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Sentenza n. 505/2016 pubbl. il 26/04/2016
RG n. 4186/2013
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FERRARA DIEGO , FRRDGI69C05H224Z
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VENANZIO RASALBA , VNN RLB 63P51 C747B
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LAZZARO IDA , LZZDIA65B64H224C
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VERSACE CLAUDIO , VRSCLD83H05H224T
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PAGNOTTA GIUSEPPE FRANCESCO , PGNGPP67D28H224W
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VADALA’ BRUNO , VDLBRN68L29H224I
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PARRUCCI FRANCESCO GIUSEPPE , PRRFNC61C19H224R
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SCOPELLITI SERAFINO , SCPSFN76A16H224U
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BORDONARO GIANFRANCO ANTONIO , BRDGFR61E11H224F
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CALARCO ROCCO , CLRRCC75H28H224B
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CONSOLE ALFONSO BARTOLOMEO , CNSLNS67R04H224L
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VADALA’ GIOVANNA , VDLGNN67L53H224N
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SORBILLI CONCETTA , SRBCCT67C58H224Z
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NIGERO ROBERTO , NGRRRT75H20H224N
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ERRIGO VINCENZO , RRGVCN70S07H224S
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CALABRO’ ADELE , CLBDLA66R63H224K
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LAGANA’ FRANCESCO , LGNFNC68H10H224S
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BARILLA’ MICHELE , BRLMHL77A22H224M
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CAIAZZO STEFANIA , CZZ SFN 78A46 H224J
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PARLOLONGO ATTILIO QUINTO , PRLTLQ75R28H224H
-
VILASI LORENZO DANIELE , VLSLNZ78H12H224E
-
CAPOGRECO GIOVANNI , CPGGNN69S24H224O
1
Firmato Da: SICARI FRANCESCA PATRI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 32f
E’ PROSECUZIONE DEL VERBALE D’UDIENZA DEL 26/04/2016
NEL PROC N. 4186 / 2013 RGAC. Al quale è stato riunito il proc. N
2373-2015 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del
Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari,
definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso
depositato in data 27.09.2013 ed iscritto al n 4186-2013 RG, al quale è
stato riunito il ricorso iscritto in data 01.07.2015 ed iscritto al n 23732015 RG, vertente
Tra
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VERDUCI MILENA , VRDMLN65R42H224T
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CILEA CATERINA , CLICRN68A60H224I
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VERDUCI MARIA , VRDMRA69D53F112E
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BORZUMATI LUIGI , BRZLGU72A01H224Z
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LOMBARDO DEMETRIO , LMBDTR78M01H224M
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FOTI FRANCESCO ANTONIO , FTOFNC61C07H223Z
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MARRA ARNALDO , MRRRLD81P25H224Y
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NICOLO’ DEMETRIO , NCLDTR79E01H224O
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FIUME FRANCESCO , FMIFNC80D13H224Y
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IERO SILVESTRO , RIESVS72H09H224V
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ANSELMI FULVIO , NSLFLV81T02H224E
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PELLICANO’ SANTO , PLLSNT54E17H224M
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BENFATTO LUCIA , BNFLCU79T46H224O
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CINANNI MARIA , CNNMRA78D50F111Y
-
MALARA TIZIANA DOMENICA , MLRTND68M44H224A
Tutti elettivamente domiciliati in via DEL GELSOMINO, 37 REGGIO
CALABRIA , presso lo studio dell’avv. BARBERA MARIA MARILENA,
rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dall’avv. Marco Battaglia e
dall’avv. Salvatore Amico del foro di Messina, giusta procura in atti;
-ricorrentecontro
- COMUNE DI REGGIO CALABRIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria alla via Sant’Anna II tronco, presso il Settore Organizzazione
e Risorse Umane, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Cristina
Battaglia in virtù di delega ex art 417 bis cpc in atti;
-resistentedisattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
definitivamente provvede:
MOTIVAZIONE CONTESTUALE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
I ricorrenti, dipendenti del Comune di Reggio Calabria quali agenti
municipali Categoria C (alcuni categoria D), deducono che fino al
2009 la prestazione lavorativa resa in giornata festiva infrasettimanale,
veniva retribuita con l’indennità di cui all’art. 24, 2° comma CCNL
del comparto regioni ed autonomie locali del 14/09/2000 (“L’attività
prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del
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dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione
del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista
per il lavoro straordinario festivo”). Sostengono che dal 2010 tale
emolumento non gli veniva corrisposto sul presupposto che il servizio
reso in una giornata festiva infrasettimanale fosse già compensata
dall’indennità prevista dall’art. 22 del CCNL citato, che disciplina
l’indennità di turnazione, modalità di svolgimento della loro
prestazione lavorativa (“Al personale turnista è corrisposta una
indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla
particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono
stabiliti come segue: - turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra
le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di
cui all’art.52, comma 2, lett. c)- turno notturno o festivo:
maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art.52,
comma 2, lett. c)- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del
50% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c)”), da loro
regolarmente percepita.
