Delib.G.C. n. 29-2014 defribillatori semiautomatici LINEACONFORT

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Deliberazione di giunta comunale n. 29 del 16 ottobre 2014.
OGGETTO: approvazione accordo con LINEACONFORT s.r.l. fornitura defribillatori semiautomatici.
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che l’arresto cardiaco è un evento acuto e improvviso. Si tratta di un problema sanitario di
dimensioni notevoli e spesso sottovalutato. Oltre 400.000 persone in Europa e 60.000 in Italia sono colpite
ogni anno da arresto cardiaco, tuttavia meno del 10% sopravvive alla dimissione dall'ospedale.
Premesso che il comune di Sabbio Chiese (BS) intende mettere a disposizione della comunità , grazie al
progetto “CUOREALSICURO” la possibilità di avere a disposizione gratuitamente alcuni defribillatori
semiautomatici per emergenza. Il finanziamento avverrà grazie alla disponibilità manifestata dagli
imprenditori del nostro Comune di acquisire lo strumento per sé e nel contempo contribuire alla fornitura
gratuita in favore della cittadinanza. Tali dispositivi verranno posizionati in luoghi particolarmente sensibili
come: il centro sportivo comunale, il plesso scolastico scuole elementari e medie; altre strutture di interesse
pubblico.
Vista la proposta in tal senso presentata dalla società LINEACONFORT s.r.l., promotrice del “Progetto
Cuorealsicuro” che si articola nel testo riportato in schema/bozza di convenzione allegata al presente
deliberato per formare con esso parte integrante e sostanziale.
Visto l’art. 11 della legge n. 241/1990 nel testo come modificato dall’art. 7 della legge n. 15/2005 che
nell’introdurre il comma 1 –bis sopprime la preesistente dizione del comma 1 col cancellare le parole “nei casi
previsti dalla legge”, inciso che era riferito agli accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi, il quale
apre uno spazio variegato di possibilità per la Pubblica Amministrazione in quanto l’azione amministrativa –
che deve in ogni caso essere rivolta al perseguimento del pubblico e generale interesse- può così
essere realizzata ( nell’osservanza delle disposizioni contenute nel citato art. 11) tramite la via consensuale
dell’accordo che si pone come strumento alternativo all’atto unilaterale autoritativo, qual è il
provvedimento amministrativo. In tal guisa viene generalizzata la c.d. attività amministrativa di diritto
privato, ossia la possibilità di svolgere attività amministrativa in senso proprio, intesa come cura concreta di
interessi pubblici, attraverso norme di diritto privato, ossia sostanzialmente, attraverso negozi giuridici,
siano essi unilaterali o bilaterali ed accordi non autoritativi paritetici con soggetti privati che
coniughino e mirino al perseguimento di una finalità di pubblico interesse. Il principio di atipicità, in
precedenza applicabile ai isoli accordi integrativi endoprocedimentali, viene esteso agli accordi sostitutivi,
poiché – appunto – è oggi consentito alle Pubbliche Amministrazioni stipulare accordi anche fuori dei casi
tipici previsti dalla legge.
Nei considerata di TAR LOMBARDIA-BRESCIA, SEZ. I – Sentenza 12 ottobre 2010, n. 4026 riguardo agli
accordi ex art. 11 della legge 241/1990 è detto che “3. Sull’inquadramento generale e natura giuridica da
riconoscere agli accordi, si confrontano due tesi opposte: quella privatistica che riconosce loro natura di
contratti; e quella pubblicistica, che ne sottolinea invece l’afferenza al potere autoritativo e la funzione
integrativa o sostitutiva rispetto al provvedimento amministrativo (in questo senso è sembrata orientarsi
anche la Corte cost., nella nota sent. 204/2004). Peraltro, in ogni caso, sussistono comunque limiti
insuperabili dagli accordi: “nella prospettiva pubblicistica, infatti, se è vero che l'oggetto dell'accordo è dato
essenzialmente dalle modalità di esercizio del potere, si comprende come ciò presupponga pur sempre che il
soggetto pubblico sia titolare di tale potere, dovendosi altrimenti affermare la radicale nullità dell'atto, per
difett o assoluto di attribuzione (ovvero carenza di potere in astratto), a norma dell'art. 21-septies legge
241/1990” (TAR Milano, sez. I, 12.2.2009, n. 1253).”
