Gli esempi - Il Sole 24 Ore
Download
Report
Transcript Gli esempi - Il Sole 24 Ore
p_EdicolaSicurezzaLavoro.indd 1
Il Sole 24 Ore
Lunedì 18 Aprile 2016 N. 106
Norme e tributi 21
FISCO
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Reddito d’impresa. La deducibilità in Unico varia in base a cancellazioni e svalutazioni
Il bilancio aiuta lo sgravio
delle perdite su crediti
In assenza
di elementi certi
è utile istituire
un fondo ad hoc
PAGINA A CURA DI
Giovanni Maccagnani
Paolo Meneghetti
pIl corretto inquadramento contabile aiuta la deduzione in
Unico delle perdite su crediti. Nel processo di redazione del bilancio di esercizio assumono
rilevanza le poste relative ai crediti, le cui perdite (certe o presunte) determinano com
ponenti negativi da imputare
nel conto economico di com
petenza. Tuttavia, il passaggio della gestione delle perdite su crediti dal conto economico
all’imponibile fiscale, ed in ul
tima analisi al modello dichia
rativo (quadro RS modello Unico 2016), va valutato con at
tenzione: non è scontato, infat
ti, che i componenti negativi
relativi ai crediti assumano lo stesso significato tra ambito ci
vilistico ed ambito fiscale. Alla
luce del principio Oic 15, si pos
sono fare quattro casi.
Cancellazione del credito
Se si sono verificati fatti che comportano il venir meno del diritto ad incassare i flussi fi
nanziari relativi ai crediti, op
pure il diritto ad eseguire tale incasso è stato trasferito a terzi
(paragrafo 57, Oic 15), il credito
va cancellato rilevando una perdita nella voce B14 del con
to economico. Tale perdita è certamente deducibile sotto il profilo fiscale, poiché dotata LE PROPOSTE DEL SOLE
per legge di elementi certi e
precisi. Come recita infatti l’ar
ticolo 101, comma 5 del Tuir,
«gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di
cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazio
ne dei princìpi contabili». A questo proposito vanno evi
denziate due considerazioni,
la prima di ordine civilistico e la seconda di ordine fiscale:
e se il credito è stato prece
dentemente sottoposto ad una svalutazione analitica è neces
sario utilizzare il fondo. r se in precedenza è stato de
dotto un accantonamento for
fettario ex articolo 106 del Tu
ir, la perdita sarà deducibile
solo per l’eventuale ecceden
za rispetto al fondo dedotto,
anche se la svalutazione de
dotta è avvenuta per masse o a
fronte di svalutazione analiti
ca di altro debitore. Nel modello Unico tali perdi
te vanno esposte nel rigo RS 65.
La perdita probabile
Se dalla valutazione analitica del debitore emergono ele
menti che facciano ritenere probabile la perdita, occorre
eseguire una svalutazione del credito che viene collocata alla
voce B 10 d) del conto econo
mico, in contropartita di un
fondo che tecnicamente costi
tuisce una rettifica della posta
dell’attivo, cioè il credito (par. 34 e seguenti , Oic 15). Se la sva
lutazione è assistita da condi
zioni di deducibilità fiscale, come avviene nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento enunciata nel 2015 o in anni
precedenti (e ciò a seguito del
la modifica intervenuta nel
2015 con il comma 5 bis dell’ar
ticolo 101 del Tuir), è consiglia
bile dare specifica denomina
zione a tale fondo per richia
mare la deducibilità fiscale. Tale svalutazione infatti, pur
movimentando un “fondo”, non va considerata nel calcolo
dell’ammontare degli accan
tonamenti e delle svalutazioni dell’esercizio deducibili nel li
mite dello 0,5% del valore dei crediti. È inoltre deducibile in
tegralmente se non sono stati dedotti in precedenza accan
tonamenti forfettari; altri
menti si dovrà limitare la de
duzione all’eccedenza rispet
to al fondo pregresso (e dedot
to), come nel caso sopra citato.
La svalutazione va esposta sempre nel rigo RS 65 del mo
dello Unico 2016.
precisi che permettano di de
durre fiscalmente il compo
nente negativo. In questo caso,
si consiglia di imputare tale svalutazione a un fondo speci
ficamente denominato, poi
ché così risulta più agevole il
trattamento fiscale di tale
componente negativo, la cui deducibilità è limitata allo 0,5% del valore civile dei credi
ti esistenti al 31 dicembre 2015; e rispettare l’ulteriore limite
pari al 5% dei crediti, somman
do la svalutazione del 2015 con
quelle eseguite nel passato. Va
ricordato poi che concorre a tale limite solo la svalutazione
dedotta e non quella operata civilisticamente, a differenza di quanto sostenuto dalla Cor
te di cassazione (sentenza
La carenza di elementi certi
13458/15), che è stata smentita Diversa la circostanza in cui dalle stesse istruzioni alla non vi siano elementi certi e compilazione di RS. In tale
quadro la svalutazione in og
getto va esposta nel rigo RS 67.
