le altre cause di estinzione diverse dall`adempimento

Download Report

Transcript le altre cause di estinzione diverse dall`adempimento

ALTRE CAUSE DI ESTINZIONE DELLE
OBBLIGAZIONI DIVERSE
DALL’ADEMPIMENTO
• Si tratta di cause che estinguono l’obbligazione
senza che si verifichi l’adempimento.
• Modi SATISFATORI: il creditore soddisfa il suo
credito
– COMPENSAZIONE
– CONFUSIONE
• Modi NON SATISFATORI: : il creditore non
soddisfa il suo credito
– NOVAZIONE
– REMISSIONE
– IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE
COMPENSAZIONE (art.1241 c.c)
• Si verifica quando due soggetti sono
contemporaneamente creditore e debitore
uno dell’altro;
• I debiti reciproci si estinguono per le quantità
corrispondenti, rimanendo in vita per il
residuo.
Tipi
• Compensazione legale: opera automaticamente
quando i debiti reciproci sono omogenei (hanno
per oggetto beni generici della stessa specie)
liquidi (determinati nell’ammontare) ed esigibili
(scaduti i termini).
• Compensazione Giudiziale: è disposta dal giudice
quando si tratta di debiti omogenei ed esigibili,
non liquidi ma di pronta e facile liquidazione
• Compensazione volontaria si basa sulla volontà
delle parti
CONFUSIONE
• Si verifica quando la qualità di debitore e
creditore vengono a riunirsi nella medesima
persona.
• L’obbligazione originaria si estingue perché
viene meno la pluralità delle parti.
NOVAZIONE
• E’ un contratto con il quale le parti sostituiscono
all’obbligazione originaria (che si estingue) una
nuova obbligazione.
• Deve esserci la volontà di innovare.
• La NOVAZIONE può essere:
- OGGETTIVA: quando la nuova obbligazione si
caratterizza per un nuovo oggetto o per un titolo
diverso - SOGGETTIVA: quando si sostituisce un
nuovo debitore a quello precedente.
REMISSIONE DEL DEBITO
• E’ un atto unilaterale di rinuncia del
creditore, in tutto o in parte, al suo diritto.
• L’obbligazione si estingue e il debitore viene
liberato pur non avendo ancora adempiuto
all’obbligazione.
• E’ efficace dal momento della comunicazione
al debitore, salvo che questi dichiari in un
congruo termine di non volerne approfittare.
Impossibilita sopravvenuta
della prestazione
• L’obbligazione si estingue se l’obbligazione è
divenuta impossibile per causa non imputabile
al debitore
• Il rischio dell’impossibilità sopravvenuta non
imputabile al debitore grava sul creditore che
non riceverà l’adempimento.