visto di conformità comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 258,00 a 2.582,00 euro, prevista dall’art. 39 co. 1 lett. a) primo periodo del DLgs. 9.7.97 n. 241 in rela zione alle dichiarazioni diverse dai modelli 730 (per questi ultimi, infatti, il regime di responsabilità è stato modificato dall’art. 6 del DLgs. 175/2014, a seguito dell’introduzione della dichiarazione pre compilata). In caso di: • ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta, a carico del professioni sta o del responsabile del CAF, la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità, per un periodo da 1 a 3 anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione amministrativa; • ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni sono trasmessi agli Ordini professionali di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione, per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare. 2.7 CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA L’art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei con fronti dei contribuenti titolari di redditi d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per op zione. Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto. Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è ri servato al professionista incaricato. Negli spazi appositi deve: • riportare il proprio codice fiscale; • • indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all’art. 24, comma 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria; apporre la firma che attesta il rilascio della certificazione come previsto dall’art. 36 del Decreto legislativo n. 241 del 1997. • • •

Rilascio della certificazione tributaria (c.d. visto di conformità “pesante”)

Soggetti abilitati

Possono rilasciare la certificazione tributaria (c.d. visto di conformità “pesante”) i soggetti che: • siano iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o dei Consulenti del lavoro; siano anche revisori contabili; abbiano esercitato l’attività per almeno 5 anni; siano abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. 76 UNICO SC 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO Tali soggetti devono inoltre aver: • tenuto le scritture contabili dei contribuenti interessati nel corso del periodo d’imposta cui si rife risce la certificazione; • predisposto le relative dichiarazioni. L’art. 24 del DM 164/99 stabilisce che le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dai professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità “pesante”: • anche quando sono predisposte e tenute dallo stesso contribuente, ovvero da una società di ser vizi di cui uno o più dei suddetti professionisti possiedono la maggioranza assoluta del capitale sociale, ovvero da un CAF-imprese; • a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista che rilascia il visto “pesante”.

Controlli da effettuare

Secondo quanto stabilito, da ultimo, dal DM 18.5.2004 (pubblicato sulla d’impresa dei soggetti in contabilità ordinaria (anche per opzione): • • • • • • • • • • plusvalenze; sopravvenienze attive; interessi attivi; proventi immobiliari; minusvalenze; sopravvenienze passive; perdite su crediti; accantonamenti rischi su crediti; ammortamenti immobilizzazioni immateriali; ammortamenti immobilizzazioni materiali.

G.U.

25.5.2004 n. 121), con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2003, il rilascio della certificazione tribu taria (c.d. visto di conformità “pesante”) comporta l’accertamento della corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali con riferimento alle seguenti componenti positive e negative del reddito Il rilascio della certificazione tributaria presuppone inoltre che, nei confronti del medesimo contri buente, siano stati altresì rilasciati: • il visto di conformità c.d. “leggero”, di cui al citato art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97; • qualora siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, l’asseverazione di cui alla lett. b) del suddetto art. 35 co. 1 del DLgs. 241/97.

Effetti

Alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale sia stato rilasciato correttamente il visto “pesante”: • non sono applicabili gli accertamenti induttivi ai fini delle imposte dirette (

ex

art. 39 co. 2 del DPR 600/73) e dell’IVA (

ex

art. 55 del DPR 633/72); • • gli accertamenti basati sugli studi di settore, ai sensi dell’art. 10 della L. 8.5.98 n. 146, sono noti ficati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui le di chiarazioni sono state presentate; in caso di ricorso contro l’atto di accertamento, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all’art. 68 del DLgs. 31.12.92 n. 546 (tributo e interessi) e all’art. 19 del DLgs. 18.12.97 n. 472 (sanzioni), dopo la sen tenza della Commissione tributaria provinciale. I contribuenti che hanno ottenuto il visto “pesante” non potranno essere oggetto, di regola, di controlli e verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria in relazione alle componenti di reddito oggetto di certificazione tributaria. Restano fermi i controlli finalizzati a riscontrare la correttezza delle certificazioni rilasciate, come pre visto dall’art. 26 co. 2 del DM 31.5.99 n. 164. 2.8 IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’incaricato (intermediari e società del gruppo) che presenta la dichiarazione in via telematica. L’incaricato deve: UNICO SC 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE 77

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO • • • • indicare il proprio codice fiscale; riportare nella casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”, il codice “1 “ se la di chiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice “2” se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio; barrare la casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l’avviso relativo agli esiti del controllo effet tuato sulla dichiarazione; barrare la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche” qualora accetti la scelta del con tribuente di fargli pervenire ogni comunicazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione, nonché l’avviso relativo agli esiti del riscontro automatizzato effettuato sulla co erenza dei dati dichiarati nel modello degli studi di settore; • • riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiara zione; apporre la firma. Le caselle “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione” e “Ricezione altre comunicazioni telematiche” possono essere compilate solo dagli intermediari incaricati della tra smissione della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998.

