Usura e cumulo di interessi corrispettivi e di mora: il punto

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3/3/2015
Usura e cumulo di interessi corrispettivi e di mora: il punto di vista del Tribunale di Bologna | Diritto Bancario
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02/03/2015
USURA
Usura e cumulo di interessi corrispettivi e di mora:
il punto di vista del Tribunale di Bologna
Avv. Francesco Concio, La Scala Studio Legale
Tribunale di Bologna, 17 febbraio
2015
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del
17.02.2015, il Tribunale di Bologna è
intervenuto sul tema della sommatoria degli
interessi corrispettivi e di mora in materia di
usura.
La sentenza in commento si inserisce nel
Avv. Francesco Concio
solco già tracciato dalla più recente
giurisprudenza dei Tribunali e dell’A.B.F.,
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lungo la breccia aperta a suo tempo dalla
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Banca di Italia, i cui “chiarimenti in materia
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di applicazione della legge antiusura”,
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risalenti al 3 luglio 2013, avevano
preconizzato quale sarebbe stato l’esatto
Allegati
quadro sistematico del vicenda,
Tribunale di Bologna, 17 febbraio 2015
alimentando così la tesi della differenza
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ontologica e funzionale degli interessi
corrispettivi e di mora (cfr. tra le tante: ABF
Contenuti correlati
­ Collegio di Napoli ­ n. 5877/2013; ABF ­
Contratti di finanziamento e contenzioso
Collegio Milano ­ n. 21/2014, n. 125/2014 e
bancario. Il problema del tasso floor e dei
n. 3577/2014; ABF ­ Collegio di Roma ­ n.
derivati impliciti
260/2014; Trib. Brescia, 16 Gennaio 2014;
Trib. Milano, ord. 28 gennaio 201; Trib.
Verona, 9 aprile 2014; Trib. Napoli, 15 aprile 2014; Trib. Milano, 22 maggio 2014; Trib. Trani, 25
gennaio 2014; Trib. Sciacca, ord. 13.08.2014; Trib. Roma; ord. 03 settembre 2014; Trib. Napoli,
12 settembre 2014; Trib. Udine, 26 settembre 2014; Trib. Taranto, 17 ottobre 2014; Trib. Napoli,
28 ottobre 2014, Trib. Treviso, 9 dicembre 2014).
Detta decisione si pone in ideale linea di continuità con quanto già espresso da tutti i suddetti
interventi giurisprudenziali, aderendo alla linea interpretativa tesa a negare che con la sentenza n.
350/2013 i giudici di Piazza Cavour abbiano voluto sancire il principio della cumulabilità degli
interessi.
Il Tribunale felsineo, infatti, esordisce in questi precisi termini: «deve ritenersi che tale sentenza,
benché di non facile interpretazione, non sancisca il principio del cumulo tra tassi pattuiti per gli
interessi moratori e tassi pattuiti per gli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento
del tasso soglia, limitandosi, al contrario, ad affermare l’applicabilità delle disposizioni antiusura
anche agli interessi moratori; tale pronuncia giurisprudenziale si presta pertanto ad una differente
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interpretazione rispetto a quella prospettata da parte opponente».
Non senza aggiungere, in ogni caso, che «quand’anche con la sentenza in questione si fosse
inteso affermare il principio della cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori ai
fini della valutazione del loro eventuale carattere usurario, tale orientamento non sarebbe
condivisibile, posta la diversa natura di tali categorie di interessi».
E ciò, precisa il Tribunale petroniano, poiché la diversità ontologica e funzionale degli interessi
moratori e di quelli corrispettivi non autorizza una mera operazione addizionale degli stessi, atteso
che mentre il tasso di mora ha un’autonoma funzione quale penalità del fatto ­ imputabile al
mutuatario e solo eventuale ­, l’interesse corrispettivo, invece, è legato alla fisiologica attuazione
del programma negoziale; dunque, se l’interesse corrispettivo interviene in una fase fisiologia,
quello moratorio è attinente alla sola fase patologica del contratto.
Il ché, conclude il giudice adito, porta ad ammettere che tra le componenti di calcolo del TEG
(Tasso Effettivo Globale) restano «escluse le prestazioni accidentali e perciò meramente
eventuali (quand’anche predeterminate convenzionalmente nelle forme del saggio di mora o,
come pure potrebbe accadere, attraverso idonea clausola penale) sinallagmaticamente
riconducibili al futuro inadempimento e destinate, in quanto tali, ad assolvere, in chiave punitiva
(come è fatto chiaro, tra l’altro, dall’art. 1224 c. civ. proprio in tema di interessi di mora, li dove li
introduce coattivamente, in misura pari al saggio legale, anche laddove l’obbligazione pecuniaria
originaria non li avesse previsti), alla diversa funzione di moral suasion finalizzata alla compiuta
realizzazione di quel “rite adimpletum contractum” costituente, secondo i principi, l’interesse
fondamentale protetto (art. 1455 c. civ.)».
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