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Accoglimento parziale del 01/10/2015
RG n. 46194/2015
Tribunale di Milano
- Sezione specializzata in materia di impresa B Il Giudice Angelo Mambriani, designato con provvedimento del 23.7.2015,
-
letti il ricorso ex artt. 669 bis e ss., 700 c.p.c., 2476 commi 2 e 3 c.c., depositato il 20.7.2015
dalla sig.ra Carmela Russo (di seguito: Russo), assistita e rappresentata come in atti, e gli
allegati documenti;
letta la “Memoria di costituzione e risposta” depositata in data 11.09.2015 da Immobiliare
Marca s.r.l. (di seguito anche: la Società), in persona del curatore speciale Avv. Emanuele
Cervio;
rilevato che il resistente sig. Mario Messinesi (di seguito: Messinesi), regolarmente
notificato, non si è costituito nel presente procedimento;
sentite le parti nell’ udienza del 15.09.2015 ed a scioglimento della riserva assunta,
ha emesso la seguente
ORDINANZA
I) Fumus boni iuris.
La ricorrente svolge due domande cautelari: - revoca dell’amministratore Messinesi ex artt. 700
c.p.c., 2476 comma 3 c.c.; - ispezione delle scritture contabili ex artt. 700 c.p.c., 2476 comma 2
c.c.
* L’ art. 2476 comma 3 c.c. richiede, perché sia adottato su richiesta anche del singolo socio
provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore, che questi si sia reso responsabile di
“gravi irregolarità nella gestione” (fumus boni iuris) e che l’attualità o la permanenza di tali
comportamenti determini il rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile per l’interesse
sociale (periculum in mora).
Le gravi irregolarità, come noto, possono essere costituite da violazioni di legge o di statuto
anche solo potenzialmente foriere di danno per la società.
Sebbene norma parli di irregolarità “di gestione” non è dubbio che tale termine debba ritenersi
comprensivo dell’inadempimento di tutti gli obblighi amministrativi che fanno capo
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Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51
n. 46194/2015 R.G.
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RG n. 46194/2015
all’amministratore per legge o per statuto, dunque non solo quelli strettamente gestionali ( 1), ma
anche quelli relativi al funzionamento dell’organizzazione societaria, cioè gli adempimenti o atti di
tenuti a compiere per legge o per obbligo statutario.
Ne sono esempi: convocazione dell’assemblea ex artt. 2482 bis e ter c.c.; accertamento di una
causa di scioglimento e sua iscrizione ex art. 2485 c.c.; approvazione di un progetto di bilancio
conforme alle disposizioni di legge e convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio;
approvazione e sottoposizione all’assemblea delle situazioni straordinarie quando previste;
esecuzione delle prescritte pubblicità ed iscrizioni nel registro delle imprese; regolare tenuta delle
scritture contabili, ecc.
Anche tali obblighi, infatti, per un verso, rientrano appieno tra quelli di cui sono gravati gli
amministratori e, per altro verso, possono produrre gravi danni alla società amministrata sia sotto
il profilo strettamente patrimoniale che sul piano funzionale, non potendo in alcun modo essere
considerati subvalenti rispetto a quelli di natura strettamente gestionale.
Ciò posto, il ricorso risulta assistito da fumus boni iuris, in particolare risultando fondati due degli
addebiti mossi all’amministratore – omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione dei
bilancio al 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014; omesso riscontro delle richieste della socia Russo
in ordine alla ispezione della documentazione contabile della società – in un quadro in cui
l’amministratore ha dimostrato un assoluto disinteresse rispetto allo svolgimento dei compiti relativi
alla carica.
Quanto al primo addebito, risulta dalla visura CCIAA in atti che l’ultimo bilancio depositato è
quello relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2011. La socia ricorrente ha affermato che i progetti di
bilancio relativi agli esercizi successivi non sono stati predisposti e le assemblee per la loro
approvazione non sono state convocate. Si tratta di violazioni reiterate e permanenti al disposto
dell’art. 2478 bis c.c. E’ appena il caso di aggiungere che si tratta di doveri che incombono
all’amministratore di società di capitali e che vanno assolti per suo impulso, senza che sia
necessaria sollecitazione di sorta da parte dei soci. Si tratta di violazioni gravi, rilevanti sia verso la
società – che, in mancanza di una rilevazione minimamente aggiornata della propria situazione
economico-patrimoniale, non può operare -, sia verso i terzi – che, in assenza di deposito del
bilancio, sono privi di qualsiasi riferimento nell’instaurare o proseguire rapporti economici con la
1
) Ci si riferisce agli atti materiali (es.: organizzazione dell’azienda, sua collocazione nello spazio, elaborazione di
programmi economici, business plan, budget, ecc.) od agli atti giuridici il cui compimento è necessario al
raggiungimento dello scopo sociale (es.: contratti necessari per fornire all’impresa i necessari fattori di produzione;
contratti necessari per svolgere in sicurezza l’attività di impresa; contratti relativi alla commercializzazione e
distribuzione dei prodotti; assolvimento degli obblighi fiscali, previdenziali, amministrativi, ecc.).