Impegno degli intermediari alla trasmissione telematica delle dichiarazioni

Gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica devono rilasciare al contribuente, anche se non richiesto, l’impegno, datato e sottoscritto, a presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione, precisando se: • la dichiarazione è stata consegnata all’intermediario già compilata (l’intermediario non è peraltro obbligato ad assumersi l’impegno a trasmettere una dichiarazione non direttamente predisposta e può richiedere un corrispettivo per l’attività svolta); • Il rilascio da parte dell’intermediario dell’impegno alla trasmissione telematica deve avvenire conte stualmente: • al ricevimento della dichiarazione compilata dal contribuente; • ovvero verrà predisposta dallo stesso intermediario. ovvero all’assunzione dell’incarico per la predisposizione della dichiarazione. L’impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione può essere rilasciato in forma libera.

Rinnovo dell’impegno

Il conferimento dell’incarico e il relativo impegno dell’intermediario deve essere rinnovato ogni anno, anche in relazione ai “clienti abituali”.

Impegno prima dell’abilitazione

Il Ministero delle Finanze, con il comunicato stampa 30.3.99, ha chiarito che l’intermediario in posses so dei requisiti per l’abilitazione alla trasmissione telematica può assumere l’impegno alla trasmis sione delle dichiarazioni anche prima di aver ottenuto la relativa abilitazione.

Impegno degli intermediari alla ricezione dell’avviso telematico dell’Agenzia delle Entrate relativo al controllo automatizzato

Gli intermediari che accettano di ricevere l’avviso telematico relativo al controllo automatizzato de vono informare tempestivamente i contribuenti degli esiti della procedura automatizzata di controllo, comunque entro 30 giorni dal momento in cui l’avviso è reso disponibile nell’applicazione Entratel.

Impossibilità oggettiva di gestione dell’avviso

Ai sensi dell’art. 3 del provv. Agenzia delle Entrate 3.11.2009, gli intermediari devono segnalare all’A genzia delle Entrate eventuali sopravvenute cause di natura oggettiva che impediscono di informare il contribuente degli esiti della liquidazione, derivanti da: • cessazione del rapporto di assistenza con il contribuente; • • impossibilità a reperire il contribuente; altre situazioni rilevanti che impediscono la gestione dell’avviso telematico. Nelle suddette ipotesi, l’ufficio invierà la comunicazione di irregolarità presso il domicilio del contri buente. 78 UNICO SC 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate verificano l’effettiva sussistenza dei motivi che impediscono lo svolgimento dell’attività da parte dei soggetti incaricati e, nei casi di gravi, ripetuti ed immotivati rifiuti alla gestione degli avvisi, provvedono alla revoca dell’abilitazione al servizio Entratel.

Contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate

Successivamente alla ricezione della comunicazione di irregolarità, può sorgere la necessità di in staurare il contraddittorio con gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 4.11.2009 n. 47 (§ 5) ha previsto e disciplinato due canali di comunicazione telematica con gli intermediari, senza la necessità per questi ultimi di doversi recare fisicamente presso gli uffici: • la PEC (Posta elettronica certificata); • il CIVIS ( Comunicazioni di irregolarità virtualizzate per intermediari serviti).

Impegno dell’intermediario alla ricezione delle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate rela tive ad anomalie presenti nella dichiarazione

L’art. 1 co. 634 - 636 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede che, con provvedi mento dell’Agenzia delle Entrate, siano individuate le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, elementi e informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti, affinché il con tribuente possa: • segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non cono sciuti; • porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

Incarico da parte del contribuente

A tali fini, nel precedente riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE” è stata prevista la nuova casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario”, che il contribuente può barrare per richiedere che le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella propria dichiarazione, compresi i dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore, siano inviate in via telematica all’interme diario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione stessa.

Accettazione dell’intermediario

A sua volta, l’intermediario accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche barrando la ca sella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, prevista nel presente riquadro. La casella in esame costituisce quindi un’evoluzione della casella “Ricezione comunicazione telema tica anomalie dati studi di settore”, presente nei precedenti modelli UNICO.

