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Sentenza n. 915/2016 pubbl. il 17/03/2016
RG n. 982/2014
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63
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE Dr APPELLO Dì ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie
composta dai Sigg. Magistrati;
PECORA
DI SARTO
ROSA
dott.Luigi
Presidente
Consigliere rel.
Consigliere
dort.ssa Vittoria
dott. Guido
alla udienza pubblica deIl'11.02.2016 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado dì appena iscritta al n. 982 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi deU1atll1o 2014 vertente
TRA.
ROMACAPI.TALE
già COMUNE DI ROMA elett.te dom.to in Roma, via del
Tempio di Giove n.21, presso l>Avvocatura Capitolìna, rappresentato e difeso come
per procura generale alle liti dall 'avv. Roberto Rizzo
APPELLANTE
E
Sentenza n. 915/2016 pubbl, il 17/03/2016
RG n. 982/2014
~. JilLITlIIlIILIII;JJ m LI
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o entertza n. ~
I O/LU IO pUDDI. Il I I/U':)/LU I
RG n. 982/201
~.
3
elett.te dom.ti in Roma, via
Mirabello n.l I, presso io studio dell'avv.to Giuseppe Pio Torcicollo,
rappresenta e difende come da procura a margine della memoria di costrtuzìone
depositata per tutti in data 28.4.2014, salvo che per
da
memoria del 17.9.2015
APPELLATI
elett.te dorn.ti in Roma, viale delle Milizie n.38~presso lo studio
degli avv.ti Andrea Sticca e Incoronata Marika Di Biase; che J1 rappresentano e
difendono come da procura apposta agI i. atti di costituzione
APPELLATI
elett.te dom.ti in Roma, via della Giuliana n.72, presso lo
studio degli avv.ti Aldo Simoncini e Flavio La Gioia, che li rappresentano e
difendono come da procura apposta agli atti di costituzione
APPELLATI
E
APPELLATI contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1693J2014 del Tribunale dì Roma-Sezione
lavoro
CONCLUSIONI
DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Sentenza n. 915/2016 pubbl. il 17/03/2016
RG n. 982/2014
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1) Si legge nella gravata sentenza che
più altri 112 ricorrenti,
nominativamente indicati come "ricorrenti", hanno agito in giudizio esponendo: di
essere tutti dipendenti del Comune di Roma. inquadrati come istruttori di polizia
municipale, categoria C~ posizione economica CS;che sulla base di un Verbale di
Pro-intesa del 13 maggio 2003 era stato deciso un aumento della dotazione organica
complessiva del Corpo di Polizia Municipale e. per quanto riguarda la categoria D,
una dotazione organica di 2.384 unità ( anziché quella precedente di 1.734 unità) per
la copertura della quale era stata indetta una procedura di progressione verticale per
648 posti alla quale essi ricorrenti avevano partecipato; che con Determinazione
Dirigenziale
del 27.8.2007 era stata approvata
la graduatoria di merito,
successivamente rettificata C011 determinazione dirigenziale cle128.22008. nella quale
essi ricorrenti. pur non rientrando fra j primi 648 posti messi inizialmente a concorso
( nel, 2(03), rientravano tuttavia nella graduatoria di merito secondo I'erdine di
preferenza riportato in ricorso; che in seguito ROMA CAPITAI.E aveva approvato
una riorganizzazione del Corpo delia Polizia Municipale, prevedendo l'aumento a
3000 unità per i funzionari dj categoria D ( complessive 8.350 unità ). con la
previstone che detta operazione sarebbe stata portata a compimento entro H termine
di validità della graduatoria per la progressione verticale già attivata; che più volte.