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impulso concernenti i rapporti con i soci o con gli altri organi sociali, che gli amministratori sono
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società -, oltre che, ovviamente, verso i soci che delle informazioni relative alla società e quindi
alle loro partecipazioni sono i destinatari immediatamente interessati.
3 novembre 2014, in cui contestava l’inerzia e chiedeva un riscontro, ed una seconda lettera, in data
30 giugno 2015, in cui intimava la messa a disposizione della contabilità.
Entrambe queste lettere sono state indirizzate al luogo di residenza dell’amministratore, la prima
risulta tornata a mittente per compiuta giacenza e la seconda per destinatario sconosciuto.
Il ricorso introduttivo del presente procedimento risulta parimenti notificato all’amministratore per
compiuta giacenza.
Così anche il ricorso ex artt. 78 e 80 c.p.c.
Addirittura la stessa Società – secondo le risultanze della relata di notifica del ricorso ex artt. 78-70
c.p.c. – risulta “trasferita” (anche se il curatore speciale, in udienza, non ha confermato la
circostanza del trasferimento).
Infine, una comunicazione del curatore speciale all’amministratore presso la sede della società, reca
la dicitura “trasferito” (doc. 2 società).
In conclusione, l’amministratore – pur regolarmente notificato – non ha ritenuto opportuno
costituirsi e fornire spiegazioni in ordine agli addebiti contestatigli.
In sostanza – per quanto risulta agli atti di questo procedimento e nei limiti di cognizione sommaria
che gli sono propri – si può affermare che la società risulta da tempo in uno stato di sostanziale
abbandono da parte dell’amministratore, che per tre anni ha omesso di attivarsi per l’approvazione
dei bilanci, non riscontra le richieste del socio di accesso alle scritture contabili, si è posto in una
situazione di assoluta inerzia.
Tali comportamenti sono senz’altro sussumibili nella categoria delle gravi irregolarità gestionali.
* Sussiste il fumus boni iuris in ordine al diritto della ricorrente di ispezionare le scritture contabili
ex art. 2476 comma 2 c.c., avendo la medesima sollecitato all’uopo l’amministratore (v. supra),
senza alcun esito. La buona fede della ricorrente nell’esercizio di tale diritto e la mancanza di profili
di abuso è stata rilevata anche dalla Società.
II) Periculum in mora.
In punto di sussistenza del periculum in mora, relativamente all’istanza di revoca
dell’amministratore, si deve osservare – richiamando le considerazioni sopra svolte - che la
situazione di prolungata assoluta inerzia posta in essere dall’amministratore compromette
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Il secondo addebito è parimenti provato. La Russo indirizzato al Messinesi una prima lettera, in data
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gravemente l’operatività della società ed è potenzialmente foriera di gravi danni economici per la
stessa: si pensi solo ai legittimi dubbi in ordine all’assolvimento degli obblighi in materia fiscale.
Quanto al periculum in mora relativo alla consultazione dei documenti, rileva la permanente
compressione del diritto del socio, impedito di avere contezza delle condizioni economiche in cui
versa la società, in una situazione in cui l’amministratore nemmeno predispone i bilanci da anni.
Nondimeno, revocato l’amministratore unico, la socia ricorrente non potrà pretendere da lui la
soddisfazione del suo diritto all’informazione e, quando ne verrà nominato un altro, dovrà rivolgere
a lui la relativa istanza.
Ne deriva che la domanda cautelare relativa all’ ispezione dei documenti contabili deve
considerarsi assorbita.
* In forza delle superiori considerazioni, in applicazione del principio di soccombenza (art. 669
septies comma 2 c.p.c.), il resistente Messinesi deve essere condannato al pagamento delle spese di
lite in favore della ricorrente, spese che si liquidano in € 3.600,00 per compensi professionali, oltre
IVA e CPA. Le spese di lite devono invece essere integralmente compensate rispetto alla Società, in
ragione dell’assorbimento della domanda relativa all’ispezione delle scritture contabili e della
posizione processuale remissiva assunta dalla stessa in corso di procedimento.
P. Q. M.
Visti gli artt. 78 e ss., 669 bis e ss., 2476 comma 3 c.c.,
I) In parziale accoglimento del ricorso REVOCA l’ amministratore di IMMOBILIARE
MARCA s.r.l. MARIO MESSINESI;
II) CONDANNA il resistente MARIO MESSINESI alla rifusione, in favore della ricorrente
CARMELA RUSSO, delle spese processuali che liquida complessivamente in € 3.600,00 per
compensi, oltre IVA e CPA.
III) DICHIARA assorbita ogni altra domanda.
Milano, 1 ottobre 2015
IL GIUDICE
ANGELO MAMBRIANI
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Ne consegue che il ricorso, per questa istanza, va accolto.