Atteso che La Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la lombardia, 20 dicembre 2010, n. 1075 ( idem
Corte dei Conti Lombardia 218/2014/PAR Con il parere n. 218/2014, la Sez. reg. controllo della Lombardia
della Corte, richiamando il proprio consolidato orientamento emergente (deliberazioni n. 9/2006, n.
10/2006, n. 18/2006, n. 26/2007, n. 35/2007, n. 59/2007, n. 39/2008, n. 75/2008, n. 1138/2009, n.
1/2010, n. 981/2010, n. 530/2011, n. 262/2012), ha chiarito che comunque non si configura, quale
sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune o svolti
nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In
via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di
erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani,
fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente
riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno
all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora
ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato
di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze
dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto
che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del
servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.
Visto il Decreto ministeriale Ministero della Salute 18 marzo 2011 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 6
giugno 2011, n. 129 Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione deidefibrillatori automatici
esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009. Allegato A [Ulteriori criteri e modalità per il
rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici], laddove è detto, tra
l’altro:”Il defibrillatore semiautomatico è un dispositivo medico che può essere utilizzato sia in strutture
sanitarie sia in qualunque altro tipo di strutture, fisse o mobili, stabili o temporanee. L'affidabilità di tali
apparecchiature (sia per specificità che per sensibilità), dove è automatico il solo riconoscimento della
tipologia dell'aritmia ed il comando avviene per mano dell'operatore, deve consentire l'uso da parte di
soggetti di cui all'art. 1, comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120 e permette di effettuare le seguenti
operazioni:
l'analisi automatica dell'attività elettrica del cuore d'una persona vittima di un arresto cardiocircolatorio
al fine di interrompere una fibrillazione o tachicardia ventricolare;
il caricamento automatico dell'apparecchio quando l'analisi sopradescritta è positiva al fine di giungere a
ripristinare un ritmo cardiaco efficace, attraverso una sequenza di shock elettrici esterni transtoracici,
d'intensità appropriata, separati da intervalli di analisi. Gli intervalli di tempo, che devono separare gli
shock, in caso di shock ripetuti, in accordo con le linee guida internazionali, sono programmati negli
apparecchi e non sono accessibili agli utilizzatori non medici.
la registrazione dei tratti elettrocardiografici realizzati e dei dati di utilizzazione dell'apparecchio.”
Visto il Decreto ministeriale Ministero della Salute 24 aprile 2013 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 20
luglio 2013, n. 169 recante: ”Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale
e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi
salvavita.”
Viste:
•
•
la D.g.r. n. IX/1964 del 6 luglio 2011 "Soccorso sanitario extraospedaliero - Aggiornamento dd.g.r. n.
VI/37434 del 17 luglio 1998, n. VI/45819 del 22 ottobre 1999, n. VII/16484 del 23 febbraio 2004 e n.
VIII/1743 del 18 gennaio 2006", con la quale viene stabilito che AREU, nell’ambito della diffusione
deidefibrillatori semiautomatici (DAE) sul territorio regionale, in attuazione della normativa vigente e
nell’ambito dei finanziamenti messi a disposizione dalla normativa regionale, provvede a predisporre il
Piano relativo alla diffusione e all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni, individuando luoghi,
eventi, strutture e mezzi di trasporto laddove è necessario garantire la disponibilità dei DAE, nonché le
modalità di formazione degli operatori;
la D.g.r. n. IX/2869 del 29 dicembre 2011 "Realizzazione di programmi regionali per la diffusione e
l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE): approvazione progetto ‘A prova di cuore.
