scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

Download Report

Transcript scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

Sentenza n. 6399/2015 pubbl. il 21/05/2015
RG n. 22698/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
nella persona del giudice Guido Vannicelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 22698/2012 R.g. promossa da
GIANLUCA BARTOLUCCI (c.f. BRTGLC62M03F205E), elettivamente domiciliato
in Milano, viale Premuda 21, presso il procuratore e difensore avv. Andrea RAGNETTI
attore, opponente
contro
BENEDETTA
(c.f.
MARZOCCHI
MRZBDT73R49H501C),
elettivamente
domiciliata in Milano, via Larga 6, presso i procuratori e difensori avv. Antonella
GIRAUDI e Simone Marcello RIVA
convenuta, opposta
nonché contro
B.M.C. s.r.l. (c.f. 06331470960), in persona dell'amministratore pro tempore Luigi
GAMBA, sedente in Milano, via Marzabotto 13
terza chiamata, contumace
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito,
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta,
in via preliminare:
dato atto ed accertato l’intervenuto rispetto dei termini per la riassunzione del presente giudizio
pronunciato con ordinanza del 17.12.2013;
1
http://bit.ly/1YuPaCW
Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
Sezione specializzata in materia di impresa
respingere il rilievo, eventualmente formulato dalla difesa avversaria, in ordine alla intervenuta
estinzione del presente giudizio;
per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, dichiarare la inefficacia del decreto ingiuntivo
opposto e per la conseguenza revocarlo;
nel merito
accertare e dichiarare, per i motivi in fatto ed in diritto di cui in premessa e delimitato correttamente il
thema decidendum del presente giudizio, l’infondatezza in fatto e in diritto della pretesa creditoria di
cui alla domanda monitoria, mandando assolta la attrice opponente da ogni collegata richiesta
contestualmente rigettando le domande tutte svolte dalla convenuta opposta sia in via principale che in
via subordinata;
in via subordinata:
ridurre ad equità, per i motivi di cui in premessa, la penale divenuta oggetto della pretesa azionata dalla
convenuta opposta stante la sua manifesta eccessività anche in collegamento all’interesse del creditore
all’atto in cui la detta veniva formalizzata;
con vittoria di spese competenze ed onorari
in via istruttoria
ammettere i capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi di cui alla memoria del 01.10.2013
da considerarsi qui integralmente ritrascritti.
Per la convenuta:
Voglia l’Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, domanda od eccezione,
così giudicare:
in via preliminare: dichiarare l’estinzione del processo n.r.g. 22698/12 per tardività della riassunzione
effettuata con ricorso depositato il 13.2.2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 305 c.p.c., a seguito
dell’interruzione ipso iure ex art. 43 ultimo comma del R.D. n. 267/42 per intervenuto fallimento della
convenuta B.M.C. S.r.l. (verificatosi il 9.5.2013), avendo parte ricorrente avuto già notizia fin dall’
udienza del 30.4.2013 dell’istanza di fallimento e della relativa audizione ex art. 15 R.D. n. 267/42
fissata per il 7.5.2013 e, in ogni caso, conoscenza legale sin dal 2.10.2013 per l’estrazione della visura
camerale da parte dalla stessa e prodotta il 17.12.2013 per chiedere appunto la dichiarazione di
interruzione del processo poi tardivamente riassunto;
nel merito: rigettare la proposta opposizione per i motivi tutti di cui in narrativa confermando il
decreto ingiuntivo n. 2472/12 e, in ogni caso, condannare l’Arch. Gianluca Bartolucci al pagamento
della somma di € 164.500,00 oltre interessi e spese legali o di quella diversa somma che dovesse essere
ritenuta equa, in considerazione del concreto interesse della creditrice al completamento delle opere;
in via subordinata: diminuire equamente la penale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1384 cod. civ.