nel corso degli anni, ROl\1A. CAPITALE mediante propri atti e mediante accordi
sindacali riportati in ricorso aveva effettuato lo scorrimento della suddetta graduatoria
per l'assunzione in categoria D delle unità individuate originariamente ( nel 2003 ) e
di quelle di cui alla nuova dotazione organica vigente dal 2008 ( 3000 unità ),
attinge.ndo agli idonei fino alla posizione n. ] .871; che dopo H compimento del
triennio dalla approvazione della graduatoria (ossia dopo il 28.2.2011)
l'Amministrazione non aveva operato ulteriormente il suddetto scorrimento per la
copertura del posti ancora disponibili e con verbale di intesa dei 25.2.2011 aveva
adottato la decisione di arrestare lo scorrimento della graduatoria alla data del
28.2.2011 disponendo, di conseguenza, l'inquadramento in categoria D solo degli
idonei che avessero riportato il punteggio di 100; che quest'ultima determinazione
comunale era stata adottata in contrasto con la legge in vigore, per cui le graduatorie
restano efficaci per tre anni e vanno utilizzate per l'eventuale copertura di posti che si
venissero a rendere successivamente vacanti o disponibili; che la validità delle
suddette graduatorie era stata più volte prorogata dal legislatore, da ultimo con DL
22512010 e DPCM del 28.3.2011; che il provvedimento in questione era illegittimo
in quanto adottato in violazione dell'obbligo dell'Amministrazione
dì operare
l'inquadramento superiore degli idonei alla luce degli impegni assunti e degli atti
negoziali posti in essere.
Su tali premesse gli originari ricorrenti hanno chiesto al Giudice del. Lavoro: 1) in via
principale, previa dichiarazione della nullità parziale e disapplìcazione in parte qUa.
ex art 1419 cc, dell'accordo sindacale del 25.02,201, di dichiarare ed accertare, con
effetto costitutivo ex art. 63, c. 2, del T.U.J'.1., il diritto ad essere inquadrati in
Categoria D. posizione economica DI, ne! limite dei posti vacanti e disponibili entro
la data di efficacia della gradnatcria, in base alla attuale dotazione organica vigente,
secondo t'ordine di precedenza nella graduatoria medesima. 2) In via subordinata,
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previa dichiarazione della nullità parziale e disapplicazione in parte qua, ex art. 1419
ce, dell'accordo sindacale dei 25.02.2011, e di ogni altro atto o accordo precedente o
successivo, condannare l'Ente convenuto al risarcimento dei danni per la perdita o
diminuita chance di ricoprire il posto nel profilo superiore, danni da risarcire in t'Orma
specifica. ex art. 2058 cc, tramite inquadramento nel profilo superiore. nei limiti dei
posti effettivamente vacanti e disponibili al momento della condanna gi udizial e, in
base alla attuale dotazione organica vigente, secondo l'ordine di precedenza nella
graduatoria medesima, ovvero per equivalente, nella somma che sarà ritenuta equa e
determinata dal Giudice) una volta ricoperti tutti i posti vacanti e disponibili,
nell'ambito della dotazione organica di cui sopra, vinte le spese di lite.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale eccependo che le proroghe di validità delle
graduatorie, di cui alle leggi invocate dai ricorrenti, riguardavano esclusivamente i
concorsi pubblici per le assunzioni e non le selezioni interne (ed progressioni
verticali) e che comunque non erano rivolte agli Enti locali, bensì alle sole pubbliche
amministrazioni soggette a limitazioni nelleassunzioni.
Nel corso del primo grado sono intervenuti volontariamente a Itri dipendenti con
identica qualifica. indicati nella. gravata sentenza come "intervenuti".
n Tribunale ha poi disposto ai sensi dell'art. 107 c.p.c. I'Interventc di tutti ì
dipendenti inseriti tra gli idonei delta graduatoria in discussione ed all'esito di detta
chiamata iussu iudiois si sono costituite le altre parti indicate nella gravata sentenza
come "chiamati in causa".