LA PAROLA
CHIAVE
Svalutazione
7I crediti vanno iscritti in
bilancio al valore di presumibile
realizzo e ciò comporta che ove vi
fossero elementi che inducano a
ritenere che il debitore abbia
difficoltà a onorare il debito,
diventa necessario eseguire una
svalutazione del credito stesso.
La svalutazione viene iscritta
nella voce B 10 d) del conto
economico in contropartita
di un fondo che costituisce una
posta rettificativa del valore
del credito.
Procedure concorsuali. Le conseguenze sui conti
Gli esempi
CREDITO VERSO SOCIETÀ FALLITA
La società Alfa Srl detiene un credito verso Beta Spa , società fallita
nel 2013. A tutt'oggi non ha eseguito alcuna svalutazione. Può
eseguirla nel 2015 ?
La questione è anzitutto civilistica, perché occorre giustificare il
motivo per cui il credito viene svalutato solo nel 2015.
Dal punto di vista fiscale non vi sono problemi, in quanto è
possibile dedurre in qualunque momento la svalutazione
per il debitore fallito
SVALUTAZIONE E VALORE DEI CREDITI
Se viene eseguita una svalutazione per un credito verso un debitore
fallito, il fondo concorre a formare il limite del 5% del valore dei
crediti ?
Le svalutazioni civilistiche verso debitori falliti, dal punto di vista
fiscale, sono considerate perdite deducibili. Non alimentano quindi il
fondo, la cui deducibilità massima è il 5% del valore dei crediti
PERDITA PER CESSIONE CREDITO PRO SOLUTO
Se viene ceduto pro soluto un credito, la perdita che ne consegue può
essere fiscalmente deducibile?
Sì. Il credito ceduto pro soluto va cancellato dall'attivo patrimoniale,
generando sempre la deducibilità fiscale della perdita, ai sensi
dell'art. 101 comma 5 del Tuir
LA PASSIVITÀ PER TRANSAZIONE
La svalutazione forfettaria
In presenza di alcune condizio
ni, è permessa una stima forfet
taria del fondo cui imputare le svalutazioni, ma va considera
to che tale procedura non può tradursi in comportamenti au
tomatici e che si deve invece controllare costantemente la
congruità delle rettifiche (Oic 15, par. 39). La svalutazione for
fettaria viene imputata alla vo
ce B 10 d) del conto economico e dedotta nel limite dello 0,5% del valore dei crediti al 31 di
cembre. Nel modello Unico viene collocata nel rigo RS 67.
Se viene conclusa una transazione con un debitore, il minor credito
genera una perdita o una svalutazione?
I componenti negativi che derivano dall'impossibilità
di incassare i flussi finanziari compresi in un credito
(come accade nella transazione), non generano svalutazioni
ma perdite che vanno contabilizzate alla voce B 14
del conto economico
PERDITA POST CONCORDATO
In un concordato preventivo omologato nel 2015, il credito di
100mila euro viene falcidiato per 60mila euro. Il creditore può
attendere la chiusura del concordato per dedurre la perdita?
© RIPRODUZIONE RISERVATA
IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI
Il principio Oic 15
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Se il concordato è omologato, la perdita è definitiva e il credito deve
essere cancellato dall'attivo patrimoniale nello stesso esercizio.
Dalla cancellazione del credito, eseguita secondo corretti principi
contabili, deriva la sua deducibilità fiscale
Il decreto di omologa
del concordato
rende certo il costo
pLa posizione di creditore
nei confronti di un soggetto
sottoposto ad una procedura
di concordato preventivo
comporta rilevanti conse
guenze, sia sul piano civili
stico che fiscale.
