Policlinico S.Orsola

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Transcript Policlinico S.Orsola

CONVENZIONE TRA
L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA – POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI (C.F. 92038610371 – P.I.
02553300373) – di seguito denominata AOSP BO, con sede legale in Bologna, Via Albertoni n. 15, nella persona del Dirigente
Responsabile Affari Generali Istituzionali e Convenzioni, Dott.ssa Luisa Capasso, delegata con delibera n. 197 del 24/5/2013 dal Dott.
Sergio Venturi, Direttore Generale e Legale Rappresentante,
E
l’ISTITUTO DI MEDICINA CENTRO ELEONORA (C.F e P.I 00248620874) di seguito denominato I.M.R. Centro Eleonora con sede a
Castelvetrano (TP) via G. Pergolesi n. 5, nella figura del Dott. Alessandro Russo, Amministratore Delegato,
PREMESSO
che l’art. 43 della Legge n. 449 del 27/12/97 prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti/convenzioni con
soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
che detti contratti/convenzioni devono essere comunque stipulati dopo averne valutato il reciproco interesse rispetto ai principi di
pubblico servizio e di non conflittualità dei fini, avendone comunque l'Azienda pubblica un ritorno per le finalità previste al comma 1
dell'art. 43 sopraccitato;
che il regolamento aziendale dell’AOSP BO, di cui a delibera 239 del 30.12.2010, di applicazione dell’art. 43 contiene le specifiche
modalità operative di gestione delle prestazioni riconducibili all'art. 43 della Legge n. 449/97;
che l’AOSP BO ritiene di poter soddisfare la richiesta del I.M.R. Centro Eleonora del 11/6/2014, agli atti al Prot. Gen. n. 18532/2014
dell’AOSP BO;
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1 - OGGETTO
L’AOSP BO si rende disponibile a fornire al I.M.R. Centro Eleonora la collaborazione specialistica sanitaria di CHIRURGIA APPARATO
DIGERENTE (stomaco, intestino, colon, retto, fegato, pancreas e colecisti) tramite il Dott. Augusto Lauro afferente all’Unità Operativa
Chirurgia Generale e Trapianti diretta dal Prof. A. D. Pinna;
ART. 2 - MODALITA’
L’attività verrà espletata presso l’I.M.R. Centro Eleonora con le seguenti modalità:
• presso le sedi di CASTELVETRANO (TP), SAN GIUSEPPE JATO (PA) e RIBERA (AG);
• max n. 1 accesso / mese;
• al di fuori del complessivo orario di lavoro e dell'impegno di servizio necessario al regolare svolgimento delle attività istituzionali, e
comunque nel rispetto dei principi contenuti nell'atto aziendale dell’AOSP BO;
• tramite volo aereo Bologna / Punta Raisi Palermo – Birgi Trapani;
• spostamenti dall’Aeroporto alle sedi del I.M.R. Centro Eleonora tramite auto;
Il Consulente dell’AOSP BO provvederà a trasmettere periodicamente al Settore Convenzioni dell’AOSP BO l’elenco delle giornate (data e
orari) di attività prestata, mediante posta elettronica all’indirizzo [email protected], al fine di poter provvedere agli adempimenti
conseguenti.
ART. 3 – ASPETTI ECONOMICI
Per l’attività di cui all’art. 2, effettuata da ogni Consulente è fissata la tariffa pari ad € 500,00 / per ogni giornata di presenza.
L’AOSP BO provvederà ad emettere la fattura per l’attività effettuata dai Consulenti, ed l’I.M.R. Centro Eleonora si impegna a corrispondere,
direttamente all’AOSP BO, il corrispettivo addebitato al ricevimento della fattura, secondo le modalità che verranno indicate nella fattura
medesima.
Il I.M.R. Centro Eleonora si fa carico di tutti i costi di trasferta ed alberghieri, provvedendo direttamente alla prenotazione e al pagamento,
senza il coinvolgimento né dei Consulenti né dell’AOSP BO.
ART. 4 - ASSICURAZIONE
I’I.M.R. Centro Eleonora si assume ogni onere assicurativo e di tutela nei confronti di terzi, relativamente alle attività che verranno richieste e
svolte dai Consulenti AOSP BO presso le sedi di cui all’art. 2.
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ART. 5 – NORME DI RADIOPROTEZIONE
Il professionista che svolge le prestazioni di consulenza di cui all’art. 1, per l’attività svolta presso l’ AOSP BO è classificato non esposto.
Pertanto:
Se l’attività di consulenza non comporta l’utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del professionista, nessun atto è dovuto dal Committente.
Se il Professionista durante l’espletamento dell’attività di consulenza, sia esposto al rischio di radiazioni ionizzanti, il Committente dovrà
adempiere a quanto previsto dal D. Lgs. 241/00 e successive modificazioni, facendosi carico di tutti gli oneri, anche economici, derivanti da
questa attività.
Il Committente per quanto di propria competenza (classificazione del consulente tenendo conto della classificazione presso il datore di
lavoro, rilevazione delle dosi, predisposizione e invio della documentazione prevista dalla normativa vigente) e l’U.O. di Fisica Sanitaria
dell’AOSP BO, per le competenze del datore di lavoro previste dalla normativa in materia, sono responsabili della corretta e puntuale
esecuzione di dette norme, secondo modalità da trattare direttamente.
Referente per l’AOSP BO dell'osservanza di quanto sopra e per ogni chiarimento in materia è L’U.O. di Fisica Sanitaria (Segreteria Tel.
051 6363575)
ART. 6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, strumentale allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, l’I.M.R. Centro
Eleonora è Titolare, ai sensi del d. lgs. 196/2003 (cd. codice della privacy).
Il Consulente, autorizzato a svolgere l’attività oggetto della presente convenzione, è nominato dall’I.M.R. Centro Eleonora incaricato di
trattamento, ai sensi dell’art. 29 del codice della privacy, con il conseguente obbligo del Titolare di determinare i compiti in modo analitico e
di assegnare istruzioni scritte.
Inoltre, l’I.M.R. Centro Eleonora nomina, nel contesto della presente convenzione, l’AOSP BO incaricata di trattamento ai sensi dell’art. 29
del codice della privacy limitatamente allo svolgimento delle attività inerenti il procedimento di fatturazione. Per consentire tali operazioni
invierà, pertanto, unicamente i dati necessari ed indispensabili a portare a compimento tale procedimento.
ART. 7 - VALIDITA’
La presente convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2014.
Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente per iscritto.
La presente convenzione può essere disdetta anche prima della scadenza, previa comunicazione scritta di una delle parti un mese prima
della data di cessazione.
ART. 8 - FORO COMPETENTE
In caso di controversie inerenti la presente convenzione, è competente in via esclusiva il FORO di BOLOGNA.
ART. 9 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO
Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 del DPR 26/4/1986 N. 131. TARIFFE - parte seconda.
Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione.
Il presente accordo è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, Tariffa, parte prima - allegata al D.P.R 642/72, così come
disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/3/2002 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.
L'imposta di bollo è a carico del beneficiario delle prestazioni.
Letto, approvato e sottoscritto
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
POLICLINICO SANT’ORSOLA - MALPIGHI
su delega del Direttore Generale
ISTITUTO DI MEDICINA
“CENTRO ELEONORA”
L’Amministratore Delegato
Dott. Alessandro Russo
Il Dirigente Responsabile
Affari Generali Istituzionali e Convenzioni
Dott.ssa Luisa Capasso
Castelvetrano, ______________________
Bologna,. ____________________
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