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Sentenza n. 8414/2015 pubbl. il 08/07/2015
RG n. 39821/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ELENA RIVA CRUGNOLA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 39821/2012 promossa da:
EURINVEST DIECI SRL (C.F. 05835540963), con il patrocinio dell’avv. ROBERTO MARINONI
(C.F. MRNRRT62P17F205E) e dell’avv. NICCOLO' TOMASO NISIVOCCIA (C.F.
NSVNCL73M30F205M);
ATTRICE
contro
F.I.S.I. FINANZIARIA ITALIANA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE SRL (C.F. 02263150035),
con il patrocinio dell’avv. RENATO RESTA (C.F. RSTRNT42R30F205M) del foro di Milano e degli
avvocati GIANLEO OCCHIONERO (C.F. CCHGLN55E08E882Z) e CRISTIANA GALLIA (C.F.
GLLCST74L49A479U), entrambi del foro di Asti;
CONVENUTA
e con l'intervento di
FALLIMENTO EXEUFIS SPA IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00739960151), con il patrocinio dell’avv.
ROBERTO MARINONI (C.F. MRNRRT62P17F205E) e dell’avv. NICCOLO' TOMASO NISIVOCCIA
(C.F. NSVNCL73M30F205M);
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza dell'1.7.2015:
per l'attrice e per l'intervenuta:
"Voglia il Tribunale Illustrissimo, respinta ogni avversa eccezione o domanda avversaria, così giudicare:
a) nel merito, accertato l’inadempimento di F.I.S.I. S.r.l. al pagamento della parte di prezzo dovuto
in virtù del contratto di compravendita delle azioni KRE Energy datato 6 agosto 2010, alla data del 31
gennaio 2012 pari ad Euro 7.000.000,00 (patto 3.2, lettera b), ed accertata conseguentemente la
decadenza dal beneficio del termine prevista tra l’altro dal medesimo patto, ultimo comma, condannarla
al pagamento di Euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) in linea capitale oltre interessi dal dovuto al
saldo a favore dell’attrice Eurinvest Dieci Srl.
b) in subordine, in via istruttoria, ammettere i seguenti capitoli di prova per testi:
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Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
N. R.G. 39821/2012
1)
Vero che la dott.ssa Serenella Rossano era stata amministratore della società Kaitech per
soli 5 mesi, senza deleghe e senza poteri;
2)
Vero che, nell’ambito della fusione tra le società Eurinvest Energia e Kaitech, la dott.ssa
Serenella Rossano aveva fornito la propria consulenza solo per la redazione dei
documenti previsti dal codice civile ai fini della fusione, escluso ogni coinvolgimento nella
redazione dei piani industriali, delle valutazioni dei capitali economici delle società
partecipanti alla fusione e della determinazione del rapporto di cambio;
3)
Vero che la dott.ssa Serenella Rossano non aveva collaborato con la dott.ssa Stefania
Chiaruttini nell’ambito dell’attività di due diligence contabile sulla situazione
patrimoniale della società Eurinvest Finanza Stabile al 31 marzo 2010 finalizzata
all’eventuale presentazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall.;
4)
Vero che le negoziazioni condotte dalla dott.ssa Serenella Rossano nella veste di
liquidatore di Exeufis tra la fine di luglio e l’inizio di agosto 2010 in relazione alla
compravendita di azioni KRE poi stipulata in data 6 agosto 2010 avevano riguardato solo
il profilo economico e finanziario dell’operazione, senza riguardo al patrimonio della
società le cui azioni sono state oggetto di cessione;
5)
Vero che, nei mesi precedenti alla compravendita di azioni KRE avvenuta in data 6 agosto
2010, la società MT Holding aveva avuto modo di procedere all’attività di verifica dei
contenuti industriali e finanziari dell’operazione, che tale attività era stata superata
positivamente e che proprio alla luce di tale presupposto la stessa MT Holding aveva
formulato offerte di acquisto di azioni KRE;
6)
Vero che, nella denominazione “MT Holding”, “MT” costituiva l’acronimo dei signori
Marenco e Tedeschi.
Si indicano fin d’ora come testi: sul capitolo 1, la dott.ssa Chiara Castellani; sui capitoli 1
e 2, la dott.ssa Chiara Castellani e il dott. Stefano Viganò; sul capitolo 3, la dott.ssa
Stefania Chiaruttini; sul capitolo 4, l’avv. Stefania Fallica e il dott. Eugenio Creti; sul
capitolo 5, l’ing. Gaetano Tedeschi; sul capitolo 6, l’ing. Gaetano Tedeschi;
c) in ogni caso, condannare F.I.S.I. S.r.l. al pagamento di spese, diritti ed onorari del
presente giudizio, oltre Iva e CPA."
