Giud. pace Terni, 18 giugno 2014, n. 588. Vendita beni di consumo

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Transcript Giud. pace Terni, 18 giugno 2014, n. 588. Vendita beni di consumo

Abstract. In tema di vendita dei beni di consumo, il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore
beni conformi al contratto, così come previsto dall’art. 130 del d.lg. n. 206 del 2005. I beni devono, quindi,
essere idonei all’uso per il quale normalmente servono e conformi alla descrizione fatta dal venditore,
presentando qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può
ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle sue caratteristiche. Nel caso di specie, il
Giudice, tenendo conto della naturale aspettativa dell’acquirente sulla piena funzionalità dell’automobile,
condanna la parte venditrice convenuta al risarcimento del danno in favore dell’attrice, la quale ha provato
di aver effettivamente sostituito il motorino di avviamento dell’automobile acquistata trascorsi solo cinque
mesi dall’acquisto.
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REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERNI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Temi, Avv. M.S., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° (…)/2013 R.G., posta in deliberazione
all’udienza del giorno 22.11.2013, e vertente tra le seguenti parti:
R.A., elettivamente domiciliata in Terni, alla via (…), presso lo studio dell’Avv. M.L., che la
rappresenta e difende, in virtù della procura estesa a margine dell’atto introduttivo del
giudizio.
Attrice
R.R. M. di R.R., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Terni, alla via (…), presso lo studio dell’Avv. A.M., che la rappresenta e
difende, in virtù della procura estesa a margine della comparsa di risposta.
Convenuta
OGGETTO: PAGAMENTO SOMMA CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l’attrice: “L’Ill.mo Giudice di Pace di Terni, per tutte le motivazioni dedotte in
narrativa, accertata l’illegittimità della condotta della società convenuta, voglia per l’effetto
condannare la stessa al risarcimento dei danni cagionati con la propria condotta e ciò nella
misura complessiva di € 1.000,00 ovvero a quella somma maggiore o minore, che risulterà
equa e/odi giustizia nei limiti di competenza del Giudice di Pace adito. Con condanna della
convenuta al pagamento delle spese, funzioni ed onorari”.
Per la convenuta: “... affinché l’Ill.mo Giudice di Pace voglia: in via preliminare accertare la
genericità ed indeterminatezza dell’avversa domanda, dichiarandone per l’effetto
l’inammissibilità. Nel merito, rigettare la domanda proposta dall’attrice - sig.ra A.R. - perché
infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa; in ulteriore subordine, nella
denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare la R.R. M. di R.R. al
pagamento della somma di € 480,00, quantificata dall’Officina del Sig. S.R. per la
sostituzione del motorino di avviamento, o a quella diversa minor somma ritenuta equa e di
giustizia in ragione dell’installazione di un pezzo apposto nuovo in luogo del precedente
con ben 9 anni di età; con vittoria di spese, e compenso professionale come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, R.A. premetteva di avere acquistato, in data
23.12.2011, presso la R.R. M. di R.R., un’autovettura usata Mercedes Smart, targata (…),
per il prezzo corrispettivo di € 3.500,00; ancora premetteva l’attrice come, in data
22.05.2012, la sua autovettura non si era avviata, cosicché ella era stata costretta a
trasportarla presso l’autofficina di R.S., per provvedere alla sostituzione del motorino
d’avviamento, e che, in sede di revisione, era altresì emerso come essa fosse priva dell’airbag
del lato guida; ha anche dedotto come ella ha dovuto tenere l’autovettura presso la suddetta
autofficina di R.S. per circa tre mesi, e cioè fino al momento in cui aveva avuto la
disponibilità economica per il richiesto pagamento; da ultimo, ha dedotto la R. che, avendo
ormai perduto fiducia nella suddetta autovettura, ella l’ha rivenuta, tuttavia ottenendo un
corrispettivo di soli € 500,00; tanto premesso ha convenuto dinanzi all’intestato ufficio la
società R.R. M. di R.R., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per sentirla
condannare al risarcimento dei danni subiti per quanto esposto, limitato alla somma di €
1.000,00. Si è costituita la convenuta suddetta, la quale ha chiesto il rigetto della domanda, o
comunque la riduzione della stessa al giusto ed al provato. Dopo l’interrogatorio formale
dell’attrice e l’escussione di alcuni testimoni, all’udienza del 22.11.2013, precisate le parti le
rispettive conclusioni, quali in epigrafe trascritte, il Giudice di Pace tratteneva la causa a
decisione, concedendo termine per il deposito delle comparse di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Atteso il valore della controversia, la medesima deve essere decisa secondo equità, seppur
sempre nel rispetto dei principi informatori della materia, quali autorevolmente richiamati
tanto dalla Suprema Corte quanto dalla Corte Costituzionale, opportuna mete preoccupate
di impedire che la decisione del caso concreto possa tradursi, come spesso accade, in un
giudizio del tutto extragiuridico.
Va da subito premesso che, anche nella vendita di cose mobili usate è operante la garanzia
per vizi, quale espressamente prevista, ben oltre l’art. 1490 c.c., dall’art. 134 del d.lgs.
6.09.2005, n. 206, c.d. Codice del Consumo; tale norma, infatti, genericamente statuendo la
nullità di qualsiasi patto volto ad escludere o a limitare, anche in modo indiretto,
riconosciuti al consumatore dalla suddetta normativa, prevede altresì come, nella vendita di
beni usati, le parti possano limitare la durata della responsabilità, che l’art. 132 estende per
la durata di due anni, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
Nella vendita di beni di consumo, l’art. 130 del richiamato d.lgs. n. 206/2005 prevede che il
venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto; il che
equivale a dire che tali beni debbono essere idonei all’uso per il quale abitualmente servono,
che siano conformi alla descrizione fatta dal venditore e che presentino qualità e prestazioni
abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi,
tenuto conto della natura del bene e delle sue caratteristiche, quali anche portate a sua
conoscenza dal venditore al momento della conclusione del contratto.
Ciò premesso, ritiene questo Giudice come fosse naturale per la R. aspettarsi la piena
funzionalità dell’automobile, almeno nelle sue componenti essenziali, ben oltre i sei mesi di
cui al caso concreto, posto che ella aveva corrisposto per la stessa ben € 3.500,00.
A tal proposito, infatti, ritiene ancora questo Giudicante che l’assicurazione di buon
funzionamento dell’autovettura usata può essere implicitamente desunta anche dal prezzo
di vendita, pur rispondendo il medesimo ad una libera contrattazione tra le parti, e pur
essendo determinato da una molteplice serie di fattori non espressamente indicati.
Orbene, l’attrice ha provato di avere effettivamente sostituito il motorino ai avviamento
della propria Smart, tale circostanza essendo stata confermata proprio dal R.S., sotto il
vincolo della prestata formula di impegno, quale intimato dalla società convenuta; la R. ha
altresì provato di avere sostenuto, per detta sostituzione, la spesa di € 400,00, producendo
la fattura n. 1397, rilasciatale in data 14.09.2012 dalla officina R. S.r.l.; tale somma deve
essere rimborsata alla R., oltre agli interessi al tasso legale dalla data della fattura sino al
saldo.
L’attrice ha altresì implicitamente richiesto la refusione del danno da fermo tecnico,
deducendo di essere stata costretta a lasciare l’autovettura suddetta ricoverata presso la
suddetta autofficina per oltre tre mesi, non avendo ella la disponibilità immediata della
somma per il richiesto pagamento ed avendo l’officina riparatrice esercitato
(probabilmente) diritto di ritenzione. Tale domanda, tuttavia, non può essere accolta,
nemmeno parzialmente, posto che l’esiguità della somma dovuta avrebbe imposto alla R.,
in ossequio al dettato dell’art. 1227, comma 2, c.c., di attivarsi per ritirare immediatamente
la propria autovettura; anche ricorrendo, se del caso, all’aiuto economico del padre, il quale,
pure, non aveva avuto difficoltà a regalarle l’automobile stessa, come riferito dall’attrice
medesima in sede di interrogatorio formale; in ogni caso palesandosi esagerato l’esercizio
del diritto di ritenzione di cui all’art. 2756 c.c., a fronte di un pagamento di € 400,00.
L’attrice ha altresì dedotto la mancanza dell’airbag dal lato guida, ma nessuna prova concreta
ha offerto di tale sua argomentazione, diversamente risultando dalla copia della carta di
circolazione del veicolo de quo come esso abbia regolarmente superato la revisione in data
23.02.2012; né la stessa R. ha fornito prova concreta che tale esito positivo della revisione
non sia veritiero, ma sia stato dovuto - come dedotto nell’atto introduttivo - all’intervento
di tale R.R., figlio omonimo del legale rappresentante della società convenuta, che all’epoca
lavorava presso l’autofficina F.M.; nemmeno essendo dato conoscere se tale autofficina
abbia provveduto alla pratica di revisione.
Anche il testimone escusso su tale circostanza, P.M., ha sì riferito la stessa, ma non per
conoscenza diretta, bensì soltanto de relato, per essergli stata riferita proprio dall’attrice.
Egualmente non ha fornito prova alcuna la R. di avere alienato la suddetta automobile, né
di avere realizzato con tale (soltanto asseritamente dedotta) vendita la sola somma di €
500,00, né ha fornito prova alcuna che ella sia stata costretta a tale cospicuo deprezzamento
in conseguenza dell’indimostrata inaffidabilità del veicolo.
Tali diverse domande, pertanto, non possono trovare accoglimento. Le spese del giudizio,
quali liquidate in dispositivo, in considerazione del risultato ottenuto e del pregio dell’opera
prestata, dell’art. 91, comma 4, c.p.c, nonché in corretta applicazione del recente Decreto n.
55 del Ministero della Giustizia del 10.03.2014, applicabile a tutte le liquidazioni successive
alla sua entrata in vigore, in virtù dell’espressa statuizione di cui all’art. 28 dello stesso,
seguono la soccombenza, come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Temi, definitivamente pronunciando secondo equità tra le parti e sulle
conclusioni indicate come in epigrafe, così provvede: in parziale accoglimento della
domanda, condanna la R.R. M. di R.R., in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, alla refusione, in favore dell’attrice R.A., della somma di € 400,00, oltre agli
interessi al tasso legale dalla data del 14.09.2012 fino all’effettivo pagamento; condanna la
società convenuta, in persona ut sopra, alla refusione in favore dell’attrice delle spese e delle
competenze del giudizio, liquidate in complessivi € 437,00, dei quali € 37,00 per esborsi,
oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Terni, in data 18.06.2014.
Il Cancelliere
II Giudice di Pace