Cass.Pen.41934.14 - Lex and Gaming EUROPEAN UNION

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO
Dott. SILVIO AMORESANO
Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Dott. LORENZO ORILIA
Dott. VITO DI NICOLA
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 26/03/2014
- Presidente - SENTENZA
N. 880/2014
- Consigliere RE3I9S3700 G3ENERALE
- Rel. Consigliere - N
- Consigliere - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avverso l'ordinanza n. 772/2013 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del
14/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
1/sentite le conclusioni del PG Dott. t •
Uditi difensor Avv.;
mrc.,oz
Ritenuto in fatto
Il PM presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa
dal Tribunale di Napoli Sezione del Riesame in data 29 maggio 2013, con la quale veniva annullato
il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo tribunale in data 25 marzo 2013 nei
confronti di Cacace Raffaele per il reato di cui all'art. 4 L. 401/89. Il provvedimento annullato
aveva ad oggetto oltre ai locali svariato materiale della ditta Gold Game di Cacace Raffaele.
Quest'ultima aveva stipulato in data 11 ottobre 2012 un contratto con la società straniera Goldbet
Sportwetten e le giocate rinvenute dalla PG al momento dell'accesso erano tutte relative a detto
bookmaker estero. Ciononostante il sequestro veniva disposto essendo la suddetta ditta sprovvista
della licenza richiesta dall'art. 88 TULPS.
A sostegno del ricorso il PM ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale e vizio di
motivazione.
In particolare, a detta del ricorrente il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente annullato il
suddetto sequestro ritenendo insussistente il reato di cui all'art. 4 L. 401/89 solo sulla base della
discriminazione della società straniera di scommesse da parte dello Stato Italiano.
Secondo la pubblica accusa il Tribunale omesso non ha tenuto conto di un profilo fondamentale: in
ossequio alla giurisprudenza di legittimità nonché alle decisioni della Corte di Giustizia in materia
di scommesse l'attività di intermediazione è legittima sul presupposto che l'intermediario italiano si
limiti a svolgere attività di supporto tecnico e di inoltro dati alla parte contraente senza realizzare
alcuna organizzazione né intermediazione delle scommesse. Ciò non concerne l'attività di raccolta
scommesse per la quale continuano ad essere necessarie le autorizzazioni di cui alla normativa
interna.
Orbene, a detta del PM ricorrente, proprio con riguardo a tale aspetto da ultimo menzionato emerge
il vizio di motivazione: il Tribunale del riesame non ha motivato sul punto sebbene dagli atti
emerga che la parte non ha esibito la licenza di cui all'art. 88 TULPS ed anzi dagli stessi atti si
ricava che la Questura di Napoli ha dato comunicazione dei motivi ostativi al rilascio di detta
licenza.
Ritenuto in diritto
Il ricorso è infondato. Quanto al lamentato vizio di motivazione occorre precisare che il ricorso per
cassazione avverso le misure cautelari reali è possibile esclusivamente per violazione di legge.
Per quanto concerne la censura relativa all'erronea applicazione della legge penale occorre rilevare
che il Cacace quale titolare della Gold Game si occupa della trasmissione di dati relativi a
scommesse su eventi sportivi per la società austriaca Goldbet Sortwetten Gmbh, titolare di licenza
rilasciata dal Governo del Tirolo.
Come è noto nel nostro paese il settore delle scommesse è regolato da una disciplina a doppio
binario secondo un sistema concessorio-autorizzatorio. Il gioco e le scommesse, infatti, sono
oggetto di monopolio dello Stato che ne affida ai privati la gestione mediante una concessione
rilasciata da AAMS, a seguito di appositi bandi di gara, e di una autorizzazione di pubblica
sicurezza disciplinata dall'art. 88 TULPS il cui rilascio è subordinato ad una serie di requisiti
soggettivi indicati all'art. 11 TULPS nonché alla titolarità della concessione AAMS o a specifico
incarico ricevuto da un soggetto concessionario.
Orbene la Gold Game aveva richiesto apposita autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di
offerta al pubblico di reti e servizi al Ministero delle Comunicazioni. Tale autorizzazione, però, gli è
stata negata per i suoi rapporti con la Goldbet Sortwetten Gmbh, non essendo quest'ultima titolare
di una concessione AAMS così come richiesto dall'art. 88 TULPS ai fini del rilascio della suddetta
autorizzazione di PS ma solo di autorizzazione rilasciata dal governo austriaco.
Il suddetto diniego come pure il successivo sequestro si pongono però in contrasto con la
giurisprudenza di legittimità in base alla quale l'art. 4 1. 401/1989 lede i principi comunitari della
libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea sanciti
dagli artt. 43 e 49 TUE, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia Europea (cfr.
sentenza Placanica del 6 marzo 2007 in cause riunite C - 338/04, C -3S9/04 e C - 360/04 e sentenza
Costa e Cifone, in cause riunite C -72/10 e C- 77/10 del 16 febbraio 2002) qualora, come nel caso di
specie, il soggetto incriminato svolga senza autorizzazione di pubblica sicurezza attività organizzata
di intermediazione per l'accettazione e la raccolta di scommesse sportive in favore di una società
straniera che non abbia potuto ottenere in Italia le concessioni o le autorizzazioni richieste dalla
normativa interna a causa del rifiuto dello Stato italiano di concederle e tale rifiuto abbia violato il
diritto comunitario (così Cass., Sez. III, n. 18767/2012).
Di conseguenza in tal caso la suddetta norma va disapplicata (Cass. Sez. III, n. 28413/2012 che ha
disapplicato la disciplina di cui all'art. 4 cit. a seguito della sentenza della Corte di giustizia CE
nelle cause riunite C - 72/10 e C - 77/10 Costa e Cifone).
Dunque poiché l'autorizzazione richiesta dalla Gold Game è stata negata per ragioni discriminatorie
non si può, nel caso in esame, ritenere sussistente il fumus delicti in relazione al reato di cui all'art.
4 1. 401/1989. Ne discende la correttezza dell'annullamento del sequestro preventivo dei beni della
suddetta ditta nonché la necessità di rigettare il presente ricorso.
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso del PM.
Così deciso in Roma in data 26 marzo 2014.
Il Presidente
Il Consigliere estensore
Felice Saverio Mannino
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IL
- 8 OTT 2014
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