Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-04-2014) 30-09

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-04-2014) 30-09-2014, n. 40327
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo - Presidente Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.D.M., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2833/12 della Corte di appello di Ancona del 27 settembre
2012;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
introduttivo;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. POLICASTRO
Aldo, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata limitatamente ai fatti relativa agli anni 2004 e 2005 per intervenuta
prescrizione, rigetto nel resto con rinvio per la rideterminazione della pena;
sentiti, altresì, per la ricorrente gli avv.ti Marco Maria MONACO e Francesco
GIULIANI, ambedue del foro di Roma, che hanno insistito per l'accoglimento del
ricorso.
Svolgimento del processo
Adita sia dalla imputata che dal pubblico ministero, la Corte di appello di
Ancona, sostanzialmente confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Urbino
in data 20 ottobre 2011, ha, con sentenza del 27 settembre 2012, ribadito la
penale responsabilità di D. D.M., in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del
2000, art. 5, modificando la impugnata sentenza solo con riferimento alla
determinazione della pena che è stata diminuita, stante l'avvenuta estinzione
per prescrizione di una delle annualità contestate, da quella di anni uno di
reclusione ad quella di mesi 10 di reclusione, e quanto alla applicazione delle
pene accessorie erroneamente non irrogate dal giudice di prime cure.
Era contestato alla imputata di avere omesso, in qualità di legale
rappresentante della IFF Sarl, con sede in Lussemburgo, la presentazione delle
dichiarazioni di imposta per gli anni dal 2002 (annata dichiarata prescritta
dalla Corte di appello) al 2005 al fine di evadere le dette imposte per un
importo, per ciascun anno, superiore alla soglia minima di punibilità.
In particolare la sentenza impugnata considerava accertato che la IFF, impresa
attiva dell'ambito della commercializzazione degli abiti, avesse operato in
Italia attraverso una sua stabile organizzazione costituita presso la società
italiana 22 Srl e che, pertanto, essa era obbligata alla presentazione delle
dichiarazioni di imposta ed al pagamento delle imposte sul territorio nazionale.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la imputata, tramite
il proprio difensore di fiducia, affidandolo a 5 motivi.
Col primo motivo è contestata la erronea applicazione della normativa, anche di
carattere internazionale e convenzionale, della quale si deve tenere conto ai
fini della individuazione della stabile organizzazione in Italia di una impresa
avente sede all'estero ai fini della sua soggezione alla disciplina tributaria
italiana.
Col secondo motivo è denunziata la contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione della sentenza impugnata riguardo alla valutazione degli
indizi sui quali è fondata la asserita esistenza della stabile organizzazione
sul territorio nazionale della IFF. Ad avviso, infatti, della ricorrente tutti
gli indici rivelatori indicati dalla Corte di appello al fine di individuare
nelle 22 srl una stabile organizzazione operante in Italia in vece della IFF
sarebbero errati, ovvero equivoci ovvero non significativi.
Col terzo e col quarto motivo è contestata la legittimità della sentenza quanto
del ricorso al metodo induttivo per la determinazione delle imposte
asseritamente evase dalla IFF, ai fini della prova dell'avvenuto superamento
delle soglie di punibilità nonchè violazione della disciplina convenzionale e la
contraddittorietà della motivazione della sentenza sullo stesso punto.
Col quinto motivo è censurata la sentenza della Corte territoriale per la
asserita mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla dimostrazione
della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato a carico della
D..
Motivi della decisione
Il ricorso, risultato fondato, deve, pertanto, essere accolto.
Osserva, invero, il Collegio, esaminando congiuntamente i primi due motivi di
ricorso,
caratterizzati
da
un'intima
connessione
logica,
che
elemento
presupposto rispetto alla imputazione contestata alla D., nella sua qualità di
legale rappresentante della International Fashion Factors sarl, è che la
predetta impresa commerciale fosse dotata di una sua stabile organizzazione nel
territorio nazionale.
Tale stabile organizzazione, nell'ipotesi accusatoria, sarebbe stata localizzata
presso lo stabilimento di (OMISSIS) della 22 Srl, società, quest'ultima,
controllata, come d'altra parte anche la IFF, dalla società capogruppo di
diritto olandese Cobalt BV. Riguardo al fondamentale rilievo che, nell'economia
del presente giudizio, ha la individuazione della esistenza di una stabile
organizzazione in Italia della impresa avente sede all'estero si osserva che,
come ancora di recente ribadito dal questa Corte, l'obbligo di presentazione
della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società avente residenza
fiscale all'estero, la cui omissione integra il reato previsto dal D.Lgs. 10
marzo 2000, n. 74, art. 5, sussiste se l'impresa abbia una stabile
organizzazione in Italia, il che si verifica quando si svolgano nel territorio
nazionale la gestione amministrativa, le decisioni strategiche, industriali e
finanziarie, nonchè la programmazione di tutti gli atti necessari affinchè sia
raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi
contrattuali e dell'espletamento dei servizi (Corte di cassazione, Sezione III
penale, 24 luglio 2013, n. 32091).
Nel caso di specie la Corte di appello di Ancona ha ritenuto che sussistesse la
predetta stabile organizzazione in capo alla ricordata società 22 srl sulla base
di indici del tutto equivoci e non significativi al predetto fine, quali la lo
stoccaggio presso il magazzino di questa dei capi di abbigliamento prodotti
ovvero la mera spedizione di essi ai clienti intermedi, trascurando il fatto che
le risultanze processuali erano, invece nel senso che le effettive decisioni
imprenditoriali erano operate esclusivamente dalla IFF e pervenivano per la sola
fase esecutiva presso la 22 Srl.
La Corte territoriale marchigiana, infatti, ha del tutto omesso di considerare
che in sede dibattimentale erano emersi elementi tali da escludere la
sussistenza della predetta stabile organizzazione:
infatti in capo alla 22 Srl non vi era la possibilità di determinare
autonomamente nè la tipologia o la quantità di mercè da produrre nè essa aveva
autonomia in ordine alla accettazione degli ordini;
egualmente è risultato che la gestione dell'eventuale contenzioso sulla qualità
della mercè, prodotta da 22 Srl per conto ed a precisa richiesta di IFF, era
esclusiva competenza di quest'ultima.
In sostanza dagli atti istruttori, puntualmente riportati dalla ricorrente nel
proprio ricorso ai fini della sua autosufficienza, non è emerso alcun elemento
che potesse fare ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, il fatto che 22
Srl fosse qualcosa di diverso che non un semplice incaricato, sia pure in regime
di
esclusiva,
della
IFF,
cioè
un
mero
esecutore
delle
disposizioni
imprenditoriali a detta Società di volta in volta impartite dalla IFF, effettiva
domina della impresa.
Non essendo, in altre parole, risultato che 22 Srl avesse quella ampia e
tendenzialmente
generalizzata
autonomia
gestionale,
decisoria
e
di
programmazione che solamente, alla luce del riportato e condiviso orientamento
giurisprudenziale formatosi in seno a questa Corte, può consentire di far
ravvisare l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato
ad una impresa avente, per il resto, sede oltreconfine, appare viziata, per
manifesta illogicità della sua motivazione, la sentenza della Corte di appello
che, invece, ha ravvisato, sulla base di elementi del tutto privi di effettiva
significatività, l'esistenza di detta organizzazione stabile.
In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata, con assorbimento
degli altri motivi di ricorso, posto che - difettando in capo alla società
diretta dalla D. il requisito della stabile organizzazione sul territorio
nazionale - non vi era l'obbligo a suo carico della presentazione delle
dichiarazioni tributarie di cui al capo di imputazione nonchè del versamento
delle conseguenti imposte e, pertanto, il fatto a lei contestato non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2014