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Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N.
37
27.01.2017
Porte aperte fino al 30.06 per la
rivalutazione di terreni e
partecipazioni
Categoria: Finanziaria
Sottocategoria: Legge di Bilancio 2017
A cura di Matilde Fiammelli
La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni riapre nuovamente i termini di accesso.
Le persone fisiche, società semplici, associazioni professionali e gli enti non commerciali che alla data
del 1.1.2017 possiedono terreni o partecipazioni sociali possono rideterminare il costo di acquisto di detti
beni. Ciò è finalizzato alla determinazione della plusvalenza la quale può notevolmente ridursi in fase di
cessione, da parte dei soggetti che hanno proceduto alla rivalutazione, determinando quindi un notevole
minore esborso di imposte su detta valore generatosi.
Premessa
La Legge di Bilancio per il 2017 ha prorogato nuovamente al 30.06.2017 la possibilità
di rideterminare il costo di acquisto di:
 terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed
enfiteusi;
 partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà
e usufrutto posseduti alla data del 1.1.2017 e NON in regime di impresa da:
•
Persone fisiche,
•
Società semplici;
•
Associazioni professionali;
•
Enti non commerciali.
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Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
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Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
GLI ASPETTI GENERALI
Elementi
necessari
Al fine di procedere con la rivalutazione dei beni in questione e al fine quindi di poter
beneficiare di un più elevato valore di acquisto degli stessi sono necessari:
•
la redazione della perizia di stima del bene individuato;
•
il versamento dell’imposta sostitutiva pari all’8% del valore rivalutato.
Il tutto da effettuarsi entro il 30.06.2017:
Rivalutazione
PERIZIA GIURATA
Entro il
30.06.2017
VERSAMENTO
IMPOSTA
SOSTITUTIVA
SOGGETTI INTERESSATI
Sono interessati dalla possibilità di rideterminazione del costo di acquisti di terreni e
partecipazioni:

Persone fisiche;

Società semplici;

Associazioni professionali;

