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Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 61
26.02.2014
Rivalutazione partecipazioni e
criticità della perizia
Categoria: Rivalutazione
Sottocategoria: Terreni e partecipazioni
Con l’art. 1, comma 156, Finanziaria 2014, il Legislatore ha riaperto la possibilità di rideterminare il costo
di acquisto di terreni e partecipazioni, non in regime di impresa, alla data dell’01.01.2014.
La rivalutazione delle partecipazioni consentirà a persone fisiche, società semplici ed equiparate, enti
non commerciali e soggetti non residenti di ridurre o eliminare la tassazione ordinaria, ex art. 67, D.P.R.
22.12.1986, n. 917, sulle plusvalenze conseguibili dalla cessione delle partecipazioni detenute.
Particolare attenzione deve essere posta alla redazione della perizia e a tutte le peculiari caratteristiche
che presenta.
Premessa
Con l’art. 1, comma 156, la Legge di Stabilità 2014 ripropone le agevolazioni
fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001 riguardanti
la rideterminazione:
ƒ
del valore di acquisto delle partecipazioni, detenute da persone fisiche
non
esercenti
attività
di
impresa,
non
negoziate
in
mercati
regolamentati;
ƒ
dei terreni edificabili e con destinazione agricola, detenuti dalle persone
fisiche.
I nuovi termini riguardano:
¾
i beni, che devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2014;
¾
il versamento dell'imposta sostitutiva, che deve essere effettuato
entro il 30 giugno 2014;
¾
le perizie, che dovranno essere giurate entro il 30 giugno 2014 (la
perizia di stima deve essere redatta e asseverata dai professionisti
individuati negli artt. 5 e 7 della L. 448/2001);
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¾
Imposta
sostitutiva
la data di riferimento dei valori, che è quella del 1° gennaio 2014.
L’imposta sostitutiva si calcola applicando al valore del terreno/partecipazione
risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:
9 2% per le partecipazioni non qualificate;
9 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
In merito si rammenta che:
¾ partecipazione non qualificata
rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto
esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero al 25% del capitale o
patrimonio sociale (2% in caso di partecipazioni in società quotate);
¾ partecipazione qualificata
rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto
esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero al 25% del capitale o
patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate).
Caratteristica
della
rivalutazione
delle
partecipazioni
La rivalutazione delle partecipazioni si caratterizza per i seguenti aspetti:
¾ rilevanza del valore (costo) rideterminato ai fini del calcolo della
plusvalenza, ex art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR;
¾ irrilevanza fiscale della minusvalenza, derivante dalla cessione di una
partecipazione rivalutata;
¾ possibilità di effettuare una rivalutazione parziale. In tal caso, l’imposta
sostitutiva dovuta (2-4%) è quantificata in base alla tipologia di
partecipazione (non qualificata/qualificata) posseduta alla data di
riferimento (01.01.2014);
¾ possibilità di effettuare la rivalutazione anche in caso di cessione della
partecipazione prima del giuramento della perizia di stima, ma solo
qualora il contribuente applichi il regime della dichiarazione.
Perizia
Ai fini dell’asseverazione, la perizia può essere presentata presso:
9
la Cancelleria del Tribunale,
9
un ufficio del Giudice di Pace,
9
un notaio.
La perizia e i dati dell’estensore della stessa, devono essere conservati dal
contribuente ed esibiti o trasmessi all’Amministrazione Finanziaria, in caso di
richiesta.
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Per quanto riguarda in particolare la rivalutazione di una partecipazione:
9 la perizia:
− deve essere riferita all’intero patrimonio sociale. Il valore
della partecipazione va individuato avendo riguardo alla
frazione di patrimonio netto della società/associazione. Tale
passaggio esclude che possano essere stimati dal perito
plusvalori inerenti a premi di maggioranza o, al contrario,
che il valore della partecipazione possa essere deprezzato a
causa del suo essere di minoranza;
− può essere redatta anche successivamente alla cessione
della partecipazione, ancorché entro il 30.06.2014, qualora il
contribuente determini l’imposta sostitutiva dovuta in sede
di mod. Unico. La stessa deve, invece, essere predisposta
antecedentemente alla cessione, qualora il contribuente opti
per l’applicazione dell’imposta sostitutiva tramite un
intermediario (risparmio amministrato);
9 il costo della perizia:
− è deducibile dal reddito d’impresa della società/ente in
quote costanti nell’esercizio e nei 4 successivi, qualora la
perizia sia stata predisposta per conto della società;
− incrementa il costo rivalutato se la perizia è stata
predisposta per conto dei soci.
Redazione
della perizia
Per quanto riguarda nello specifico la redazione della perizia, si fa presente
che:
¾ il Legislatore fiscale non ha previsto l'applicazione di un particolare
metodo per questo tipo di perizie, lasciando all'esperto designato la
scelta.
¾ la scelta della metodologia valutativa avviene solitamente sulla base
della
tipologia
dell'azienda
oggetto
di
stima
(dimensioni,
caratteristiche, settore, modello di business, ecc.), senza trascurare
l'andamento delle performance degli ultimi anni. Questi dovrebbero
essere i parametri che dovrebbero guidare l'esperto nella scelta del
metodo, non certo la preferenza di un metodo perché dà un risultato
finale prossimo al valore voluto dal cliente;
¾ in riferimento alle metodologie basate sui flussi, va detto che:
9
la metodologia finanziaria sarà preferibile nel caso di
imprese di rilevanti dimensioni, con flussi di una certa entità,
quantificati sulla base di budget aziendali, aventi elevato
grado di attendibilità;
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le metodologie reddituali potranno, invece, essere adottate in
presenza di imprese con buona redditività, e in cui vi è una
bassa incidenza di immobilizzazioni materiali;
9
le metodologie patrimoniali e miste, solitamente molto
utilizzate per le perizie da capital gain per il loro grado
elevato di "oggettività", saranno indicate, invece, per imprese
in cui vi è un'importante presenza di immobilizzazioni
materiali o in presenza di flussi reddituali negativi; in
quest'ultimo caso, in particolare, frequente è l'adozione della
formulazione della rivalutazione controllata dei cespiti.