per la convenuta:
"Voglia l’Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria pretesa:
1)
ordinare alle controparti –ovvero disporre l’acquisizione presso la Cancelleria del Tribunale di
Milano- il deposito di copia dell’istanza ex art. 35 l.f. (con l’allegata Proposta formulata dall’esponente)
e dei relativi provvedimenti autorizzativi del Comitato dei Creditori e del Giudice Delegato;
2)
dichiarare il perfezionamento della transazione e l’avvenuta conciliazione della presente
controversia, con le conseguenze processuali e di merito relative al presente procedimento in conformità
alla volontà contrattuale delle Parti e, in particolare, dichiarare la cessazione della materia del
contendere e l'estinzione del processo, revocando -in ogni caso- l'ordinanza provvisoriamente esecutiva
29.7.2013 ovvero dichiarare che le parti -con la clausola 9 dell'accordo transattivo- hanno concluso un
pactum de non petendo circa l'obbligo di non utilizzo in sede esecutiva della citata ordinanza sul
presupposto della "compiuta esecuzione di tutte le obbligazioni (a carico di F.I.S.I. n.d.r) dedotte nel
presente accordo"
3)
in caso di mancato accoglimento delle domande di cui ai punti 1) e 2),
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Sentenza n. 8414/2015 pubbl. il 08/07/2015
RG n. 39821/2012
Sentenza n. 8414/2015 pubbl. il 08/07/2015
RG n. 39821/2012
3.1.) ammettere i capitoli di prova per interrogatorio e testi dedotti ai punti 1/54 della seconda memoria
autorizzata datata 11.3.2013 ex art. 183 cpc e 55/57 della terza memoria autorizzata 2.4.2013 (capitoli
da intendersi qui trascritti con i testi indicati);
3.2.) ammettere la CTU con il quesito indicato nella seconda memoria datata 11.3.2013 ex art. 183 cpc
con il quesito ivi proposto da intendersi qui trascritto;
3.3.) ordinare ai sensi dell’art. 210 cpc al Fall. Exeufis –ovvero disporre l’acquisizione ai sensi dell’art.
213 cpc presso la Cancelleria del Tribunale di Milano- della relazione ex art. 33 L.F. –e delle relazioni
integrative- con le omissioni indicate all’inizio della seconda memoria autorizzata;
4) nel merito:
l’esponente, pur ritenendo che sussistano tutti i presupposti per il notevole inadempimento di
controparte, dichiara di coltivare le domande di seguito trascritte:
previe le declaratorie del caso sulla sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 1440 c.c. con
particolare riferimento agli obblighi informativi a carico di Eurinvest 10 e di Exeufis,
4.1. determinare le condizioni diverse e stabilire che il prezzo dovuto ammonta a quello di mercato del
giorno del deposito della presente memoria ovvero della media dei cento giorni precedenti;
4.2. in subordine determinare il valore delle azioni in €. 5.796.524,00 ovvero nella veriore somma
determinanda;
4.3. in ogni caso con la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni che saranno determinati –anche
con valutazione equitativa- e conseguenti all’illecito comportamento delle Venditrici;
4.4. in subordine, decurtare dalla somma rivendicata quanto escusso dall'attrice in via di realizzazione
del pegno pari a €3.926.473,73
5) Col favore delle spese."
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in via istruttoria:
Sentenza n. 8414/2015 pubbl. il 08/07/2015
RG n. 39821/2012
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
 F.I.S.I. FINANZIARIA ITALIANA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE F.I.S.I. SPA (d'ora in
avanti anche solo FISI SPA)
 e F.I.S.I. FINANZIARIA ITALIANA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE SRL (d'ora in avanti
anche solo FISI SRL),
azionando il contratto concluso il 6.8.2010 con la spa e avente ad oggetto la cessione del 20,67% del
capitale di KR. ENERGY SPA (società quotata, d’ora in avanti anche solo KRE), lamentando il
mancato pagamento alla scadenza del 31.1.2012 della rata di corrispettivo dovuto pari ad euro
7.000.000,00, con conseguente decadenza delle obbligate (oltre FISI SPA anche FISI SRL, partecipata
dalla prima al 100% e alla quale erano state conferite il 29.12.2010 le azioni KRE, con conferma del
pegno iscritto sulle stesse a garanzia del pagamento del corrispettivo) dal beneficio del termine e
domanda di condanna delle stesse al pagamento dell'intero corrispettivo ancora dovuto pari ad euro
12.000.000,00.