Enti non commerciali.
Entro la data del 30.06.2017 questi soggetti, possono, al fine di beneficiare
dell’agevolazione, procedere con la redazione di una perizia di stima giurata del bene e
procedere al pagamento di un’imposta sostitutiva pari all’8% del valore emergente dalla
perizia giurata.
L’EVOLUZIONE DELL’ALIQUOTA NEGLI ANNI
In effetti la possibilità di beneficiare della rideterminazione del costo di acquisto di
terreni e partecipazioni è una misura più e più volte riproposta negli anni che con il
passare del tempo è divenuta più cara infatti, come si vede di seguito:
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Rivalutazioni
Rivalutazione
Rivalutazione
Rivalutazione
ante 2015
1.1.2015
1.1.2016
1.1.2017
2%
4%
8%
8%
Partecipazioni
non qualificate
Partecipazioni
qualificate
Terreni
4%
8%
4%
Partecipazione
Qualificata
Non qualificata
È QUALIFICATA Se rappresenta una
Una
percentuale superiore al 20% (2% per
QUALIFICATA se rappresenta una
società quotate) dei diritti di voto
percentuale pari o inferiore al 20%
esercitabili in assemblea ordinaria
(2% per società quotate) dei diritti di
ovvero al 25% (5% per società quotate)
voto
del capitale o patrimonio sociale.
ordinaria ovvero al 25% (5% per
partecipazione
esercitabili
in
è
NON
assemblea
società quotate) del capitale o
patrimonio sociale.
LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI
I soggetti di cui sopra ed interessati dalla possibilità di rivalutazione procedendo con la
rideterminazione del costo di acquisto, soprattutto per terreni posseduti da molto
tempo, possono all’atto della vendita contare su un valore di acquisto eventualmente
più alto da confrontare, ai fini del calcolo della plusvalenza (art. 67, TUIR) con il
corrispettivo ricevuto. Inoltre, cosa non da poco, è concessa anche la possibilità di
procedere a rivalutazione anche di terreni ormai ceduti al momento della perizia.
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Ciò è possibile poiché la dichiarazione dei redditi da cui emerge la plusvalenza viene
solitamente compilata l’anno successivo alla cessione del terreno medesimo (si veda
al proposito il contenuto della Ris. 53/E/2015, con la quale l’Agenzia delle Entrate,
andando in senso contrario ai propri precedenti orientamenti afferma proprio l’efficacia
di una perizia successiva alla cessione del terreno).
I casi particolari
Esproprio: la teoria sostenuta dalla Ris. 53/E è applicabile anche in caso di esproprio
del terreno per fini pubblici, a patto però che il contribuente opti per la tassazione
ordinaria (potendo lo stesso anche optare per una tassazione separata, in questo
caso non avrà efficacia la rivalutazione).
Comunione: vige la possibilità di rivalutare i terreni posseduti in comunione pro
indiviso anche solo per volontà di alcuni e non tutti i comproprietari. Il singolo
comproprietario, in questo caso dovrà comportarsi come illustrato poco sopra e
quindi versare sulla sua quota (determinata applicando la percentuale di possesso al
valore da perizia) l’imposta sostitutiva dell’8% con le modalità previste.
Terreni in parte edificabili e in parte agricoli: nel caso di terreni in parte edificabile ed
in parte agricoli è possibile limitare la rivalutazione alla sola parte edificabile senza la
necessità di dover provvedere a nuovo accatastamento per la separazione delle due
entità. È necessario tuttavia in questo caso richiamare nella perizia, lo strumento
urbanistico che determina la duplice destinazione del terreno.
LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
Anche le partecipazioni societarie possedute dai soggetti di cui sopra possono godere
della rivalutazione in virtù delle medesime motivazioni previste per i terreni. Di seguito
si elencano le caratteristiche delle rivalutazioni di partecipazioni societarie.
Tratti principali della rivalutazione delle partecipazioni
SITUAZIONE
POSSIBILITÀ DI RIVALUTAZIONE
Rivalutazione anche in caso di
cessione della partecipazione
prima del giuramento della perizia di
stima, qualora il contribuente applichi il
Rivalutazione possibile
regime della
dichiarazione
Rivalutazione parziale
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Rivalutazione possibile
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Rivalutazione partecipazioni oggetto
Rivalutazione possibile
del c.d. “scudo fiscale”
Utilizzo del valore rivalutato nell’ipotesi
di recesso cioè in quelle ipotesi in cui
Rivalutazione NON possibile
la società provveda alla liquidazione
della quota al socio
LE MODALITÀ TECNICHE
In caso di terreni sarà necessario rivolgersi a ingegneri, geometri, architetti, agronomi
ecc.. nel caso di partecipazioni sarà necessario rivolgersi invece, ai fini della redazione
della perizia a: dottori commercialisti, ragionieri, revisori legali dei conti.
TIPOLOGIA DI RIVALUTAZIONE
Terreni
Partecipazioni
SOGGETTO PREPOSTO PER LA PERIZIA
Ingegneri, geometri, architetti, agronomi
ecc..
Dottori commercialisti, ragionieri, revisori
legali dei conti.
IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
Una volta redatta la perizia, entro il 30.06.2017 sarà necessario versare l’imposta
sostitutiva.
Ciò con le possibilità che seguono:
Versamento dell’imposta sostitutiva:
•
in unica soluzione entro il 30.06.17;
•
in tre rate con le seguenti scadenze:
o
30.06.17 (prima rata);
o
30.06.2018 (seconda rata maggiorata degli interessi del 3% dal
30.06.2017);
o
30.6.2019 (per la verità 2.7 cadendo di sabato il 30.06, terza rata
maggiorata degli interessi del 3% dal 30.06.2017).
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Codici tributo -
8055 e 8056 rispettivamente per l’imposta sostitutiva su
partecipazioni e terreni, anno d’imposta 2017.
Un terreno viene rivalutato al valore di 130.000 euro, il contribuente decide di versare
l’imposta sostitutiva in unica soluzione in data 30.06.2017.
L’F24 verrà compilato come segue, considerando che l’imposta sostitutiva è data da:
Euro 130.000 x 8% = 10.400
Nel caso di opzione per tre rate:
10.400/3= 3.466, 67 + 3% a titolo di interesse per dilazione
LE INDICAZIONI DELLA PRASSI – DA RITENERSI ANCORA VALIDE
Il perfezionamento della rivalutazione – le indicazioni della Circ. 47/E/2011
Per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si
considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta
sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.
Infatti, il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai
fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67 del TUIR.
La non considerazione del valore rideterminato non dà diritto al rimborso
dell’imposta sostitutiva - le indicazioni della Circ. 47/E/2011
Coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più
rate della stessa, qualora in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per
effetto della cessione delle partecipazioni o dei terreni non tengano conto del valore
rideterminato, non hanno diritto al rimborso dell’imposta pagata e sono tenuti,
nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti successivi.
Il ricorso a più rivalutazioni per il medesimo bene - le indicazioni della Circ.
47/E/2011
È stato precisato che qualora il contribuente lo ritenga opportuno può rideterminare
il valore delle partecipazione e dei terreni detenuti anche nell’ipotesi in cui abbia già
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in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative. Tale possibilità è
consentita anche nel caso in cui la successiva perizia giurata di stima riporti un valore
inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.
Mancato versamento delle rate successive alla prima – le indicazioni della Circ.
35/E/2004
Il mancato versamento delle rate successive alla prima:
•
non fa venire meno la validità della rivalutazione;
•
comporta l’iscrizione a ruolo degli importi non versati;
•
è regolarizzabile tramite il ravvedimento operoso.
COSA ACCADE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
I dati relativi alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni devono essere indicati
nella dichiarazione dei redditi, rispettivamente nei quadri RM e RT. In particolare i dati
della nuova rivalutazione all’1.1.2017 dovranno essere indicati nella dichiarazione
Redditi 2018.
L’omessa indicazione degli stessi, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella
Circolare 4.8.2004, n. 35/E, non compromette gli effetti della rivalutazione, che rimane
ad ogni buon conto in vigore e valida, essendo la stessa perfezionata con il versamento
dell’intero importo o della prima rata.
Le sanzioni
La predetta omissione è sanzionata da € 250 a € 2.000 ex art. 8, comma 1, D.Lgs. n.
471/97.
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