Transcript Leggi le osservazioni
ASSOCIAZION E NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
SINDACATO UNITARIO ll Presidente Nazionale JOBS
ACT: OSSERVAZIONI
E
SUGGERIMENTI
D.Les. 150/2015:
POLITICHE
ATTIVE 1.
Un
ruolo possibile (e necessario) per
i
Consulenti del
Lavoro
- La prima osservazione che ci si consentirà
di
svolgere parte dalla constatazione del sostanziale ed evidente fallimento di tutte le politiche attive da sempre svolte sul mercato del lavoro italiano sia dagli operatori pubblici (dapprima gestiti dallo Stato, ora dagli enti decentrati) che da quelli privati. Le ragioni possono essere tante e sono state lungamente indagate dalla dottrina e dalla pubblicistica specializzata.
A
nostro
awiso
ciò che non si è mai compreso abbastanza è che un'azione concretamente efficace, volta a promuovere
f
incontro della domanda e
dell'offerta
sul mercato del lavoro del nostro Paese, deve tener conto delle caratteristiche affatto peculiari del sistema produttivo nazionale che - come è noto, a differenza dei nostri più diretti competitors - è caratterizzato da una netta preva lenza delle piccole e medie imprese, un universo
in cui le
grandi agenzie private hanno poco accesso e di cui hanno scarsa conoscenza. Nell'ambito di
tali
realtà produttive minori
-
che co munque rappresentano la parte più dinamica del nostro sistema economico, come noto caratteriz zate dallepiù spiccate politiche labopr-intensive - un ruolo fondamentale lo hanno sempre svolto i Consulenti del Lavoro, ai quali le PMI delegano unaparte nontrascurabile dellapropria gestione.
I
CdL sono gli unici a conoscere effettivamente
i
fabbisogni occupazionali delle imprese e, entro certi
limiti,
sono addirittura in grado di orientarli, perfino di determinarli.
A
ciò si aggiunga che i CdL costituiscono un importante punto di riferimento anche per
i
lavoratori in cerca
di
occupa zione,
in
particolare per
i
più
giovani, i quali sempre
più
spesso distribuiscono i loro curricula presso
gli
studi, piuttosto che presso le imprese o
i
CTI, essendo ben consapevoli che ogni curri culum consegnato a un CdL è nelle mani della persona che gestisce
il
personale di decine, centi naia di imprese.
sul mercato del lavoro italiano. Aver trascurato, quindi,
il
ruolo che questa categoria può svolgere nelle politiche attive è probabilmente una delle cause principali del loro storico fallimento.
Il
ruolo attribuibile ai CdL, del resto, non deve essere necessariamente inteso come sostitutivo di quello del Servizio Pubblico ben potendosiipotizzare forme di collaborazione fra Centri per
I'Im-
piego e CdL che valgano anzi arafforzare e corroborare il ruolo che questi possono e devono 00145 Roma -Via C. Colombo,456 sc, b - 1" p.-Te|.06.5415521 -06.5415742- Fax 06.5415565
e-mail: [email protected] - [email protected] - www.anclsu.com - www.anclsu.tv - C.F. 80198670582
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Éi4:
' ,,ì,. "...r" continuare a svolgere nel perseguimento di politiche attive che siano effettivamente coerenti con le linee di politica del lavoro del Ministero e degli Enti locali.
La richiesta
dell'ANCL,
quindi, è quella di inserire esplicitamente
i CdL fra i
sossetti che. ai sensi
dell'art.
12 del
D.
lgs. 150/2015 possano essere
accreditati
a svolsere i servizi
ner
il lavoro di cui
all'art.
18.
I
CdL potrebbero inoltre (o in alternativa) essere ammessi a collaborare, sulla base di apposite convenzioni, con
i
Centri per l'Impiego, in particolare, per la realizzazione di esperienzelavorative mediante tirocinio e/o per larcalizzazione di forme di accompagnamento al lavoro anche attraverso
l'utilizzo
dell'assegno
individuale
di
ricollocazione.
