Atto T0AZJ2 Settore T Ecologia e Ambiente Servizio AU Ecologia e

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Transcript Atto T0AZJ2 Settore T Ecologia e Ambiente Servizio AU Ecologia e

Atto T0AZJ2
Settore
T
Ecologia e Ambiente
Servizio AU
Ecologia e ambiente
U.O.
0063
Acqua, Bonifiche e Fertirrigazioni
Ufficio
TH2O
Acqua, Bonifiche e Fertirrigazioni
C.d.R.
0023
Ecologia e Ambiente
Rinnovo Scar. impianti depuraz. Privati
N. Reg. Decr.
376/2014
N. Protocollo
89745/2014
Data
21/08/2014
1
Oggetto: DITTA: C.V. INTERNATIONAL SRL - CARBONERA.
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI. VOLTURA.
L.R. 33/1985, D.Lgs. 152/2006, PTA/2009.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il decreto n. 218 del 20/04/2011 con cui la
ditta COTTO VENETO GROUP SPA (P.IVA 04348770266), con sede
legale in Via Giotto, 9 a CARBONERA, è stata autorizzata
all'esercizio
dell'impianto
di
depurazione
sito
in
Via
Biban, 52/B a CARBONERA e allo scarico delle acque reflue
industriali
provenienti
dallo
stesso
e
dalla
rete
di
raccolta delle acque di raffreddamento nel Rio Rul;
VISTA la domanda pervenuta in data 13/05/2014, prot. n.
48910 e in data 16/05/2014, prot. n. 50643, con cui la
ditta C.V. INTERNATIONAL SRL
(P.IVA 04646980260), avente
sede legale e operativa in Via Biban, 52/B a CARBONERA,
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chiede
la
voltura
del
suddetto
decreto
a
seguito
di
subentro nella gestione dello stabilimento;
VISTO,
inoltre,
il
contratto
allegato
alla
suddetta
domanda, con il quale la ditta VEN. SOL. GROUP SPA concede
in affitto il ramo d'azienda alla ditta C.V. INTERNATIONAL
SRL;
PRESO
ATTO
della
concessione
idraulica
rilasciata
alla
ditta COTTO VENETO GROUP SPA dal Consorzio di bonifica
Piave in data 27/09/2010, prot. n. 2069;
RITENUTO di chiedere alla ditta C.V. INTERNATIONAL SRL la
presentazione di copia del suddetto atto volturato;
VISTO l'esito dell'istruttoria condotta dagli Uffici;
VISTI la L.R. 33/1985, il D.Lgs. 152/2006, il PTA/2009, la
deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela
delle acque dall'inquinamento del 4/2/1977;
VISTI il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e il Regolamento
provinciale di organizzazione;
DECRETA
ART. 1 - La Ditta C.V. INTERNATIONAL SRL con sede legale e
operativa in Via Biban, 52/B a CARBONERA è autorizzata
allo
scarico delle
acque reflue
industriali provenienti
dall'impianto di trattamento e dalla rete di raccolta delle
acque
di
raffreddamento
annessi
allo
stabilimento,
con
recapito nel Rio Rul, alle seguenti condizioni:
a) gli scarichi devono essere conformi ai limiti previsti
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dalla
tabella
1,
allegato
B,
alle
Norme
Tecniche
di
Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. In particolare
la temperatura dell'acqua scaricata dalla rete di raccolta
delle
acque
di
raffreddamento
deve
essere
tale
da
non
causare, nelle sezioni del corso d'acqua ricettore poste
immediatamente a monte e a valle del punto di scarico, una
variazione superiore a 3°C;
b) i limiti di accettabilità degli scarichi non possono in
alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi
dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;
c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità
devono essere effettuate da un professionista abilitato,
con cadenza:
–
semestrale
sul
refluo
in
uscita
dall'impianto
di
trattamento, per almeno i seguenti parametri: pH, solidi
sospesi totali, COD, cloruri, solfati, piombo, alluminio,
boro,
cromo
totale.