Le convenute si sono costituite:
 lamentando in fatto l'assoluta inesistenza e/o irrealizzabilità dei progetti di impianti di energie
rinnovabili rappresentanti l’unico asset di KRE e, anzi, il fatto che la rappresentazione della
potenzialità di tali progetti nelle comunicazioni ufficiali al mercato fosse “il frutto di specifici artifici
e raggiri ideati dai venditori” (cfr. pagg. 8/18 comparsa),
 e chiedendo quindi:
o autorizzazione alla chiamata in causa del FALLIMENTO EXEUFIS SPA IN LIQUIDAZIONE,
controllante di EURINVEST DIECI e soggetto indicato nel contratto 6.8.2010 quale destinatario
del ricavato della cessione (cfr. art. 5.4 doc.3 attrice),
nonchè in via riconvenzionale nel merito:
 annullamento del contratto 6.8.2010 per dolo, ovvero in subordine per errore essenziale, ex
artt. 1439 ovvero 1428/1429 cc, con condanna dell’attrice alla restituzione dell’importo di euro
4.000.000,00 finora versata nonché al risarcimento dei danni;
o in via subordinata, declaratoria di risoluzione del medesimo contratto per colpa delle
convenute inadempienti agli obblighi di buona fede e collaborazione, con condanna ad analoga
restituzione ed al risarcimento del danno;
o in via ulteriormente subordinata, accertamento ex art.1440 cc, in riferimento sempre alla mala
fede dell’attrice, ai raggiri utilizzati ed alla clamorosa sproporzione tra il corrispettivo
convenzionale e il prezzo effettivo o di mercato, con conseguente condanna al risarcimento del
danno, da determinarsi, alternativamente, o con il criterio del maggior aggravio economico (alla
svalutazione dei progetti per euro 48.311.000,00 è corrisposto una immissione di capitale pari ad
euro 47.161.000,00 per evitare il fallimento di KRE) o con il criterio del minor vantaggio (con
rideterminazione del prezzo da pagarsi quale ammontante a quello di borsa al momento del
deposito della sentenza ovvero, in subordine, in quello calcolabile in euro 5.795.524, sottraendo
dal valore di borsa “gonfiato” dell’epoca dell’accordo di cessione l’ammontare corrispondente alla
svalutazione dei progetti).
Contrastate quindi dall'attrice le domande riconvenzionali in riferimento al tenore del contratto di
cessione, determinante il corrispettivo in relazione al prezzo di borsa delle azioni cedute senza alcuna
possibilità di rettifica in conseguenza della oscillazione della quotazione, e in riferimento alla diretta
conoscenza in capo al dominus di parte acquirente in ordine al business proprio di KR.ENERGY spa,
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L'attrice EURINVEST DIECI SRL ha citato:
sempre alla prima udienza l’attrice ha formulato istanza ex art.186ter cpc per l’importo di euro
12.000.000,00: alla successiva udienza, fissata per la comparizione personale delle parti per il tentativo di
conciliazione, è poi intervenuto in giudizio il FALLIMENTO EXEUFIS SPA IN LIQUIDAZIONE in
adesione alle posizioni dell’attrice e il g.i., dato l'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione, ha
assegnato i termini ex art.183 cpc sesto comma.
All'udienza del 19.7.2013 il difensore di FISI SPA, che nel frattempo aveva mutato la propria
denominazione in FININD SPA, ha dichiarato l'intervenuto fallimento della spa chiedendo
declaratoria di interruzione dell'intero procedimento, richiesta sulla quale il g.i. ha poi provveduto
con l'ordinanza 29.7.2013, recante anche accoglimento della istanza ex art.186ter cpc dell'attrice,
ordinanza del seguente tenore:
"ritenuto che, a seguito del fallimento della convenuta FININD SPA (già F.I.S.I. SPA), deve essere
dichiarata l'interruzione del giudizio riguardante il rapporto processuale tra tale convenuta e l'attrice
nel quale è altresì intervenuto il FALLIMENTO EXEUFIS SPA IN LIQUIDAZIONE, previa separazione
di tale rapporto processuale da quello tra l'attrice e la convenuta F.I.S.I. SRL nel quale è intervenuto
sempre il FALLIMENTO EXEUFIS SPA IN LIQUIDAZIONE, al riguardo dovendosi considerare che:
o contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa delle convenute,
 "nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e
scindibili, che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti
confluiti in un unico processo, l'evento interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause
connesse, opera di regola solo in riferimento al procedimento (o ai procedimenti) di cui é parte il
soggetto colpito dall'evento (così Cass. s.u. n.15142/2007),
 e che nel presente procedimento la domanda svolta dall'attrice per la condanna in solido delle due
convenute è palesemente scindibile in due distinti rapporti processuali, danti luogo a litisconsorzio
facoltativo (sull'autonomia delle cause derivate da obbligazioni in solido cfr., ad esempio, Cass.
