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Il Sole 24 Ore
Lunedì 18 Aprile 2016 N. 106
20 Norme e tributi
FISCO
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Aziende. Prassi e dottrina semplificano il quadro Restano le resistenze dei giudici
Imprese familiari, riassetto
senza riflessi per il fisco
La liquidazione
dei collaboratori
non ha rilevanza
tributaria
PAGINA A CURA DI
Giorgio Gavelli
pLe sistemazioni patrimo
niali con cui, nell’ambito del
l’impresa familiare, vengono li
quidati i diritti di credito del col
laboratore in particolari mo
menti della vita aziendale non
hanno rilievo tributario. Diver
samente dal reddito “ordina
rio”, infatti, questi trasferimenti
vengono qualificati come ine
renti alla sfera familiare e non a quella imprenditoriale, per cui
non determinano componenti positivi o negativi di reddito.
Queste conclusioni, che nel tempo sono state confermate
anche dall’agenzia delle Entrate
– mutando, a volte, precedenti posizioni – sono sicuramente utili in vista delle prossime di
chiarazioni dei redditi e posso
no oramai dirsi acquisite a livel
lo dottrinale, come emerge dal recedente Studio n. 2272015/T del Consiglio nazionale del No
tariato, diffuso nelle scorse set
timane. Più incerta, invece, la posizione della Cassazione.
Ma procediamo con ordine.
L’articolo 230bis del Codice ci
vile riconosce al collaboratore familiare un complesso di diritti
a tutela di un soggetto potenzial
mente “debole” in assenza di al
tre forme contrattuali, lavorati
ve o societarie (Cassazione Se
zioni unite, 23676/2014). La sua posizione, però, è rego
lata nelle imposte dirette solo ai
fini della suddivisione del reddi
to dell’impresa (articolo 5 Tuir).
Il legislatore, infatti, si è limitato
da un lato a stabilire che ai colla
boratori, indipendentemente dalla percezione effettiva, non
può essere complessivamente riconosciuto più del 49% del
l’importo e, dall’altro, a sotto
porre l’apporto del collaborato
re a precise condizioni, che si possono così sintetizzare:
e sottoscrizione, da parte del
l’imprenditore e dei familiari partecipanti, di un atto pubblico
o di una scrittura privata auten
ticata, anteriore al periodo di imposta e di natura dichiarativa,
da cui i familiari risultino nomi
nativamente e in cui vi sia indi
cazione del rapporto di parente
la od affinità (senza che sia ne
cessario predeterminare le ri
spettive quote di utili);
r indicazione, nella dichiara
zione dei redditi dell’imprendi
tore (quadro RS), delle quote di partecipazione agli utili dei sin
goli familiari con attestazione della proporzione tra tali quote e la quantità e qualità del lavoro prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente; t analoga attestazione nella di
chiarazione presentata da cia
scun familiare.
Le prime questioni da affron
tare riguardano l’ingresso del collaboratore e la sua uscita dal
l’impresa familiare. In merito al
la prima situazione (circolari
98/E/2000 e 101/E/2000):
1 se l’impresa viene avviata,
sin dalla sua origine, nella for
ma di impresa familiare, il col
laboratore partecipa al reddito
a decorrere dal medesimo peri
odo d’imposta;
1 se una impresa già esistente diviene impresa familiare, l’ef
fetto fiscale sui collaboratori si ha a decorrere dal periodo d’im
posta successivo;
1 l’ingresso di un nuovo colla
boratore in una impresa fami
liare già esistente, produce ef
fetti reddituali dal periodo
d’imposta successivo.