A sostegno della differenza ontologica dei due emolumenti deducono
la circostanza di non aver goduto, nonostante la prestazione lavorativa
resa in giorno festivo infrasettimanale, di alcun riposo compensativo,
previsto solo ex art. 24 CCNL e alternativo alla maggiorazione di cui
allo stesso articolo, e richiamano sul punto un precedente delle
Sezioni Unite (Cass. S.U. 9097/2007).
Chiedono, dunque, che venga accertato il diritto a percepire le due
indennità cumulativamente per la prestazione resa in giornata festiva
infrasettimanale, ed il loro diritto a percepire gli importi specificati e
determinati in base alle giornate festive infrasettimanali svolte da
ciascun ricorrente negli anni 2010-2011-2012 o delle stesse giornate
in cui abbiano usufruito di ferie.
Sostengono, inoltre, che fino al 2009 veniva loro erogata l'indennità
aggiuntiva servizio esterno (c.d. indennità di disagio), di cui all’art.17
punto 7 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo rubricato
“Attività disagiate” che così dispone: “Compensare le attività
disagiate con una indennità giornaliera destinata a remunerare la
sottoposizione a disagio dell’articolazione oraria e/o delle situazioni
operative e funzionali, ad eccezione delle prestazioni oggetto di
indennità di turnazione. Si prevede l’erogazione del disagio ai
seguenti profili professionali:1) Per i vigili urbani addetti in via
continuativa o prevalente (per più di tre ore giornaliere consecutive)
al servizio esterno si conferma la previsione storica del compenso
aumentato per il solo 2004 ad un totale di 120.000,00 parametrandola
a 6,00 al giorno nei limiti del fondo di cui al presente numero 1…”,
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RG n. 4186/2013
Sentenza n. 505/2016 pubbl. il 26/04/2016
RG n. 4186/2013
Deducono, inoltre, l’intenzione del Comune di procedere al recupero
delle somme erogate a titolo di indennità di disagio e dell’indennità ex
art. 24 CCNL 2° comma, indebitamente corrisposte. Di contro,
sostengono la buona fede nella percezione dei detti emolumenti sulla
base di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.
Chiedono, dunque, che venga dichiarata legittima la corresponsione
delle due indennità per il periodo antecedente il 2010.
***
Si è costituito tempestivamente il Comune di Reggio Calabria
chiarendo l’inquadramento dei ricorrenti quali “Agenti di polizia
municipale”, categoria giuridica C, o “Specialista area di vigilanza”,
categoria giuridica D, inseriti nel corpo di Polizia Municipale
dell’Ente.
Deduce l’articolazione in turni della prestazione lavorativa dei
ricorrenti attesa l’esigenza di continuità del servizio e di tutela dei
cittadini e che con ordine di servizio del 12.04.2010 è stato disposto
che il personale turnista prestasse la propria attività lavorativa di 35
ore settimanali o su cinque giorni alla settimana per sette ore di lavoro
giornaliero con due giorni di riposo o su sei giorni alla settimana per 5
ore e 50 minuti di lavoro giornaliero con un giorno di riposo
settimanale. Specifica che, dunque, i turni possono ricadere in giorni
festivi (domenicali o infrasettimanali) e che, come indicato, sono
programmati i giorni di riposo settimanale.
