Leggi il documento - Energia Concorrente

Download Report

Transcript Leggi il documento - Energia Concorrente

1
Documento per la consultazione
AEEG 547/2013/R/com
Osservazioni di Energia Concorrente
Il presente documento illustra gli orientamenti generali di Energia Concorrente
in ordine all’introduzione del Sistema Informativo Integrato (SII) e contiene le
osservazioni della stessa Associazione in ordine alle questioni aperte alla
consultazione degli interessati con il Documento di consultazione dell’Autorità
per l’energia elettrica ed il gas (Autorità) 547/2013/R/com, recante Riforma dei
processi di switching e voltura contrattuale nell’ambito del sistema informativo
integrato (DCO).
***
1. Orientamenti generali
1.1
Rapporti tra distribuzione e vendita
L’esperienza delle Aziende associate ad Energia Concorrente relativa allo
scambio dei flussi informativi gestito attraverso rapporti bilaterali con i singoli
distributori dall’inizio della liberalizzazione del mercato ad oggi ha dimostrato,
sia nel settore elettrico che nel settore del gas naturale, l’inefficienza ed
inefficacia di questa modalità di interazione, sia con riferimento alle
informazioni che i distributori devono inviare ai venditori (dati di misura,
informazioni funzionali alla gestione del dispacciamento, ecc.), sia con
riferimento allo scambio informativo inerente le prestazioni che i distributori
devono erogare a seguito di richiesta dei venditori. Questo a nostro avviso ha
costituito e costituisce tuttora un importante freno alla liberalizzazione del
mercato della vendita per via dei costi che questo genera sui venditori,
rappresentando quindi una importante barriera all’ingresso per i nuovi
operatori, e per i disagi e i malfunzionamenti che ne derivano e le cui
ripercussioni si sono spesso riversate sui clienti finali.
In ragione di ciò le Aziende associate ad Energia Concorrente hanno segnalato
in più occasioni l’opportunità dell’introduzione, seppur graduale, di un soggetto
che si interponga tra i venditori ed i distributori al fine di permettere che i
venditori possano operare correttamente ed in modo efficiente e trasparente
con i diversi distributori. La standardizzazione dei flussi informativi attuata
negli ultimi anni dall’Autorità - pur rappresentando un decisivo miglioramento
nello scambio informativo con i distributori - a nostro avviso non è ancora
sufficiente a garantire ai venditori la possibilità di operare nel modo migliore.
Infatti con la standardizzazione dei flussi si è definito puntualmente il
contenuto e le modalità di messa a disposizione degli stessi per alcune
prestazioni, lasciando però ai venditori l’onere della gestione dello scambio
informativo con una pluralità di soggetti diversi. Il livello degli investimenti
necessari per dotarsi delle infrastrutture informatiche più performanti per la
gestione dello scambio informativo con i distributori (ad esempio attraverso
sistemi di Application to Application) è tale da indurre i venditori a scegliere
strumenti di dialogo meno efficienti, non essendo profittevole la duplicazione
dell’investimento. Allo stesso tempo anche per i distributori intrattenere
rapporti con un unico soggetto piuttosto che con una molteplicità di venditori
potrebbe configurarsi come una semplificazione delle loro attività. In questi
anni abbiamo infatti riscontrato un’estrema difficoltà dei distributori nella
2
gestione dei rapporti con un numero crescente di soggetti che svolgono attività
di vendita.
In definitiva, Energia Concorrente ritiene necessario un riequilibrio dei rapporti
tra società di vendita e distributori locali, oggi eccessivamente sbilanciati a
favore di questi ultimi.
1.2
Opportunità dell’introduzione del SII
Per quanto sopra esposto riteniamo essenziale ai fini dello sviluppo del mercato
della vendita anche nei confronti dei clienti di piccole dimensioni la presenza di
un’infrastruttura centrale che assuma il ruolo di interfaccia e piattaforma unica
per la gestione di tutti i rapporti tra imprese di distribuzione e società di
vendita.
Riteniamo comunque condivisibile la proposta contenuta nel DCO, che prevede
che solo per alcuni processi il SII costituisca la modalità esclusiva attraverso cui
gli stessi vengono compiuti, mentre per altri processi – per i quali il distributore
continua ad essere il principale responsabile - sia ipotizzato un doppio canale
informativo (distributore e SII) che il venditore dovrà seguire nel caso di
richiesta di prestazioni sia tecniche che commerciali (processi misti).
Questo con l’auspicio che tale doppio canale per le prestazioni circuitali
rappresenti una soluzione temporanea e che, una volta verificata come positiva
l’esperienza della prima fase nella gestione centralizzata dei processi gestiti
unicamente dal SII, la modalità di comunicazione unica venditore/SII venga
estesa velocemente anche agli altri processi, in linea con i principi espressi dalla
legge n. 129/10.
Auspichiamo inoltre che gli eventuali paralleli gestionali necessari alle tarature
e test dei vari processi possano essere ridotti al minimo necessario, in modo da
giungere quanto prima alla gestione univoca da parte del SII. E’ solo in questo
modo infatti che il SII potrebbe costituire l’unica interfaccia per tutti gli attori
del mercato, rendendo effettiva la sua funzione di “certificatore dei dati”.
In questo senso riteniamo correttamente identificati i processi di voltura e di
switching come primi processi da implementare interamente sul SII, in quanto
presentano aspetti unicamente di carattere commerciale, non comprendono in
alcun modo prestazioni di tipo tecnico di responsabilità del distributore e
rappresentano inoltre la gran parte delle prestazioni gestite dalle società di
vendita per i clienti finali. Riteniamo che il passaggio di questi processi dalla
attuale gestione, che vede i venditori costretti ad interfacciarci con una pluralità
di distributori, a quella del SII possa portare grandi vantaggi poiché verranno
superati tutti i problemi legati ai malfunzionamenti dei sistemi informatici dei
distributori ed alle loro frequenti inottemperanze procedurali.
Riguardo quest’ultimo aspetto riteniamo che un importante vantaggio del
passaggio di questi processi al SII sia che, oltre a permettere una gestione
efficiente delle interazioni distributore-venditore, la presenza di un soggetto
centralizzato consente un monitoraggio puntuale dell’operato dei distributori e
3
quindi la rilevazione dei casi di inadempimento, come è già accaduto
nell’ambito del primo processo transitato sul SII (le anagrafiche previste dal
TIS).
1.3
Tempistiche di messa in funzione del SII
In via generale, evidenziamo come sia necessario determinare tempistiche certe
e urgenti al fine di accelerare il più possibile il processo di implementazione a
regime dell’intero Sistema. L’assenza di disposizioni obbligatorie sta in effetti
rallentando non poco lo sviluppo del SII e, ancor più grave, sta di fatto dando la
possibilità ad alcuni operatori di adottare comportamenti opportunistici che ne
frenano inevitabilmente il processo di implementazione.
Per quanto detto sopra si auspica che l’introduzione dei processi di switching e
di voltura all’interno del SII avvenga in tempi rapidi, così come per
l’introduzione del servizio di pre-check di cui si accenna nel DCO.
Si auspica pertanto che la totale implementazione dei macro-processi di voltura
contrattuale e di switching nell’ambito del SII possa avvenire già nel corso del
2014.
Dal momento che l’interazione con un elevato numero di gestori di rete, non
caratterizza solo il mercato elettrico, ma è anzi ancor più marcata nel settore del
gas naturale, si ritiene inoltre indispensabile che l’Autorità avvii in tempi
brevissimi lo sviluppo del sistema anche per il settore del gas naturale.
Si auspica inoltre che, in parallelo allo sviluppo del SII sia nel mercato elettrico
che in quello gas, continuino le attività di standardizzazione dei flussi
informativi per le prestazioni che attualmente non sono standardizzate. In
particolare, sia per l’energia elettrica che per il gas naturale, è necessario
vengano quanto prima standardizzati i flussi informativi per le prestazioni di
sospensione per morosità, le cui diverse fasi (caricamento richiesta, riscontro
esiti, ecc.) è necessario possano essere gestite in maniera massiva dai venditori.
Nel seguito del documento esprimiamo alcune considerazioni in merito alle
specifiche proposte contenute nella consultazione più alcuni elementi aggiuntivi
che auspichiamo possano essere presi in considerazione nell’ambito dei
successivi passaggi di implementazione dei processi sul SII.
***
2. Osservazioni di Energia Concorrente
Energia Concorrente ritiene urgente l’introduzione della procedura di voltura
contestuale allo switching, peraltro già ipotizzata con il DCO 4/11. Infatti ad
oggi un cliente che subentra ad un altro cliente su un POD già attivo non può
scegliere da subito il proprio fornitore ma è costretto ad iniziare la propria
fornitura con il venditore scelto dal cliente che lo ha preceduto su quel POD e,
solo dopo aver chiesto la voltura allo stesso, scegliere un nuovo fornitore.
Accade quindi che i potenziali clienti contattati da un venditore si trovino
nell’impossibilità di entrare da subito in fornitura con il venditore desiderato,
4
ma siano costretti a contattare il venditore precedente e chiedere allo stesso di
gestire la pratica di voltura. Questo fatto è molto negativo per lo sviluppo del
libero mercato poiché allunga ulteriormente i tempi di passaggio al fornitore
prescelto, e lo rende molto più complesso e costoso dal punto di vista
commerciale. Inoltre sul POD si viene a creare una situazione contrattuale poco
chiara ed un cliente rischia di vedersi addebitate morosità legate al precedente
intestatario del POD. Questo comporta l’aumento dei reclami ai venditori ed il
rischio di cumuli di morosità.
In generale si condivide quanto proposto in merito a tale processo nel DCO ed
in particolare sembra importante introdurre la misura proposta al punto 5.4.4 a
tutela dei venditori uscenti, relativa alla comunicazione del cambio di
intestazione del POD.
Si condivide inoltre il fatto che la voltura associata a contestuale switching
possa essere valida solo con riferimento al primo giorno del mese e si segnala
che questa regola dovrebbe essere valida anche nel caso in cui il venditore
entrante sia un esercente di maggior tutela, contrariamente a quanto avviene
oggi. E’ invece importante specificare che nel caso la richiesta di switching sia
riferita ad un punto non energizzato, la stessa deve poter trovare attuazione in
qualsiasi giorno del mese.
Inoltre, in relazione a quanto specificato al punto 5.5.2, si reputa opportuno,
data l’attuale assenza di regolazione in materia di voltura contrattuale, che
l’Autorità specifichi, in maniera tale da garantire un’univocità di
comportamento da parte delle imprese di distribuzione, quale debba essere la
data cui si riferisce il dato di misura che viene trasmesso all’impresa di vendita
(lettura relativa alla data di effettiva voltura o lettura del giorno in cui la voltura
viene registrata). Inoltre si ritiene utile l’introduzione della previsione della
possibilità di ricorrere alla cosiddetta “lettura/misura concordata” tra esercente
la vendita e cliente finale, poi trasmessa all’ impresa di distribuzione (come già
d’uso nel settore del gas).
Relativamente a quanto definito al punto 5.5.4, si concorda con la disposizione
di prendere come riferimento, per la comunicazione del dato di misura
nell’ambito della voltura, quanto già definito della deliberazione 65/2012/R/eel.
Si sottolinea però come l’allineamento a quest’ultima non debba riguardare
esclusivamente i contenuti informativi, ma anche il tracciato utilizzato. Inoltre,
nel caso in cui si decida di trattare separatamente il flusso di misura relativo alle
volture (invece di procedere con un’integrazione nei flussi definiti dalla delibera
65/2013/R/eel, con opportuna identificazione separata), si ritiene necessario
che vengano definite tempistiche certe per la trasmissione dei tracciati. Infine si
reputa necessario prevedere opportune precisazioni differenziate, in merito alla
determinazione della lettura di passaggio da un cliente all’altro, nei casi in cui le
volture contrattuali riguardino punti di prelievo orari (PO) o non orari (PNO).
5
Con riferimento al macro processo di switching, oltre a manifestare una
specifica valutazione positiva in merito alle questioni Q4, Q5, Q10, Q18,
aggiungiamo che:
-
-
-
si dovrebbe estendere la possibilità di revocare la richiesta di
switching di cui al punto 6.5.3 anche ad altri casi oltre a quello in cui
il punto è sospeso per morosità, per consentire al venditore di
rettificare eventuali errori commessi durante l’attività di invio delle
richieste al sistema;
con riferimento alle modifiche che intercorrono nel periodo
temporale compreso tra l’aggiornamento dell’RCU e l’inizio della
fornitura, bisognerebbe definire quale comportamento terrà il
sistema;
è importante definire la regola che il sistema dovrà seguire nel caso di
richieste di switch multiple con riferimento a uno stesso POD e a una
stessa data, ovvero occorrerebbe definire se in tali casi il sistema
debba accettare la prima richiesta ricevuta, oppure l’ultima, oppure
debba inviare a tutti i venditori richiedenti un messaggio di errore.
Si segnala inoltre che in merito alla possibilità di revocare la richiesta di
switching di cui al punto 6.5.3 ravvisiamo una criticità legata ad una possibile
incongruenza con la normativa esistente in tema di morosità. Infatti ai sensi del
comma 6.2 della delibera n. 4/08 la revoca di una richiesta di switching è
possibile solo se il distributore non ha ancora ricevuto lo switch out dal
precedente fornitore. Considerati i tempi previsti dall’articolo 5 della delibera
42/08 ed i tempi di preavviso di recesso definiti dalla 144/07 si può dire che la
revoca non potrebbe mai essere chiesta.
Infine anticipiamo un paio di requisiti tecnici che a nostro avviso il SII dovrebbe
garantire:
-
permettere ai venditori di poter ricostruire in tempo reale tutte le
richieste inserite in un certo arco temporale;
permettere ai venditori di seguire in modo massivo gli esiti delle
prestazioni richieste. Quest’ultimo aspetto è di particolare importanza
stante l’onerosità legata alla gestione singolare di un numero molto
elevato di richieste di prestazioni che attualmente alcuni distributori
obbligano i venditori a fare poiché i portali da loro sviluppati non
consentono una gestione di tipo massivo.
3. Possibili ulteriori sviluppi del SII
A nostro avviso, il passaggio della gestione dei suddetti processi al SII dovrebbe
anche costituire l’occasione per modificare e introdurre alcune regole nell’ottica
di incrementare l’efficienza del sistema nell’ambito del passaggio dei clienti da
un fornitore a un altro. Ad oggi, infatti, si rilevano alcune criticità che
riguardano il mercato retail elettrico e in particolar modo l’ambito delle
operazioni di switch in/out e il tema strettamente collegato del recesso
6
contrattuale
impediscono
mettendo di
genere, quali
fatturazione.
così come normato dalla delibera n.144/07. Tali criticità
un corretto funzionamento e sviluppo del libero mercato,
fatto gli utenti finali nella condizione di subire disagi di vario
penali per mancato rispetto dei tempi di recesso e casi di doppia
Nello specifico si fa riferimento alle attuali modalità di invio del recesso
contrattuale: la normativa definita con delibera 144/07 prevede che il medesimo
debba essere inviato in forma cartacea, fatta salva la possibilità di un accordo
volontario tra venditore entrante e venditore uscente volto a procedere con la
semplice comunicazione dell’elenco dei clienti senza inoltrare i singoli atti. Ad
oggi, quello che si registra sul mercato è che alcuni venditori hanno
effettivamente concluso accordi bilaterali per la gestione dei recessi che
prevedono solo l’invio dell’elenco dei POD in questione, mentre richiedono lo
scambio del documento del cliente solo per casi di particolare criticità. Tuttavia,
questi accordi bilaterali non sono particolarmente efficienti in quanto ogni
venditore è costretto a relazionarsi con gli altri venditori in modi diversi, oltre al
fatto che alcuni venditori sembrano usare questa possibilità in modo
strumentale, addebitando penali di recesso a clienti il cui venditore entrante
non ha, a loro avviso, rispettato correttamente i termini temporali.
Sul presente tema riteniamo che il SII possa essere lo strumento attraverso il
quale i venditori potrebbero scambiarsi le informazioni relative al recesso dei
clienti attraverso dei tracciati standard. L’ invio del recesso originale dei singoli
clienti dovrebbe essere necessario solo in caso di richiesta di verifica puntuale
tra venditori.
Un altro problema che riscontriamo nell’ambito dell’invio del recesso
contrattuale riguarda la corretta individuazione del venditore uscente a cui
indirizzare il recesso per conto del cliente. Accade infatti spesso che il cliente
non sia in grado di indicare in modo corretto il proprio fornitore uscente, con la
conseguenza che il recesso viene inviato al venditore errato e il cliente, oltre a
rischiare la doppia fatturazione, rischia anche di dover pagare le penali per
mancato rispetto dei tempi di recesso. Si segnala pertanto la necessità di fare in
modo che il venditore entrante possa conoscere l’identità del venditore uscente
ad esempio attraverso un’informativa che potrebbe essere resa disponibile
nell’ambito del servizio di pre-check del SII. Sarebbe utile che anche il venditore
uscente potesse conoscere l’identità del fornitore entrante, in modo da rendere
l’operazione di switching più trasparente per tutti.
Un ulteriore criticità che si segnala è la conoscenza del tempo di preavviso di
recesso che il cliente deve rispettare nei confronti del venditore uscente.
Quest’ultima informazione è particolarmente importante per i punti che non
rientrano nel perimetro della delibera 144/07 e per i quali i tempi di recesso non
sempre sono indicati chiaramente nel contratto di vendita. Riteniamo che anche
in questo caso il servizio di pre-check potrebbe fornire questa informazione, che
potrebbe essere alimentata da ogni venditore nell’ambito della richiesta di
switching operata sul SII. Per agevolare ulteriormente il rispetto dei tempi di
7
preavviso di recesso si potrebbe anche pensare che il SII, in occasione di una di
una richiesta di switch in su di un punto, proponga automaticamente la prima
data utile di decorrenza della fornitura coerentemente con l’informazione di
recesso a suo tempo inserita sul SII dal precedente venditore. In tal modo
potrebbero essere azzerati i casi di mancato rispetto delle condizioni
contrattuali di recesso del venditore uscente.
Infine si reputa opportuno valutare l’integrazione nel SII anche dei processi
relativi alla gestione dei cosiddetti contratti/attivazioni non richiesti di cui alla
delibera 153/2012/R/com, su tutti la procedura di ripristino.
Milano, 24 gennaio 2014
Alessandro Bianco
Segretario generale
8