Da 12 marzo 2015 formazione obbligatoria per

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Modena, 2 marzo 2015
Da12marzo2015formazioneobbligatoriapercarrellielevatori
Dal 12 marzo 2015 cambiano le regole per i conducenti di carrelli elevatori con conducente a bordo;
in particolare tali operatori (conducenti di carrelli elevatori) dovranno aver svolto uno specifico
corso di “abilitazione” all’utilizzo, presso una struttura formativa riconosciuta a livello provinciale
o regionale.
Quindi tra pochi giorni scade il termine ultimo per adeguarsi al comma 5 dell'articolo 73 del
testo Unico sulla Sicurezza, che definisce le regole per la formazione degli operatori di diverse
attrezzature. Tra queste, vi sono quelle che riguardano il trasporto: oltre ai carrelli elevatori, la legge
interessa anche le piattaforme di lavoro mobili elevabili, le gru per autocarro e a torre, le gru mobili
e le macchine per il movimento terra, ecc …. . Dopo il 12 marzo 2015 potranno condurre tali
macchinari solamente le persone che hanno svolto una regolare formazione, che deve essere svolta
presso enti o formatori accreditati (che dovranno attuare uno specifico programma) e deve avere
una durata minima prestabilita.
Il corso per conduttori di carrelli elevatori comprende almeno dodici ore di formazione, di cui
almeno otto di teoria e quattro di pratica, con una verifica finale. Ma non basta ottenere la prima
volta l'abilitazione, perché deve essere rinnovata ogni cinque anni tramite un corso di
aggiornamento di almeno quattro ore (di cui almeno tre con moduli pratici). Si afferma anche che
l'intera formazione deve essere svolta durante l'orario di lavoro e non deve comportare costi
per il lavoratore. Questa è una formazione di tipo tecnico, che si aggiunge (e non sostituisce)
quella sulla sicurezza dei lavoratori.
Per ottenere l'abilitazione alla guida dei carrelli elevatori bisogna avere 18 anni, saper parlare e
scrivere la lingua italiana ed essere fisicamente abili a svolgere le operazioni richieste. Il
programma della formazione teorica comprende nozioni sulla normativa, sulle modalità di guida
sicura, sulla segnaletica, sui rischi e i pericoli di una corretta movimentazione. La parte pratica
prevede invece la guida dei carrelli su un apposito percorso, oltre alle prove di prelievo e posa di un
carico.
L'attestato è obbligatorio anche per il titolare dell'azienda che intende condurre un carrello
elevatore. Chi ha già svolto un corso di formazione per carrellisti che ha i requisiti di quello
obbligatorio (ossia durata di 12 ore con modulo teorico, pratica e verifica finale) prima del 12
marzo 2015 potrà ottenere il riconoscimento, mentre chi ha condotto un corso di durata inferiore,
dovrà integrarlo con un modulo di aggiornamento e verifica.
Al termine del corso il formatore svolge una verifica per ogni candidato, in cui definisce il giudizio.
Infine, redige un verbale, che viene inviato alle regioni, che provvedono ad aggiornare il registro
informatico. L'operatore ottiene così un "attestato di abilitazione", che però non è il "tesserino
operatore", che rimane facoltativo e viene rilasciato dopo una specifica formazione. Ricordiamo che
per condurre un carrello elevatore fuori da spazi privati, è necessaria anche una patente di guida
(basta la B).
Dal 12 marzo 2015, tutte le imprese che utilizzano carrelli elevatori devono farli condurre
solamente da personale che ha svolto i corsi di formazione completi, svolti da enti accreditati
secondo le nuove regole. Questo vale anche per operatori assunti da tempo e ritenuti esperti. Il
mancato rispetto di questa norma comporta gravi sanzioni per il datore di lavoro e gli operatori. Il
primo rischia una multa da 2500 a 6400 euro o da tre a sei mesi di carcere, il secondo una multa da
1200 a 5200 euro o arresto da 2 a 4 mesi. Inoltre, la mancata formazione comporta sanzioni penali
per il datore di lavoro e i responsabili della sicurezza dell'azienda in caso d'incidenti sul lavoro.
I mezzi per i quali è obbligatoria la formazione sono elencati alla lettera A del punto 1
dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, tra cui i carrelli elevatori semoventi con
conducente a bordo. La circolare del ministero del Lavoro numero 21 del 10 giugno 2013, al punto
quattro, afferma che tale elenco è esaustivo, quindi esclude ponti mobili sviluppabili ad
azionamento manuale; le piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma; i trattori
industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, ferroviaria,
stabilimenti o magazzini; i carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile.
A questa ultima categoria appartengono i transpallet manuali.
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Il corso si terrà a Vignola (MO), in via Caselline, 605 presso la sede di ECO SISTEMI Srl.
Per chi NON ha partecipato ad alcun corso di formazione circa l’utilizzo del carrello elevatore,
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durata di 4 ore cadauno.
Tali incontri si terranno nei giorni 19, 26 marzo e 9 aprile, dalle 14.00 alle 18.00 a Vignola (MO),
in via Caselline, 605 presso la sede di ECO SISTEMI Srl.