Tutti hanno fatto proprie le richieste degli originari ricorrenti,
All'esito del giudizio, il Tribunale di Roma in funzione di giudice dellavoro, ritenuta
la propria giurisdizione, ha accolto i ricorsi così. statuendo: dichiara il diritto dei
ricorrenti} dei chiamati in causa e degli intervenuti ad essere inquadrati nella
categoria D. posizione economica DI, nei limiti dei posti vacanti e disponibili entro
la data di efficacia della graduatoria~in base all'attuale dotazione organica vigente.
secondo 1'ordine di precedenza della graduatorìa stessa. Condanna Roma Capitale al
pagamento delle spese di lite .... ., .
Avverso detta decisione ha proposto appello Roma Capitale eccependo: l) I'erroneità
della sentenza nella parte in cui afferma l' applicabiHtà delle proroghe exlege alle
grsduatorie relativealle c.d, progressioni verticali nell'ambite dei rapporti di lavoro
già instaurati e, per P effetto, anche alla gradnatoria di cui al DD n. 1584 del
27.8.2007 in discussione, che doveva ritenersi aver perso efficacia, diversamente da
quanto ritenuto dal primo giudice, al decorso dei tre anni dalla sua approvazione; 2)
I'erroneità della sentenza sotto il profilo della affermata utilizzabilitè della
graduatoria di cui alla DD 1584 del 27.K2007. parzialmente rettificata con DD n. 401
del 28.2.2008, anche per la copertura di posti istituiti anteriormente all "indizione
della propedeutica selezione.
L'appellante ha, pertanto, chiesto la riforma della gravata sentenza con il rigetto dì
ogni domanda avanzata dai dipendenti indicati in sentenza.
Con memoria depositata il 28.4.2014 si sono costituiti in giudizio
epigrafe indicati assistiti dall'avv. Torcicollo, .con esclusione di
chiedendo I'anticìpazione dell'udienze sul rilievo dell'Intervenuta
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decorso del termine breve di impugnazione, con passaggio in giudicato della gravata
sentenza, e contestandocomunque
il merito dell' appello,
L'istanza è stata parzialmente accolta dal Collegio con provvedimento del 15.5.2014
e per la nuova udienza di discussione, come anticipata all' 1.10.20 {51 si tè costituita in
giudizio
unitarnente agli altri appellati assistititì dall'avv. Torcicollo,
che ha provveduto a depositare, nel termine di dieci giorni, altra memoria di
costituzione in cui sono state ribadite l'mammìssìbìlità e I'Infondatezza del gravame.
Si S0110 costituiti altresì, tramite i difensori avv.ti Sticca e Di Biase gli altri appellati
in epigrafe indicati} eccependo la tardività del gravame e quindi il passaggio in
giudicato anche nei loro confronti, stante la posizione di litisconsorti necessari,
nonché Pinfondatezza delle censure mosse.
Analogamente si sono costituiti con il patrocinio degli avv.ti Simoncini e La Gioia gli
ellati in . afe indicati e
ndo la tardività ed infondatezza dell'appello,
sebbene ritualmente citati
(cfr rispettive relate del 24.7,2014 presso, 'avv.
C1COUO che li assisteva in prime
cure), hanno omesso di costituirsi in giudizio, rimanendo così contumaci.
Autorizzato il deposito di note sulla questione pregiudiziale, previ gli incombenti di
cui allarr, 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato contestuale dispositivo.
2)
L'eccezione di inarnmissibilità
dell'appello per intervenuta decadenza
dall'Impugnazione, stante la tardività della stessa, è fondata e deve essere accolta.
Infatti risulta documentalmente provato che in data 21.2.2014 la gravata sentenza è
stata notificata a Roma Capitale, mentre il presente gravame è stato depositato in data
26.3.2014. quando era ormai decorso il termine c.d, breve di 30 giorni di cui all'art.
325 c.p.c ..
Nella relata prodotta agli atti si legge "Si notifichi Cl Roma Capitale, in persona del
Sindaco p.t. , c/o difensore costituito Avv. Alessandro Rizzo, via del Tempio di Giove
n. 21, ai fini e per gli effett: della decorrenza del termine breve per impugnare",
A tale formula seguono l'indic~one
del luogo e del giorno- "Roma, 20/2/2014"- ed
il timbro l~Avv. Giuseppe Pio Torcicollo", con sovrapposta la sigla a mano del
medesimo (sebbene l'appellante assumi che si tratti di sigla illeggibile, non ne viene
seriamente messa in discussione la riconducibilità all'avv. Torcicollo).