n.24425/2006, nonchè, da ultimo, Cass. n.3573/2011, n.6924/2012, secondo la cui motivazione:
"l'obbligazione solidale passiva non comporta sul piano processuale l'inscindibilità delle cause e non
dà luogo a litisconsorzio necessario, in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei
confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può
utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati"),
 e che, ancora, analoghe considerazioni possono svolgersi anche quanto ai rapporti processuali
correnti tra le due convenute e l'attrice in riferimento alle domande riconvenzionali concernenti
annullamento e risoluzione del contratto 6.8.2010 sul quale l'attrice fonda la propria pretesa,
trattandosi di domande concernenti eccezioni azionabili da entrambi le condebitrici in solido, non
rientrando le stesse nella nozione di "eccezione personale" ex art.1292 cc, dovendo condividersi
l'opinione secondo la quale "sono "personali" le eccezioni che hanno ad oggetto un fatto il quale oltre che a verificarsi solo nei confronti di un condebitore (o di un concreditore)- incida
sull'obbligazione solidale non direttamente, ma attraverso uno stato o una condizione peculiari di
tale soggetto, i quali cioè siano determinanti degli effetti del fatto sull'obbligazione. Va precisato, al
riguardo, che il particolare stato o la particolare condizione del soggetto possono essi stessi - e non
quali mero tramite di un fatto - assurgere ad elementi determinanti detti effetti: ad es. lo stato di
incapacità" (così Cass. n.4944/1996);
rilevato che, così regolato il fenomeno interruttivo, occorre provvedere, nel processo destinato a
proseguire senza interruzione e concernente il rapporto processuale tra l'attrice (e l'intervenuto
FALLIMENTO EXEUFIS SPA IN LIQUIDAZIONE) e la convenuta F.I.S.I. SRL sulle richieste probatorie
svolte dalle parti nonchè sull'istanza ex art.186ter cpc svolta dall'attrice;
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Sentenza n. 8414/2015 pubbl. il 08/07/2015
RG n. 39821/2012
Sentenza n. 8414/2015 pubbl. il 08/07/2015
RG n. 39821/2012
 attraverso tali richieste istruttorie si intende (per la maggior parte dei capitoli) provare la
"inesistenza" dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti produttivi di energia rinnovabile
di pertinenza di KR ENERGY SPA, società quotata in borsa le cui 200.000 azioni sono state
cedute dall'attrice al prezzo di euro 16.000.000,00 (determinato secondo la media delle
quotazioni di borsa degli ultimi 100 giorni antecedenti, cfr. doc.3 attrice) alla convenuta FININD
SPA con il contratto 6.8.2010 (le cui obbligazioni sono poi state assunte in solido da F.I.S.I. SRL
con atto del 28.2.2011),
 e, dunque, si intende provare, secondo la prospettazione della convenuta, il presupposto delle
domande riconvenzionali
o di annullamento per errore essenziale ovvero per dolo del contratto 6.8.2010,
o nonchè di risoluzione di tale contratto in riferimento al verificarsi di una ipotesi di aliud
pro alio,
annullamento alla cui pronuncia osta invece il condivisibile orientamento richiamato dall'attrice,
secondo il quale:
 "la cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato
la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che
tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al
valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica
della partecipazione - possono giustificare l'annullamento del contratto per errore o, ai sensi
dell'art.1497 cod. civ., la risoluzione per difetto di "qualità" della cosa venduta (necessariamente
attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e
non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche
garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni
sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a
realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza"
(così, da ultimo, Cass. n.16031/2007, nonchè, più in generale sul dolo omissivo, Cass.
n.9253/2006, secondo la quale: "Il dolo omissivo,pur potendo viziare la volontà, è causa di
annullamento, ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un
complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare
l'inganno perseguito, determinando l'errore del "deceptus". Pertanto, il semplice silenzio, anche
in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la
rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla
quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del
contratto"),
 in particolare nel caso di specie nessuna garanzia contrattuale essendo stata prestata dalla
venditrice delle azioni quanto alla consistenza patrimoniale di KR ENERGY SPA e, al di là di un
generico contesto di complessivo "ingannevole silenzio", nessuno specifico artifizio rivolto
all'acquirente essendo stato denunciato dalla convenuta, amministrata anzi (come la sua
controllante, oggi fallita) da soggetto già coinvolto in altre offerte aventi ad oggetto l'ingresso nel
capitale di KR ENERGY SPA a seguito di specifica "verifica dei contenuti industriali e finanziari