Afferma che per le prestazioni lavorative rese in giornate festive
infrasettimanali, i ricorrenti hanno regolarmente percepito l’indennità
prevista dall’art. 22 comma 5 CCNL per il lavoro in turno prestato in
coincidenza di giorni festivi. Contesta la possibilità di cumulare per la
medesima prestazione lavorativa l’indennità di cui all’art. 24 comma 2
CCNL, che può essere corrisposta solo laddove il lavoratore turnista,
sia chiamato a svolgere la propria attività lavorativa oltre il normale
orario di lavoro nelle giornate di riposo settimanale o in giornate
festive infrasettimanali. Sul punto evidenzia che i ricorrenti
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Firmato Da: SICARI FRANCESCA PATRI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 32f
emolumento non più corrisposto dal 2010 sul presupposto che il
relativo compenso rientrasse, in realtà, nell’indennità di vigilanza.
Chiedono accertarsi il diritto a percepire l’indennità di disagio stante
la diversità di presupposti rispetto all’indennità di vigilanza e
quantificano la somma spettante moltiplicando per ogni ricorrente il
numero di giornate effettivamente svolte in servizio esterno per un
importo di euro 4,50 (in ragione dell’aumento degli agenti municipali
senza un proporzionale aumento del fondo ad essa destinata), sebbene
l’art.17 punto 7 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
parametri l’indennità ad euro 6,00 al giorno.
Sentenza n. 505/2016 pubbl. il 26/04/2016
RG n. 4186/2013
Sull’indennità di disagio, prevista dalla contrattazione integrativa
decentrata e di cui i ricorrenti lamentano la mancata liquidazione,
deduce la sussistenza di una verifica amministrativo-contabile da
parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che,
recependo un parere dell’ARAN, ha affermato la sussistenza di
un’illegittima erogazione di compensi accessori al Personale della
Polizia Municipale, dando conto anche, il resistente, dell’intervento
della Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo della Calabria.
Afferma che in altra controversia tra Amministrazione Comunale e
OO.SS. per le procedure di erogazione della Progressione Economica
Orizzontale (PEO) è stata disposta la sospensione degli effetti della
contrattazione integrativa decentrata. Sostiene che la disposizione
della contrattazione integrativa disciplinante l’indennità di disagio si
porrebbe in contrasto con la disposizione del contratto collettivo, di
cui risulta attuazione. In particolare afferma l’art. 17 comma 2 lett. E
del CCNL 1.4.1999 (“In relazione alle finalità di cui al comma 1, le
risorse di cui all’art. 15 sono utilizzate per…e)compensare l’esercizio
di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del
personale delle categorie A, B, e C”) intende remunerare particolari
modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative che non
caratterizzino in modo tipico le mansioni del profilo professionale
interessato. Nel caso di specie, il disagio derivante dal servizio
all’esterno rientrerebbe nel disagio connesso all’esercizio dell’attività
di vigilanza, che non può che svolgersi all’esterno, e già compensato
dalla relativa indennità di cui all’art. 37 CCNL erogata a fronte
dell’effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio
di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie pubblica sicurezza.
Eccepisce che, nel caso di accoglimento della richiesta dei ricorrenti,
l’indennità di disagio comunque non può essere riconosciuta ai
ricorrenti inquadrati nella categoria D, considerato che il contratto
collettivo nazionale prevede l’indennità per particolari condizioni
disagiate esclusivamente a favore delle categorie A, B, C.
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Firmato Da: SICARI FRANCESCA PATRI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 32f
rivendicano l’indennità di cui all’art. 24 comma 2 CCNL per una
prestazione resa nel normale orario di lavoro.
Contesta il quantum richiesto dai ricorrenti sia in ragione delle tariffe
orarie fornite dal Servizio gestione economica del personale del
Comune, sia nelle indicazione delle giornate lavorate sulla base di
quanto effettivamente certificato dal sistema di controllo
automatizzato della presenza. Per la denegata ipotesi
dell'accoglimento della pretesa attorea specifica che dovrebbe
comunque defalcarsi quanto percepito a titolo di turno ex art 22
CCNL.
