CASH MANAGEMENT – SERVIZIO SCORE Foglio 15.01.031

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DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI
E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - (Titolo VI Testo Unico bancario - D. Lgs. 385/1993)
FOGLIO INFORMATIVO
Il presente Foglio Informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.
SERVIZIO ESTERO
CASH MANAGEMENT – SERVIZIO SCORE
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA POPOLARE DI BERGAMO
Società per Azioni con socio unico
Sede Legale e Direzione Generale: 24122 BERGAMO, Piazza Vittorio Veneto 8
Tel.: 800.500.200 - Fax: 0302473676
Indirizzo e-mail: [email protected] - Sito internet: www.bpb.it
Codice ABI n. 05428.8
Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5561
Gruppo bancario UNIONE DI BANCHE ITALIANE - Albo dei Gruppi Bancari n. 03111.2
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03034840169
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a., con sede in Bergamo.
CHE COSA E' IL SERVIZIO SCORE
IL SERVIZIO SCORE
Il Cash Management è l’insieme dei servizi, accessori al conto corrente, a supporto di un’attività strutturata di gestione
della liquidità da parte di un Gruppo aziendale (o di una singola Azienda con più rapporti di conto corrente).
Nell'ambito dell'offerta di Cash Management (prodotti e servizi accessori al conto corrente, a supporto di un'attività strutturata
di gestione della liquidità da parte di un Gruppo aziendale o di una singola azienda con più rapporti di conto corrente, per
maggiori informazioni sulla gamma dei servizi di Cash Management si veda il Foglio Informativo riepilogativo “Servizi di Cah
Management”), Score consente alle aziende che dispongono di un collegamento alla rete Swift di utilizzare tale canale per
scambiare, in modo rapido e sicuro e con qualsiasi Banca collegata alla medesima rete ed aderente al servizio, messaggi
inerenti all’attività bancaria di natura informativa e/o dispositiva.
Tramite il Servizio Score, UBI Banca offre all’azienda la possibilità di:
–
ricevere la rendicontazione giornaliera tramite messaggi Swift MT940, MT941, MT942 FIN;
–
inviare disposizioni di pagamento tramite messaggi swift MT101 FIN o in formato XML 20022.
Per maggiori informazioni sulla gamma dei servizi di Cash Management offerti dalla Banca si veda il Foglio Informativo
riepilogativo:
Prodotto/servizio
Foglio Informativo
15.01.027
– Servizi di Cash Management
Clicca sul numero
per aprire il Foglio Informativo
PRINCIPALI RISCHI
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti i seguenti:
–
variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente
previsto;
–
rischio di tasso di cambio per disposizioni di pagamento espresse in divisa estera;
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SERVIZIO ESTERO
CASH MANAGEMENT – SERVIZIO SCORE
–
esecuzione non tempestiva delle disposizioni dovuta ad anomalie tecniche (es: mancata copertura dei saldi debitori da
parte della Banca terza entro i termini attesi);
–
rischi connessi all'utilizzo di reti telematiche per la trasmissione dei dati.
CONDIZIONI ECONOMICHE
○ Spese una tantum per l'attivazione del servizio
euro
500,00
○ Spese una tantum per eventuali modifiche iniziali o successive del contratto di
adesione al servizio richieste dal cliente
euro
500,00
○ Canone trimestrale per utilizzo formato FIN (anche per adesione al servizio non
contestuale al primo giorno del trimestre)
euro
250,00
○ Canone trimestrale per utilizzo formato XML (anche per adesione al servizio non
contestuale al primo giorno del trimestre)
euro
500,00
I canoni trimestrali sono addebitati sul conto di regolamento indicato dal Cliente anticipatamente il primo giorno del trimestre di ciascun
anno solare, calcolati, indipendentemente dal numero di messaggi swift scambiati, in base al numero di conti per i quali è avvenuta
l’attivazione del Servizio, rilevata ad ogni inizio trimestre.
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Per i singoli incassi e pagamenti derivanti dall’operatività tramite Cash Management sono applicate le condizioni economiche
previste per le rispettive operazioni di bonifici in ingresso e bonifici in uscita, parificati o non parificati dai contratti di conto
corrente sottoscritti dal Cliente cui si riferisce l’operatività con Servizio Score.
Le voci indicate sono cumulabili a quelle previste per gli altri servizi di Cash Management, riportate nei corrispondenti Fogli
Informativi, in ragione dei servizi ai quali aderisce il Cliente:
Prodotto/servizio
– Cash Management – servizi informativi con scambio di messaggi swift
Foglio Informativo
15.01.028
Clicca ciascun numero per
– Cash Management – servizi dispositivi con scambio di messaggi swif
15.01.029
– Cash Management – servizi di Cash Pooling
15.01.030
aprire il singolo Foglio
Informativo
RECESSO E RECLAMI
RECESSO
Il Cliente e la Banca possono recedere dal contratto in qualsiasi momento dando un preavviso di almeno 90 giorni, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il Cliente e la Banca possono recedere dal contratto con effetto immediato, dandone comunicazione all'altra parte mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, qualora:
–
dovessero perdere l'autorizzazione a partecipare al servizio;
–
SWIFT cessi la prestazione del servizio o richieda alla Banca e/o al Cliente, ai sensi del contratto, la cessazione dello
stesso;
–
la Banca cessi di fornire servizi bancari;
–
il Cliente venga sottoposto a procedure concorsuali, presenti una proposta di cessione dei beni ai creditori, di
ristrutturazione, di manovra globale dei debiti, di concordato stragiudiziale in genere o venga posto in liquidazione
volontaria;
–
la Banca venga sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Il Cliente ha inoltre la facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato, entro 90 giorni dal ricevimento di una proposta
di modifica unilaterale formulata dalla Banca ai sensi del contratto.
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TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEI RAPPORTO
In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto
entro il tempo massimo di 15 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente avrà consegnato alla Banca
la documentazione richiesta e adempiuto a tutte le richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.
RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Il Cliente può presentare reclami alla Banca:
– con lettera semplice, da consegnarsi personalmente presso la Filiale in cui intrattiene il rapporto;
– con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare a Banca Popolare di Bergamo – reclami, Piazza Vittorio
Veneto, 8 – 24122 BERGAMO;
− con posta elettronica, all’indirizzo e-mail [email protected].
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il Cliente può rivolgersi a:
a) l'Arbitro bancario Finanziario (in breve, ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca;
b) all'Organismo di mediazione presso il Conciliatore bancarioFinanziario – con sede a Roma,Via delle Botteghe Oscure 54,
tel. 06/674821, in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di
conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L’Organismo può essere attivato sia dalla Banca che dal Cliente e non richiede
che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Se il Cliente riveste la qualifica di consumatore la
mediazione dovrà avere luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso.
Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e
presso tutte le Filiali della Banca. Solo qualora nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia non
fosse presente un ufficio di mediazione del Conciliatore bancarioFinanziario, la Banca e il Cliente potranno adire un altro
mediatore iscritto nel registro degli organismi di mediazione, purché specializzato in materia bancaria e territorialmente
competente.
Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti vale in relazione all’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione
di procedibilità nei casi previsti dalla legge per l’esercizio di azioni individuali davanti all’Autorità Giudiziaria (art. 5 D. Lgs
28/2010).
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