dell'operazione" (cfr. doc.1 attrice),
 mentre poi, in riferimento alla configurabilità della invocata fattispecie di aliud pro alio
sembrano difettare i rigorosi requisiti fattuali individuati dalla (isolata) pronuncia di legittimità
n.3370/2004, secondo la quale "gli estremi di questa più grave forma di inadempienza possono
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considerato quanto alle prove orali richieste dalla convenuta che le stesse non risultano dirimenti, per
l'assorbente rilievo che:
essere ritenuti sussistenti unicamente se i beni consegnati sono (non soltanto "difformi", ma
anche) assolutamente privi delle capacità funzionali a soddisfare i bisogni dell'acquirente e,
quindi, "radicalmente diversi" da quelli pattuiti", situazione questa ben difficilmente predicabile
nel caso di cessione di un pacchetto di azioni di spa quotata in borsa, pacchetto rispetto al quale
"i bisogni dell'acquirente" non paiono comunque direttamente collegabili alla consistenza della
situazione industriale della società oggetto della cessione;
considerato quanto alle ulteriori prove orali richieste dalla convenuta, alla richiesta ex art.210 cpc
sempre di parte convenuta e alle prove orali richieste dall'attrice, che le stesse riguardano circostanze
non determinanti ai fini del decidere, tenuto conto di quanto sopra detto;
ritenuto quindi, allo stato, che la causa sia matura per la decisione, senza necessità di istruttoria;
ritenuto che, per quanto sopra detto in tema di ostacoli all'accoglimento delle domande riconvenzionali,
debba poi essere pronunciata l'ordinanza ex art.186ter cpc immediatamente esecutiva richiesta da parte
attrice, avendo tale parte dato dimostrazione documentale della propria pretesa al pagamento del
corrispettivo pattuito nel negozio 6.8.2010 le cui obbligazioni sono state assunte in solido dalla
convenuta F.I.S.I. SRL, come è pacifico in causa, essendo poi anche incontestate in causa le vicende di
inadempimento quanto al pagamento delle rate di tale corrispettivo successive alla prima, con
conseguente decadenza della convenuta dal beneficio del termine quanto all'ammontare dell'intero
corrispettivo ad oggi ancora non versato pari ad euro 12.000.000, sul quale vanno poi conteggiati gli
interessi legali dal 31.1.2012, data della scadenza non onorata;
P.Q.M.
visto l'art. 43 L.F.;
dato atto dell'intervenuto fallimento della convenuta FISIND SPA (già F.I.S.I. SPA), dichiara
l'interruzione del giudizio riguardante il rapporto processuale tra tale convenuta e l'attrice nel quale è
altresì intervenuto il FALLIMENTO EXEUFIS SPA IN LIQUIDAZIONE, previa separazione di tale
rapporto processuale da quello tra l'attrice e la convenuta F.I.S.I. SRL nel quale è intervenuto sempre il
FALLIMENTO EXEUFIS SPA IN LIQUIDAZIONE;
visto l'art.183 cpc;
ritenuto, quanto al rapporto processuale tra l'attrice e la convenuta F.I.S.I. SRL nel quale è intervenuto il
FALLIMENTO EXEUFIS SPA IN LIQUIDAZIONE, la causa matura per la decisione, fissa per la
precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11.2.2014 ore 9.30;
visto l'art.186ter cpc;
ingiunge, con provvedimento provvisoriamente esecutivo, alla convenuta F.I.S.I. SRL di pagare
all'attrice l'importo di euro 12.000.000,00, oltre interessi legali dal 31.1.2012 al saldo ed oltre le spese
ingiuntive pari ad euro 5.000,00, oltre iva e cpa."
Differiti quindi gli adempimenti relativi alla precisazione delle conclusioni su concorde richiesta delle
parti in vista di verifiche conciliative, all'udienza del 10.6.2014:
 la difesa dell'attrice e dell'intervenuto ha precisato le conclusioni richiamando quelle di merito di cui
alla citazione e quelle istruttorie di cui alle memorie depositate;
 la difesa della convenuta è stata autorizzata alla produzione di ulteriore documentazione, formatasi
dopo la scadenza dei termini istruttori e relativa a sviluppi conciliativi, concludendo quindi:
o in via principale per la declaratoria di "perfezionamento della transazione e avvenuta
conciliazione della presente controversia" con conseguente declaratoria di cessazione della
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Sentenza n. 8414/2015 pubbl. il 08/07/2015
RG n. 39821/2012
Sentenza n. 8414/2015 pubbl. il 08/07/2015
RG n. 39821/2012
materia del contendere e revoca dell'ordinanza 29.7.2013, formulando al riguardo anche
istanza ex art.210 cpc;
Nelle difese conclusionali:
 l'attrice e l'intervenuto hanno ribadito le precedenti difese, eccependo inoltre l'inammissibilità delle
nuove domande della convenuta e contrastando la pretesa avversaria in tema di intervenuta
transazione, in realtà a loro dire mai perfezionatasi;
 la convenuta ha affermato la ricorrenza di prova scritta della intervenuta transazione e in via
subordinata ha illustrato la domanda riconvenzionale ex art.1440 cc, nella memoria di replica
richiamando poi vicende di escussione del pegno sulle azioni KRE, a suo dire impeditive
dell'accoglimento per l'intero ammontare della domanda avversaria.