Sentenza n. 505/2016 pubbl. il 26/04/2016
RG n. 4186/2013
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Concesso il termine per note difensive, parte ricorrente riconosce la
correttezza del calcolo effettuato da parte resistente in ordine all’
indennità di cui all’art. 24 CCNL eventualmente spettante ai
ricorrenti.
Nelle note parte resistente dà conto che nelle more del giudizio è stato
emanato il D.L. n. 16/2014 che all’art. 4 comma 3 ha previsto che
“Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le
disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies
dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 agli
atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati
anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano
comportato ne' il superamento dei vincoli finanziari per la
costituzione dei medesimi fondi ne' il riconoscimento giudiziale
della responsabilita' erariale, adottati dalle regioni e dagli enti
locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno, la vigente
disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122”. Deduce che sulla base dell’intervento legislativo le clausole
contrattuali, ancorché illegittime, non essendo colpite da nullità
avrebbero, all’epoca, prodotto i loro effetti e quindi non si dovrebbe
procedere a recupero sui lavoratori. Afferma, inoltre, che in data
15/12/2014 l’Ente, in assenza di accordo con le OO.SS e le RSU, ha
sottoscritto un atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo per
l’adeguamento del CCDI dell’Ente ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n.
165/2001, che sostituisce il previgente CCDI e riformulando anche
l'art. 17 del precedente CCDI disponendo al punto 6) la
disapplicazione dell'indennità cd. di attività esterna per gli agenti di
polizia municipale.
***
La causa viene decisa all’odierna udienza per i motivi che seguono,
dandone rituale lettura.
***
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Sul quantum espone che le somme richieste dai ricorrenti sono state
conteggiate in assenza di qualsiasi destinazione delle stesse, non
essendo approvato il relativo fondo.
Sull’azione di recupero delle somme indebitamente corrisposte per
indennità di disagio e indennità ex art. 24 CCNL afferma di non aver
intrapreso nessuna azione di recupero e di avere inviato una
comunicazione ai lavoratori interessati ai soli fini interruttivi dei
termini prescrizionali.
Il ricorso è parzialmente fondato, e come tale va accolto per i motivi
di seguito esposti.
Sul cumulo con l'indennità di cui all'art. 24 c 2 CCNL.
Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, va precisato che la
pretesa nei confronti del Comune proviene da dipendenti appartenenti
alla Polizia Municipale, la cui prestazione lavorativa è articolata su
turni al fine di consentire la continuità del servizio.
Risulta evidente che, dunque, la prestazione lavorativa ordinaria possa
anche ricadere in un giorno festivo (domenica o infrasettimanale),
circostanza in presenza della quale al lavoratore turnista spetta
l’indennità di cui all’art. 22 comma 5, che prevede “Al personale
turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il
disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro
i cui valori sono stabiliti come segue: - turno diurno antimeridiano e
pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della
retribuzione
di
cui
all’art.52,
comma
2,
lett.
c)
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della
retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c)- turno festivo notturno:
maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art.52,
comma 2, lett. c)”.
Gli odierni ricorrenti hanno regolarmente ricevuto tali maggiorazioni e
più nello specifico quelle spettanti per il lavoro in turno prestato in
coincidenza di giorni festivi.
Per la medesima attività lavorativa i ricorrenti rivendicano il cumulo
con il compenso previsto dall’art. 24 del contratto, più nello specifico
come indicato al comma 2:
(Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo
compensativo)
“1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non
usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la
retribuzione giornaliera di cui all’art.52, comma 2, lett. b)
maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di
regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a
richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di
articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del
dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione
del compenso per lavoro straordinario non festivo.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro
trattamento accessorio collegato alla prestazione.