In
relazione a quest'ultimo istituto si potrebberc ipotizzare, forme di collaborazione fra CTI e CdL con riparti zione (predeterminata in convenzione) dell'assegno di ricollocazione fra
i
due soggetti, pubblico e privato, a risultato occupazionale ottenuto.
2.
Altre
osservazioni sul D. Les. 150/2015 2.1) Vediamo con favore
la
creazione de11'ANPAL quale organismo
di
coordinamento a livello nazionale delle Politiche attive del Lavoro, che potrà risultare utile non solo a coordinare I'operato dei singoli centri per
f
impiego alle politiche occupazionali governative ma anche ad uniformare gli standard qualitativi degli interveqti, evitando eccessiv e divaricazioni fra i vari ambiti regionali.
2.2) Riteniamo opportuno rendere più rigorosa la verifica dei
requisiti
etico/professionali/econo-
mici
concernenti l'accreditamento delle Agenzie
di
Somministrazione specie nel settore agri colo, dove alcune di esse non hanno prodotto risultati positivi e, anz| hanno dato adito a (sporadici ma gravi) fenomeni di evasione contributiva, sono risultate talvolta
insolvibili
(creando notevoli problemi alle aziende utilizzatrici che si sono trovate esposte alle azioni degli enti previdenziali a
titolo
di responsabilità solidale per
gli
inadempimenti contributivi) o hanno addirittura adottato modalità anomale
di
ricerca del personale dando adito
al
sospetto
di
promozione indiretta del caporalato.
2.3)L'art.13
prevede, al quarto comma, che le comunicazioni
di
assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro debbano essere effettuate
all'ANPAL
che poi le dovrebbe met tere a disposizione
di
CTI, INPS,
INAIL
e Ispettorato Nazionale del Lavoro. Apprezzando
l'in-
riuii: '"ffi.'
tento semplificatorio, raccomandiamo però l'effrcienza dei sistemi informatici: arriveranno mi-
lioni di
comunicazioni e
si
dovrà essere
in
grado
di
gestirle adeguatamente. Proprio
in
questi giorni, I'INPS sta facendo registrare gravi disfunzioni che hanno creato gravissimi problemi alle aziende
in
tutta
Italia. Si
chiede pertanto espressamente che venga codificata nella legge una norma
di
salvaguardia
di
carattere generale con cui si preveda espressamente che quando il
lmalfunzi bilità
sia ascriv effettui entro un termine ragionevole
l'invio
a mezzo PEC o raccomandata.
2.4)L'art.15
disciplina
l'albo
nazionale degli enti accreditati a svolgere attività
di
formazione professionale. Questo è un altro tasto dolente e,probabilmente, un'altra delle cause della scarsis sima efficacia delle Politiche attive nel nostro sistema.
L'ANCL
ritiene essenziale la leva forma tiva al fine di rcalizzare interventi efficaci e raccomanda che si adotti ogni accorgimento per ele vare,
in
tutte Ie Regioni,
lo
standard dell'offerta formativa da erogare
ai
lavoratori
in
cerca di occupazione. Anche a questo riguardo, valutiamo positivamente 1'attribuzione
all'ANPAL
della gestione
dell'Albo
nazionale ma auspichiamo che ciò si sostanzi in una effettiva funzione di coor dinamento e di vigilanza.
2.5) In ordine alla
verifica
dello stato
di
disoccupazione e alla fruizione di qualsiasi beneficio o sostegno pubblico, si raccomanda l'introduzione di sanzioni più severe in caso di inadempimento agli obblighi del disoccupato non essendo opportuno attendere il ripetersi di certi
rifiuti
o inadem pimenti per determinare la perdita del beneficio. Le nostre "liste
di
disoccupazione" sono piene di falsi disoccupati che appesantiscono e rendono inattendibili le statistiche e riducono le risorse dautilizzare per fronteggiare le situazioni realmente meritevoli di tutela.
