Circolare n. 3 - UIL del Trentino

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Transcript Circolare n. 3 - UIL del Trentino

Studio Facchinelli e Associati
Andrea Facchinelli
Dottore Commercialista
Marco Franzoi
Lorenza Realis Luc
Consulenti del Lavoro
Circolare n. 3 del 28 gennaio 2015
1. Detrazioni d’imposta 2015
Da gennaio 2012 è venuto meno l’obbligo della presentazione annuale della richiesta di
applicazione delle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia da parte dei lavoratori
dipendenti.
Continueremo pertanto ad applicare le detrazioni d’imposta precedentemente richieste e
risultanti dal cedolino paga dello scorso dicembre.
Ricordiamo che ogni evento che rileva ai fini del diritto a fruire delle detrazioni deve
essere tempestivamente comunicato dal dipendente al datore di lavoro.
La mancata comunicazione delle variazioni è punita, in capo al dipendente, con apposita
sanzione amministrativa (da 258,00 a 2.065,00 euro).
Pur non essendo obbligatorio presentare una nuova dichiarazione per le detrazioni in
oggetti riferita all’anno 2014, ritenendo opportuno avere conferma da parte di ciascun
dipendente dei dati fino ad oggi comunicati, abbiamo predisposto e vi consegneremo nei
prossimi giorni i moduli compilati con i dati in nostro possesso nonché le istruzioni per la
compilazione.
Vi preghiamo di volerci restituire al più presto gli stessi moduli, correttamente completati
e sottoscritti, solo nel caso siano intervenute delle modifiche.
Alleghiamo inoltre alla presente un modulo di richiesta delle detrazioni in bianco, con le
relative istruzioni di compilazione, che dovrà essere utilizzato dai dipendenti neo assunti
o per comunicare eventuali variazioni.
Ricordiamo che rimane obbligatoria l’indicazione del codice fiscale per ciascun familiare
a carico per cui si richiedono le detrazioni.
2. Autoliquidazione dei premi INAIL 2014/2015
Assieme ai cedolini paga di gennaio 2015, consegniamo il prospetto di calcolo dei premi
INAIL dovuti a saldo per l’anno 2014 e in acconto per l’anno 2015, come previsto dalle
vigenti disposizioni sull’autoliquidazione dei premi.
L’importo dei premi dovuti all’INAIL è già inserito nella sezione “altri enti” del modello
F24, da versare entro il prossimo 16 febbraio.
Per i datori di lavoro che hanno chiesto il versamento rateale l’importo riportato nel
modello F24 corrisponde alla prima rata. Alle prossime scadenze (18 maggio, 20 agosto
e 16 novembre) provvederemo automaticamente ad inserire nei modelli F24 le rate
successive.
Come di consueto provvederemo ad inviare alla sede INAIL competente il modulo di
denuncia delle retribuzioni corrisposte nell’anno 2014 (Mod. 10 SM) in via telematica.
Successivamente Vi consegneremo copia cartacea della denuncia con gli estremi
dell’avvenuta ricezione da parte dell’INAIL.
3. Versamento a saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
Via Manzoni 16
38122 Trento
Tel.: 0461 273030
Fax.: 0461 230360
P.Iva: 01464580222
Cassa Rurale Lavis
IT 31 E 08120 01800
000002346212
Come noto, con decorrenza dal gennaio 2002, sono state modificate le modalità di
tassazione del TFR.
In particolare, la rivalutazione che i lavoratori dipendenti maturano ogni anno
sull’ammontare del TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente, deve essere
assoggettata all’ imposta sostitutiva dell’11 per cento.
Lo scorso 16 dicembre 2014 è stato versato l’acconto nella misura del 90 per cento delle
rivalutazioni maturate nell’anno precedente, mentre entro il prossimo 16 febbraio 2015
dovrà essere versato il saldo.
Nel prospetto del trattamento di fine rapporto, consegnatovi nei giorni scorsi, viene
evidenziato l’importo complessivamente dovuto a titolo d’imposta sostitutiva mentre
l’importo da versare a saldo è stato inserito nel modello F24 da versare entro il prossimo
16 febbraio.
4. Autovetture in uso promiscuo a dipendenti ed amministratori
Le autovetture concesse ai dipendenti ed amministratori in uso promiscuo (non solo per
esigenze di servizio ma anche per l’uso personale), costituiscono retribuzione in natura
soggette a tassazione.
Il valore tassabile è determinato, ai sensi dell’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, in
misura pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale
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di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tariffe
elaborate dall’ACI entro il 30 novembre di ciascun anno e recepite con decreto
ministeriale pubblicate entro dicembre con effetto dal periodo d’imposta successivo.
Dovendo aggiornare detti importi, preghiamo tutte le aziende che concedano autovetture
in uso promiscuo ai dipendenti, di segnarci, oltre al nominativo del dipendente o
amministratore che gode del beneficio, i dati completi dell’autovettura concessa in uso
(marca, modello, alimentazione, cilindrata).
5. Stabilizzazione bonus 80,00 euro
La Legge di stabilità 2015 ha reso strutturale il bonus 80 euro, originariamente introdotto
limitatamente al 2014, adeguandone l’importo su base annua da 640,00 euro del 2014 a
960,00 euro per il 2015.
Il bonus continua ad essere gestito come un credito da riconoscere in busta paga, in
relazione alla durata del periodo di lavoro, subordinatamente alla presenza contestuale
di un reddito complessivo annuo non superiore a euro 26.000,00 e all’esistenza di
un’imposta positiva, al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente
Dal 2015, l’importo annuo del bonus spettante, in funzione del reddito complessivo del
contribuente, è determinato secondo le seguenti modalità:
REDDITO ANNUO COMPLESSIVO
RC < 24.000
24.000 < RC < 26.000
BONUS POTENZIALMENTE SPETTANTE
euro 960
euro 960 x (26.000 – RC)
2.000
Anche nel 2015 il bonus è erogato in via automatica dai sostituti d’imposta al verificarsi
delle condizioni richieste.
Poiché il riconoscimento del bonus è subordinato al rispetto di un limite di reddito
complessivo (non superiore a 26.000,00 euro), al raggiungimento del quale concorre,
non solo il reddito di lavoro dipendente e/o assimilato corrisposto dal sostituto d’imposta
(datore di lavoro e/o committente) che effettua la verifica di spettanza del predetto
bonus, ma anche eventuali altri redditi posseduti dal lavoratore (derivanti, ad esempio,
da altri rapporti di lavoro intercorsi nel 2015 ovvero redditi di diversa natura rispetto a
quelli indicati come, ad esempio, i redditi da terreni e da fabbricati escluso quello relativo
all’abitazione principale, redditi di capitale, da lavoro autonomo, ecc.), riteniamo
opportuno mettere il dipendente nelle condizioni di fornire indicazioni puntuali in merito
ad eventuali altri redditi posseduti così da determinare una stima del reddito complessivo
il più possibile precisa al fine di evitare attribuzioni di bonus che dovranno essere in
seguito recuperate (tendenzialmente in unica soluzione in sede di conguaglio ovvero di
dichiarazione dei redditi).
Va in ogni caso sottolineato che la comunicazione di tali altri redditi da parte del
lavoratore, è del tutto facoltativa e che, in mancanza, l’azienda procederà, comunque,
alla verifica della spettanza del bonus e al suo eventuale riconoscimento sulla base delle
informazioni in suo possesso.
Alleghiamo l’informativa che potrà essere consegnata ai lavoratori già in forza nonché a
quelli assunti successivamente, con esempio di comunicazione che l’interessato potrà
restituire all’azienda al fine di consentire una più precisa stima del reddito complessivo, e
che l’azienda, ove il dipendente la restituisca compilata, avrà cura di trasmettere in copia
al nostro Studio.
6. Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato
La Legge di stabilità ha inoltre introdotto un esonero contributivo triennale per le
assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2015.
Pur in assenza delle necessarie istruzioni applicative da parte dell’INPS ed interpretative
da parte del Ministero del Lavoro, la norma è già in vigore a tutti gli effetti e pienamente
efficace.
Possono beneficiare dell’esonero contributivo i datori di lavoro privati, indipendentemente dal settore di appartenenza.
L’esonero contributivo si applica alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e
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con riferimento ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015, indipendentemente dalle
caratteristiche soggettive del lavoratore.
L’esonero contributivo non spetta:
• per le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato e di lavoro domestico;
• relativamente ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione
siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
• relativamente ai lavoratori per i quali il nuovo sgravio contributivo sia già stato
usufruito in relazione a precedenti assunzioni con contratto a tempo
indeterminato;
• per i lavoratori che risultino aver avuto in essere un contratto a tempo
indeterminato con l’azienda che procede all’assunzione ovvero con società
controllate o collegate o facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta
persona, nel periodo tra ottobre e dicembre 2014; sono invece ammessi, ad
esempio, precedenti rapporti a tempo determinato, ovvero di collaborazione
coordinata e continuativa, anche a progetto, o con partita iva.
E’ opportuno evidenziare che la Legge di Stabilità 2015 non menziona la possibilità di
fruire dell’esonero anche per le trasformazioni del contratto da tempo determinato a
indeterminato. Pertanto, interpretando in senso stretto le disposizioni di legge, si ritiene
prudenziale, in attesa di appositi chiarimenti interpretativi, risolvere i contratti a termine
alla loro scadenza (o anche in anticipo rispetto alla naturale scadenza) e,
successivamente (anche il giorno dopo), effettuare una nuova assunzione a tempo
indeterminato.
L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro (resta, invece, invariata la contribuzione a
carico del lavoratore):
• per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di un importo di
esonero pari a 8.060,00 euro su base annua;
• con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
• ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Le modalità operative per accedere al nuovo esonero contributivo saranno definite
dall’INPS, con apposita circolare.
7. Certificazione Unica modello CU2015
Facendo seguito e riferimento a quanto già comunicato con la circolare n. 2 del 12
gennaio u.s., segnaliamo che i modelli in oggetto sono stati definitivamente approvati
con provvedimento di data 15 gennaio 2015.
Sia il modello che le istruzioni per la compilazione si possono scaricare dalla sezione
moduli del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
Preme ribadire che:
• le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente saranno predisposte ed
inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate a cura del nostro Studio;
• le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
dovranno, di norma, essere predisposte ed inviate all’Agenzia dal soggetto al
quale è affidata la contabilità aziendale o direttamente dall’azienda se abilitata ai
servizi Entratel e Fisconline.
Le aziende che tengono internamente la contabilità e che non siano in grado di
provvedere autonomamente alla trasmissione telematica delle certificazioni relative ai
redditi di lavoro autonomo, potranno chiedere al nostro studio di provvedere al solo invio
telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nei modelli CU2015 da loro già
predisposti e consegnati ai lavoratori autonomi.
Consigliamo tali aziende di verificare con la propria software-house la possibilità sia di
ottenere le certificazioni che di poter provvedere direttamente all’invio telematico, e, nel
caso non fosse possibile, di contattarci per concordare modalità e tempistiche del nostro
servizio.
Distinti saluti.
Studio Facchinelli e Associati