Condizioni generali di assicurazione (CGA) Modifiche per il

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Condizioni generali di assicurazione (CGA)
Modifiche per il 1. 1. 2015
(Integrazione all'edizione 2014)
ÖKK BASE
ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG
Condizioni generali di assicurazione (CGA), edizione 1.1.2015
6.1.
Partecipazione alle spese ordinaria
6.1.1. Franchigia e partecipazione individuale
La persona assicurata partecipa con una franchigia e una partecipazione individuale ai costi delle prestazioni ad essa corrisposte.
La franchigia ammonta a CHF 300 per anno civile per adulti, mentre
decade per i bambini.
ÖKK COMBI
ÖKK Versicherungen AG, edizione 1.1.2015
7.2.
Categorie delle prestazioni
Per assicurati CASAMED sono disponibili le categorie di prestazioni
di COMBI.
7.3.
Premesse generali per le prestazioni
La partecipazione individuale è pari al 10% delle prestazioni eccedenti la franchigia, per un massimo per anno civile di CHF 700 per
adulti e CHF 350 per bambini.
Le prestazioni della COMBI Comune, Semiprivata, Privata, Infortuni
Privati, Global, Flex e Confort vengono corrisposte, se sono avvenute secondo il principio del medico di famiglia. Le prestazioni
devono essere prescritte o ordinate dal medico di famiglia CASAMED, presso cui la persona assicurata è iscritta.
La partecipazione ai costi di tutti i figli di una famiglia assicurata
con ÖKK BASE è limitata a CHF 1’000 per anno civile.
Le istituzioni telemediche possono essere riconosciute da ÖKK
quali medici di famiglia CASAMED.
Per prestazioni medico-sanitarie corrisposte a donne in stato
interessante, a partire dalla 13esima settimana di gravidanza
fino alle 8 settimane successive al parto – parto compreso –,
non viene riscossa alcuna partecipazione ai costi. Per i dettagli
si rimanda alla Legge federale sull’assicurazione malattie
LAMal e all’Ordinanza sull’assicurazione malattie OAMal.
7.6.Urgenze
6.1.3. Contributo ospedaliero
La persona assicurata partecipa con un contributo di CHF 15 al
giorno ai costi del ricovero ospedaliero.
Sono esonerati dal versare tale contributo i minorenni, i giovani
fino a 25 anni se in formazione e le donne in stato interessante,
a partire dalla 13esima settimana di gravidanza fino alle 8 settimane successive al parto – parto compreso. Per i dettagli, si
rimanda alla Legge federale sull’assicurazione malattie LAMal
e all’Ordinanza sull’assicurazione malattie OAMal.
10.2. Entrata in vigore
Queste CGA entrano in vigore in data 1.1.2015 e sostituiscono
quelle del 1.1.2014.
Le urgenze sono coperte indipendentemente dal fornitore di
prestazioni scelto. Su riserva di verifica del medico di fiducia in
merito all’indicazione medica.
ÖKK Capitale di rischio
in caso di decesso o invalidità
in seguito a malattia
(CGA CDI)
Edizione 1.1.2015
4.3.
Somme d’assicurazione
4.3.2. Somme d’assicurazione massime
Le somme d’assicurazione massime dipendono dall’età della
persona assicurata conformemente alla tabella sottostante.
Le modifiche sono indicate in corsivo e grassetto
1
Categoria d’età
Somma massima Somma massima
in caso di decesso in caso d’invalidità
(CHF)
(CHF)
bambini da 0 a 3 anni20’000.–*
200’000.–
giovani da 4 a 15 anni 20’000.–
200’000.–
adulti da 16 a 50 anni 300’000.–
300’000.–
adulti da 51 a 55 anni 200’000.–
200’000.–
adulti da 56 a 65** anni 100’000.–
100’000.–
* per bambini che ancora non hanno raggiunto un’età di due anni e
mezzo, il capitale legale in caso di decesso ammonta al massimo
a CHF 2’500.
**fino all’età termine secondo la cifra 3.1.
Con il raggiungimento di una nuova categoria d’età, le somme
d’assicurazione sono adattate rispettivamente alle somme
d’assicurazione massime delle rispettive categorie d’età e i premi
adeguati conformemente. Altrimenti le somme d’assicurazione
rimangono invariate.
4.4.
4.4.4.Graduazione della prestazione di capitale
in caso d’invalidità
La prestazione di capitale in caso d’invalidità è graduata e determinata in funzione del grado di incapacità al guadagno della persona
assicurata, stabilito dall’assicuratore.
–In caso di incapacità al guadagno compresa tra il 70 % e il
100 %, la persona assicurata ha diritto al versamento dell’intero
capitale in caso d’invalidità.
–In caso di incapacità al guadagno compresa tra il 40% e il 70 %,
la persona assicurata ha diritto al versamento del capitale in caso
d’invalidità in proporzione al grado d’invalidità determinato.
–In caso di un’incapacità al guadagno inferiore al 40% non si ha
alcun diritto al versamento di un capitale in caso d’invalidità.
5.8.
Entrata in vigore e modifiche
Le presenti Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA CDI) entrano
in vigore il 1° gennaio 2015.
Modifiche delle Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA CDI)
saranno comunicate alla persona assicurata almeno 3 mesi prima
della loro entrata in vigore.
Capitale d’invalidità
4.4.2. Momento in cui insorge il diritto a un capitale d’invalidità
L’assicuratore corrisponde il capitale d’invalidità al più presto dopo
un termine d’attesa di 24 mesi. Il termine di attesa inizia a decorrere dal giorno in cui la persona assicurata consulta per la prima
volta un medico a causa della malattia che provoca l’incapacità
lavorativa e in cui quest’ultimo attesta un’incapacità lavorativa di
almeno il 40%.
In caso di ricaduta risp. di ulteriore incapacità al guadagno a causa
degli stessi mali entro 12 mesi dalla fine dell’incapacità al guadagno già notificataci, non è applicato alcun nuovo termine di attesa.
Se l’assicurazione invalidità federale versa le proprie prestazioni
prima o se l’incapacità al guadagno permanente è determinata
definitivamente prima della scadenza del periodo d’attesa, anche
il capitale d’invalidità può essere corrisposto totalmente o parzialmente prima di tale termine. L’assicuratore decide in tal merito
per ogni singolo caso.
Le modifiche sono indicate in corsivo e grassetto
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