Con
cadenza
annuale
deve
essere
valutato il saggio di tossicità acuta;
– annuale sul refluo in uscita dalla rete di raccolta delle
acque di raffreddamento, per almeno i seguenti parametri:
temperatura,
pH,
solidi
sospesi
totali
e
COD.
In
concomitanza con il prelevamento delle acque scaricate deve
essere rilevata la temperatura del corpo idrico ricettore
nelle sezioni immediatamente a monte e a valle del punto di
scarico.
Gli
esiti
di
tali
misurazioni
devono
essere
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allegati ai referti analitici che devono essere conservati
presso
la
sede
dello
stabilimento,
a
disposizione
dell'Autorità di controllo;
d)
gli
scarichi
devono
essere
accessibili
all'autorità
competente per il controllo a mezzo di appositi pozzetti
con
capacità
di
almeno
50
L
e,
comunque,
idonei
a
permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.
ART. 2 - La pulizia e la manutenzione delle vasche di
decantazione dell'impianto di trattamento vanno effettuate
regolarmente e a impianto inattivo. Dette vasche devono
essere
mantenute
svuotamenti
e
in
efficienza,
pulizie,
in
mediante
maniera
da
periodici
evitare
che
l'eccessiva presenza di fanghi pregiudichi l'efficacia del
processo
di
registrate
depurazione.
nel quaderno
Tali
operazioni
di manutenzione.
devono
essere
Deve, inoltre,
essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono
essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte
a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.
ART. 3 - È vietato immettere nelle reti di raccolta e di
scarico delle acque reflue industriali e di raffreddamento,
nonché
nelle
trattamento,
vasche
reflui
di
decantazione
diversi
da
dell'impianto
quelli
previsti
di
nella
domanda.
ART.
4
-
Qualunque
interruzione,
anche
parziale,
nel
funzionamento dell'impianto di trattamento e della rete di
Pag. 4 di 6
raccolta
delle
acque
di
raffreddamento
deve
essere
comunicata a questa Amministrazione.
ART. 5 - Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dal
ciclo
di
qualora
lavorazione
venissero
stoccati
in
e
dalle
depositati
maniera
da
vasche
di
decantazione,
all'esterno,
impedire
che
devono
il
essere
dilavamento
meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.
ART.
6
–
La
gestione
dei
rifiuti
deve
avvenire
in
conformità a quanto disposto dalla parte quarta del D.Lgs.
152/2006.
ART.
7
–
Entro
120
(centoventi)
giorni
dalla
data
di
ricevimento del presente decreto, la ditta deve presentare
a questa Amministrazione copia della concessione idraulica,
volturata a proprio nome, già rilasciata alla ditta Cotto
Veneto Group Spa dal Consorzio di bonifica Piave.
ART. 8 – Il decreto n. 218 del 20/04/2011 è revocato.
ART. 9 - L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza
del presente decreto, anche mediante accertamento analitico
per verificare il rispetto dei limiti allo scarico.
ART. 10 - Ogni variazione riguardante la titolarità della
ditta nonché la modifica sostanziale dell'impianto o degli
scarichi deve essere preventivamente autorizzata.
ART. 11 - La presente autorizzazione ha validità fino al
20/04/2015 ed è rinnovabile nell'ambito della disciplina
dell'Autorizzazione
Unica
Ambientale
(AUA),
ai
sensi
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dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
ART.
12
-
Sono
fatti
salvi
i
diritti
di
terzi
e
le
autorizzazioni di competenza di altri Enti, con particolare
riferimento a quanto previsto nell'autorizzazione idraulica
allo
scarico
rilasciata
dall'Ente
gestore
del
corpo
recettore.
ART. 13 - Il presente decreto va pubblicato all'Albo di
questa
Amministrazione
e
del
Comune
sede
dello
stabilimento.
SIMONE BUSONI
Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite
posta elettronica certificata o fax.
- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a
mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli
atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.
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