2.6)
L'arL
26,lll
comma, contiene una norma scarsamente
utile
e, nella seconda parte, poco chiara. Prevedere, infatti, che l'utilizzazione di lavoratori in
attività
socialmente
utili
non deter mina l'instaurazione
di
un rapporto
di
lavoro subordinato viola il principio della indisponibilità del tipo contrattuale:
la
valutazione sulla natura (subordinata o meno) del rapporto sarà sempre inevitabilmente rimessa alla giurisprudenza e dipenderà dal modo in cui tale utilizzazione si sarà concretizzata nella realtà. Più utile sarebbe prevedere la responsabilità contabile e disciplinare dei pubblici dipendenti che dovessero determinare una utilizzazione distorta dei disoccupati
in
tali
,
oNifr 'm'
servizi. In ogni caso, la seconda parte della norma è poco chiara laddove prescrive che
l'utilizza-
zione "deve awenire in modo da non incidere sul coruetto svolgimento del rapporto di lavoro in corso", perché non si comprende a quale rapporto di lavoro si riferisca.
2.7)L'afi.31fissa
i principi generali di fruizione degli incentivi all'occupazione. Sarebbe oppor tuno aggiungere, ogni volta che si fa riferimento alla contrattazione collettiva (quale fonte di un obbligo
di
assunzione
o di undiritto di
precedenza),1'aggettivo"applicabile" onde evitare un riferimento che risulti troppo generico specie nelle ipotesi in cui siano stati stipulati più contratti collettivi nell'ambito della medesima categoria; tale precisazione si rende comunque opportuna anche per evitare
di
determinare l'applicazione erga omnes
di
contratti
collettivi
aventi natura privatistica, senza il rispetto dei criteri
di cui al|'art.39
Cost. Tenendo conto delle consegvenze estremamente gravi che possono derivare all'azienda dal mancato rispetto di
tali
principi, è op portuno che
il
riferimento alle fonti normative da rispettare sia molto preciso.
Nella lettera f) di questo articolo è contenuto un refuso che va eliminato (le parole "sono esclusi" probabilmente vanno eliminate).
3. Dimissioni della
lavoratrice
(D. Lss. 151/2015) (vedasi lettera allegata del Presidenìe Longobardi)
In
aggiunta, sia consentito ribadire quanto da
noi
sostenuto
in
numerosi interventi e audizioni precedenti: la convalida delle dimissioni può benissimo essere effettuata senza particolari appe santimenti burocratici, tenendo anche conto che si trattadiatti che possono essere molto frequenti.
In particolare abbiamo segnalato le seguenti due modalità alternative.
1) La previsione di un termine di ripensamento a favore del lavoratore dimissionario analogo a quello attualmente previsto
in
materia
di
rinunzie e transazioni
dall'art.2113
cod. civ. (tra scorsi 6 mesi
l'atto
dismissorio si ha per convalidato)
o
anche
in
materia
di
licenziamento dall'art. 6 della L. 60411,966 (trascorsi 60 gg il licenziamento si ha per accettato).
In
questo caso, naturalmente, per evidenti ragioni pratiche, deve trattarsi di un termine molto più breve.
Basterebbe una settimana o al massimo 15 gg per consentire al lavoratore di ripensare sere namente e senza condizionamenti alla sua decisione. In questo modo la convalida awerrebbe
*t*Nl'tu'9 tA"u 'uì"'"" in modo tacito e senza compiere alcun atto ulteriore, quindi nel modo più semplice ma non per questo meno efficace.
2)
Applicazione sulle dimissioni di una marca da bollo che consentirebbe, in modo molto sem plice, di attribuire
all'atto
data certa.
Roma, 11 gennaio 2016 Allegata: lettera protocollo n. 06/Pres.