Diffusione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e dei defibrillatori nei luoghi pubblici in
Regione Lombardia’ (D.m. 18 marzo 2011)" che approva il progetto esecutivo di che trattasi di durata
biennale predisposto e presentato da AREU, al quale è stato assegnato, entro la misura dei costi
rendicontati per voci di spesa, il relativo finanziamento ministeriale per la realizzazione del progetto in
Regione Lombardia;
Vista la Delibera Giunta regionale 23 gennaio 2013, n.9/4717 Regione Lombardia Bollettino Ufficiale
Regionale 31 gennaio 2013, n.5 Determinazioni in ordine alle linee guida regionali sull'utilizzo dei
defibrillatori semi-automatici esterni (DAE) e sull'attivazione dei progetti di defibrillazione semi-automatica
sul territorio lombardo.
Allegato A AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA REGIONALI
SULL'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI ESTERNI (DAE) E SULL'ATTIVAZIONE DEI
PROGETTI DI DEFIBRILLAZIONE SEMI-AUTOMATICA SUL TERRITORIO (PAD) nella quale, fra l’altro, è
specificato quanto segue:
“La normativa di riferimento attualmente è la seguente:
a) Legge n. 120 del 3 aprile 2001
Art. 1: "E’ consentito l’uso del defibrillatore semi-automatico in sede extra-ospedaliera anche al personale
non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di
rianimazione cardio-polmonare".
b) Accordo Stato-Regioni 27 febbraio 2003
Art. 2, comma b1: "(…) L’operatore che somministra lo shock con il defibrillatore semiautomatico è
responsabile, non della corretta indicazione di somministrazione dello shock che è determinato
dall’apparecchio, ma dell’esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza per lo stesso e per tutte le
persone presenti intorno al paziente".
c) Legge n. 69 del 15 marzo 2004
Art. 1, comma 1 che sostituisce il precedente comma 1 della legge 120 del 03.04.2001: "E’ consentito l’uso del
defibrillatore semi-automatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale non medico, nonché al
personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare".
d) Decreto Ministero della Salute 18 marzo 2011
- Allegato 1, art.2, comma b1: "(…) L’operatore che somministra lo shock con il defibrillatore semiautomatico
è responsabile, non della corretta indicazione di somministrazione dello shock che è determinato
dall’apparecchio, ma dell’esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza per lo stesso e per tutte le
persone presenti intorno al paziente";
- Allegato 1, art.2, comma b5: "(…) Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare immediatamente, secondo
modalità indicate dalle Regioni e Province Autonome, l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, al fine di
garantire la catena della sopravvivenza";
- Allegato 1, art.2, comma d: "L’autorizzazione all’uso del defibrillatore semiautomatico, in sede
extraospedaliera, è nominativa ed ha durata di dodici mesi".
e) Decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 - Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela della salute
Art.7 "Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la
ludopatia e per l’attività sportiva non agonistica", comma 11: "Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini
che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministro della salute, con proprio decreto,
adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante
l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui
praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche,
di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita". (…)
L’utilizzo del defibrillatore manuale o del defibrillatore semiautomatico in modalità manuale non è
consentito al personale non medico fatte salve le eccezioni di cui al punto 2.1. 3. RACCOMANDAZIONI
SULLA COLLOCAZIONE DEI DAE
Stanti le premesse sull’efficacia dei DAE e soprattutto di una tempestiva RCP da parte di persone addestrate,
si definiscono le seguenti collocazioni per i DAE:
a) è obbligatoria la presenza di un DAE operativo su ogni Mezzo di Soccorso di Base (MSB) e Intermedio
(MSI) inserito nel sistema di emergenza sanitaria regionale;
b) è obbligatoria la presenza di un DAE operativo sui mezzi di soccorso che prestano assistenza a
manifestazioni sportive o eventi organizzati per i quali è prevista dalla normativa vigente o da regolamenti
specifici un’assistenza sanitaria;
c) è obbligatoria la presenza di un DAE presso Società Sportive sia professionistiche che dilettantistiche e
all’interno di impianti sportivi, secondo quanto previsto dal decreto legge sanità n.158 (13 settembre 2012)
nonché durante lo svolgimento delle attività sportive.