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Firmato Da: SICARI FRANCESCA PATRI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 32f
Sentenza n. 505/2016 pubbl. il 26/04/2016
RG n. 4186/2013
Sentenza n. 505/2016 pubbl. il 26/04/2016
RG n. 4186/2013
Sul punto deve darsi atto di quanto espresso dalla Corte di legittimità,
che ha affermato: “deve rilevarsi che questa Corte ha già affrontato
la questione delle prestazioni lavorative svolte secondo turni
nell'ambito del normale orario di lavoro da dipendenti della polizia
municipale, giungendo ad escludere la cumulabilità della
maggiorazione dovuta per il lavoro a turno dei giorni festivi, ai sensi
del citato art. 22, con il compenso di cui al successivo art. 24 (Cass.
n. 8458 del 2010; v. pure sent. n. 2888 del 2012). Con interpretazione
che qui si intende confermare, è stato osservato che, ove la
prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella
domenicale, si applica l'art. 22, comma 5, del contratto collettivo 14
settembre 2000 sulle autonomie locali - che compensa il disagio con
la maggiorazione del 30% della retribuzione, mentre il disposto
dell'art. 24 - che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori
dipendenti, in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario
contrattuale di lavoro - trova applicazione soltanto quando i predetti
lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via
eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che
competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive
infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro.
I primi tre commi dell'art. 24 prendono in considerazione situazioni
accomunate dal fatto che l'attività lavorativa viene prestata in giorni
non lavorativi, ossia l'ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro
prestato in giorno non lavorativo, rispetto al normale orario di
lavoro. Essi non individuano situazioni relative al lavoro prestato
entro il limite del normale orario, quale deve ritenersi quello reso - di
regola e in via ordinaria - dai lavoratori turnisti, per i quali è stata
dettata la speciale disciplina di cui all'art. 22…In conclusione, deve
affermarsi che, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il
lavoratore turnista ha diritto alla maggiorazione di cui al comma 1,
art. 24 c.c.n.l. quando ciò avvenga in coincidenza con il giorno
destinato a riposo settimanale (in tal caso, la maggiorazione spetta in
aggiunta al riposo compensativo); ha diritto alla corresponsione del
compenso di cui al comma 2, art. 24 (in alternativa al riposo
compensativo) quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre
il normale orario di lavoro; ha diritto al solo compenso di cui all'art.
22, comma 5, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di
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5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro
ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della
retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b), nella misura
del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la
maggiorazione dovuta è del 30%.”
turnazione ed entro il normale orario di lavoro.…” (Cass. Sez L
sent. n. 22799 del 12/12/2012).
Tale interpretazione va condivisa; per altro, ove si seguisse
l'interpretazione proposta dai ricorrenti, qualunque lavoro ordinario
festivo darebbe luogo al trattamento di cui al comma 2 del medesimo
art. 24.
Nel caso de quo i ricorrenti non hanno dedotto il superamento del
normale orario di lavoro, ma hanno avanzato la loro pretesa per la
stessa prestazione lavorativa resa in turno, nel normale orario di
lavoro, solo in quanto coincidente con una giornata festiva
infrasettimanale, così intendendo cumulare due benefici previsti per
finalità e situazioni diverse. L'ipotesi del cumulo non è sostenibile
nemmeno richiamando il comma 4, dell'art. 24, il quale fa riferimento
alla possibilità che la maggiorazione di cui al comma 1 concorra con
altri trattamenti accessori collegati alla prestazione. Presupposto di
tale previsione è che il lavoratore versi nell'ipotesi regolata dal comma
1 e dunque che abbia lavorato in giorno destinato a riposo settimanale.
Conseguentemente, la possibilità del cumulo non può in alcun modo
riferirsi alle ipotesi disciplinate dall'art. 22, comma 5, il quale, regola
le prestazioni rese dal lavoratore turnista entro il normale orario di
lavoro, vale a dire situazioni diverse da quelle poste a fondamento
dell'art. 24, comma 4.
Parte ricorrente richiama, inoltre, una sentenza delle Sezioni Unite
(sent. n. 9097 del 2007, vertente sull'interpretazione delle antecedenti
disposizioni di cui al D.P.R. n. 268 del 1987, artt. 13 e 17). Al
riguardo deve rilevarsi che, sebbene pronunciata dalle Sezioni Unite,
la sentenza non reca alcun principio di diritto. Il motivo avente ad
oggetto la questione interpretativa (ulteriore rispetto a quello vertente
sulla questione della giurisdizione) è stato respinto, con conferma
della sentenza impugnata, che è stata ritenuta immune da vizi per
essere "non specificamente censurata dal ricorrente" in quel giudizio.
