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ASSOCIAZION E NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO

SINDACATO UNITARIO ll Presidente Nazionale JOBS

ACT: OSSERVAZIONI

E

SUGGERIMENTI

D.Les. 150/2015:

POLITICHE

ATTIVE 1.

Un

ruolo possibile (e necessario) per

i

Consulenti del

Lavoro

- La prima osservazione che ci si consentirà

di

svolgere parte dalla constatazione del sostanziale ed evidente fallimento di tutte le politiche attive da sempre svolte sul mercato del lavoro italiano sia dagli operatori pubblici (dapprima gestiti dallo Stato, ora dagli enti decentrati) che da quelli privati. Le ragioni possono essere tante e sono state lungamente indagate dalla dottrina e dalla pubblicistica specializzata.

A

nostro

awiso

ciò che non si è mai compreso abbastanza è che un'azione concretamente efficace, volta a promuovere

f

incontro della domanda e

dell'offerta

sul mercato del lavoro del nostro Paese, deve tener conto delle caratteristiche affatto peculiari del sistema produttivo nazionale che - come è noto, a differenza dei nostri più diretti competitors - è caratterizzato da una netta preva lenza delle piccole e medie imprese, un universo

in cui le

grandi agenzie private hanno poco accesso e di cui hanno scarsa conoscenza. Nell'ambito di

tali

realtà produttive minori

-

che co munque rappresentano la parte più dinamica del nostro sistema economico, come noto caratteriz zate dallepiù spiccate politiche labopr-intensive - un ruolo fondamentale lo hanno sempre svolto i Consulenti del Lavoro, ai quali le PMI delegano unaparte nontrascurabile dellapropria gestione.

I

CdL sono gli unici a conoscere effettivamente

i

fabbisogni occupazionali delle imprese e, entro certi

limiti,

sono addirittura in grado di orientarli, perfino di determinarli.

A

ciò si aggiunga che i CdL costituiscono un importante punto di riferimento anche per

i

lavoratori in cerca

di

occupa zione,

in

particolare per

i

più

giovani, i quali sempre

più

spesso distribuiscono i loro curricula presso

gli

studi, piuttosto che presso le imprese o

i

CTI, essendo ben consapevoli che ogni curri culum consegnato a un CdL è nelle mani della persona che gestisce

il

personale di decine, centi naia di imprese.

sul mercato del lavoro italiano. Aver trascurato, quindi,

il

ruolo che questa categoria può svolgere nelle politiche attive è probabilmente una delle cause principali del loro storico fallimento.

Il

ruolo attribuibile ai CdL, del resto, non deve essere necessariamente inteso come sostitutivo di quello del Servizio Pubblico ben potendosiipotizzare forme di collaborazione fra Centri per

I'Im-

piego e CdL che valgano anzi arafforzare e corroborare il ruolo che questi possono e devono 00145 Roma -Via C. Colombo,456 sc, b - 1" p.-Te|.06.5415521 -06.5415742- Fax 06.5415565

e-mail: [email protected] - [email protected] - www.anclsu.com - www.anclsu.tv - C.F. 80198670582

\

Éi4:

' ,,ì,. "...r" continuare a svolgere nel perseguimento di politiche attive che siano effettivamente coerenti con le linee di politica del lavoro del Ministero e degli Enti locali.

La richiesta

dell'ANCL,

quindi, è quella di inserire esplicitamente

i CdL fra i

sossetti che. ai sensi

dell'art.

12 del

D.

lgs. 150/2015 possano essere

accreditati

a svolsere i servizi

ner

il lavoro di cui

all'art.

18.

I

CdL potrebbero inoltre (o in alternativa) essere ammessi a collaborare, sulla base di apposite convenzioni, con

i

Centri per l'Impiego, in particolare, per la realizzazione di esperienzelavorative mediante tirocinio e/o per larcalizzazione di forme di accompagnamento al lavoro anche attraverso

l'utilizzo

dell'assegno

individuale

di

ricollocazione.

In

relazione a quest'ultimo istituto si potrebberc ipotizzare, forme di collaborazione fra CTI e CdL con riparti zione (predeterminata in convenzione) dell'assegno di ricollocazione fra

i

due soggetti, pubblico e privato, a risultato occupazionale ottenuto.

2.

Altre

osservazioni sul D. Les. 150/2015 2.1) Vediamo con favore

la

creazione de11'ANPAL quale organismo

di

coordinamento a livello nazionale delle Politiche attive del Lavoro, che potrà risultare utile non solo a coordinare I'operato dei singoli centri per

f

impiego alle politiche occupazionali governative ma anche ad uniformare gli standard qualitativi degli interveqti, evitando eccessiv e divaricazioni fra i vari ambiti regionali.

2.2) Riteniamo opportuno rendere più rigorosa la verifica dei

requisiti

etico/professionali/econo-

mici

concernenti l'accreditamento delle Agenzie

di

Somministrazione specie nel settore agri colo, dove alcune di esse non hanno prodotto risultati positivi e, anz| hanno dato adito a (sporadici ma gravi) fenomeni di evasione contributiva, sono risultate talvolta

insolvibili

(creando notevoli problemi alle aziende utilizzatrici che si sono trovate esposte alle azioni degli enti previdenziali a

titolo

di responsabilità solidale per

gli

inadempimenti contributivi) o hanno addirittura adottato modalità anomale

di

ricerca del personale dando adito

al

sospetto

di

promozione indiretta del caporalato.

