COMUNE DI ZANICA ORDINANZA N. 5 del 28/12/2015

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COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)
C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC [email protected]
ORDINANZA N. 5 del 28/12/2015
OGGETTO: divieto utilizzo petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere sul territorio
comunale per il periodo 31.12.2015 - 01.01.2016
DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI
GENERE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO
DAL 31 DICEMBRE 2015
AL 01 GENNAIO 2016
IL SINDACO
PREMESSO:
- che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di
capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario
genere;
- che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, derivati
alle persone, nell’utilizzo di simili prodotti
- che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita
trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che in quanto tali, sono in grado di
provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne
venisse fortuitamente colpito;
- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si
limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli
stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali
domestici, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare
in loro una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere
l’orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento
quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia
d’affezione che selvatici, causandone speso il ferimento o la morte per ustioni o
bruciature;
- che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio, ai
sensi dell’art. 3 del DPR 31 marzo 1979 per cui “è attribuita ai Comuni, singoli o
associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a)
e 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione
esercitata dall’Ente nazionale protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio
zootecnico”;
- che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di
incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno a
veicoli, cassonetti, ecc.
- che la Regione Lombardia, con nota del 22/12/2015, a firma dell’Assessore all’ambiente
Claudia Maria Terzi, avente ad oggetto “Inquinamento dell’aria:iniziative connesse al
perdurare delle condizioni di stabilità atmosferica e di accumulo degli inquinanti”, invita i
sindaci a vietare l’uso di fuochi d’artificio, causa condizioni meteoclimatiche (perdurare
di condizioni di forte stabilità atmosferica) che determinano il perdurare di una
situazione anomala per la formazione e l’accumulo degli inquinanti
DATO ATTO che l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di
bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di
lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l’uso incontrollato da persone che spesso
non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, considerata la presenza di bambini e
considerato che tali comportamenti hanno provocato proteste e richieste di emissioni di
appositi atti interdittivi;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e
inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di
responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinchè ciascuno sia pienamente
consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza sua e degli
altri;
CONSIDERATO che in particolare nella notte di Capodanno è uso far esplodere petardi, fuochi
d’artificio ed altro che comunque potrebbero causare danni all’incolumità delle persone,
danneggiamenti agli edifici, nonché pericolo di incendio;
DATO ATTO che il Regolamento di Polizia Urbana, all’articolo 5, prevede che nessuno può,
senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e
simili o fare accensioni;
RITENUTO di ribadire il divieto di utilizzo di petardi, botti, artifici pirotecnici anche nella notte
di capodanno, al fine di evitare comunque grave pericolo per l’incolumità pubblica che si
determinerebbe consentendo lo sparo di petardi e simili;
RILEVATO che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste
dall’art. 7 della L. 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità delle persone,
ai sensi dell’art. 13 di tale legge;
VISTO l’art. 54, comma 4, del D.Lgs 267/2000, che attribuisce al Sindaco il compito di
emanare gli atti contingibili ed urgenti necessari per la tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica;
VISTO l’art. 7bis del D.Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 3 del DPR 31/03/1979;
VISTO l’art. 659 del Codice Penale;
ORDINA
ai fini della tutela dell’incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché
per la sicurezza urbana, inquinamento dell’aria, ai fini del rispetto delle norme che regolano la
convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio
divieto assoluto di utilizzo di petardi, botti e artificio pirotecnico di qualsiasi genere,
anche se di libera vendita, su tutto il territorio comunale, per il periodo dal 31
dicembre 2015 al 01 gennaio 2016.
Le violazioni a quanto sopra stabilito, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria
da € 50,00 ad € 500,00, ai sensi del’art. 66, comma 6 e 8 del vigente Regolamento di Polizia
Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 7 del 11/04/2008, fatta salva,
ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.
Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico
utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell’art. 13 della L. 689/81 e s.m.i. e la successiva
confisca ai sensi dell’art. 20, comma 5.
Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che
commercializzano “declassificati” contraffatti, saranno perseguiti a termine di legge.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.
Avverso la presente ordinanza chiunque via abbia interesse potrà proporre:
- ricorso gerarchico al Prefetto di Bergamo, entro 30 gg dalla pubblicazione della presente
ordinanza all’Albo del Comune;
- ricorso al TAR di Brescia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza
all’Albo del Comune;
-
ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo del Comune
IL SINDACO
Locatelli Luigi
RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Zanica dal
28/12/2015 al 28/12/2015 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267
Zanica, 28/12/2015
Il Messo Comunale
Fioroni Alessandro