N. 00384_2015 REG SENTENZA BREVE TAR Reggio

Download Report

Transcript N. 00384_2015 REG SENTENZA BREVE TAR Reggio

24/2/2016
N. 00384/2015 REG.RIC.
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00384/2015 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 384 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-i, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Petix, con
domicilio eletto presso La Segreteria Del Tar in Parma, Piazzale
Santafiora, 7;
contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Distr.le Bologna, domiciliata in Bologna, Via Guido
Reni 4;
per l'annullamento
- del decreto emesso dall'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di
Reggio Emilia, prot. n.A15/0050/GG/AREA I del 15/06/2015 e
notificato in data 03/12/2015, di revoca del decreto di approvazione
della nomina a guardia particolare giurata, in seguito alla sospensione del
medesimo titolo; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto,
https://www.giustizia­amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtyw/~edisp/fsqiyxfayiti35uy272ztys62i.html
1/8
24/2/2016
N. 00384/2015 REG.RIC.
conseguente o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Reggio
Emilia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 il dott.
Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente, -OMISSIS-, era titolare della licenza di guardia
particolare giurata rilasciata dalla Prefettura di Reggio Emilia (rinnovata
da ultimo con decreto prefettizio del 24.9.2014 con validità sino all'I
1.10.2016) e svolgeva tale attività alle dipendenze dell'Istituto di
Vigilanza Coopservice di Reggio Emilia.
Con il ricorso all’esame -OMISSIS-i impugna il decreto del Prefetto di
Reggio Emilia in data 15/06/2015 (ma notificato in data 03/12/2015)
con il quale è stata disposta la revoca del decreto di approvazione della
nomina a guardia particolare giurata.
Il provvedimento si fonda sulla seguente scansione motivazionale:
- con decreto prefettizio dell’8.4.2015 è stata disposta la sospensione del
predetto titolo “nelle more della definizione del procedimento amministrativo volto
alla revoca del titolo autorizzatorio, in quanto il medesimo è stato segnalato
all’A.G. per i reati di cui agli artt. 612 bis c.p. (atti persecutori) e 595 c.p.
(diffamazione aggravata)” nei confronti di -OMISSIS-;
- non sono pervenute memorie difensive entro i termini dell’art. 10 bis
https://www.giustizia­amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtyw/~edisp/fsqiyxfayiti35uy272ztys62i.html
2/8
24/2/2016
N. 00384/2015 REG.RIC.
L. 241/90;
- è compito dell’autorità di P.S. valutare la permanenza delle condizioni
che hanno consentito il rilascio della licenza ex art. 138 TULPS con
valutazione ampiamente discrezionale fra gli interessi pubblici e quelli
privati;
- per svolgere l’attività di guardia giurata si richiede una condotta
irreprensibile ed immune da mende anche relative alla vita privata e
familiare;
- concludendo nel senso che: “in relazione a quanto esposto sono venuti meno i
requisiti di affidabilità morale nonché i requisiti soggettivi richiesti per svolgere la
delicata funzione di Guardia Particolare Giurata” e che “il predetto non offre le
dovute garanzie di non abusare del titolo di polizia”.
Si è costituita l’intimata Amministrazione che ha prodotto la relazione in
data della Prefettura di di Reggio Emilia con allegata documentazione.
Alla c.c. del 12.1.2016 il Collegio, sentita la parte presente, ha trattenuto
la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata, attesa
l’avvenuta integrazione del contraddittorio, l’esaustiva trattazione delle
tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di
osservazioni oppositive delle parti, rese edotte di tale eventualità.
Il ricorso risulta fondato.
Il terzo comma dell'art. 11 del r.d. n. 773 del 1931 prevede che : "Le
autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a
mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono
essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero
imposto o consentito il diniego della autorizzazione."
E’ stato osservato dalla giurisprudenza (cfr,. TAR Parma 20/12/2012,
n. 366 ) che il potere di revocare l'autorizzazione di polizia a detenere
armi, a carico di quanti siano ritenuti capaci di abusarne, si configura
https://www.giustizia­amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtyw/~edisp/fsqiyxfayiti35uy272ztys62i.html
3/8
24/2/2016
N. 00384/2015 REG.RIC.
come un potere di valutazione discrezionale esercitabile sia con riguardo
primario all'interesse pubblico all'incolumità dei cittadini ed alla
prevenzione del pericolo, che può derivare dall'eventuale uso delle armi,
sia con riguardo alla condotta ed all'affidamento che il soggetto può
dare in ordine alla possibilità di abuso delle stesse, onde le
autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi non sia in possesso
del requisito della c.d. buona condotta, ovvero non sia ritenuto dalla
competente autorità in possesso dell'affidabilità necessaria per poter
escludere il pericolo di abuso del titolo, per legittimare il diniego o la
revoca dell'autorizzazione di polizia, come per intimare il divieto di
detenere armi, non occorre la condanna per uno dei reati esplicitamente
previsti dall'art. 11, t.u.l.p.s., ma basta una valutazione prognostica
dell'autorità amministrativa, basata su fatti idonei a dimostrare un
concreto pericolo per gli interessi tutelati ed assistita da una motivazione
particolarmente rigorosa.
In particolare, per le guardie particolari giurate dispone l'art. 138 del
TULPS - anche dopo la sentenza della C. cost. n. 311 del 1996, che ne
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale laddove prevedeva il requisito