Dal punto di vista civilisti
co, va considerato che il credi
to non può più essere iscritto nell’attivo quando viene me
no la possibilità che esso possa
tradursi nell’incasso di una somma di denaro. Il primo momento in cui la svalutazio
ne/perdita può essere rilevata
coincide con la data del decre
to di ammissione al concorda
to preventivo, di cui all’artico
lo 163 della legge fallimentare. Poiché la situazione patrimo
niale rappresentata in sede di ammissione alla procedura è
fondata essenzialmente su elementi valutativi, la percen
tuale del credito che verrà fal
cidiata non è certa. Tuttavia,
se alla chiusura del periodo
d’imposta il decreto sopra ri
chiamato è l’unico atto ufficia
le emanato dal tribunale, è cor
retto procedere ad una svalu
tazione del credito per la quo
ta emergente dalla proposta concordataria. Questa svalu
tazione potrà essere dedotta fiscalmente ex articolo 101 comma 5 del Tuir. Deve peraltro ritenersi che
il periodo d’imposta in cui sia stato emesso il decreto di am
missione non sia l’unico perio
do in cui la deduzione possa operare. In altri termini, se il decreto di omologa del con
cordato di cui all’articolo 180 della legge fallimentare (suc
cessivo alla votazione favore
vole del ceto creditorio) viene
emesso in un periodo d’impo
sta successivo a quello in cui è stato emanato il decreto di am
missione, la perdita sul credito
per la quota falcidiata (non più
svalutazione, perché la perdi
ta è certa e definitiva) può es
sere imputata anche a tale pe
riodo d’imposta. E nello steso periodo dedotta. Resta fermo che non è possibile rimandare ulteriormente la deduzione della perdita, perché si viole
rebbe l’articolo 101 comma 5 bis del Tuir, che individua co
me momento finale della de
duzione quello in cui il credito
avrebbe dovuto essere cancel
lato dall’attivo patrimoniale.
Discorso a parte va fatto in
vece sulla quota di credito che
in base al piano concordatario
verrà in concreto pagata al creditore: evento che potreb
be verificarsi in epoca anche di molto successiva al decreto
di omologa. Considerando che comunque l’intero credi
to è inserito nello stato passi
vo della procedura concor
suale, e che il momento in cui risulta possibile la deduzione è l’emanazione del decreto di ammissione al concordato, ri
sultano soddisfatte le condi
zioni per svalutare il credito in
previsione delle difficoltà a incassare la quota secondo il
piano concordatario. In que
sta circostanza si ritiene legit
timo eseguire una svalutazio
ne del credito, fiscalmente de
ducibile, sia nel periodo di av
vio del concordato sia in quelli successivi: fermo re
stando che, in caso di paga
mento del credito svalutato in
misura superiore, si dovrà ri
levare una sopravvenienza at
tiva. Nulla vieta, in quest’ulti
ma ipotesi, che la svalutazio
ne relativa al credito sia anche
parziale, sulla base del giudi
zio analitico del creditore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
SOCIETÀ 3.0
Bail in, vincoli aggiuntivi
alle azioni di responsabilità
di Carloalberto Giusti
luzione di una situazione pa
tologica che può incorrere
l 1° gennaio 2016 sono en
durante la vita di una società,
trati in vigore nell’ordi
l’attivazione di tali procedu
namento italiano i de
re spossessa i soggetti origi
creti legislativi 180 e 181 del
nariamente legittimati a pro
16 novembre 2015, che hanno
porre le azioni di responsabi
dato attuazione alla diretti
lità nei confronti degli organi
va europea 2014/59/Ue rela
amministrativi per affidarle
tiva al quadro di risanamen
a quei soggetti – curatore fal
to e risoluzione degli enti
limentare, commissario li
creditizi e delle imprese di
quidatore e commissario
investimento. Questa diret
straordinario – che hanno il
tiva, dall’acronimo Brrd
compito di dirigere lo svolgi
(Bank Recovery and Reso
mento delle procedure. lution Directive), nasce con
Appare evidente come a
l’obiettivo di realizzare in
differenza di quanto previsto
ambito comunitario un si
dalla disciplina generale ex
stema armonizzato di regole
articolo 2394bis del Codice da applicare in caso di crisi
civile, laddove l’esercizio
di banche o sim. Volte, da un
dell’azione di responsabilità
lato, alla prevenzione del ri
è unicamente di competenza
schio di contagio tra gli isti
dei soggetti sopra menziona
tuti bancari, come avvenuto
ti in caso venga adottato un
nel corso della recente crisi
piano di risoluzione l’azione
finanziaria, e, dall’altro, a
sociale di responsabilità e
evitare l’insorgere di situa
quella dei creditori sociali
zioni di disequilibrio tra le
(ex articolo 35, comma 3, del
differenti legislazioni dei ISTITUTO GOVERNO SOCIETARIO decreto 180/2015) è di com
numerosi Paesi europei. La L’Igs promuove lo studio
petenza dei commissari spe
nuova normativa rovescia
ciali ma subordinata a due ul
e l’approfondimento
infatti (come assistito nel
teriori condizioni: (i) il pare
recente salvataggio delle delle tematiche
re del comitato di sorveglian
quattro banche italiane) il relative alla governance
za; (ii) il placet della Banca principio per il quale è lo
d’Italia. Due ulteriori passag
www.istitutogovernosocietario.org gi che rendono più comples
Stato o meglio la collettivi
tà a dover soccorrere gli
so proporre l’azione.