rimettendosi all’uopo alla determinazione del Giudice, evidenziando l’interesse all’adempimento della
Dr.ssa Benedetta Mazzocchi, la quale è rimasta per quasi un anno privata delle propria abitazione (e
comunque incompleta con riconosciuti difetti e vizi gravi, senza le certificazioni di legge per oltre €
50.000,00 di costi sostenuti e senza poter usufruire delle detrazioni di legge per oltre € 17.000,00), ha
pagato sanzioni per le irregolarità progettuali e documentali della pratica edilizia ed è stata costretta ad
assumere professionisti terzi per completare e sanare le opere con maggiori esborsi per oltre €
25.000,00;
in via di estremo subordine: in ogni caso, accertate le carenze progettuali e le responsabilità tutte per
le omissioni nelle pratiche edilizie ed urbanistiche e per l’omessa vigilanza e controllo nella
realizzazione delle opere per cui è causa, condannare l’Arch. Gianluca Bartolucci, quale progettista e
direttore dei lavori, al risarcimento del danno in favore della Dott.ssa Benedetta Marzocchi per
l’inadempimento alle obbligazioni tutte assunte nella scrittura privata 24.11.2010 e comunque per
responsabilità professionale, nella misura che risulterà in corso di causa, anche applicando ove occorra
2
http://bit.ly/1YuPaCW
Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
Sentenza n. 6399/2015 pubbl. il 21/05/2015
RG n. 22698/2012
Sentenza n. 6399/2015 pubbl. il 21/05/2015
RG n. 22698/2012
l’art. 1226 cod. civ., oltre rivalutazione ed interessi;
in via istruttoria: senza inversione dell’onere della prova, si chiede che l’Ill.mo Giudice adito voglia
ammettere a prova per testi le circostanze e C.T.U. di cui in memoria dell’1.10.2013 ex art. 183, VI° c.,
n. 2, c.p.c. - con le precisazioni, anche a prova contraria, di cui alla memoria del 21.10.2013 ex art. 183,
VI° c., n. 3, c.p.c. - da intendersi qui integralmente trascritte sia in ordine ai capitoli di prova dedotti sia
in ordine ai testi ivi indicati e ai quesiti peritali.
Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
PREMESSO
dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la
motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa
fondarsi su precedenti conformi;
B. che Gianluca BARTOLUCCI ha proposto opposizione avverso il decreto n. 2472/12
emesso dal Tribunale di Milano il 19/1/2012, con il quale
-
sul fondamento dell'accordo transattivo concluso in qualità di progettista e
direttore dei lavori con la committente Benedetta MARZOCCHI e con l'impresa
appaltatrice B.M.C. s.r.l. il 24/10/20101 e a superamento della "divergenza tra le parti
in relazione alla relativa esecuzione, all'andamento alle tempistiche ed al prezzo (...) ed
in vista dell'obiettivo comune della positiva e celere conclusione dei lavori",
-
accordo nel quale era stata inserita una clausola penale di € 500,00 per ogni giorno
di ritardo rispetto alla nuova a tassativa data di ultimazione a regola d'arte dei lavori
(10/12/2010),
ed era stato altresì pattuito che "il Direttore dei Lavori,
indipendentemente dalla propria responsabilità in merito, e quindi anche in qualità di
garante degli obblighi dell'impresa, risponderà in solido di dette penali nei confronti
della committente" (punto 2, penultimo capoverso)2,
1
In relazione al contratto di appalto concluso il 7/4/2010 per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della
MARZOCCHI in via Guicciardini 10 a Milano (cfr. doc. 11 att.).
2
La scrittura privata è stata prodotta quale doc. 1 fasc. monit.
3
http://bit.ly/1YuPaCW
Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo
Sentenza n. 6399/2015 pubbl. il 21/05/2015
RG n. 22698/2012
-
e sull'assunto che, inadempiuto l'obbligo di ultimazione nonostante successive
assicurazioni e diffide, al 4/11/2011 erano maturate a carico dell'appaltatrice penali per
complessivi € 164.500,00,
era stato ingiunto sia alla B.M.C. s.r.l. che, in solido con essa, all'attore, il pagamento
di tale somma oltre alle spese di procedura;
C. che opponendo il decreto Gianluca BARTOLUCCI,
premesso di essersi avveduto solo in un secondo momento "della esistenza di una
lavori e indipendentemente dalla propria diretta responsabilità in merito (...) e
quindi nella qualità di garante degli obblighi dell'impresa avrebbe risposto in
solido di dette penali nei confronti della committente",
onde non gli era rimasto altro "oltre che riflettere sulla propria ingenuità, che
confidare nella pronta ultimazione, da parte della impresa, delle opere di
ristrutturazione, considerando peraltro la pochezza delle opere da eseguire (...)"
e previa la cronistoria degli eventi contrattuali precedenti e successivi al
24/11/2010
ha dedotto la natura fideiussoria dell'impegno assunto, inferendone:
a) il proprio diritto a giovarsi della proroga asseritamente concessa dalla Marzocchi
all'impresa (doc. 36, missiva 14.10.2011)
b) con i riflessi sulla validità e l'efficacia del rilievo fideiussorio descritti alle pagine 20 23 della citazione,
c) e la nullità della garanzia per violazione dell'art. 1938 c.c., non essendone stato
specificato il limite;
C).1 che il BARTOLUCCI ha inoltre eccepito, in gradato subordine,
d) l'errata quantificazione ad opera della MARZOCCHI degli importi maturati a titolo di
penale,
e) l'imputabilità parte alla committente e parte all'impresa dei ritardi maturati,
4
http://bit.ly/1YuPaCW
Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
clausola nella quale veniva previsto per il medesimo, nella qualità di direttore di
Sentenza n. 6399/2015 pubbl. il 21/05/2015
RG n. 22698/2012
f) e comunque la necessità di ricondurre ad equità l'importo della penale anche a fronte
della somma di € 132.000,00 oltre I.v.a in cui era stato da ultimo fissato il corrispettivo
dell'appalto;
C).2 che l'attore ha infine chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la B.M.C. s.r.l.
codestinataria dell'ingiunzione3, per sentirla condannare a tenerlo indenne dall'eventuale
condanna che fosse stata pronunciata contro di lui;
D. che la MARZOCCHI ha resistito all'opposizione
deducendo fra l'altro che con la pattuizione azionata in via monitoria l'arch.
BARTOLUCCI aveva "in sostanza, alla propria personale e diretta responsabilità nei
confronti della committente (...) aggiunto anche l'autonoma garanzia della prestazione
della B.M.C. S.r.l."
-
e formulando domanda (riconvenzionale) subordinata di condanna dell'attore al
risarcimento del danno arrecatole per
le carenze progettuali,
le omissioni nelle pratiche edilizie
e l'omessa vigilanza e controllo quale direttore dei lavori,
delle quali si era reso responsabile;
RILEVATO
E. che alla prima udienza del 30/4/2013, preliminarmente alla dichiarazione di la
contumacia
della B.M.C. s.r.l., il difensore della convenuta ha espressamente
rappresentato "che in data 7/5/2013 si terrà udienza avanti alla Sezione fallimentare per
il fallimento della stessa B.M.C. s.r.l. su istanza della dr.ssa MARZOCCHI";
F. che respinte con ordinanza riservata di pari data le istanze formulate dalla convenuta
ai sensi degli artt. 648 e 186ter c.p.c. ed assegnati con lo stesso provvedimento i termini
di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c.,
nella sua memoria del 17/7/2013 l'opponente ha
contestato che la domanda risarcitoria formulata dalla MARZOCCHI in collegamento
alle pretese carenze progettuali e alle omissioni nelle pratiche urbanistiche potesse
3
Provvedendovi con citazione di atto di chiamata ritualmente notificato il 23/1/2013 a mani dell'amministratore Luigi
Gamba.
5
http://bit.ly/1YuPaCW
Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
-
Sentenza n. 6399/2015 pubbl. il 21/05/2015
RG n. 22698/2012
essere introdotta in sede di opposizione, atteso che essa che non aveva alcun
collegamento con quella fondata sulla penale per il ritardo nell'esecuzione inserita nel
contratto 24/11/2000, ed ha comunque replicato punto per punto -alle pagg. 8 e segg.agli addebiti professionali mossigli;
G. che all'udienza del 17/12/2013 fissata per la discussione dei mezzi di prova offerti da
ambo le parti costituite, il procuratore del BARTOLUCCI ha prodotto una "scheda
camerale storica" estratta il 2/10/20134 ricognitiva dei dati iscritti nel Registro delle
dal Tribunale di Milano con sentenza del 9/5/2013 iscritta il 14/5/2013, ed il giudice
istruttore ha dichiarato "l'intervenuta interruzione del processo";
H. che riassunto il processo con ricorso depositato dall'attore il 13/2/2014, all'udienza
fissata il 20/5/2014 per la prosecuzione del processo
i.
il procuratore della MARZOCCHI ha formalmente eccepito "l'intervenuta
estinzione del processo alla luce (...) del fatto che già all'udienza del 30/4/2013
era stato dato atto dell'udienza prefallimentare della B.M.C. che si sarebbe tenuta
il 7/5/2013; con fallimento dichiarato due giorni dopo"
ii.
e l'avv. RAGNETTI ha contestato tale eccezione "rilevando (...) che l'atto di
riassunzione è stato tempestivamente depositato, e poi che l'intervenuto fallimento
è stato invece 'dichiarato' da lui stesso soltanto all'udienza del 17/12/2013";
I. che con ordinanza riservata di pari data il giudice istruttore, rilevata motivatamente la
non pretestuosità sia dell'eccezione di estinzione che di quella -sempre in rito- svolta
dal BARTOLUCCI in relazione all'ammissibilità della domanda riconvenzionale
subordinata della MARZOCCHI, ha invitato le parti a precisare le conclusioni
all'udienza del 24/2/2015 donde la causa, sulle conclusioni riportate in epigrafe, è
pervenuta il 18/5/2015 al Tribunale in composizione monocratica per la decisione;
RITENUTO IN VIA PREGIUDIZIALE
4
Come risulta dall'ultimo foglio della visura stessa, allegata alla copia cartacea del verbale telematico dell'udienza del
17/12/2013 in atti.
6
http://bit.ly/1YuPaCW
Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
imprese, da cui è risultato che la terza chiamata B.M.C. s.r.l. era stata dichiarata fallita
Sentenza n. 6399/2015 pubbl. il 21/05/2015
RG n. 22698/2012
L. che la causa non può esser decisa nel merito, dovendosi prendere atto dell'intervenuta
estinzione dell'intero processo per tardiva riassunzione dello stesso a seguito della
operatività automatica della causa di interruzione costituita dal fallimento della B.M.C.
S.R.L., che del presente processo è parte inscindibile per esser stata destinataria
dell'ingiunzione qui opposta e per esservi stata chiamata in manleva dall'arch.
BARTOLUCCI;
scorta della giurisprudenza costituzionale e di legittimità- da questo stesso Tribunale e
sezione specializzata con le sentenze emesse in data 27-28/3/2014 e (in espressa
adesione e continuità) 6 - 10/11/20145, giusta i quali:
"(...)