Per quanto riguarda, invece,
l’uscita del collaboratore,
l’Agenzia, con la risoluzione
176/E/2008, ha chiarito che la somma liquidata non ha rilevan
za reddituale, per cui non va as
soggettata a Irpef in capo al col
laboratore e non costituisce, pa
rallelamente, componente ne
gativo deducibile dal reddito d’impresa (in senso contrario: Ctr Puglia n. 304/25/2010). Tut
tavia, al collaboratore che cessa l’attività nell’impresa in corso d’anno dovrebbe essere attribu
ita una quota di reddito propor
zionale alla quantità di lavoro prestata nel periodo. Se l’impresa familiare di
chiara perdite ai fini fiscali, es
se non vengono imputate ai
collaboratori, ma sono riferibi
li al solo titolare, con le modali
tà ed i limiti di cui all’articolo 8,
comma 3, Tuir. Diversamente, con le stesse
proporzioni del reddito, ai col
laboratori familiari vanno im
putate le rispettive quote delle
ritenute d’acconto subite dal
l’impresa (riattribuibili secon
do il meccanismo di cui alla
circolare 56/E/2009) e, in li
nea generale, dei crediti d’im
posta maturati. FOCUS
Infine, in caso di accerta
mento, l’intero maggior reddi
to è richiesto al titolare (circo
lare n. 6/9/207/1984 e Ctr La
zio 1144/9/2014, contra Ctp
Reggio Emilia 384/3/2014 e Ctp
Trento 13/4/2013), unico sog
getto nei cui confronti posso
Imposta sostitutiva no essere irrogate le sanzioni
integralmente a carico del derivanti dagli atti impositivi
titolare. La circolare 10/E/2016 riferiti all’impresa.
ha ricordato che se l’impresa Nel complesso, spiccano
opta per il regime forfettario, molte differenze tra quanto de
l’imposta è integralmente scritto e la disciplina fiscale
dovuta dal solo imprenditore, tanto delle società di persone,
come del resto accade nel quanto degli studi associati per
regime dei minimi. In questi l’esercizio dell’attività profes
casi i collaboratori non sionale, ricordando che l’isti
compilano il quadro RH del tuto dell’impresa familiare
proprio modello Unico, anche non è configurabile nell’ambi
se la quota parte di reddito loro to del lavoro autonomo (riso
spettante rileva ai fini luzione 9/320/1986).
dell’applicazione delle © RIPRODUZIONE RISERVATA
detrazioni per carichi di famiglia e della IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI
determinazione dei contributi Circolari e pronunce citate
previdenziali (quadri RR).
Con il forfait
paga il titolare
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I punti chiave
ENUNCIAZIONE DELL’IMPRESA FAMILIARE
Bisogna distinguere il momento rilevante:
8 se l’enunciazione è contemporanea alla nascita dell’impresa,
l’effetto fiscale è immediato ed il collaboratore partecipa sin
dall'inizio alla suddivisione del reddito;
8 se l’enunciazione è successiva all’avvio dell’impresa, l’ingresso del
collaboratore ha effetto, ai fini fiscali, dal periodo d’imposta
successivo
INGRESSO DI UN ALTRO COLLABORATORE
Nel caso di ingresso di un nuovo collaboratore, la decorrenza ai fini
della ripartizione del reddito si ha dal periodo d’imposta successivo
a quello del suo ingresso
USCITA DI UN COLLABORATORE
Nell’ipotesi di uscita di un collaboratore dall’impresa familiare:
8 la liquidazione della quota non ha rilievo fiscale;
8 va attribuita la quota del reddito di periodo
PERIODO D’IMPOSTA IN PERDITA FISCALE
Se un periodo d’imposta si chiude registrando una perdita fiscale,
l’intera perdita va attribuita al titolare e non si ripartisce in quota ai
collaboratori
CESSIONE DELL’AZIENDA
Nell’ipotesi di cesione dell’azienda familiare:
8 l’intera plusvalenza va dichiarata (a tassazione ordinaria o
separata) in capo al titolare;
8 il reddito di periodo va suddiviso tra il titolare e il collaboratore
familiare
CONFERIMENTO DELL’AZIENDA IN SOCIETÀ
Nell’ipotesi della cosiddetta trasformazione dell’azienda in società,
o più propriamente del conferimento (ad esempio nella Srl di
famiglia):
8 l’intera partecipazione corrispondente all'impresa è riconosciuta