istituti di credito in difficol
La disciplina introdotta
tà, consegnando invece il te mente dai creditori sociali dai decreti legislativi 180 e 181
stimone ad azionisti e credi qualora il patrimonio sociale ha acceso un forte dibattito tori della banca in crisi che, risulti insufficiente al soddi sia tra gli operatori del setto
in base al tipo di investimen sfacimento dei loro crediti. re, sia nell’opinione pubbli
to affrontato, dovranno con La ragione di tale scostamen ca, per le conseguenze che tribuire ai salvataggi.
to è evidente, e analoga a può avere per i sottoscrittori
La nuova normativa intro quanto avviene nelle situa di strumenti finanziari: sarà
duce inoltre (articolo 35, zioni descritte all’articolo dunque probabile e necessa
comma 3, decreto legislativo 2394bis del Codice civile: ria, come peraltro sostenuto
180/2015) una nuova forma di questa norma prevede che, in dal governatore della Banca
responsabilità degli ammini caso di fallimento, liquida d’Italia Ignazio Visco lo scor
stratori degli istituti di credi zione coatta amministrativa so 30 gennaio 2016 in occasio
to rectius enti creditizi per e amministrazione straordi ne del 22° Congresso Assiom
i quali sia stato attivato il naria, le azioni di responsabi Forex, una revisione a livello
meccanismo di risoluzione lità previste dai precedenti comunitario e, di conseguen
sopra descritto: l’esercizio articoli spettano al curatore za, nazionale. Naturalmente,
dell’azione sociale di respon del fallimento, al commissa in attesa che da Francoforte sabilità e di quella dei credi rio liquidatore e al commis arrivino segnali di apertura. tori sociali contro i membri sario giudiziale. Infatti, in
Componente del Comitato
dell’organo amministrativo tutte le situazioni sopra de
scientifico Igs
spetta ai commissari specia scritte e funzionali alla riso
© RIPRODUZIONE RISERVATA
I
IN EDICOLA
07/04/16 14:45
Sicurezza sul lavoro
dopo il Jobs act
I decreti attuativi del Jobs act hanno introdotto novità anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, modificando il Dlgs 81/2008 e avviando un processo di riforma istituzionale del sistema ispettivo. Alle innovazioni della riforma si sommano quelle contenute in altri provvedimenti che sono stati recentemente emanati. La Guida «Sicurezza del lavoro» del Sole 24 Ore riepiloga il quadro in materia, con particolare attenzione agli aspetti che presentano più criticità sul piano operativo per imprese e professionisti. In vendita con il Sole 24 Ore da giovedì 21 aprile, a 9,90 euro oltre il prezzo del quotidiano.
Ristrutturazione
del debito: la guida
Una guida di facile consultazione anche per i non addetti ai lavori per fare il punto sugli «Accordi di ristrutturazione del debito»: il fascicolo analizza i soggetti coinvolti nell’istituto, le clausole contrattuali, gli accordi di prededuzione, l’omologazione dell’accordo, il professionista attestatore e la relazione attestatrice, fino alle transazioni fiscali e previdenziali. In vendita con Il Sole 24 Ore a 9,90 euro oltre il prezzo del quotidiano.
APPROFONDIMENTO ONLINE
Pubblicazioni, corsi e convegni
www.shopping24.ilsole24ore.com
li, sentito il comitato di sor
veglianza, e previa autoriz
zazione della Banca D’Italia.
Questa normativa si disco
sta, in maniera evidente, dal
la disciplina codicistica di cui agli articoli 2393 e 2394 del
Codice civile, che regolano, rispettivamente, l’esercizio
dell’azione sociale di respon
sabilità e la responsabilità degli amministratori verso i
creditori sociali.
In questi ultimi casi, infat
ti, l’esercizio dell’azione di responsabilità avviene con
deliberazione dell’assem
blea della società; e diretta