Ne consegue che il percorso ricostruttivo riportato in tale precedente
giurisprudenziale non è altro che quello mutuato dalla sentenza del
giudice di merito, non efficacemente censurato dall'allora ricorrente
per cassazione. Il motivo è, pertanto, infondato (così Cass. Sez L sent.
n. 22799 del 12/12/2012; conforme anche Cass., sez. L . ord. n.
13558/2014).
Sull'indennità di disagio.
Per quanto attiene al secondo motivo di diritto, deve rilevarsi che il
diritto dei ricorrenti all’indennità di disagio si fonda sulla previsione
di cui all’art.17 punto 7 del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo rubricato “Attività disagiate” che così dispone:
“Compensare le attività disagiate con una indennità giornaliera
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Firmato Da: SICARI FRANCESCA PATRI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 32f
Sentenza n. 505/2016 pubbl. il 26/04/2016
RG n. 4186/2013
Sentenza n. 505/2016 pubbl. il 26/04/2016
RG n. 4186/2013
Sul punto si afferma quanto ribadito dalla Corte di legittimità che
afferma che “gli atti e procedimenti posti in essere
dall'amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro
subordinati devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si
utilizzano per i privati datori di lavoro, stante la scelta legislativa
dell'adozione di moduli privatistici dell'azione amministrativa; scelta
che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al principio di buon
andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. (sentenze nn.
275 del 2001 e 11 del 2002). Ne consegue che, esclusa la presenza di
procedimenti e atti amministrativi, non possono trovare applicazione i
principi e le regole proprie di questi, ma il potere amministrativo
autoritativo si trasforma in potere privato che si esercita mediante atti
di natura negoziale” (Cass. Sez. L sent. n. 19626 del 1 ottobre 2015).
Non trova, dunque, ragione in materia il potere di autotutela della p.a.
incompatibile con la veste di datore di lavoro privato disegnata dal
legislatore.
Occorre dunque verificare se l’inadempimento di parte datoriale trovi
giustificazione nell’illegittimità della disposizione del CCDI. In
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Firmato Da: SICARI FRANCESCA PATRI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 32f
destinata a remunerare la sottoposizione a disagio dell’articolazione
oraria e/o delle situazioni operative e funzionali, ad eccezione delle
prestazioni oggetto di indennità di turnazione. Si prevede l’erogazione
del disagio ai seguenti profili professionali:1) Per i vigili urbani
addetti in via continuativa o prevalente (per più di tre ore giornaliere
consecutive) al servizio esterno si conferma la previsione storica del
compenso aumentato per il solo 2004 ad un totale di 120.000,00
parametrandola a 6,00 al giorno nei limiti del fondo di cui al
presente numero 1…”.
Tale previsione risulta attuazione di quanto previsto dall’art. 17
comma 2 lett. E del CCNL 1.4.1999, che prevede: “In relazione alle
finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 15 sono utilizzate
per:…e)compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni
particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A,
B, e C”.
E’ emerso che parte datoriale abbia proceduto a sospendere
l’erogazione di tale emolumento ritenendo illegittima la relativa
disposizione del CCDI (Contratto Collettivo Decentrato Integrativo)
sul presupposto che la stessa sarebbe contraria alla disposizione di cui
al contratto collettivo nazionale, la cui ratio sarebbe comunque quella
di andare a remunerare prestazioni caratterizzate da particolari
modalità della prestazione lavorativa, che non siano compensate da
altri istituti contrattuali. Sostiene, il Comune, infatti che, invece, il
disagio compensato dall’indennità de qua, per come disciplinata dal
CCDI, sarebbe già ristorato dall’indennità di vigilanza.
materia occorre richiamare l’art. 40 del D. Lgs. 165/2001 comma 3
che prevede: “la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il
settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi,
la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli, le pubbliche
amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti
di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge
sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i
soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa
puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le
pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli
risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate”.