Rimessa quindi la causa sul ruolo istruttorio con ordinanza del 22.6.2015, sul presupposto della
"necessità di chiedere chiarimenti alle parti in particolare quanto alle circostanze sopravvenute illustrate
a pagg. 1/3 delle note di replica della convenuta FISI SRL in ordine alla vendita delle azioni costituite in
pegno il cui corrispettivo di cessione è oggetto della presente controversia",
all'udienza dell'1.7.2015:
"Su richiesta di chiarimenti del .g.i. in ordine alla vendita delle azioni costituite in pegno il cui
corrispettivo di cessione è oggetto della presente controversia, vendita di cui alla replica conclusionale
di parte convenuta, la difesa dell'attrice precisa:
o che in fatto, a seguito dell'asta competitiva del luglio 2014, è stato ceduto il pacchetto azionario
di KR ENERGY SPA, già oggetto delle trattative con la convenuta, in particolare con
realizzazione da parte dell'attrice EURINVEST DIECI SRL delle n. 6.500.000 azioni di KR
ENERGY SPA, costituite in pegno a garanzia del pagamento del corrispettivo di cui al negozio di
cessione azionato nella presente causa;
o che la somma rinvenuta all'attrice dalla realizzazione del pegno è stata pari €3.926.473,73, il
tutto come risulta dalla corrispondenza che deposita;
o che, essendosi trattato di una somma riscossa coattivamente e non di un pagamento spontaneo da
parte della convenuta, che persiste nel contestare la propria obbligazione complessiva, l'attrice
intende mantenere ferme le conclusioni di condanna al pagamento dell'intera somma ancora
dovuta quale corrispettivo della cessione.
L'avv. OCCHIONERO prende atto di quanto oggi precisato da controparte e rileva che solo oggi si è
quindi venuti a conoscenza della realizzazione del pegno, realizzazione che comunque comporta la non
attualità della pretesa creditoria per l'ammontare di €3.926.473,73, ferme comunque restando le
contestazioni complessive della convenuta. Chiede di essere autorizzato a produrre missiva proveniente
da KR ENERGY SPA 27.3.2013 e verbale del cda 26.2.2010, trattandosi di documenti che sono entrati
nella disponibilità della convenuta solo successivamente alla scadenza dei termini istruttori. Chiede di
poter nuovamente precisare le conclusioni e illustrarle con assegnazione di termini per comparse e
memorie di replica.
La difesa dell'attrice si oppone alla produzione di controparte sopra indicata, trattandosi di produzione
del tutto tardiva, in particolare controparte essendo stata legittimata a formulare istanza ex art. 210 cpc
relativamente ai documenti di cui sopra; chiede che la causa sia trattenuta in decisione dal g.i. senza
ulteriori termini.
Il g.i., ritenuto che la produzione di cui alla richiesta odierna della convenuta appare inammissibile,
trattandosi di documenti rispetto ai quali in precedenza nessuna istanza di produzione era stata
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o in via subordinata con riproposizione della sola domanda riconvenzionale ex art.1440 cc.
Sentenza n. 8414/2015 pubbl. il 08/07/2015
RG n. 39821/2012
La difesa di parte attrice e di parte intervenuta conferma le conclusioni già precisate all'udienza del
10.6.2014.
La difesa di parte convenuta richiama le conclusioni di cui all'udienza del 10.6.2014, con ulteriore
conclusione subordinata:
"par. 4.4. In subordine, decurtare dalla somma rivendicata quanto escusso dall'attrice in via di
realizzazione del pegno pari a €3.926.473,73".
Insiste per la concessione di termini per le difese conclusionali, richiesta cui si oppone controparte.
Il Giudice
ritenuto che le difese conclusionali sono già state svolte e che i chiarimenti oggi forniti da parte attrice
sulla vicenda del pegno non sono stati contestati in fatto, sicché non appare necessaria ulteriore attività
difensiva, trattiene la causa in decisione."
All'esito di tale contraddittorio reputa il Tribunale che le domande dell'attrice debbano essere accolte.
Al riguardo va infatti considerato che:
 l'attrice, come già esposto nell'ordinanza 29.7.2013 sopra riportata e come del resto è pacifico tra le
parti, ha dato idonea dimostrazione del fatto costitutivo della propria pretesa verso la convenuta,
 mentre nessuna delle prospettazioni della convenuta in tema di fatti impeditivi/estintivi della pretesa
avversaria risulta fondata.
In relazione a tali prospettazioni va in particolare rilevato:
 quanto alla cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione,
o che, contrariamente a quanto eccepito dall'attrice e dall'intervenuto, si tratta di conclusione di per
sè ammissibile in quanto relativa a vicende di fatto sopravvenute;
o che, a prescindere da ogni altra questione discussa tra le parti, in ogni caso si tratta di conclusione
infondata, posto che la documentazione prodotta dalla convenuta all'udienza del 10.6.2014 dà
conto, senza necessità di ulteriori produzioni o acquisizioni ex art.210 cpc:
 della formulazione da parte della convenuta di una proposta transattiva, il cui
"perfezionamento" è stato autorizzato dal Giudice Delegato dell'intervenuto FALLIMENTO il
4/5 marzo 2014 (cfr. doc.34, in relazione al tenore della prima missiva datata 20.3.2014
proveniente dai legali di EURINVEST DIECI SRL e del FALLIMENTO EXEUFIS SPA e
prodotta sub docc. 35),
 senza che, peraltro, si sia poi effettivamente pervenuti alla stipulazione di alcuna transazione,
posto che:
 come risulta testualmente dalla missiva 20.3.2014 sopra citata, il "perfezionamento"
dell'accordo autorizzato dal G.D. è stato "sospeso" a seguito della formulazione da parte di
terzi di una "proposta migliorativa" quanto in particolare all'acquisto della residua
partecipazione in KRE in capo a EURINVEST DIECI SRL e al FALLIMENTO EXEUFIS
SPA, acquisto contemplato anche nella proposta transattiva della convenuta,
 e che rispetto a tale evoluzione della vicenda lo stesso consulente della convenuta, dr.
GIOVANNI BORGINI, il 21.3.2014, lungi dall'affermare la già intervenuta stipulazione di
un accordo transattivo, ha interloquito con i legali di EURINVEST DIECI SRL e del
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formulata e dei quali la parte neppure ha chiesto l'esibizione ex art. 210 cpc, invita le parti a precisare le
conclusioni.
FALLIMENTO EXEUFIS SPA, confermando che "FISI SRL, al fine di decidere se
allineare o meno l'offerta rispetto a quella migliorativa ricevuta dal FALLIMENTO
EXEUFIS, necessita di conoscere non solo l'importo migliorativo offerto (da Voi già
comunicato con precedente lettera sempre datata 20.3.2014) ma altresì i correlati termini
di pagamento" (cfr. missiva a firma BORGINI sempre sub docc. 35),
cosicché, in definitiva, nessuna efficace stipulazione del negozio transattivo può ritenersi conclusa
sulla scorta della mera autorizzazione del G.D., che è rimasta -così come la richiesta di
autorizzazione del curatore- un atto interno alla procedura e non è stata seguita dalla espressa
manifestazione di volontà del curatore -organo di per sé solo legittimato a contrarre per il
FALLIMENTO ex art.35 LF- di accettazione della originaria proposta della convenuta, essendosi
invece avuti ulteriori contatti tra le parti per la modifica della originaria proposta della convenuta;
 quanto alla unica domanda riconvenzionale nella quale la convenuta ha insistito in via subordinata:
o che anche tale domanda, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, non risulta domanda
nuova, essendo stata svolta fin dalla comparsa di risposta (cfr. ivi la conclusione sub 4);
o che tale domanda è formulata quale domanda risarcitoria ex art.1440 cc, in riferimento alla pretesa
violazione di obblighi informativi da parte dell'attrice, violazione integrante -a dire della
convenuta- un caso di dolo incidente quanto alla stipulazione del negozio di cessione a condizioni
svantaggiose per la convenuta (o, meglio, per la sua dante causa, la fallita FISI -poi FININDSPA), condizioni in particolare rappresentate da un corrispettivo di cessione più elevato di quello
corrispondente al valore delle partecipazioni cedute;
o che anche rispetto a tale (residua) prospettazione va richiamata la motivazione dell'ordinanza
29.7.2013 sopra riportata quanto al condivisibile orientamento in tema di limitata rilevanza del
dolo (in particolare omissivo) in ordine a contratti di cessione di partecipazioni sociali nei quali
non sia prevista alcuna garanzia a carico del venditore quanto alle condizioni patrimoniali dell'ente
le cui azioni o quote sono oggetto di cessione,
 orientamento che non pare al Tribunale sia stato efficacemente confutato nelle difese
conclusionali della convenuta, la quale si è limitata a richiamare il principio di buona fede e ad
addebitare all'attrice un "reticente silenzio tenuto in occasione delle trattative e della
conclusione del contratto" nonchè "il comportamento commissivo" consistente in
"dichiarazioni ufficiali che hanno indotto a credere che i 'progetti' fossero esistenti" (cfr.