2.3)L'art.13

prevede, al quarto comma, che le comunicazioni

di

assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro debbano essere effettuate

all'ANPAL

che poi le dovrebbe met tere a disposizione

di

CTI, INPS,

INAIL

e Ispettorato Nazionale del Lavoro. Apprezzando

l'in-

riuii: '"ffi.'

tento semplificatorio, raccomandiamo però l'effrcienza dei sistemi informatici: arriveranno mi-

lioni di

comunicazioni e

si

dovrà essere

in

grado

di

gestirle adeguatamente. Proprio

in

questi giorni, I'INPS sta facendo registrare gravi disfunzioni che hanno creato gravissimi problemi alle aziende

in

tutta

Italia. Si

chiede pertanto espressamente che venga codificata nella legge una norma

di

salvaguardia

di

carattere generale con cui si preveda espressamente che quando il

lmalfunzi bilità

sia ascriv effettui entro un termine ragionevole

l'invio

a mezzo PEC o raccomandata.

2.4)L'art.15

disciplina

l'albo

nazionale degli enti accreditati a svolgere attività

di

formazione professionale. Questo è un altro tasto dolente e,probabilmente, un'altra delle cause della scarsis sima efficacia delle Politiche attive nel nostro sistema.

L'ANCL

ritiene essenziale la leva forma tiva al fine di rcalizzare interventi efficaci e raccomanda che si adotti ogni accorgimento per ele vare,

in

tutte Ie Regioni,

lo

standard dell'offerta formativa da erogare

ai

lavoratori

in

cerca di occupazione. Anche a questo riguardo, valutiamo positivamente 1'attribuzione

all'ANPAL

della gestione

dell'Albo

nazionale ma auspichiamo che ciò si sostanzi in una effettiva funzione di coor dinamento e di vigilanza.

2.5) In ordine alla

verifica

dello stato

di

disoccupazione e alla fruizione di qualsiasi beneficio o sostegno pubblico, si raccomanda l'introduzione di sanzioni più severe in caso di inadempimento agli obblighi del disoccupato non essendo opportuno attendere il ripetersi di certi

rifiuti

o inadem pimenti per determinare la perdita del beneficio. Le nostre "liste

di

disoccupazione" sono piene di falsi disoccupati che appesantiscono e rendono inattendibili le statistiche e riducono le risorse dautilizzare per fronteggiare le situazioni realmente meritevoli di tutela.

2.6)

L'arL

26,lll

comma, contiene una norma scarsamente

utile

e, nella seconda parte, poco chiara. Prevedere, infatti, che l'utilizzazione di lavoratori in

attività

socialmente

utili

non deter mina l'instaurazione

di

un rapporto

di

lavoro subordinato viola il principio della indisponibilità del tipo contrattuale:

la

valutazione sulla natura (subordinata o meno) del rapporto sarà sempre inevitabilmente rimessa alla giurisprudenza e dipenderà dal modo in cui tale utilizzazione si sarà concretizzata nella realtà. Più utile sarebbe prevedere la responsabilità contabile e disciplinare dei pubblici dipendenti che dovessero determinare una utilizzazione distorta dei disoccupati

in

tali

,

oNifr 'm'

servizi. In ogni caso, la seconda parte della norma è poco chiara laddove prescrive che

l'utilizza-

zione "deve awenire in modo da non incidere sul coruetto svolgimento del rapporto di lavoro in corso", perché non si comprende a quale rapporto di lavoro si riferisca.

2.7)L'afi.31fissa

i principi generali di fruizione degli incentivi all'occupazione. Sarebbe oppor tuno aggiungere, ogni volta che si fa riferimento alla contrattazione collettiva (quale fonte di un obbligo

di

assunzione

o di undiritto di

precedenza),1'aggettivo"applicabile" onde evitare un riferimento che risulti troppo generico specie nelle ipotesi in cui siano stati stipulati più contratti collettivi nell'ambito della medesima categoria; tale precisazione si rende comunque opportuna anche per evitare

di

determinare l'applicazione erga omnes

di

contratti

collettivi

aventi natura privatistica, senza il rispetto dei criteri

di cui al|'art.39

Cost. Tenendo conto delle consegvenze estremamente gravi che possono derivare all'azienda dal mancato rispetto di

tali

principi, è op portuno che

il

riferimento alle fonti normative da rispettare sia molto preciso.

Nella lettera f) di questo articolo è contenuto un refuso che va eliminato (le parole "sono esclusi" probabilmente vanno eliminate).

3. Dimissioni della

lavoratrice

(D. Lss. 151/2015) (vedasi lettera allegata del Presidenìe Longobardi)

In

aggiunta, sia consentito ribadire quanto da

noi

sostenuto

in

numerosi interventi e audizioni precedenti: la convalida delle dimissioni può benissimo essere effettuata senza particolari appe santimenti burocratici, tenendo anche conto che si trattadiatti che possono essere molto frequenti.

In particolare abbiamo segnalato le seguenti due modalità alternative.

1) La previsione di un termine di ripensamento a favore del lavoratore dimissionario analogo a quello attualmente previsto

in

materia

di

rinunzie e transazioni

dall'art.2113

cod. civ. (tra scorsi 6 mesi

l'atto

dismissorio si ha per convalidato)

o

anche

in

materia

di

licenziamento dall'art. 6 della L. 60411,966 (trascorsi 60 gg il licenziamento si ha per accettato).

In

questo caso, naturalmente, per evidenti ragioni pratiche, deve trattarsi di un termine molto più breve.

Basterebbe una settimana o al massimo 15 gg per consentire al lavoratore di ripensare sere namente e senza condizionamenti alla sua decisione. In questo modo la convalida awerrebbe

*t*Nl'tu'9 tA"u 'uì"'"" in modo tacito e senza compiere alcun atto ulteriore, quindi nel modo più semplice ma non per questo meno efficace.

2)

Applicazione sulle dimissioni di una marca da bollo che consentirebbe, in modo molto sem plice, di attribuire

all'atto

data certa.

Roma, 11 gennaio 2016 Allegata: lettera protocollo n. 06/Pres.