dell'ottima condotta politica e morale al fine del conseguimento e del
mantenimento della qualifica di guardia particolare giurata - in forza del
quale l’Autorità di P.S: deve accertare che i soggetti siano di buona
condotta per quanto attiene l'attitudine e l'affidabilità nell'esercitare le
funzioni connesse alla licenza.
In altri termini, le guardie giurate devono possedere il requisito della
buona condotta e devono risultare soggetti particolarmente affidabili in
ordine al corretto svolgimento della propria attività a preventiva tutela
di beni e persone da azioni delittuose (cfr. ex multis Consiglio di Stato,
Sez. III, n. 5828 del 31-10-2011).
https://www.giustizia­amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtyw/~edisp/fsqiyxfayiti35uy272ztys62i.html
4/8
24/2/2016
N. 00384/2015 REG.RIC.
Per principio consolidato, nella valutazione di tale requisito, l'autorità di
pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento
discrezionale, in funzione della pericolosità dell'attività soggetta ad
autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, che
può essere censurato solo se risultano vizi di irrazionalità e incoerenza
(cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5981).
È peraltro necessario che, nel provvedimento adottato nell'esercizio di
tale potere, l'Amministrazione dia atto delle ragioni che inducono a
ritenere che i fatti accertati (o il reato commesso), per tipologia e per
modalità di realizzazione, abbiano fatto venir meno il necessario
requisito della buona condotta (Consiglio Stato, sez. VI, 26 luglio 2010,
n. 4853) e siano quindi tali da giustificare la revoca del titolo di polizia.
Vendo a fare applicazione dei suddetti principi alla fattispecie all’esame,
va rilevato che la revoca della licenza all’-OMISSIS- è avvenuta
mediante il richiamo dell’antecedente provvedimento di sospensione del
titolo - dal ricorrente gravato mediante ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica - il quale, a sua volta, era scaturito dalla
segnalazione alla Prefettura, effettuata dalla Stazione Carabinieri di
Bologna Porta Lame (nota n. 6/680 in data 25.10. 2014) che l’ era stato
deferito all'A.G., a seguito della presentazione di querela da parte di
della ex convivente -OMISSIS-, per i reati di cui agli artt. 612 bis c.p.
(atti persecutori) e 595 c.p. (diffamazione aggravata), avvenuti dal 22
settembre 2013 al 24 ottobre 2014.
Peraltro il ricorrente ha – con il presente gravame – evidenziato:
- di avere presentato in data 8.1.2015 apposita memoria alla Prefettura
di Bologna - attesa la concomitante attivazione di un procedimento per
revoca del porto d’armi da parte della Prefettura di Bologna - con la
quale evidenziava di avere presentato denuncia per calunnia in data
https://www.giustizia­amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtyw/~edisp/fsqiyxfayiti35uy272ztys62i.html
5/8
24/2/2016
N. 00384/2015 REG.RIC.
21.12.2014 nei confronti della -OMISSIS-per le falsità da essa dichiarate
(memoria che detta Prefettura ha trasmesso con nota del 13.1.2015 a
quella di Reggio Emilia);
- il 27.4.2015 la -OMISSIS-ha rimesso la querela nei confronti
dell’Ingegneri;
- il GUP del Tribunale di Bologna ha decretato, a seguito della
rimessione di querela, il non luogo a provvedere.
In tale contesto, il Collegio deve rilevare la sussistenza di una inidonea
attività istruttoria, con conseguente palese difetto di motivazione.
Invero, va osservato che il provvedimento del Prefetto è stato adottato
solo sulla base della segnalazione del Comando Stazione Carabinieri di
Bologna Porta Lame in data 25.10. 2014, nella quale viene
esclusivamente richiamata la denuncia/querela presentata dalla ex
convivente -OMISSIS-.
E’ evidente che nel caso di specie è stato posto in essere un mero
automatismo fra querela e revoca.
Peraltro, la ricostruzione dei fatti avvenuti è totalmente contestata
dall’odierno ricorrente, che ha a sua volta sporto denuncia/querela per
calunnia nei confronti della ex convivente.
In un contesto di questo tipo, a fronte di elementi non univoci, la
Prefettura, attraverso gli organi di Polizia, avrebbe dovuto svolgere
approfondimenti istruttori (ad esempio, sentire eventuali testimoni), al
fine di valutare compiutamente la situazione determinatasi e così
autonomamente compiere la prognosi sul soggetto titolare della licenza
di guardia particolare giurata – soggetto peraltro sino ad allora risultato
esente da mende - sicché risultano fondati il primo ed il terzo motivo di
doglianza.
Sussistono giusti ed eccezionali motivi per compensare fra le parti le
https://www.giustizia­amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtyw/~edisp/fsqiyxfayiti35uy272ztys62i.html
6/8
24/2/2016
N. 00384/2015 REG.RIC.
spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione
staccata di Parma (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’
atto impugnato.
Spese compensate.
Contributo unificato rifuso ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis.1 del d.P.R.
30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs.
30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte
interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS-.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio
2016 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Italo Caso, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2016
https://www.giustizia­amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtyw/~edisp/fsqiyxfayiti35uy272ztys62i.html
7/8
24/2/2016
N. 00384/2015 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti
interessati nei termini indicati.
https://www.giustizia­amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtyw/~edisp/fsqiyxfayiti35uy272ztys62i.html
8/8