NeHa relata di notifica, congiunta alla predetta richiesta tramite apposito timbro
dell'ufficiale giudiziario, si leggel<Richiedente
.+ altri" ed a seguire
la relazione della notificazione a tt Roma Capitale in persona
sindaco PT presso
aw Alessandro Rizzo via Tempia di Giove 21".
La notifica in questione risulta eseguita in data 21.2.20] 4 a mani di
dipendente, che ne cure la consegna".
a gravata sentens 'o
della notifica,. nell' intestazione reca .come. primo
nominativo
a cui seguono i nominativi di altri 112 "ricorrenti"
nonché i nominativi dì 14 "intervenuti", i nominativi di 145 "chiamati in causa" ed i
nominativi di 10 "altri chiamati in causa", seguiti dall'indicazione "tutti rappresentati
e difesi dall' Avv. Giuseppe Pio Torcicollo".
ne..
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A dette
Sindaco
seguito.
chiamatì
indicazioni segue quella della resistente "Roma Capitale in persona del
pro-tempore, rappresentata e difesa dall' A v'V. Alessandro Rizzo" e di
preceduti dalla congiunzione HE nei confronti di:", i nominativi degli altri
in causa, distinti in due gruppi uno rappresentato e difeso dall'avv. Sticca e
t'altro dagli avv.ti Simoncini e La Gioia.
la) Innanzirutto non è contestato che la notifica in discussione sia stata correttamente
effettuata all 'appellante, presso il procuratore costituito in primo grado nel domicilio
eletto, consegnando copia a dipendente addetta al ritiro ('<che ne cura la notifica"), né
potrebbe rilevare in contrario che la stessa sia stata indirizzata a "Roma Capitale in
persona del Sindaco p.t., con la precisazione "c/o difensore costituito avv Alessandro
Rizzo ..... ",
Per come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "la notificazione
della. sentenza alla parte presso il procuratore costituito deve considerarsi equivalente
alla notificazione al procuratore stesso, ai sensi dell'art. 285 cod. proc. cìv., poiché
entrambe le forme di notificazione soddisfano l'esigenza di assicurare che la sentenza
sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale,
professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità deìl'impugnazione ( per tutte
Cass, n. 276/1999, Casso n. 10630/1999, Cass n. 8143/1998 e da ultimo Casso n.
426012(15).
2b) I rilievi critici mossi da Roma Capitale alla ritualità di detta notifica e la
contestata inidoneità della stessa a far decorrere il termine breve non possono essere
condivisi e vanno disattesi.
Per pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità, "la prescrizione dell'art. 285
cod. proc. civ., secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve per
l'impugnazione, la sentenza deve essere notificata ad istanza di parte, può ritenersi
adempiuta ogniqualvolta, nonostante la mancanza di apposita indicazione nella reìata
di notifica, non vi sia, comunque, incertezza assoluta sulla parte istante, qualora, cioè.
l'identìficszierre di quest'ultima possa essere compiuta. senza margini di dubbio, sulla
base del contenuto dell'atto notiflcate" (per tutte Casso n.18705/20 12, casso n.
15500!2005;u.9749/2(04).
Tale principio è fatto proprio dalle stesse pronunce richiamate dall'appellante, in cui
si legge che "Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la mancata indicazione della
parte istante nella relazione di notifica della sentenza non determina la nu.llità di
quell'atto processuale, ne' la sua inidoneità a far decorrere il termine breve per
l'impugnazione, ove, anc-he sulla base dei dati emergenti dall'atto notificato, sia
comunque possibile individuare la parte a richiesta della quale è stata eseguita la
notificazione. In particolare, non sussistono la nullità della notificazione e l'anzidetta
inidoneità. allorché il referto di notifica si lirnlti ad enunciate la formula stereotipata
"ad istanza come in atti", ma nell'atto notificato o sia indicato in modo lnequivoco il
soggetto che ha chiesto Ù rilascio della copia. poi consegnata all'ufficiale giud~ziarìo
per la notifica, ".o sia presente altro elemento che comunque consenta di dare
contenuto specifico alla formula generica (Cass. 15 febbraio 1995 n. 16.15; cfr. pure
Casso l° dicembre 1997 n .. 12126, 18 febbraio 1995 n. 1781,4 gennaio 1995 n. 140)H
(Cass. n.I 0630/1999).
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Nella specie risulta di tutta evidenza come la notifica in questione sia intervenuta
tramite l'avv. Torcicollo nell'interesse di tutti i suoi assistiti in prime cure, così come
chiaramente indicati nell 'intestazione deUa sentenza notificata} che, come già visto,
contiene l'elenco nominativo di tutte le parti assistite da detto difensore. con la
specificazione del, nominativo del medesimo.
La relata di notificazione dell'ufficiale giudiz] .
e accede come parte integrante
all' istanza sopra richiamata, nellirrdicara
+ altri" individua,
conformemente alla richiesta, le parti ad impulso delle quali la notifica è stata
effettuata.
L'esame complessivo dell'atto esclude qualsiasi dubbio in ordine ai soggetti ad
istanza dei quali lo. notifica della sentenza è stata espressamente eseguita "per gli
effetti della decorrenza del termine breve per impugnare".
Non può assumere alcun rilievo contrario né l'assenza della formula di stile "Ad
istanza come in atti H, essendo presente l'analoga espressione "Si notifichi" seguita
dall'apposìzìone
dei timbro e della sovrapposta sigla dell'avv. Torcicollo, né
l'indicazione, nella relata redatta dall'ufficiale giudiziario. alla voce "Richiedente"
del nominativo
seguito da j,+ altri", anziché del nominativo
dell'avv. Torcicollo.
Vale al riguardo ancora richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità,
secondo cui "La notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte.
munito di regolare procura, è idonea il far decorrere il termine "breve"
d'impugnazìone (art. 325 cod. proe, civ.), atteso che l'espressione "su istanza di
parte", contenuta nell'art. 325 cod. proc, civ., va riferita ai soggetti del rapporto
processuale ed ai loro difensori, i quali, in virtù della. procura alle liti} haeno il potere
di compiere, nell'interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non
espressamente riservati (per tutte Cass n. 6420/2003, Cass.n. 548/1996, Cass, n.
348911988).
Ai sensi dell'art. 285 c.p.c., cui rimanda I'art, 326 c.p,c. nel regolare la decorrenza del
termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., può essere indistintamente richiesta sia dalla
parte personalmente sia dal proprio difensore nell'interesse della stessa e pertanto
sotto tale profilo nessunairritualità può riscontrarsi nella notifica in esame, che rende
inequìvoca I'Individaazione delle parti processuali a cui la notifica va riferita.
D'altronde, come si legge nella parte motiva della stessa Casso n.106301l999 citata
dal Comune, «quando il procuratore rappresenti più parti, la richiesta di notifica ad
istanza del medesimo s'intende fatta, in virtù dei mandato conferitogli, da tutte le parti
rappresentate (Cass. 10 marzo 1966 n. 672,9 ottobre 1978 H. 4483)".
Infine nessun argomento favorevole alla tesi dell'appellante può trarsi dalle notifiche
della sentenza, munita di formula esecutiva, eseguite successivamente
in data
4.03.2014.
Per come emerge chiaramente dalla documentazione in atti} la richiesta di copia della
sentenza in forma esecutiva è stata avanzata dall'avv. Torcicollo quale difensore
antistatario, il quale in proprio ha successivamente richiesto ed ottenuto la notifica nei.
confronti del Comune in persona del Sindaco p.t. presso la sede legale di Piazza del
Campidoglio n.I.