d) è obbligatoria la presenza di un DAE sui mezzi deputati al trasporto sanitario e sanitario semplice soltanto
per i soggetti che beneficiano dell’assegnazione delle predette apparecchiature, nei termini e con le modalità
di cui al decreto ministeriale del 18 marzo 2011 (acquisite con le risorse statali previste dall’art.2, comma 46,
della Legge 23 dicembre 2009, n.191) e alla d.g.r.n.IX/893/2010 successivamente rettificata dalla
d.g.r.n.IX/3542/2012;
e) è fortemente raccomandata la presenza di un DAE nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e
private, accreditate o autorizzate, ove non sia già presente una risposta all’emergenza, strutturata o
istituzionalizzata, che preveda l’impiego di un defibrillatore.
f) è utile la presenza di un DAE nelle strutture, fisse e/o mobili, nell’ambito di istituzioni coinvolte nella
gestione dell’ordine pubblico e dell’emergenza (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del
Fuoco, Corpo Forestale, Polizia Locale, Istituti Penitenziari, Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, Forze
Armate, Protezione Civile, Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ecc.);
g) è fortemente raccomandata la presenza di un DAE in ambienti ad elevata densità di popolazione
(aeroporti, stazioni marittime, stazioni ferroviarie, metropolitane, stadi, ipermercati, centri commerciali,
hotel, ecc.);
h) è utile la presenza di un DAE in luoghi pubblici non rapidamente raggiungibili dal sistema di emergenza
(p.es.treni, aerei, navi, imbarcazioni, ecc).Per le località remote (ad esempio aree rurali della Regione) sono
state identificate le farmacie (o le immediate adiacenze) quali sedi di collocazione dei DAE;
i) è obbligatoria la presenza di un DAE nei luoghi facenti parte di un progetto PAD strutturato e autorizzato;
j) è utile la presenza di un DAE negli ambulatori delle strutture sanitarie (se non rapidamente ottenibile nella
stessa struttura sanitaria) e nelle strutture ambulatoriali (studi medici, ambulatori dentistici, ambulatori
delle ASL, ecc.);
k) è accettabile la presenza di un DAE in ambito domiciliare, per quanto riguarda il domicilio di pazienti
potenzialmente a rischio di morte cardiaca improvvisa, anche se non vi sono dati di letteratura a supporto di
questa possibilità.
AREU deve disporre dell’elenco dei DAE presenti sul territorio regionale.
La collocazione di nuovi DAE e lo spostamento in altra sede di un DAE già censito devono essere comunicati
dai responsabili del Progetto (o da loro delegati) alla AAT di riferimento.
Ritenuta la competenza della giunta a’ sensi dell’art. 48 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 ( vedi
Consiglio di Stato, sez, IV, n. 3067 del 2001, TAR Lombardia Brescia 10 marzo 2005 n. 150 e Consiglio di
Stato sez. VI 27/7/2010 n. 4890 in ordine alla competenza della Giunta municipale in via generale e
residuale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 267 del 2000, mentre ai dirigenti spettano, ai sensi
dell'art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 4 comma 2 del D: lgs. n. 165/2001, le funzioni
inerenti la gestione tecnica, finanziaria, amministrativa).
Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal
responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c)
e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei
controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla
presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
Visto l’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59 il quale dispone che “gli atti, i dati e i documenti
formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti
stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono
validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”, il d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell’Amministrazione digitale”
Con voti favorevoli unanimi espressi dai presenti nelle forme di legge.
DELIBERA
1.
Di approvare l’accordo/contratto tra il comune di Sabbio Chiese e la società LINEACONFORT s.r.l. per
la diffusione e fornitura gratuita al comune di defribillatori semiautomatici “Progetto Cuorealsicuro”,
nel testo di cui in allegato formane parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Di dare atto che detto progetto non comporta alcun onere economico o finanziario a carico del comune
che, a fronte dell’attività svolta in qualità di promoter dell’iniziativa ed in relazione al numero di acquisti
da parte di aziende, beneficia della fornitura di un certo numero di defribillatori in forma gratuita da
installare in punti nevralgici del territorio in zone particolarmente “sensibili” quali in premessa
menzionate, ovvero: il centro sportivo comunale, il plesso scolastico scuole elementari e medie; altre
strutture di interesse pubblico.
3. Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, a’ sensi
dell’art. 134 comma 4 del tuel D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza.