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Normativa sulla Trasparenza Bancaria
Foglio informativo sulle operazioni e servizi offerti alla clientela
8c - Garanzie ricevute – Mandato a
Vendere (MAV)
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Popolare Valconca della Provincia di Rimini società cooperativa per azioni, Via Bucci, 61
47833 Morciano di Romagna (RN).
Tel. 0541/859201 - Fax 0541/987802
e- mail: [email protected] / Sito internet: www.bancavalconca.it
Iscrizione n. 627.00 all’Albo delle Banche, di cui all’articolo 13 del Dlgs n.° 385 del
01.09.1993.
CHE COS’È IL MANDATO A VENDERE (M.A.V.)
Il mandato a vendere è una garanzia che ha per oggetto strumenti finanziari. Con questa garanzia
il garante (può trattarsi dello stesso debitore o di altro soggetto) assicura alla Banca (creditrice) il
soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto ad altri creditori.
Il mandato a vendere autorizza la Banca esplicitamente e irrevocabilmente a vendere gli strumenti finanziari, depositati dal garante presso la Banca, compensando gli importi ricavati con il
credito vantato dalla Banca stessa.
Tramite questa garanzia il garante si impegna a lasciare depositati su un conto di custodia e amministrazione o su un conto di gestione gli strumenti finanziari per un controvalore corrispondente all’importo garantito.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:
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− rischio di insolvenza del debitore: in tal caso, la Banca può avvalersi della facoltà concessa dal cliente con il Mandato a Vendere vendendo sul mercato i titoli inseriti nel “deposito titoli a custodia ed amministrazione” per decurtare od estinguere i debiti garantiti;
− rischio andamento mercato, con riferimento alla procedura illustrata al punto precedente
la vendita forzosa dei titoli da parte della Banca può comportare una perdita in conto
capitale rispetto ai prezzi di carico dei titoli che si vendono;
− I clienti non potranno dare disposizioni di trasferimento senza pagamento del relativo
controvalore o qualsiasi disposizione di compenso, a valere sugli strumenti finanziari dati
a garanzia, salvo il consenso scritto della Banca.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Il rilascio della garanzia non comporta l’applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del Cliente.
RECESSO
Il Mandato a vendere rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle obbligazioni dipendenti
dalle operazioni garantite, compresi gli eventuali interessi e spese, fermo e impregiudicato restando il diritto della Banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti verso il Cliente e verso gli
altri eventuali coobbligati. Inoltre, il mandato a vendere ha pieno effetto indipendentemente da
qualsiasi altra garanzia, personale o reale, che fosse stata rilasciata o che venisse prestata da chiunque, sotto qualsiasi forma o titolo, a favore della Banca.
RECLAMI E TUTELA STRAGIUDIZIALE
Per eventuali controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle clausole disciplinanti il mandato vendere, il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami della Banca presso la Direzione Generale.
I reclami vanno inviati all’ufficio Reclami della Banca Popolare Valconca della Provincia di Rimini società cooperativa per azioni, Via Bucci, 61 – 47833 Morciano di Romagna (RN), responsabile Signora Fraternali Nadia, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
mail: [email protected]
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo da parte dell’intermediario, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
•
Arbitro Bancario Finanziario (ABF) :
Collegio con sede a Milano – Segreteria Tecnica- Via Cordusio, 5 – 20123 Milano, per i
ricorsi presentati dai clienti che hanno il proprio domicilio in Emilia Romagna;
Collegio con sede a Roma – Segreteria Tecnica- Via Venti Settembre, 97/e – 00187 Roma, per i ricorsi presentati dai clienti che hanno il proprio domicilio nelle Marche.
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Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it,
chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi alla banca.
Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere
all'autorità giudiziaria.
Il Cliente inoltre, qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare, presso il Conciliatore
Bancario Finanziano - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), una procedura di conciliazione al fine di trovare
un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse
concludere senza il raggiungimento di un accordo. Il Cliente unitamente alla Banca, può, infine,
attivare, anche presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, una procedura arbitrale (ai
sensi degli art. 806 e ss. del c.p.c).
LEGENDA
Deposito titoli a custodia e amministrazione
Mandato a vendere
Irrevocabile
Insolvenza
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E’ il rapporto ove confluiscono tutti gli strumenti finanziari intestati
al/ai titolare/i del deposito.
Autorizzazione irrevocabile a disporre, e quindi a negoziare in qualsiasi momento, i titoli e/o valori inseriti in un “deposito titoli a custodia
ed amministrazione”.
Quando il” mandato a vendere” viene conferito con lo scopo di costituire una garanzia, il mandato assume il carattere di “irrevocabilità”
(non è quindi consentito al mandante di recedere da tale contratto) in
quanto ai sensi dell’art. 1723 secondo comma del c.c. viene conferito
nell’interesse del mandatario (Banca).
Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.
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