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Si tratta all'evidenza di una notifica eseguita al solo scopo del recupero delle speso;
finalizzata alla. realizzazione di un diritto proprio del procuratore, diverso ed
autonomo rispetto alla posizione sostanziale della parte rappresentata
(cfr
.11.7232/2013), tra l'altro intervenuta successivamente alla notifica della sentenza ex
art. 285 c.p.c ..
2e) Va parimenti disattesa I'ecceplta notifica di una sola copia della gravata sentenza
anziché di un numero di copie pari alle parti istanti.
Ed infatti, "La regola desumibile dagli arti. 285 e 170 cod. proc. civo in base alla
quale, quando vi sia una pluralità di parti rappresentate da un unico procuratore, la
notificazione della sentenza è idonea Il determinarela decorrenza del termine breve di
impugnazione solo se eseguita in tante copie quante sono le parti rappresentate dal
medesimo procuratore, vale nell'ipotesi in cui il destinatarìo della notificazione della
sentenza sia questultìmo e non anche nel caso inverso, allorché la notificazione sia
eseguita ad istanza di più parti rappresentate dallo stesso difensore nei confronti
dell'unica parte avversa, dovendo essere consegnata a questa una sola copia dell'atto"
(per tutte Cass n. 863912002, Cass, 11. 9774/1998)La stessa pronuncia invocata dall'appellante non si sottrae a detto principio, in quanto
nell'affermare che "nel Gaso di unico difensore di due parti, qualora l'istanza per la
notificazione della sentenza impugnata sia fatta dal detto difensore ma con espressa
menzione soltanto di una di esse, deve escludessi che l'avvenuta notificazione possa
riferirsi anche alla parte non indicata con la conseguenza per l'impugaezìone dì
quest'ultima della inapplicabilità dei termini brevi" (Cass, n. 1(25/1987), questa
regola una fattispecie diversa da quella in esame. in cui non vi è alcuna espressa
indicazione da parte dell'avv. Torcicollo solo di alcune delle parti da egli assistite nel
giudizio, così come indicate nell'intestazione della sentenza notificata.
3) Quanto sopra osservato finisce per risultare anche superfluo considerato che
certamente non
esistere alcun equivoco né difetto circa la notificazione eseguita
su richiesta di
", il primo nominativo indicato nell'intestazione
delta sentenza ed integralmente riportato nella relazione di notificazione redatta
fi~·· I· gmulZmrtO,
. '.;l' . ' .'
d..a ]·1'UilCla.e
Ed in effetti sulla evidente riferibilità della notifica della sentenza quantomeno alla
predett
nessuna censura viene di fatto sollevata dal Comune,
Tale notifica e sufficiente a determinare il decorso del termine breve nei confronti di
tutti gli odierni appellati, sia per quelli assistiti dall'avv. Torcicollo, qualora si volesse
ritenere, diversamente da quanto sopra esposto, 110n riferibile la notifica a tutti i suoi
rappresentati, sia per coloro che, è pacifico, non hanno. preceduto alla notifica della
sentenza in data, 21.2.2014 (cioè gli appellati assistiti dagli avv.ti Sticca e Di Biase
nonché dagli avv.ti Simoneini e La Gioia come in epigrafe indicatì,che
hanno
provveduto a notificare la sentenza in tempi successivi).