Occorre pertanto precisare il significato della due norme contrattuali
al fine di verificare l’esistenza di un contrasto della seconda rispetto
alla prima. Essendo il contratto un atto negoziale, frutto della
concorde volontà di due o più soggetti, esso vincola, tranne i casi
espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell’art.1372 c.c.,
solamente le parti stipulanti e nel caso dei contratti collettivi le
categorie datoriali e dei lavoratori in essi espressamente rappresentate
e previste. In materia di pubblico impiego, l’interpretazione autentica
dei contratti collettivi non è riservata in via unilaterale e vincolante né
all’ARAN, né alla Ragioneria generale dello Stato, ma alla specifica
procedura contrattuale prevista dall’art.49 del d.lgs.165/2001, la quale
prevede la partecipazione necessaria delle parti contrattuali che hanno
elaborato la norma originaria.
Ad avviso dell’odierno giudicante, la norma contenuta nel CCDI non
appare porsi in contrasto con la norma contenuta nel contratto
nazionale. La ratio sottesa all’art. 17 comma 2 lett. E del CCNL
1.4.1999 è quella di remunerare il lavoratore dell’esercizio di attività
svolte in condizioni particolarmente disagiate, lasciando alla
contrattazione decentrata l’individuazione di tali particolari
circostanze. La norma contenuta nell’art.17 punto 7 del Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo individua legittimamente la
condizione disagiata nel servizio esterno svolto dai vigili urbani e
dunque nell’esposizione ad intemperie, agenti atmosferici o ad altri
particolari rischi.
Né può sostenersi l’illegittimità della norma contenuta nella
contrattazione decentrata affermando che il disagio compensato
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Firmato Da: SICARI FRANCESCA PATRI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 32f
Sentenza n. 505/2016 pubbl. il 26/04/2016
RG n. 4186/2013
dall’indennità de qua risulti ristorato dall’indennità di vigilanza. Tale
ultimo emolumento va, infatti, ad attribuire un riconoscimento
economico per lo svolgimento di particolari funzioni, che comportano
peculiari responsabilità (quali funzioni di polizia giudiziaria, di
servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica
sicurezza). Le due indennità, dunque, trovano la loro ragione
giustificatrice in condizioni e causali formalmente ed oggettivamente
diverse. Non appare condivisibile l'argomento difensivo del
Comune secondo il quale l'indennità di disagio, essendo prevista
per il servizio esterno reso dai vigili urbani, sarebbe una
duplicazione perché il servizio esterno è connaturato al tipo di
prestazione lavorativa e quindi già considerato nella
determinazione stipendiale. Ciò potrebbe valere ove la prestazione
lavorativa non si potesse effettuare se non all'esterno; viceversa la
prestazione lavorativa della polizia municipale si esplica
(interamente e/o parzialmente) anche all'interno dei proprio
uffici. Sicchè appare corretta la previsione contrattuale che
presuppone l'essere "addetti in via continuativa o prevalente (per
più di tre ore giornaliere consecutive) al servizio esterno". Il disagio
che tale indennità va a coprire non è, quindi, qualsiasi prestazione
lavorativa resta all'esterno ma solo quella resa in via continuativa o
prevalente (per più di tre ore giornaliere consecutive), proprio perché
il servizio non deve necessariamente essere prestato sempre ed
esclusivamente all'esterno.
Pertanto deve riconoscersi il diritto all'indennità di vigilanza in via
continuativa o prevalente (per più di tre ore giornaliere consecutive)
che spetta ai ricorrenti sin dal mese di aprile 2010, atteso che non è
stata più corrisposta proprio da detta data.
Emerge inoltre dalla deliberazione della Commissione straordinaria n.
35 del 29 novembre 2012 allegata da parte resistente che la Corte dei
Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, con
deliberazione n. 294 nella adunanza pubblica del 15 novembre 2012 si
limitava a rilevare “profili di illegittimità di natura giuscontabile in
merito alla diretta iscrizione postuma a bilancio chiuso, tra i residui
attivi, delle citate entrate pari ad euro 22.493.699, 94 derivanti dal
recupero delle somme indebitamente corrisposte a dipendenti che non
risultavano iscritte nel bilancio di previsione (e sue variazioni), né
accertare in c/competenza”.
Va precisato che l’importo dell’indennità di disagio va riconosciuto
nei limiti del fondo a tal fine destinato.