comparsa conclusionale),
 senza poi tener conto, quanto alla concreta negoziazione in discussione, delle considerazioni
dell'attrice in ordine alla "verifica dei contenuti industriali e finanziari dell'operazione"
verifica compiuta positivamente, in epoca antecedente alla conclusione del contratto
controverso, da altra società, MT HOLDING SPA (cfr. doc.1 attrice), riferibile alla coppia di
dominus MARENCO/TEDESCHI, il primo dei quali fino al fallimento amministratore di FISI
(poi FININD) SPA, vale a dire amministratore della controllante dell'attuale convenuta,
controllante acquirente le azioni di KRE delle quali ora si lamenta l'acquisto in situazione di
carenza informativa,
 illustrazione rispetto alla quale in replica conclusionale (cfr. paa. 8/9) la convenuta ha
controdedotto in riferimento a un preteso coinvolgimento del TEDESCHI nei comportamenti
di mala fede dei quali sarebbe stata vittima il MARENCO, e per esso FISI (poi FININD) SPA,
senza peraltro indicare alcun riscontro al riguardo,
sì che in definitiva,
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Sentenza n. 8414/2015 pubbl. il 08/07/2015
RG n. 39821/2012
Sentenza n. 8414/2015 pubbl. il 08/07/2015
RG n. 39821/2012
 anche a voler seguire una più ampia ricostruzione delle "dichiarazioni menzognere" rilevanti
quanto alla configurabilità di raggiri e quindi di dolo 1,
 in particolare dato il coinvolgimento del legale rappresentante dell'acquirente in precedenti
trattative e verifiche relative alla consistenza "industriale" della società le cui azioni sono state
oggetto della cessione controversa,
deve escludersi l'idoneità della mera esposizione -contenuta nei documenti ufficiali citati dalla
convenuta- della "potenzialità" dei progetti di impianti relativi ad energie rinnovabili ad integrare
condotta commissiva rilevante ex art.1440 cc, cosicché, ad avviso del Tribunale, la domanda
riconvenzionale in esame va ritenuta infondata, senza necessità di procedere alla istruttoria
richiesta sul tema dalla convenuta, istruttoria rispetto alla quale permangono valide le
considerazioni di cui all'ordinanza 29.7.2013 sopra riportate;
 quanto alla intervenuta escussione, da parte dell'attrice, del pegno sulle azioni di KRE:
o che, come chiarito all'udienza del 22.6.2015, dalla escussione della garanzia pignoratizia l'attrice
ha ottenuto l'importo di euro 3.926.473,73, importo che, peraltro, non rappresentando un
adempimento spontaneo della convenuta, non può essere detratto dall'ammontare della condanna
ma va solo menzionato a fini esecutivi.
Per quanto fin qui detto vanno dunque rigettate tutte le conclusioni della convenuta e in accoglimento
della domanda dell'attrice la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di
euro 12.000.000,00 oltre interessi dal 31.1.2012 all'effettivo saldo, assorbita in tale pronuncia
l'ordinanza emessa dal g.i. ex art.186ter cpc il 29.7.2013 e dandosi atto che per euro 3.926.473,73 l'attrice
ha già realizzato in via esecutiva la somma oggetto di condanna.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della
causa e dell'attività difensiva svolta nonchè della totale comunanza di difese tra l'attrice e l'intervenuta
tale da imporre una considerazione unitaria di tali due parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta tutte le conclusioni della convenuta;
2. in accoglimento della domanda dell'attrice, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice
dell'importo di euro 12.000.000,00 oltre interessi dal 31.1.2012 all'effettivo saldo, assorbita in tale
pronuncia l'ordinanza emessa dal g.i. ex art.186ter cpc il 29.7.2013 e dandosi atto che per euro
3.926.473,73 l'attrice ha già realizzato in via esecutiva la somma oggetto di condanna;
3. condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice e dell'intervenuto FALLIMENTO delle
1
Cfr. in tal senso, da ultimo Cass. n.16004/2014, secondo la cui massima: "Le dichiarazioni menzognere
(cosiddetto mendacio) sono idonee ad integrare raggiri - e, dunque, a configurare il dolo contrattuale - la cui
rilevanza è tanto maggiore in relazione all'affidabilità intrinseca degli atti utilizzati (come quelli contabili destinati
a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria di una società) e se siano rese
da una parte con la deliberata finalità di offrire una rappresentazione alterata della veridicità dei presupposti di
fatto rilevanti per la determinazione del prezzo di cessione delle quote sociali e di viziare nell'altra parte il
processo formativo della volontà negoziale. La valutazione della idoneità di tale comportamento a coartare la
volontà del "deceptus" è riservata al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle
concrete circostanze - la cui prova è a carico del "deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva
o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti."
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nel caso di specie,
Sentenza n. 8414/2015 pubbl. il 08/07/2015
RG n. 39821/2012
Milano, 6 luglio 2015.
Il Giudice
Elena Riva Crugnola
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spese del giudizio, spese che liquida in euro 1.474,00 per esborsi e in euro 40.000,00 per compenso
professionale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed oltre iva e cpa sul compenso
professionale.