Nella specie, infatti, trova applicazione il principio per cui "La parte soccombente cui
sia stata notificata la sentenza ha l'onere di proporre impugnazione nel termine breve
decorrente dalla notifica nei suoi confronti anche nell'ipotesi in cui la notifica sia stata
eseguita il richiesta di una sola delle parti che hanno partecipato in Iitisconsorzio
ò
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lO
necessario al giudizio "a quo", senza che rilevi in contrario l'assenza di una specifica
individuazione del notificante nella re lata di notifica se accompagnata da espressioni
che rendano comunque certa la provenienza dell'atto da uno dei soggetti processuali
contrapposti" (per tutte Casso n. 13789/2001 e la stessa sentenza n. 1615/199.5, citata
dall' appellante)
Vale il principio generale per cui "nei processi con pluralità di parti, quando si vetta
in ipotesi di Iitisconsorzio necessario o processuale, è applìcabile la regola (propria
delle cause inscindibiìi) dell'nnitarietà deltermine per proporre impugnazione, conia
conseguenza che la notifica eseguita ad Istanza di una sola delle partì segna, nei
confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l'inizio del termine
breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, sicchéove, a
causa. della scadenza del termine, sia intervenuta la decadenza dall'impugnazione,
questa esplica .i suoi effetti non solo nei confronti della parte che ha assunto
l'iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti di tutte le altre parti" (per
tutte Casso n. 569712002, Casso n. 10026/2003, Casso n. 16254/2004, Cass,
n.19869/20 Il).
La regola dell'unitarietà del termine risponde ad esigenze di certezza del diritto,
assicurando che la sentenza passi in giudicato in unico momento rispetto a tutti i
soggetti del rapporto processuale, così evitando un possibile conflitto di giudicati.
Roma Capitale contesta che nella specie ricorra un 'ipotesi di litisconsorzio necessario
e quindi di cause inscindibilì ex art. 331 c.p,c., ma anche tale rilievo va disatteso.
Da un complessivo esame della giurisprudenza dilegìttimità
emerge come la
salvaguardia
della già evidenziata
certezza del diritto abbia indotto ad
un'interpretazione ampia della categoria delle cause inscindibili, ricomprendendovi
tutte le ipotesi di processi con pluralità di parti. in cui la decisione incida su di un
unico rapportO' giuridico sostanziale ovvero rk..sorra una interdiperrdenza per identità
dell'oggetto costituito dalla unica questione di fatto proposta, pregiudiziale alla
risoluzione di quella, sempre unica, di diritto, in coerenza con il dettato dell'articolo
111 della Costituzione in materia di ragionevole durata del processo (cfr al riguardo
Casso n.5697/2002).
Coerentemente, con riguardo alla chiamata del terzo "iussu iudicis" dì cui all'art. 107
cod. proc. civ, (che rileva in questa sede), la giurisprudenza di legittimità è pacifica
nell'affermare come questa determini (in assenza di un'ipotesi di litisconsorzio
necessario di natura sostanziale) una situazione di litisconsorzio necessario 00.
"processuale", non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice
dcll'impugnazione (cfr per tutte Casso 739/1999, Casso n. 3'7! 7/20 l O).
Ed analogo principio riguarda l'intervento adesivo volontario, ai sensi dell'art. 105
cod. proc. civ., in cui, pnrricerrendo un'ipotesi di cause sostanzialmente scìndibili, si
configura un Iitìsconsoraio necessario processuale e la causa deve considerarsi
inseindibile nei confronti dell'interventore (Cass n.9150/2015).
U Iitisconsorzie proeessuale determina la inscindibilità delle cause anche in ipotesi in
cui 110n sussisterebbe il Iirisconsorzio necessario di natura sostanziale. dovendo la
presenza di più parti nel giudizio di primo grado necessariamente persistere in sede di
impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa
Sentenza n. 915/2016 pubbl. il 17/03/2016
RG n. 982/2014
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materia e nei confronti di soggetti. che siano stati parti del giudizio e ciò vale quale
che sia la posizione processuale che la parte rivestiva nel giudizio di primo grado,
ricorrente, resistente, chiamato, ìnterventoreprincipale,.
interventore adesivo
autonome, interventore adesivo dipendente o, anche} interventore ex art. Il] c.p.c.
(cfr in mot. Cass n.25119/2014, Casso n. 8350/2007).
4) Inconclusione l'appello deve essere dichiarato inammissibile nei confèomi di tutte
le parti appellate per intervenuta decadenza ex art. 326 c.p.c., con conseguente
passaggio in giudicato formale ex art. 324 c.p.c. della gravata sentenza,
La pronuncia in limine litis di non corretta ìnstaurazione del rapporto processuale
solleva da ogni altro rilievo e dall'esame di ogni altra questione.