in capo al titolare;
8 l’eventuale liquidazione dei diritti è irrilevante fiscalmente (ma
può essere utilizzata per il conferimento da parte del collaboratore
che vuole divenire socio)
TRASFERIMENTO GRATUITO
In caso di successione e/o donazione, la neutralità
e continuità fiscale previste dal Tuir si applicano anche
nel caso in cui erede o donatario sia un collaboratore familiare:
l’azienda è assunta agli stessi valori fiscali
riconosciuti al dante causa
Vicende straordinarie. La «trasformazione» in Srl
Parificati la cessione
e il conferimento
pCome “gestire” fiscalmen
te la posizione del collaborato
re familiare in presenza di mu
tamenti riguardanti l’azienda, quali cessione, conferimento o successione/donazione? L’assenza di una disciplina specifica ha creato, nel tempo,
una varietà di comportamenti differenti, che solo recente
mente sembra aver trovato so
luzioni definitive. Riguardo al conferimento
in società (tipico quello nella
Srl “di famiglia”, talvolta defi
nito, impropriamente, “tra
sformazione”), con la circola
re 320/E/1997 e con la risolu
zione 233/E/2008, il fisco ha af
fermato che l’intera plusvalenza è da riconoscere integralmente in capo al titola
re, per cui se egli liquida ai col
laboratori familiari le loro spettanze in base all’articolo
230bis del Codice civile, tali somme non hanno rilevanza fiscale né per chi le paga né per
chi le riceve. Peraltro, l’even
tuale plusvalenza rimane la
tente sino alla cessione della partecipazione: articolo 176 del Tuir, comma 2bis.
Più sofferta è stata la defini
zione del trattamento della plusvalenza emergente dalla cessione dell’azienda. Le istruzioni a Unico (quadro RM) lasciavano (e lasciano tuttora) intendere che si tratti di un componente da dividere tra il titolare e i collaboratori familiari, con autonoma scelta
per la tassazione separata in presenza dei requisiti previsti.
In questo senso, peraltro, si è espressa anche la Corte di cas
sazione (sentenze 10017/2009 e 21535/2007) e, anni fa, anche
la stessa amministrazione fi
nanziaria (nota 984/1997), per
quanto quest’ultimo docu
mento individuasse un crite
rio di ripartizione del plusva
lore quasi impossibile da de
terminare concretamente: si
sarebbe trattato di attribuire ai
collaboratori la quota di plu
svalenza in proporzione alla quantità e alla qualità del lavo
ro da essi prestato per l’intera durata del rapporto, rendendo
così necessaria una ricostru
zione storica che, nella pratica,
non veniva mai effettuata.
Probabilmente per questo,
con la risoluzione 78/E/2015,
l’Agenzia ha sposato la tesi del
la rilevanza integrale della plu
svalenza in capo al solo titola
re (a tassazione ordinaria o se
parata), per cui ogni eventuale
attribuzione del corrispettivo al collaboratore non costitui
sce reddito imponibile. Diventa sempre più chiaro –
nonostante le istruzioni di
Unico non aiutino – che, alme
no per il fisco, le attribuzioni patrimoniali che rappresenta
no la liquidazione dei diritti di credito maturati dai collabo
ratori familiari, al di là della
mera ripartizione del reddito ordinario di periodo, sono “movimenti” che avvengono nell’ambito della famiglia e non dell’impresa, per cui, an
che ove fossero rappresentate contabilmente, non hanno al
cun riflesso nell’ambito del
l’imposizione diretta. Il che,
peraltro, può costituire un aspetto non certo secondario
in una serie di situazioni, co
me, ad esempio, un accerta
mento da redditometro sul fa
miliare ex collaboratore. Infine, la regola (dettata dal
comma 1 dell’articolo 58 del
Tuir) secondo cui il trasferi
mento di azienda per causa di
morte o per atto gratuito non
costituisce realizzo di plu
svalenze, e l’azienda è assun
ta ai medesimi valori fiscal
mente riconosciuti nei con
fronti del dante causa, si ap
plica, ovviamente, anche
quando erede o donatario è il
collaboratore familiare.
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