deter dirig 2216 2014

Download Report

Transcript deter dirig 2216 2014

Cod. Determ: DT36713FT (L)
Pag. 1
Registro Generale n. 2216
del 2014
Reg. dello Staff 341 / 2014
CITTA' DI COSENZA
DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
Staff CORPO POLIZIA MUNICIPALE
_________
Oggetto: Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino Giuseppe/Comune di
Cosenza.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aquarius Multimedia
Cod. Determ: DT36713FT (L)
Pag. 2
CITTA' DI COSENZA
Registro Generale n. 2216
del 2014
Reg. dello Staff 341 / 2014
Staff CORPO POLIZIA MUNICIPALE
_________
ZUMPANO PIETRO
_____________________________________
Il Responsabile del Procedimento
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto:
Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino Giuseppe/Comune di
Cosenza.
Il Direttore di Staff
Premesso che con sentenza n° 1602/13 il Giudice di Pace di Cosenza, nella persona dell'avv.
Mariateresa Gitto, per effetto dell'accoglimento all'opposizione avverso il verbale di accertamento n°
701288/13 presentato dal sig. Lio Serafino Giuseppe, ha condannato il Comune di Cosenza alle spese di
lite;
CONSIDERATO che é necessario dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni ai
sensi dell'art. 14 comma 1 e 2 del D.L. 31/12/1996 n° 669 convertito in Legge il 28/02/1997 n° 30, così
come modificato dall'art. 147 comma 1 lett. a/ della legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria), e dal
comma 3 dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di
conversione;
Dato atto che l'obbligazione pecuniaria da estinguere riguarda le somme liquidate dal Giudice oltre
accessori di legge ovvero IVA, CAP e rimborso forfettario ex art. 15 tariffe forensi;
Ritenuto che l'esborso debba essere imputato al capitolo di spesa 2125 del bilancio 2014;
Considerato di dover provvedere per evitare ulteriori esborsi per l’ente ( in tema ad es. deliberazione
n.2/2005/ Sezioni Riunite regione Sicilia secondo cui in coerenza «con i principi di efficienza ed
economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di denaro
pubblico è possibile per gli organi amministrativi dell'ente locale «accertata la sussistenza del
provvedimento giurisdizionale esecutivo, procedere al relativo pagamento anche prima della
deliberazione consiliare di riconoscimento», inoltre, secondo la Corte poichè nell'ambito delle
amministrazioni statali, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziaria nel
pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento
rivolto all'istituto tesoriere, a completamento delle procedure per l'esecuzione dei provvedimenti
giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di
somme di denaro, mentre, al contrario, poichè nulla viene specificato in riferimento agli enti diversi dallo
Stato, ove non potesse provvedersi ugualmente si «verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di
trattamento tra i creditori delle amministrazioni statali, tutelati dal comma 2 dell'art. 14 del DL n. 669/1996
, che prevede il pagamento del debito fuori bilancio mediante emissione di uno speciale ordine di
pagamento rivolto al tesoriere, ed i creditori degli enti locali che, per la soddisfazione del loro credito,
sarebbero costretti ad attendere i tempi ben più lunghi della deliberazione consiliare, con un onere
economico che, alla fine, ricadrebbe comunque sulla collettività»). Inoltre prosegue la Corte «il
riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, a
differenza delle altre ipotesi elencate dal legislatore alle lettere da b) ad e), non lascia alcun margine di
apprezzamento discrezionale al Consiglio Comunale. In altre parole, di fronte ad un titolo esecutivo,
l’organo assembleare dell’ente locale non deve compiere alcuna valutazione, non potendo, in ogni caso,
impedire il pagamento del relativo debito. Diverso è il discorso per tutte le altre ipotesi per le quali il
debito fuori bilancio forma oggetto di valutazioni discrezionali più o meno ampie da parte del Consiglio e
solamente in caso di esito positivo ottiene il riconoscimento della sua legittimità a seguito del quale gli
organi amministrativi comunali possono procedere al relativo pagamento. la stessa Corte precisa come
l'espressione usata all'art. 194, comma 1, «gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio
», non presuppone necessariamente un provvedimento autorizzatorio preventivo e che,
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aquarius Multimedia
Cod. Determ: DT36713FT (L)
Pag. 3
conseguentemente, anche in mancanza della deliberazione consiliare di riconoscimento, l'ente può
procedere al pagamento del debito;
Ritenuto di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa,
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000,
introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata
dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis del
d.lgs. n. 267/2000, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;
PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente
provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del
servizio finanziario dell'Ente;
DETERMINA
- di liquidare, in favore del sig. Lio Serafino Giuseppe, nato a Castiglione Cosentino il 19.03.1949 - c.f.: LIO
SFN 49C19 C301R - e residente in Castiglione Cosentino al C.so della Libertà 135 - la somma complessiva
di euro 37,00 per spese di giudizio come da sentenza, con imputazione al capitolo di spesa 2125 del
bilancio 2014 non frazionabile in dodicesimi, ed inoltre in considerazione del fatto che trattasi di obbligazioni
derivanti da provvedimenti giurisdizionale esecutivo;
- di incaricare il Settore 3°- Economia- programmazione e Risorse Finanziarie di effettuare il relativo
pagamento con ogni urgenza al fine di evitare aggravi per l’ente, nonché di porre in essere ulteriori eventuali
provvedimenti di competenza, indicando quale causale la dicitura "Vertenza Lio Serafino Giuseppe/Comune
di Cosenza - esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n° 1602/13";
- di precisare che il procedimento deve completarsi perentoriamente entro il termine di 120 giorni dalla
notifica della sentenza al fine di evitare ulteriori aggravi per l'Ente;
- di puntualizzare, sebbene in re ipsa che, trattandosi di atto necessario quanto dovuto, l'adeguamento alle
statuizioni della suddetta sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto ci si
riserva ogni impugnazione a cura dello Staff Avvocatura Comunale;
- di inviare la presente al Settore 3°- Economia- programmazione e Risorse Finanziarie ed allo Staff
Avvocatura Comunale per ogni provvedimento di rispettiva competenza.
.
ELENCO ALLEGATI
1 - Copia Sentenza - Giudice di Pace di Cosenza - n° 1602/13
Il Direttore di Staff
Cosenza __________
_____________________________________
DATTIS UGO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aquarius Multimedia
Cod. Determ: DT36713FT (L)
Pag. 4
Visto di Regolarità Contabile
attestante la copertura finanziaria
Cosenza 18/08/2014
_____________________________________
DATTIS UGO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aquarius Multimedia