Le spese del grado seguono la soccombenzae vanno liquidate come in dlspositivo,
con distrazione a favore di tutti i difensori, tenuto conto dei criteri tutti di cui all'art. 4
DM n, 55/20141 sia in considerazione delle caratteristiche dell'attivita' prestata ed
alla natura della questione trattata e di quanto altro previsto nella disposizione citata,
considerato il carattere meramente processuale della statuizione che giustifica la
diminuzione del 50% del valore medio di cui alle tabelle allegate, sia in
considerazione dell'identita' di posizione processuale dei vari soggetti, che non ha
comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (con
conseguente riduzione del 30% del compenso Iiquidabile perl'assistenza
dì un solo
soggetto ex C011nna4. maggiorato ex comma 2).
5) Va invece respinta la domanda di condanna per lite temeraria avanzata ex art.
96/lo c. c.p.c., dall'avv. Torcicollo per conto dei propri assistiti.
Ad avviso del Collegio difettano, in relazione alla norma citata. la mala fede e la
colpa grave! non potendosicondividere
la diversa prespettazione degli appellati.
AI riguardo è su ffieiente richiamare il provvedimento del 15.5.20 14. con cui il
Collegio, accogliendo solo in parte l'istanza di anticipazione di udienza. ha osservato
"che la questione pregiudizi ale posta implica comunque un'attenta valutazione, non
risultando ictu oculi di immediata soluzione", tant'è che nel corso del giudizio è stato
autorizzato il deposito di note onde garantire un pieno ed esaustivo contraddittorio sul
punto.
Difetta anche la prova del danno, atteso che gli appellati lo prospettano
escIusivamentecon
riguardo ad asserite differenze retributive conseguenti al
superiore inquadramento riconosciuto dalla gravata sentenza e non percepite in
ragione dell'omessa spontanea esecuzione della decisione da parte di Roma Capitale,
decisione, va osservato. limitata al riconoscimento di un diritto "nei limiti dei posti
vacanti e disponibili" evsecondo l'ordine di precedenza",
E'evidente
come una tale specie di anticipata domanda di condanna con
quantìflcazìene di quanto asseritamente conseguente ai decisum del Tribunale sia
estranea dalla portata dellart, 96110 c. c.p. c,
Né a diversa decisione può indurre la richiesta subordinata di riconoscimento
dell'Importo in via equitativa dì € 2000,00, perché comunque ed esclusivamente
riferita al "predetto danno", cioè all 'asserita perdita di retribuzioni "a causa del
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colpevole inadempirnento
giudicato".
dell'enre
conseguente
alla
dolosa
inesecuzione
del
In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le
condizioni richieste dall'art. 13 eomma 1 quater del d.p.r, n. 115/2002, come
modificato dall'art. 1 comma n L. 24.12.2012 n. 228, applìcabiìe ratione temparis,
per il raddoppio del contributo unificato.
La Corte dichiara inammissibile i'appello;
condanna Roma Capitale alla refusione delle spese del grado liquidate in € 9260,00
oltre rimborso 15% iva e cpa per tutti gli appellati difesi dall'avv.to Torcicollo e con
distrazione a favore del medesimo, in € 7986,75 oltre rimborso 15% iva e cpa per
tutti gli appellati dIfesi dagli avv.ti Sticca e Di Biase con distrazione a favore dei
medesimi ed in € 6019,00 oltre rimborso 15% iva e cpa per tu.tti gli appellati difesi
dagli avv.ti Simoncini e La Gioia con distrazione a favore dei medesimi;
in considerazione del tipo' di staruizione emessa, si dà atto che sussistono le
condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r, n. 115/2002, come
modificato da ll' art. l comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo
unificato,
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Roma l 1.2.2016
IL PRlÌ lDENTE
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