Liquidazione automatica della dichiarazione

In relazione alle comunicazioni riguardanti la liquidazione automatica della dichiarazione, ai sensi dell’art. 36-

bis

del DPR 600/73 e dell’art. 54 automatizzato dichiarazione”.

bis

del DPR 633/72, la precedente casella “Ricezione avviso telematico” è stata conseguentemente ridenominata “Ricezione avviso telematico controllo 2.9 ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RA, RB, RL, RT, RH E AI PROSPETTI DEL MODELLO UNICO ENC Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti (di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR), è dichiarato nel presente modello Unico SC a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 set tembre 2015, n. 147 (7 ottobre 2015). Il predetto reddito è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, di cui all’art. 23 del TUIR, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (si veda il paragrafo 2.4.3 “Società ed enti non residenti nel ter ritorio dello Stato” contenuto nelle “Istruzioni generali dei modelli “UNICO” 2016 delle società e degli enti UNICO SC - UNICO ENC - UNICO SP”). UNICO SC 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE 79

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO I redditi concorrono a formare il reddito complessivo della società o ente commerciale non resi dente (indicato nel quadro RN) e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, re lative alle categorie nelle quali rientrano (indicate nei quadri RA, RB, RL, RT, nonché RH per i red diti di partecipazione), ad eccezione dei redditi d’impresa (indicati nel quadro RF) derivanti da atti vità esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, di cui all’art. 23, comma 1, lett. e) del TUIR, ai quali si applicano le disposizioni previste dall’art. 152 del TUIR (art. 151 del TUIR). Per le istruzioni ai quadri RA, RB, RL, RT, RH e ai prospetti contenuti negli altri quadri non riportate nel presente modello UNICO SC si rinvia alle istruzioni dei corrispondenti quadri o prospetti del modello Unico Enti non commerciali.

Modulistica per le società ed enti commerciali non residenti

I quadri in questione devono essere compilati da parte delle società (di persone e di capitali) e degli enti commerciali non residenti, titolari di redditi di fonte italiana diversi dal reddito d’impresa imponi bili a norma dell’art. 23 del TUIR, le quali devono obbligatoriamente utilizzare UNICO 2016 SC (e non più UNICO ENC) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015 per dichiarare tali redditi.

Società con stabile organizzazione in Italia, senza altri redditi di fonte italiana

Se la società estera ha una stabile organizzazione in Italia e non vi sono altri redditi diversi da quello d’impresa imponibili in Italia, i quadri RA, RB, RH, RL e RT non vanno compilati. Il reddito d’impresa è, infatti, determinato nel quadro RF, apportando le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa domestica al risultato del Conto economico della stabile organizzazione.

Società senza stabile organizzazione in Italia

Se la società estera è priva di una stabile organizzazione, ma consegue redditi di fonte italiana da di chiarare, essa è tenuta ad utilizzare i quadri in commento, e quindi: • i quadri RA ed RB, se la società estera ha solo il possesso di terreni o fabbricati in Italia, i cui redditi sono imponibili in Italia a norma dell’art. 23 co. 1 lett. a) del TUIR e sono determinati con i criteri dei redditi fondiari contenuti nei successivi artt. 25 - 43; • • il quadro RH, nei casi in cui la società estera detenga partecipazioni in società di persone residenti e altri soggetti “trasparenti”, i cui redditi sono imponibili in Italia a norma dell’art. 23 co. 1 lett. g) del TUIR; il quadro RL, nel momento in cui vi siano dividendi e altri redditi di capitale, imponibili in Italia a norma dell’art. 23 co. 1 lett. b) del TUIR (in quanto corrisposti da soggetti residenti), ovvero redditi diversi di natura non finanziaria imponibili in Italia ai sensi dell’art. 23 co. 1 lett. f), in quanto deri vanti da attività svolte in Italia o da beni che si trovano in Italia, quali ad esempio le plusvalenze immobiliari (art. 67 co. 1 lett. a) e b) del TUIR); • il quadro RT, se la società estera detiene partecipazioni in società residenti in Italia le cui plus valenze sono imponibili in Italia ai sensi dell’art. 23 co. 1 lett. f) del TUIR, fatta eccezione per: − le plusvalenze su partecipazioni non qualificate quotate in società residenti in Italia, non impo nibili in Italia ai sensi dello stesso art. 23 co. 1 lett. f); − nonché le plusvalenze su partecipazioni non qualificate - anche non quotate - non imponibili in Italia ai sensi dell’art. 5 co. 5 del DLgs. 461/97, ma solo se il percipiente risiede in uno Stato o territorio appartenente alla

white list

di cui al DM 4.9.96. Per il periodo d’imposta 2015 “solare”, gli stessi redditi sono dichiarati nei corrispondenti quadri RA, RB, RH, RL e RT del modello UNICO ENC.

Società con stabile organizzazione in Italia e altri redditi di fonte italiana

Se la società estera dispone in Italia di una stabile organizzazione, ma ha anche redditi che non sono connessi alla stabile organizzazione stessa, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015 essa sarà tenuta a presentare UNICO SC per dichiarare il reddito della stabile organizza zione nel quadro RF e il reddito di altra natura nel quadro dedicato (ad esempio, il quadro RB per il reddito di un immobile tenuto a disposizione e non utilizzato per l’attività imprenditoriale, né in alcun modo collegato alla stabile organizzazione). 80 UNICO SC 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE