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 Focus
Iniziativa parlamentare (13.433) «Non discriminazione dei medici specialisti in medicina interna generale aventi un secondo titolo specialistico» Di che cosa si tratta
Un’iniziativa parlamentare (13.433 – Olivier Feller, PLR, VD) chiede l’adeguamento della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) per impedire che i cosiddetti “titolari di un doppio titolo” (medici specialisti in medicina interna generale aventi un secondo titolo specialistico) non vengano riconosciuti dagli assicuratori malattia come medici di base nell’ambito dei modelli assicurativi con scelta limitata del fornitore di prestazioni (art. 41 cpv. 4 LAMal).
Fatti
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Secondo l’articolo 41 capoverso 4 LAMal gli assicurati possono limitare la propria scelta ai fornitori di prestazioni designati dall'assicuratore secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi. Non si tratta né in modo specifico del tema della medicina di base, né dell’inclusione o esclusione di specializzazioni mediche concrete, ma esclusivamente del criterio dei “minori costi”.
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Un medico specialista in medicina interna generale non è economico per definizione, così come un medico specialista con una specializzazione specifica non è di per sé caro. Il fattore decisivo che rende l’assistenza finanziariamente vantaggiosa è la volontà di inserimento in una struttura assistenziale corrispondente (modelli del medico di famiglia, assistenza integrata, studi di medici associati, ecc.). •
Occorre fare una netta distinzione tra qualificazioni mediche (nell’ambito dei titoli dei medici specialisti) e strutture assistenziali. Anche se si parla spesso di “modelli del medico di famiglia” e “modelli del medico di base“, in realtà i relativi indirizzi medici specialistici non esistono. Di conseguenza non è corretto incentrare la discussione sulla medicina di base nel quadro di una regolamentazione dei titoli medici specialistici nell’ambito dei modelli assicurativi. Posizione di curafutura
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Le basi legali relative a particolari forme assicurative e al conseguente accesso limitato ai fornitori di prestazioni non richiedono adeguamenti. Le disposizioni all’art. 41 cpv. 4 LAMal sono chiare e complete. •
È irragionevole escludere per principio i medici con doppio titolo dai modelli del medico di famiglia e simili, ma lo sarebbe altrettanto un divieto legale che impedisse di farlo in singoli casi. Nell’ambito dei modelli assicurativi alternativi non può esistere alcuna pretesa di ammissione per i fornitori di prestazioni. Ciò sarebbe assolutamente contrario al senso dei modelli assicurativi alternativi.
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Gli assicuratori malattia che offrono ai loro clienti modelli assicurativi economici con un numero limitato di medici non hanno alcun interesse ad escludere titolari di doppi titoli e titoli multipli. È Gutenbergstrasse 14, CH-­‐3011 Bern, +41 31 310 01 80, [email protected], www.curafutura.ch piuttosto nell’interesse degli assicuratori ampliare i loro modelli assicurativi alternativi in modo intelligente ed efficiente sotto il profilo dei costi. •
Non si capisce perché gli assicuratori malattia non dovrebbero poter inserire volontariamente i titolari di doppi titoli nelle proprie liste presa in considerazione la carenza dei medici di famiglia evidenziata, se proprio questo consentirebbe loro di favorire l’assistenza a costi contenuti.
Berna, agosto 2014 Gutenbergstrasse 14, CH-­‐3011 Bern, +41 31 310 01 80, [email protected], www.curafutura.ch