¾ anche convenendo che le metodologie patrimoniali hanno il pregio di
consentire una stima riscontrabile, è imprescindibile, comunque,
l'effettuazione di un'idonea verifica reddituale al fine di accertare la
presenza di avviamenti positivi o negativi (attraverso il metodo misto,
oppure avvalendosi della "prova patrimoniale", volta a verificare se la
redditività aziendale sia in linea con il costo del capitale).
L'idea di fondo da tenere presente, è quella di un'esposizione dei
ragionamenti chiara, esaustiva e ordinata, che sia idonea per una
comprensione completa da parte di un lettore non tecnico.
Senza l'esposizione di tutti i dati e le informazioni utilizzati, il lettore non
può convincersi del ragionamento contenuto nella perizia.
Un errore frequente che spesso i valutatori meno esperti compiono, è quello di
non indicare nella relazione le fonti da cui provengono i dati utilizzati, ossia i
riferimenti dottrinali e normativi. Ciò appare, invece, fondamentale per la
"tenuta" della perizia e per dimostrare che l'intento del perito è di eliminare,
per quanto possibile, le scelte discrezionali e gli elementi di soggettività.
E', inoltre, importante dimostrare che il valutatore non solo conosce le
metodologie valutative, ma che è aggiornato ed allineato alla migliore
dottrina, ai principi di valutazione internazionali e nazionali.
Vediamo, nella tabella di seguito alcuni esempi di fraseologie carenti con le
relative proposte alternative.
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ESEMPI di FRASEOLOGIA CARENTE nel CORPO della RELAZIONE
Fraseologia carente
Possibile fraseologia corretta
L'arco
temporale
di
attualizzazione di 5 anni,
scelto dal perito, è stato
scelto
tenendo
in
considerazione
che
le
previsioni
della
prassi
aziendalistica individuano
in 5 anni il periodo più
congruo.
L'arco temporale di attualizzazione è stato
scelto tenendo in considerazione che le
previsioni della prassi aziendalistica, per la
metodologia applicata, individuano in 5-8
anni
il
periodo
più
congruo.
Da un lato va sottolineato che l'evoluzione
della prassi aziendalistica, negli ultimi anni,
ha portato ad un'estensione di tale arco
temporale, anche fino a 10 anni (si veda al
riguardo, fra tutti, il libro del prof. ....., titolo,
editore,
anno,
pag.
.....).
Dall'altro lato, occorre tener conto della crisi
a livello macroeconomico di questi anni che
ha portato a considerare orizzonti temporali
più brevi (si veda al riguardo, fra tutti, il libro
del prof......, titolo, editore, anno, pag......).
Nel caso in esame, non essendo presente il
requisito della stabilità dei flussi nel tempo
(comprovato
dall'andamento
delle
performance degli ultimi esercizi di analisi) e
non essendo disponibile un attendibile
budget per gli esercizi a venire, si è preferito
optare per un orizzonte temporale di 5 anni.
Nell'applicare
la
metodologia mista, si è
utilizzato un tasso di
attualizzazione
del
sovrareddito
del
7%,
determinato
da
una
componente
legata
al
rendimento di investimenti
alternativi privi di rischio,
cui
si
aggiunge
una
maggiorazione legata al
rischio d'impresa.
Nell'applicare la metodologia mista, occorre
premettere che la scelta del tasso di
attualizzazione
del
sovrareddito,
è
argomento molto dibattuto in dottrina. Se,
infatti, la soluzione tradizionalmente
proposta dal metodo U.E.C. prevede
l'eguaglianza fra tasso di attualizzazione e
tasso di capitalizzazione, c'è chi sostiene che
il tasso di attualizzazione debba essere un
tasso risk-free (fra tutti.....), e chi, invece, opta
per un tasso di attualizzazione superiore a
quello di capitalizzazione, data la maggiore
rischiosità del sovrareddito (si veda.....). Nel
caso in esame, si è preferito il secondo
orientamento
in
quanto...
Conseguentemente, il tasso applicato, pari al
7%, è determinato da una componente del
3%, legata al rendimento di investimenti
alternativi privi di rischio (si è fatto
riferimento al rendimento dei titoli.....
al.../.../...), cui si aggiunge una maggiorazione
legata al rischio d'impresa del 4% come di
seguito conteggiata:….
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L'adozione
delle
due
metodologie scelte, ha
portato
alle
seguenti
valutazioni:
- metodo patrimoniale
semplice: euro 100.000,
- metodo misto: euro
120.000, da cui deriva una
valutazione media pari ad
euro 110.000.
L'adozione delle due metodologie scelte, ha
portato
alle
seguenti
valutazioni:
- metodo patrimoniale semplice: euro
100.000,
metodo
misto:
euro
120.000.
La divergenza riscontrata nelle due
metodologie è riconducibile al fatto che...
Conseguentemente, il perito, nel caso in
esame, ha ritenuto di dover mediare i due
risultati dando pari dignità alle due
metodologie,
senza
privilegiare
una
metodologia rispetto all'altra. Si è ritenuto
quindi che il valore attribuibile al capitale
economico della società al.../.../..., sia pari ad
euro 110.000.
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