Recepimento della direttiva UE in materia di bilancio

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Recepimento della direttiva UE in materia di bilancio
Il Governo ha ricevuto la delega per attuare entro il 20 luglio 2015 la direttiva 2013/34/UE che
prevede importanti modifiche alle disposizioni sul bilancio.
Legge 7 ottobre 2014, n. 154
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre.
(G.U. 28 ottobre 2014, n. 251)
La legge di delegazione europea approvata dal Parlamento conferisce al Governo la delega per il
recepimento di 19 direttive, tra le quali vi è la direttiva 2013/34/UE che introduce importanti
modifiche alle disposizioni sul bilancio.
Tale direttiva, che abroga la IV direttiva CEE (n. 660/1978) e la VII direttiva CEE (n. 349/1983) in
materia di bilancio d’esercizio e di bilancio consolidato, dovrà essere recepita nel nostro
ordinamento entro il 20 luglio 2015.
Le imprese interessate alla direttiva sono le società di capitali e le società di persone i cui soci diretti
o indiretti siano delle società di capitali.
Ai fini degli obblighi di redazione del bilancio d’esercizio le imprese sono suddivise in quattro
categorie: microimprese, piccole imprese, medie imprese, grandi imprese.
Classificazione delle imprese in base ai limiti stabiliti dalla direttiva 2013/34/UE
Microimprese
Piccole
Medie
imprese
imprese
Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale
€ 350.000
€ 4.000.000
€ 20.000.000
Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni
€ 700.000
€ 8.000.000
€ 40.000.000
Dipendenti occupati in media nell’esercizio
10
50
250
Un’impresa rientra in una determinata categoria se, alla data di chiusura del bilancio, non supera due dei tre limiti
dimensionali. Sono considerate grandi imprese le imprese che superano, alla data di chiusura del bilancio, due dei
tre limiti previsti per le medie imprese.
Ai fini degli obblighi di redazione del bilancio consolidato i gruppi aziendali sono suddivisi in tre
categorie: piccoli gruppi, gruppi di dimensioni medie, grandi gruppi.
Classificazione dei gruppi aziendali in base ai limiti stabiliti dalla direttiva 2013/34/UE
Piccoli gruppi
Gruppi di dimensioni medie
Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale
€ 4.000.000
€ 20.000.000
Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni
€ 8.000.000
€ 40.000.000
Dipendenti occupati in media nell’esercizio
50
250
Un gruppo aziendale rientra in una determinata categoria se, alla data di chiusura del bilancio, non supera due dei
tre limiti dimensionali. Sono considerati grandi gruppi i gruppi che superano, alla data di chiusura del bilancio,
due dei tre limiti dimensionali previsti per quelli di media dimensione.
Con l’attuazione della direttiva 2013/34/UE gli schemi di bilancio e gli adempimenti amministrativi
delle imprese e dei gruppi aziendali varieranno in relazione alla categoria di appartenenza: le
imprese di minori dimensioni dovranno predisporre prospetti di Stato patrimoniale e di Conto
economico semplificati, mentre gli schemi di bilancio delle imprese e dei gruppi di maggiori
dimensioni risulteranno più articolati.
Per lo Stato patrimoniale sono previsti due modelli: lo Stato patrimoniale con struttura orizzontale
e lo Stato patrimoniale con struttura verticale. Nell’attuazione della direttiva gli Stati membri
possono imporre l’utilizzo di uno o di entrambi gli schemi previsti consentendo, in quest’ultimo
caso, alle imprese di scegliere quale dei due impiegare. Nello Stato patrimoniale si devono iscrivere
i costi di sviluppo, mentre i costi di ricerca devono essere imputati al Conto economico; i costi di
impianto e di ampliamento si appostano nello Stato patrimoniale se la legislazione nazionale lo
consente.
Per il Conto economico vi è la possibilità di scelta tra due modelli: il Conto economico con
classificazione dei costi per natura e il Conto economico con classificazione dei costi per funzione.
Anche in tal caso è possibile imporre l’utilizzo di uno o di entrambi gli schemi previsti
consentendo, in quest’ultimo caso, alle imprese di scegliere quale dei due impiegare. In entrambi i
modelli di Conto economico non sono più presenti le voci relative a proventi e oneri straordinari;
scompare quindi la distinzione tra gestione ordinaria e gestione straordinaria.