l'art. 43 LF terzo comma nel testo vigente ("L'apertura del fallimento determina l'interruzione
del processo") configura l'interruzione del processo quale conseguenza "automatica" della
dichiarazione di fallimento di una delle parti, così elidendo, per lo specifico caso di
interruzione rappresentato dal fallimento, la disciplina generale disegnata dall'art. 300
cpc quanto alla rilevanza endoprocessuale dell'evento interruttivo solo a seguito di
dichiarazione in udienza ovvero di notifica alle altre parti ad opera del difensore
costituito;6
la necessità di una lettura costituzionalmente orientata della disciplina ricavabile dal combinato
disposto degli artt. 43 LF e 305 cpc è stata affermata da un condivisibile orientamento di
legittimità, ispirato da varie pronunce della Corte costituzionale, orientamento secondo il quale:
"In riferimento all'effetto interruttivo automatico conseguente all'apertura del fallimento ai
sensi della L. Fall., art. 43, comma 3, come novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41 il termine
per la riassunzione del processo decorre, secondo l'interpretazione costituzionalmente
orientata dell'art. 305 cod. proc. civ., dalla data della legale conoscenza che dell'evento
interruttivo ha avuto la parte interessata alla prosecuzione; la parte che eccepisce l'estinzione
per tardiva riassunzione, può comunque dimostrare che la conoscenza in forma legale
dell'evento (la quale per la curatela fallimentare si estende anche alla conoscenza della
pendenza del processo) si è verificata antecedentemente alla dichiarazione in giudizio
dell'evento medesimo" (così, da ultimo, Cass. n. 5650/2013, la cui motivazione si rifà ai
numerosi precedenti di legittimità e alle pronunce della Corte Costituzionale, citando in
particolare la sentenza della Corte Costituzionale n.17/2010);
secondo la prospettazione del (...) [l']opposto, la data di legale conoscenza dell'apertura del
fallimento andrebbe peraltro individuata, per la parte diversa da quella fallita, nella data di
iscrizione della sentenza dichiarativa del fallimento nel Registro delle imprese, posto che, ai
sensi del terzo comma dell'art.16 LF, "gli effetti" di tale sentenza "nei riguardi dei terzi si
5
Sentenza, questa, emessa collegialmente (pres. Riva Crugnola, est. Vannicelli) nel processo n. 18843/2012 R.g. e ad oggi
non appellata.
6
Grassettatura dell'estensore della presente sentenza.
7
http://bit.ly/1YuPaCW
Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
L).1 che in punto di diritto vanno richiamati i principi già più volte espressi -sulla
producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese" (registro al quale il
cancelliere, il giorno successivo al deposito, deve trasmettere estratto della sentenza);
(...)
che di per sé la norma ex art.16 LF può essere riferita ai soli effetti per così dire concorsuali
della sentenza dichiarativa di fallimento, senza che dal tenore e dalla collocazione di tale norma
debba necessariamente trarsi anche la rilevanza endoprocessuale della iscrizione nel Registro
delle imprese ricostruita dall'opposto;
che tale interpretazione della disciplina fallimentare trova conferma nell'analogo orientamento
della Corte di cassazione in tema di irrilevanza endoprocessuale della presunzione ex art.2193
cc di conoscenza in capo ai terzi dei fatti iscritti nel Registro delle imprese, orientamento
espresso in particolare nella sentenza delle sezioni unite n. 19509/2010, la cui massima recita:
"In tema di fusione per incorporazione, realizzata prima dell'entrata in vigore del novellato art.
2504 bis cod. civ., l'impugnazione è validamente notificata al procuratore costituito di una
società che, successivamente alla chiusura della discussione (o alla scadenza del termine di
deposito delle memorie di replica) si sia estinta per incorporazione, se l'impugnante non abbia
avuto notizia dell'evento modificatore della capacità della giuridica mediante la notificazione
di esso" e secondo la cui motivazione: "si impone un attento bilanciamento tra le esigenze del
soggetto che intenda impugnare la decisione sfavorevole e quelle del soggetto protagonista di
una vicenda modificatrice della capacità di stare in giudizio, dallo stesso voluta e non
immediatamente percepibile sulla base degli atti del processo. Non appare da questo punto di
vista ragionevole gravare la parte interessata all'impugnazione dell'onere di una permanente
consultazione del registro delle imprese al solo fine di consentirle la semplice gestione del
processo.";
che, in particolare, le considerazioni delle Sezioni unite quanto alla necessità di un
bilanciamento degli interessi delle contrapposte parti processuali sono applicabili anche al caso
in esame, nel quale la interpretazione proposta dal [l']opposto comporterebbe, ove seguita, in
sostanza un permanente onere di consultazione del Registro delle imprese in capo ad ogni parte
processuale onde verificare il sopraggiungere o meno di pronunce dichiarative del fallimento
della controparte, e ciò a prescindere dal comportamento del difensore costituito della stessa
controparte e a pena del maturare di decadenza dalla facoltà di tempestiva riassunzione del
processo: onere che, ad avviso del Tribunale, verrebbe a contrastare con il precetto
costituzionale in tema di "giusto processo";
che, dunque, nell'ambito dell'orientamento di legittimità più sopra citato, la conoscenza legale
dell'evento interruttivo in capo alla parte interessata alla riassunzione debba intendersi in senso
processualcivilistico con riferimento (non alla data di iscrizione della sentenza di fallimento nel
registro delle imprese ma) alla data nella quale il fallimento sia stato portato a conoscenza di
tale parte ad opera della controparte a mezzo di dichiarazione in udienza ovvero di atto
notificato.
(...)"
L).2 che nel caso di specie, proprio alla luce di quanto testé enunciato, emerge invece
dagli atti che l'attore Gianluca BARTOLUCCI, il quale ha riassunto il processo il
13/2/2014, fosse anzitutto sin da prima della stessa pronuncia del Tribunale fallimentare
nelle concrete condizioni di poter conoscere con assoluta tempestività, usando
dell'ordinaria diligenza, l'intervenuto fallimento in data 9/5/2013 dell'appaltatrice
8
http://bit.ly/1YuPaCW
Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
Sentenza n. 6399/2015 pubbl. il 21/05/2015
RG n. 22698/2012
Sentenza n. 6399/2015 pubbl. il 21/05/2015
RG n. 22698/2012
B.M.C. s.r.l. da lui chiamata in causa, che infatti effettivamente conobbe almeno dal
2/10/2013, come risulta:
1) da quanto da lui stesso riferito già nella citazione in opposizione7 in ordine alle
difficoltà in cui si dibatteva l'impresa prescelta per l'esecuzione dei lavori commissionati
dalla MARZOCCHI, con particolare riguardo alle "sopraggiunte difficoltà economiche"
della B.M.C. s.r.l. comunicategli sin dal 30/6/2011 dallo stesso "titolare" in una con
l'impossibilità per l'impresa -anche a causa del blocco dei pagamenti da parte della
con la conseguente scadenza del D.U.R.C. necessario alla prosecuzione dei lavori
concordati;
2) dalla notizia della fissazione per il 7/5/2013 dell'udienza (c.d. "prefallimentare") ex
art. 15 R.D. n. 267/42 di audizione della B.M.C. S.R.L., ufficialmente fornita all'udienza
del 30/4/2013 dal difensore della MARZOCCHI istante il fallimento;
3) e dall'estrazione sin dal 2/10/2013 della visura prodotta il 17/12/2013 dal difensore
dell'opponente, i cui dati non è contestato che riproducessero fedelmente a quella data le
risultanze del Registro delle imprese;
L).3 che da quanto precede necessariamente si desume:
a) che il BARTOLUCCI, se non ad effettiva conoscenza sin dalla pubblicità fattane
erga omnes il 14/5/2013 dell'esito dell'udienza prefallimentare del 7/5/2013 di cui era
stato informato ufficialmente dal difensore della MARZOCCHI (la sentenza di
fallimento fu emessa due giorni dopo e pubblicata nel Registro delle imprese il
14/5/2013), certamente era stato edotto dell'imminenza del fallimento onde, avendo
instaurato con la B.M.C. con lui solidalmente responsabile e destinataria del decreto
ingiuntivo un rapporto processuale diretto chiamandola in causa
i.
aveva l'onere di informarsene tempestivamente (come del resto fece oltre
due mesi prima dell'udienza fissata per la discussione dei mezzi di prova)
7
Cfr. pagg. 16 e 28 di tale atto.
9
http://bit.ly/1YuPaCW
Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
MARZOCCHI- "di regolarizzare la sua posizione nei confronti dell'INAIL e dell'INPS"
Sentenza n. 6399/2015 pubbl. il 21/05/2015
RG n. 22698/2012
ii.
e possedeva tutti gli elementi informativi necessari e sufficienti ad assolvere
con facilità e -soprattutto- con tempestività a tale onere,
b) e comunque, il che è dirimente, che l'attore ebbe certamente conoscenza effettiva e
diretta dell'intervenuto fallimento quantomeno dal 2/10/2013, data dalla quale a tutto
voler concedere, atteso il verificarsi ipso iure della causa interruttiva portata dall'art. 43
ultimo comma L.F., decorse per lui il termine trimestrale per la tempestiva riassunzione
c) inifluente a tal fine che egli abbia ritenuto di dichiarare tale circostanza e la sua
conoscenza solo alla successiva udienza del 17/12/2013, nella quale del resto -e
significativamente- il giudice istruttore non ha dichiarato interrotto il processo ma la sua
(già) "intervenuta interruzione" in via automatica;
L).4 che non vi è quindi nella specie alcuna esigenza di certezza o di affidamento da
tutelarsi in capo al BARTOLUCCI tale da ancorare il dies a quo del termine trimestrale
per la riassunzione alla comunicazione fattane soltanto all'udienza del 17/12/2013,
sussistendo evidenza documentale -come già evidenziato- nel senso che l'attore
i.
ben potesse e dovesse essere a conoscenza (non meramente legale)
dell'intervenuto fallimento della B.M.C. s.r.l. da lui chiamata in manleva da prima
del trimestre successivo alla iscrizione nel registro delle imprese della
dichiarazione di fallimento,
ii.
e ne fu comunque ad effettiva conoscenza ben prima del trimestre antecedente il
deposito del ricorso per riassunzione (13/2/2014 => 15/11/2013);
RITENUTO PERTANTO
M. che in difetto di tempestiva riassunzione il presente giudizio di opposizione -come
correttamente eccepito dalla difesa della convenuta e con assorbimento di ogni altra
questione processuale e di merito - va dichiarato estinto nella sua interezza ai sensi del
combinato disposto degli artt. degli artt. 43 ultimo comma R.D. n. 267/42 nonché 305 e
307 terzo e quarto comma c.p.c., con la conseguente definitività del decreto ingiuntivo
opposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 653 co. 1° c.p.c.;
10
http://bit.ly/1YuPaCW
Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
del giudizio,
Sentenza n. 6399/2015 pubbl. il 21/05/2015
RG n. 22698/2012
N. che Gianluca BARTOLUCCI dovrà rifondere a Benedetta MARZOCCHI le spese
del processo, liquidabili -ai sensi del d.m.G. n. 140 del 20/7/2012 come modificato da
ultimo dal d.m. n. 55 del 10/3/20148 medio tempore pubblicati in G.U.- nella misura di
complessivi € 8.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura
del 15% nonché, sull'imponibile complessivo di € 10.350,00, al rimborso del contributo
previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
O. che nulla va invece pronunciato in punto spese nel rapporto processuale generato
ha sostenute,
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Gianluca
BARTOLUCCI nei confronti di Benedetta MARZOCCHI con citazione notificata in
opposizione il 22/3/2012, nonché sulla domanda svolta dall'attore con "atto di citazione
per chiamata in causa di terzo" notificato alla B.M.C. s.r.l. il 15 - 23/1/2013, ogni
diversa istanza disattesa o assorbita,
1. dichiara l'intervenuta estinzione del processo, e per l'effetto
2. dichiara che il decreto ingiuntivo n. 2472/12 emesso dal Tribunale di Milano il
19/1/2012 ha acquistato efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 co. 1° c.p.c.;
3. condanna Gianluca BARTOLUCCI a rifondere a Benedetta MARZOCCHI le
spese del giudizio, che liquida in € 8.000,00, oltre al rimborso forfettario delle
spese generali nella misura del 15% nonché sull'imponibile complessivo al
rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa
dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Milano, il 20 maggio 2015
il Giudice
Guido Vannicelli
8
Prestandosi adesione sul punto all'orientamento espresso da Cass. SS.UU., sent. n. 17406 del 12/10/2012.
11
http://bit.ly/1YuPaCW
Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
dalla chiamata in manleva della B.M.C. s.r.l. la quale, non essendosi costituita, non ne