CONDOMINI e detrazioni fiscali

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CONDOMINI e detrazioni fiscali
Ultimo "sorprendente" chiarimento - Altre novità per le prossime dichiarazioni
Come noto, le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la "chiaccherata" Circolare 11/E/2014 e la
successiva risoluzione n.74/E/2015, hanno subordinato la fruizione delle detrazioni del 50%
(ristrutturazioni edilizie) e del 65% (risparmio energetico), effettuate su parti comuni condominiali, alla
richiesta del codice fiscale del condominio.
Ora l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.3/E pubblicata ieri, riconsidera le ultime indicazioni
precisando che se il pagamento delle spese è stato effettuato mediante l'apposito bonifico bancario o
postale, NON è necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non
avendo l'obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto.
La stessa circolare conferma pertanto che devono ritenersi superate le indicazioni fornite in precedenza,
salvi restando i comportamenti già posti in essere in attuazione di tali documenti di prassi.
Ai fini della redazione della prossima dichiarazioni dei redditi, la circolare di ieri chiarisce inoltre che:
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le spese per frequenza scolastica (asili, scuole elementari, medie e medie superiori sia statali che
private), detraibili dal 2015, fino a un massimo di euro 400 per studente comprendono, oltre
alla tassa di iscrizione anche la spesa per la mensa;
detraibili spese per mesoterapia e ozonoterapia (purché prescritte dal medico come cura di una
patologia);
non detraibili i trattamenti di haloterapia (grotte di sale) e le spese per il pedagogista;
la sostituzione della caldaia, qualificandosi come manutenzione straordinaria, consente di
accedere al bonus mobili;
viceversa:
la sostituzione della vasca da bagno con altra con sportello apribile o con box doccia, qualificandosi
come intervento di manutenzione ordinaria, non consente di accedere alla detrazione 50%
(ristrutturazioni e simili), neanche come intervento finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche;
la detrazione resta fruibile solo quando la sostituzione di sanitari è integrata o correlata ad interventi
maggiori, quali ad esempio il rifacimento dell'impianto idraulico
Bergamo, 03 marzo 2016
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www.giornaledellisola.it – febbraio 2016