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01/01/2015
FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONE CONTRO CESSIONE DI CREDITI D’IMPRESA
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
Sezione 1 – Informazioni su FINDIESEL S.P.A.
La Findiesel S.p.A. è un intermediario finanziario con sede legale ed amministrativa in Bergamo, Via F.lli Calvi 1/D, capitale sociale di
Euro 1.032.000= interamente versato; Codice Fiscale e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Bergamo n. 00712520162,
Partita I.V.A. n. 00712520162, iscritto nell’elenco generale degli intermediari finanziari con il n. 10927 – art. 106 TULB; indirizzo di posta
elettronica: [email protected] ; sito Internet: www.findiesel.it.
Sezione 2 – Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione di anticipazione contro cessione di crediti d’impresa
Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica
Per operazione di anticipazione contro cessione di crediti d’impresa si intende l’operazione con la quale la Findiesel S.p.A. concede
un’anticipazione, anche parziale, sui crediti d’impresa che il cliente, ovvero l’AFFIDATO CEDENTE, ha nei confronti dei propri debitori e
che le vengono quindi ceduti. La cessione si perfeziona con la notifica al debitore ceduto e la relativa sua accettazione. L’anticipo
concesso dovrà essere restituito alla scadenze dei crediti d’impresa ceduti.
La funzione economica dell’operazione è, quindi, di finanziamento del capitale circolante attraverso lo smobilizzo e la gestione del
portafoglio crediti dell’impresa. Gli interessi vengono calcolati con tasso fisso sull’ammontare dell’anticipazione e rappresentano la parte
finanziaria del corrispettivo dovuto alla Findiesel S.p.A..
L’anticipazione può essere anche assistita da garanzie.
Rischi relativi all’operazione di anticipazione contro cessione di crediti d’impresa
Fatti salvi i rischi conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, in genere, essendo l’anticipazione contro la cessione di crediti
d’impresa concessa con la clausola pro solvendo, il cliente non è liberato dal rischio di insolvenza del debitore ceduto.
Inoltre essendo l’anticipazione concessa a tasso fisso, esiste un generico rischio di tasso di interesse, derivante dall'impossibilità di
beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono inoltre manifestare anche rischi legati all'incremento di
commissioni e/o spese a carico del cliente, non imposte dal creditore, a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.
Sezione 3 – Condizioni economiche del servizio e dell’operazione
(N.B. : condizioni massime applicabili)
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Fax. 035-211159
Tasso annuo nominale (anno civile): ………...….. ..12,00%.
Giorni valuta applicati nel conteggio interessi:…… …18 gg.
Commissione di monitoraggio (ove applicata)……….2,00% su valore nominale del credito ceduto.
Spese per lavorazione effetti:……………………... 30,00 Euro per ogni effetto.
Spese per istruttoria apertura di credito:………...500,00 Euro.
Spese fisse: …………………………………………35,00 Euro ad ogni fatturazione.
Spese per ogni insoluto / protesto:…………….… .80,00 Euro oltre al rimborso spese sostenute.
Spese per ogni richiamo o rinnovo titolo:……….. .80,00 Euro.
Spese di sollecito:……………………………………100,00 Euro per ogni lettera e/o telefax.
Spese di messa in mora:……………...................120,00 Euro per ogni lettera e/o telefax.
Eventuali oneri fiscali (imposta di bollo o imposta sostitutiva sul contratto, imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla
clientela): a carico del cliente in base alle tariffe vigenti.
Tasso annuo effettivo globale (t.a.e.g.) / ISC:
per operazioni di importo fino a Euro 5.000,00…………………………… massimo 16,00%;
per operazioni di importo da Euro 5.000,00 fino a Euro 100.000,00…….massimo 14,05%;
per operazioni di importo oltre a Euro 100.000,00…………………….......massimo 10,69%;
Sulle somme non incassate decorrono interessi di mora nella misura del tasso applicato alla anticipazione maggiorato al
massimo di 2 punti percentuali, calcolati dalla data del mancato pagamento fino alla data dell’effettivo incasso. Qualora il
tasso di interesse di mora come sopra determinato si rivelasse superiore a quello indicato come “tasso soglia” dalla
rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura, lo stesso si intende automaticamente ridotto
fino alla misura coincidente con il “tasso soglia” per il periodo di competenza, arrotondata per difetto al centesimo di punto
percentuale.
Cap. Soc. € 1.032.000 i.v.
Tribunale di Bergamo 12522
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Sezione 4 – Clausole contrattuali regolanti l’operazione o il servizio
Il contratto di anticipazione contro cessione di crediti d’impresa è strutturato in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari) sono
indicati tutti i dati economici e finanziari sopra previsti, inclusi gli interessi di mora; nella seconda parte (Condizioni Generali) sono
riportate le clausole contrattuali che disciplinano il rapporto di anticipazione contro cessione dei crediti d’impresa.
Nelle Condizioni Generali di Contratto, sono contenute, tra l’altro, le clausole c.d. “vessatorie”, le quali derogando ai principi generali
dell’ordinamento giuridico necessitano della specifica approvazione scritta che si ottiene mediante la doppia sottoscrizione. Aspetti
specifici del rapporto possono essere regolati anche mediante atti separati.
Principali clausole contrattuali caratterizzanti l’operazione di anticipazione contro cessione di crediti d’impresa
Di seguito si riporta l’elenco ed una breve descrizione delle più significative clausole contrattuali che costituiscono le Condizioni
Generali di Contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto
delle singole clausole così come riportato nelle Condizioni Generali di Contratto.
Termini dell’anticipazione
La Findiesel S.pA. può concedere un’anticipazione, anche parziale, sui crediti d’impresa che l’AFFIDATO CEDENTE (ovvero il cliente)
ha nei confronti dei propri debitori e che vengono ad essa ceduti dall’AFFIDATO CEDENTE.
L’anticipazione concessa dovrà essere restituita alle scadenze dei crediti ceduti, come indicato nelle fatture dell’AFFIDATO CEDENTE,
ovvero negli effetti, negli altri titoli di credito e documenti s.b.f. ad esso intestati o girati.
La Findiesel S.p.A. avrà la facoltà di erogare l’anticipazione concessa qualora sia pervenuta la dichiarazione di accettazione della
cessione da parte del debitore ceduto e sia stata a questi effettuata la notifica della cessione. Sulla somma anticipata decorreranno
interessi convenzionali calcolati dalla data di liquidazione fino alla data di scadenza dei crediti ceduti, oltre ai giorni di valuta indicati
nelle “Condizioni Particolari”.
Revoca dell’anticipazione.
La Findiesel S.p.A. può in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio ridurre o revocare l’anticipazione concessa, senza
necessità di alcun preavviso, con obbligo dell’AFFIDATO CEDENTE all’immediato rimborso degli importi anticipati, ivi inclusi i relativi
compensi, interessi e spese.
Garanzia di esistenza del credito e di solvenza del debitore ceduto (clausola PRO-SOLVENDO) e diritto di rivalsa
Tutte le cessioni si intendono “pro solvendo”, di tal ché l’AFFIDATO CEDENTE è sempre garante dell’esistenza del credito ceduto
nonché della solvibilità del debitore ceduto. In ragione della natura “pro solvendo” la cessione non pregiudica il diritto della Findiesel
S.p.A. di esercitare la rivalsa nei confronti dell’AFFIDATO CEDENTE né quello di esercitare ogni altra azione ad essa spettante sia
verso l’AFFIDATO CEDENTE sia verso gli altri eventuali coobbligati. Nell’ipotesi in cui si ritenesse di agire nei confronti del debitore
ceduto per il recupero dei crediti insoluti, la Findiesel S.p.A. ha diritto di rivalersi nei confronti dell’AFFIDATO CEDENTE per ottenere il
rimborso delle spese legali e di tutte le altre spese sostenute, oltre agli interessi di mora.
Obblighi dell’Affidato Cedente
L’AFFIDATO CEDENTE deve consegnare alla Findiesel S.p.A. tutti i documenti probatori ed accessori del credito d’impresa (ivi
compresi gli eventuali effetti cambiari emessi dal debitore ceduto) al momento della cessione che dovrà essere effettuata
dall’AFFIDATO CEDENTE esclusivamente con la sottoscrizione di moduli predisposti dalla Findiesel S.p.A. e nei quali dovranno essere
riportati gli elementi delle fatture o dei documenti che hanno originato il credito d’impresa.
L’originale della/e fattura/e e/o dei documenti dovrà/anno essere trasmessa/e al debitore ceduto a cura dell’AFFIDATO CEDENTE e
dovrà/anno riportare, oltre alle indicazioni del materiale e/o del servizio fornito e del prezzo, anche i termini e le modalità di pagamento.
L’AFFIDATO CEDENTE non potrà conferire a terzi alcun mandato a riscuotere i crediti d’impresa ceduti alla Findiesel S.p.A., né
compiere alcun atto di disposizione dei crediti stessi.
L’AFFIDATO CEDENTE è tenuto ad eseguire tutte le formalità richieste dalla Findiesel S.p.A. sia per portare la cessione a conoscenza
del debitore e dei terzi, sia per consentire alla Findiesel S.p.A. le azioni giudiziali e stragiudiziali da questa ritenute opportune. In ogni
caso, l’AFFIDATO CEDENTE autorizza la Findiesel S.p.A., a provvedere direttamente ed autonomamente alla notifica delle singole
cessioni ai rispettivi debitori ceduti, al fine e per gli effetti di cui all’art. 1264 C.C.
Nel caso in cui le modalità di pagamento prevedessero l’emissione di ricevute bancarie, l’AFFIDATO CEDENTE autorizza sin d’ora la
Findiesel S.p.A. ad emettere le ricevute stesse a proprio favore ed a mandarle all’incasso. Analogamente, se il pagamento dei crediti
ceduti avvenisse in tutto o in parte tramite titoli di credito emessi a favore dell’AFFIDATO CEDENTE o ad esso girati, la Findiesel S.p.A.
è autorizzata ad apporvi la girata, anche per quietanza, in nome e per conto del medesimo.
Qualora il debitore ceduto erroneamente eseguisse il pagamento del credito nelle mani dell’AFFIDATO CEDENTE, questi è obbligato a
trasmettere immediatamente alla Findiesel S.p.A., tutte le somme, gli eventuali titoli indebitamente girati ed i valori ricevuti.
Se per qualsiasi motivo le somme relative al credito ceduto non venissero pagate alla scadenza, l’AFFIDATO CEDENTE è obbligato a
rimborsare immediatamente ed a semplice richiesta della Findiesel S.p.A. l’importo rimasto insoluto, restando in semplice facoltà della
Findiesel S.p.A. proporre ogni eventuale azione giudiziale ed extragiudiziale nei confronti del debitore ceduto. Sugli importi capitali
rimasti insoluti, a partire dalla data di scadenza del credito sino all’effettivo saldo e senza bisogno di alcuna formalità, saranno applicati
interessi di mora.
Destinazione delle somme incassate
Le somme incassate dalla Findiesel S.p.A. in virtù della cessione sono portate ad estinzione o decurtazione dell’anticipazione di cui
trattasi, inclusi i compensi, gli interessi, le spese ed ogni altro accessorio dovuti per l’anticipazione in forza del contratto. Le medesime
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somme possono, ugualmente, essere oggetto di compensazione con ogni altro credito presente o futuro o essere trattenute, quale
deposito cauzionale infruttifero, a garanzia del buon fine delle somme non tempestivamente pagate.
L’eventuale eccedenza risultante dalla compensazione di cui sopra viene liquidata all’AFFIDATO CEDENTE.
Facoltà di cessione a imprese terze
La Findiesel S.p.A. si riserva la facoltà di ricedere a imprese terze i crediti d’impresa acquistati.
Durata del contratto e facoltà di recesso
Il contratto ha durata indeterminata e termina nel momento in cui tutte le ragioni di credito della Findiesel S.p.A. nonché tutte le
obbligazioni sorte in virtù del contratto sono soddisfatte. L’AFFIDATO CEDENTE ha la facoltà di recedere dal presente contratto in
qualsiasi momento dandone comunicazione scritta mediante raccomandata A/R alla Findiesel S.p.A., sempre che abbia provveduto a
soddisfare tutte le ragioni di credito della Findiesel S.p.A. e le obbligazioni come sopra riportate.
La Findiesel S.p.A. ha la facoltà di recedere in ogni tempo, dandone comunicazione scritta all’AFFIDATO CEDENTE a mezzo
raccomandata A.R., senza obbligo di motivazione né di preavviso. In qualsiasi caso di interruzione del rapporto contrattuale
l’AFFIDATO CEDENTE dovrà restituire immediatamente gli importi anticipati al netto di quanto già incassato dalla Findiesel S.p.A., ivi
inclusi i relativi compensi, interessi e spese. In difetto di restituzione, le somme eventualmente incassate dalla Findiesel S.p.A.
successivamente all’interruzione del contratto saranno trattenute ad estinzione o decurtazione dei crediti ancora in essere, fatto salvo
ogni diritto di azione per il recupero del maggior credito e per il risarcimento dei danni subiti. Ad avvenuta restituzione di detti
corrispettivi l’AFFIDATO CEDENTE sarà liberato dalle obbligazioni derivanti dal contratto.
Clausola risolutiva espressa
Il contratto s’intende immediatamente risolto nel caso in cui all’AFFIDATO CEDENTE fossero notificati decreti ingiuntivi o atti di
citazione o quest’ultimo si trovasse colpito da protesti, pignoramenti, sequestri e procedure esecutive e/o cautelari di qualsiasi tipo
ovvero venisse presentata nei suoi confronti istanza di amministrazione controllata, concordato, fallimento o liquidazione coatta
amministrativa o, infine, lo stesso fosse posto in liquidazione. Inoltre il contratto può essere risolto dalla Findiesel S.p.A., mediante
semplice comunicazione scritta in caso di violazione, da parte dell’AFFIDATO CEDENTE, di uno qualsiasi degli obblighi previsti
contrattualmente. Ogni ipotesi di risoluzione comporterà il diritto della Findiesel S.p.A. al risarcimento del danno nonché al rimborso di
tutte le spese.
Interessi di mora
Gli interessi di mora sono applicati nella misura del tasso applicato alla anticipazione, di cui al mancato pagamento, maggiorato al
massimo di 2 punti percentuali e sono calcolati a partire dalla data del mancato pagamento sino alla data di estinzione del debito.
Qualora il tasso di interesse di mora come sopra determinato si rivelasse superiore a quello indicato come “tasso soglia” dalla
rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura, lo stesso si intende automaticamente ridotto fino alla
misura coincidente con il “tasso soglia” per il periodo di competenza, arrotondata per difetto al centesimo di punto percentuale.
Spese ed oneri fiscali.
Le spese di qualunque genere, le imposte e gli oneri fiscali che la Findiesel S.p.A. dovesse sostenere in relazione al presente contratto
ed alle future anticipazioni contro cessioni del credito d’impresa sono ad esclusivo carico dell’AFFIDATO CEDENTE.
Legge applicabile e Foro competente
Per quanto non espressamente previsto, il contratto è disciplinato dalla legge italiana, dagli articoli 1260 s.s. c.c. nonché dalla Legge
21.02.1991 n.52. Per qualunque controversia dovesse sorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione del contratto e delle
anticipazioni contro cessione di credito, sarà esclusivamente competente il Foro di Bergamo.
Indicazioni per consultare il Tasso Effettivo Globale Medio
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) in vigore della specifica operazione è indicato nell’apposita tabella contenete i tassi effettivi
globali medi riferiti a tutte le operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
pubblicizzata mediante affissione all’interno dei locali aperti al pubblico in cui il prodotto è offerto, nonché sul sito internet
dell’intermediario.
Procedure di reclamo
Il cliente può presentare reclamo in forma scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’ufficio reclami presso la
sede dell’intermediario (vedi sezione 1) entro due anni da quando l’operazione è stata eseguita. L’ufficio evade la richiesta nel termine
di 30 giorni dalla sua ricezione. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione dell’intermediario saranno indicati i tempi e i
modi entro i quali l’intermediario stesso si impegna a provvedere alla sistemazione del reclamo. Il cliente il cui reclamo non sia stato
accolto o che sia rimasto insoddisfatto, ha comunque il diritto di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, le cui informazioni sono
disponibili sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it.
Sezione 5 – Legenda
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Anticipazione: atto con il quale viene messa a disposizione una somma di denaro a fronte della concessione di una
garanzia;
Cessione del credito: atto formale mediante il quale un credito nei confronti di un debitore viene ceduto dal creditore (il
cedente) ad un terzo (il cessionario).
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Notifica della cessione del credito: atto formale mediante il quale la cessione del credito viene messa a conoscenza del
debitore ceduto;
Accettazione della cessione del credito: atto formale mediante il quale il debitore ceduto accetta la cessione del credito;
Garanzia: Valore presentato a fronte di un debito, su cui il creditore si può rivalere in caso di insolvenza. Le garanzie possono
essere reali (per esempio pegno o ipoteca su un bene fisico) o personali (per esempio la firma di un coobbligato, una
fideiussione);
Insolvenza: obbligazione pecuniaria non adempiuta;
Valuta: è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi,
rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore;
TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) o ISC (Indicatore Sintetico di Costo): Indice, espresso in termini percentuali e su
base annua, del costo complessivo del finanziamento;
TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio): indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e
finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie nel secondo trimestre precedente. Il tasso effettivo globale medio
risultante dall’ultima rilevazione e relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un
quarto cui si aggiunge una maggiorazione di ulteriori 4 punti percentuali, determina la soglia oltre la quale gli interessi sono
usurari sulla base della legge n. 108/96.
Interessi di mora: Interessi dovuti per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
Richiamo di effetto: Ordine di un cliente ad una banca di restituzione di un effetto precedentemente affidatole per l’incasso;
Rinnovo di un credito: Differimento della scadenza di adempimento di un’obbligazione pecuniaria;
Rivalsa: Diritto di chi ha soddisfatto un’obbligazione, all’adempimento della quale era tenuto solidamente con altri, di ottenere
in tutto, o in parte il rimborso dagli altri debitori;
Effetto: titolo di credito (ad es. cambiale, tratta, ricevuta bancaria, assegno, ecc.);
Compensazione: modo di estinzione delle obbligazioni che si verifica quando due soggetti sono obbligati l’uno verso l’altro e
i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti;
Foro competente: è l’autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche
in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.
Sezione 6 – Dati identificativi del soggetto terzo (mediatore creditizio) che consegna il foglio informativo
Ragione sociale del soggetto
Qualifica
Estremi iscrizione (solo per
(es. Agente in attività finanziaria, Mediatore soggetti iscritti ad albi od
creditizio, Banca, etc.)
elenchi)
Soggetto che materialmente entra in rapporto con il
cliente
Qualifica
(es. Titolare, Dipendente, Collaboratore,
etc.)
Estremi iscrizione (solo per
soggetti iscritti ad albi od
elenchi)
Eventuali oneri aggiuntivi legati all’offerta fuori sede:
Ove il cliente, con specifico mandato espressamente sottoscritto, richieda, al soggetto che colloca o promuove il servizio di
finanziamento oggetto di questo foglio, ulteriori servizi, può essere tenuto a riconoscere a tale soggetto i relativi costi direttamente ed in
forza del suddetto incarico. Si informa il cliente che l’operazione può essere ottenuta anche direttamente presso gli uffici della Findiesel
S.p.A. e che, pertanto, l’attività del soggetto terzo non è necessaria per l’ottenimento del credito.
Il Cliente per ricevuta:
Data: ________________
_______________________
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