Si precisa che nell’ “atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo
per l’adeguamento ai sensi dell’art. 65 del D.LGS n. 150/2009, dei
previgenti contratti collettivi integrativi alla normativa Nazionale,
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Firmato Da: SICARI FRANCESCA PATRI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 32f
Sentenza n. 505/2016 pubbl. il 26/04/2016
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Sentenza n. 505/2016 pubbl. il 26/04/2016
RG n. 4186/2013
Sul terzo motivo di ricorso risulta cessata la materia del contendere.
Infatti, il Comune, nelle note conclusive, ha dato atto che nelle more
del giudizio l’intervento del legislatore con il D. L. n. 16/2014 (art. 4
comma 3) ha dato luogo ad un effetto sanante delle illegittimità
pregresse, ragione, per la quale, non si procederà ad un’azione di
recupero delle somme erogate a titolo di indennità di disagio per
servizio esterno e indennità ex art. 24 comma 2 CCNL per il periodo
antecedente all’aprile 2010.
Le spese legali, in ragione della parziale soccombenza, vengono
regolate come da dispositivo.
p.q.m.
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto
dei ricorrenti, con la sola esclusione dei ricorrenti Malara Tiziana
Domenica , Venanzio Rosalba, Cutrupi Daniela Maria e Porcino
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Firmato Da: SICARI FRANCESCA PATRI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 32f
disapplicando quelli in contrasto ed all’utilizzo delle risorse decentrate
anni 2011-12-13-14 ai sensi dell’art. 40 c. 3 ter del D.L.Vo 165/2001”,
allegato alle note di parte resistente,
e sottoscritto
dall’Amministrazione Comunale in data 15/12/2014, all’art 17 punto
6) la norma regolatrice dell’indennità per attività esterne ai vigili
urbani risulta disapplicata in attesa della definizione dell’odierno
procedimento giudiziario pendente riportando in nota che comunque
“le somme previste per l’erogazione di tale indennità sono state,
comunque, inserite prudenzialmente nelle destinazioni dei fondi per le
annualità 2011/2012/2013/2014, di cui alla sez. II del presente atto,
essendo la verifica della sua legittimità tra l’altro oggetto di
procedimento giudiziario promosso da alcuni dipendenti”.
Da tale indennità vanno esclusi i ricorrenti appartenenti alla categoria
D, ossia Malara Tiziana Domenica e Venanzio Rosalba, nonché
Cutrupi Daniela Maria e Porcino Domenico, considerato quanto
disposto dall’art. 17 comma 2 lett. E del CCNL 1.4.1999, che prevede:
“In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art.
15 sono utilizzate per:…e)compensare l’esercizio di attività svolte in
condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle
categorie A, B, e C”.
Il secondo motivo, pertanto, va accolto, ma con condanna generica,
dovendosi precisare in ordine al quantum che gli importi indicati in
ricorso sono stati contestati come erronei perché non conformi al
disposto dell'art. 17 punto 7 del CCDI (contestazione fondata alla luce
di quanto esposto in ricorso alle pag. 59-60) e perché determinati in
assenza di destinazione delle somme per la copertura di tale indennità
mediante l'approvazione del relativo fondo annuale di cui all'art 15
CCNL.
Sentenza n. 505/2016 pubbl. il 26/04/2016
RG n. 4186/2013
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Firmato Da: SICARI FRANCESCA PATRI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 32f
Domenico , a percepire dal Comune di Reggio Calabria l'indennità
prevista dall'art. 17 n. 7 n. 1 del CCDI non corrisposta dal mese di
aprile 2010 e, conseguentemente, condanna il Comune di Reggio
Calabria alla corresponsione della detta indennità a far data dal mese
di aprile 2010 nei limiti del fondo ad essa destinata, oltre il maggior
importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al
soddisfo;
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla legittimità
della corresponsione della indennità di cui all’art. 17 n.7 n. 1 del
Contratto Collettivo Integrativo Decentrato nonché dell’indennità di
cui all’art. 24 c.2 CCNL per il periodo antecedente all’aprile 2010;
- rigetta le altre domande;
- compensa per metà le spese legali, ponendo a carico del Comune di
Reggio Calabria la restante parte, che liquida in complessivi € 2.000,00, per
compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali 15 %, CPA
e IVA come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 26/04/2016
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari