(relazione dott.ssa Monica Damian dd. 21.11.2014)

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LA RESPONSABILITA’ DEL PROMOTORE FINANZIARIO
Gorizia, 21 novembre 2014
Monica Damian
[email protected]
Albo PF n. 375088
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QUADRO NORMATIVO
DIRETTIVA MIFID
2004/39/CE
D.lgs. 24-2-1998 n.58
–Testo unico delle
disposizioni in
materia di
intermediazione
finanziaria -
REGOLAMENTO
CONSOB
16190/07
Norme di
attuazione del
Tuf
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DEFINIZIONI
Art. 31 Tuf
Si definisce promotore finanziario la
persona
fisica
che
esercita
professionalmente l’offerta di servizi
finanziari
fuori
sede
come
dipendente, agente o mandatario
Art. 31, co 1 Tuf
Tutti i soggetti abilitati all’offerta fuori
sede devono servirsi per tale attività di
promotori finanziari
Art. 30 Tuf
per “offerta fuori sede” si intende la
promozione e il collocamento presso
il pubblico di strumenti finanziari e di
servizi di attività di investimento in
luogo diverso dalla sede legale o
dalle dipendenze di chi presta ,
promuove o colloca il servizio o
l’attività.
Art. 166, co 2 Tuf
chi esercita l’offerta fuori sede senza
essere promotore finanziario compie
l’abusivo
esercizo
di
promotore
finanziario ed è punito con reclusione da
6mesi a 4 anni
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REQUISITI E CARATTERI DEL P.F.
L’attività di promotore deve essere
svolta esclusivamente nell’interesse
di un solo soggetto poichè il soggetto
che conferisce l’incarico è responsabile
in solido dei danni arrecati a terzi dal
promotore finanziario , anche se tali
danni
siano
conseguenti
a
responsabilità accertate in sede penale
art. 31 Tuf
Il promotore per poter esercitare l’offerta
fuori sede deve essere iscritto all’Albo
dei Promotori finanziari .
L’iscrizione all’Albo è consentita a coloro che:
•possiedono un titolo non inferiore al diploma di istruzione quinquennale
•Siano in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti dal DM n.
472/1998 e successive modifiche ed integrazioni
•Non versino in alcune delle situazioni impeditive previste dal predetto Decreto
•Abbiano superato uno specifico esame di idoneità o dispongano di una
certificazione attestante una specifica esperienza professionale
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CONSULENTE FINANZIARIO
art. 18 bis Tuf – Delibera Consob 17130 del 12.01.2010
Figura professionale nuova introdotta dalla Mifid
decisamente ancora non decollata in Italia ma diffusa
all’estero che studia i mercati finanziari e prospetta le
alternative migliori e più adatte al cliente senza detenere
somme o strumenti finanziari di pertinenza del cliente.
Professionista indipendente pagato a parcella .
Grazie al Dl Competitività di Renzi pare sia diventato
definitiva la costituzione di un unico Albo dei consulenti
finanziari che ricomprenderà anche i promotori finanziari
che di fatto già esercitano anche la consulenza (Mifid 2remunerazione a parcella anche per i promotori
finanziari)
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DISCIPLINA DEL PROMOTORE FINANZIARIO
RISPETTO DEI PRINCIPI DI
DILIGENZA CORRETTEZZA E
TRASPARENZA NELL’INTERESSE
DEI CLIENTI E PER L’INTEGRITA’
DEI MERCATI
- Art. 21 e ss, Tuf
- Integrati da reg. Consob
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
E DEI CODICI DI AUTODISCIPLINA DEL
SOGGETTO ABILITATO PER CUI OPERA-
Sull’osservanza degli obblighi vigila la
Consob
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REGOLE DI COMPORTAMENTO E DI PRESENTAZIONE
ART. 27-38, 108 DEL CONSOB 16190/07
AL PRIMO CONTATTO DEVE
CONSEGNARE AL CLIENTE O
POTENZIALE CLIENTE COPIA DI
UNA DICHIARAZIONE DA CUI
RISULTINO L’ISCRIZIONE
ALL’ALBO E IL NOME DEL
SOGGETTO ABILITATO PER CUI
OPERA
CHIARO ED ESAURIENTE DA
CONSENTIRE AL CLIENTE DI
COMPRENDERE PIENAMENTE
NATURA , RISCHI E COSTI DEL
PRODOTTO O SERVIZIO
OFFERTI –VERIFICARE CHE
ABBIA COMPRESO
RICEVERE SOLO ASSEGNI
BANCARI O CIRCOLARI
NON TRASFERIBILI O
ORDINI DI BONIFICI SU
CONTI CORRENTI
INTESTATI AL CLIENTE (ev .
Intestati o girati al sogg.
Abilitato)
RILASCIA COPIA DI OGNI
ATTO –CONTRATTO
FIRMATO DAL CLIENTE
NON PUO’ RICEVERE DAL
CLIENTE ALCUNA FORMA
DI COMPENSO NE’ DI
FINANZIAMENTO
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REGOLE DI COMPORTAMENTO E DI PRESENTAZIONE
ART. 110 DEL. CONSOB 16190/07
NON PUO’ UTILIZZARE I CODICI
DI ACCESSO TELEMATICI DEI
CLIENTI
DIVIETO DI CONTRAFFAZIONE
DELLA FIRMA
DELL’INVESTITORE SU
MODULISTICA CONTRATTUALE
O ALTRA DOCUMENTAZIONE
DIVIETO DI ACQUISIRE
ANCHE SOLO
TEMPORANEAMENTE LA
DISPONIBILITA’ DELLE
SOMME DI PERTINENZA
DELL’INVESTITORE
DIVIETO DI PERFEZIONARE
OPERAZIONI NON
AUTORIZZATE DAL
CLIENTE O POTENZIALE
CLIENTE
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ANTIRICICLAGGIO
Obblighi di adeguata verifica della clientela e segnalazione di
operazioni sospette. (D.Lgs. 231/07 e succ.mod. ed integrazioni
– Del. Consob 18731 del 18-12-2013)
«il Promotore finanziario, in qualità di soggetto tenuto
all’adempimento delle disposizioni contenute nel decreto deve
eseguire :
-l’adeguata verifica del cliente all’atto dell’apertura identificando il
cliente sulla base di documenti e dati affidabili e indipendenti
- Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal
rapporto
- Svolgere un controllo costante nel corso del rapporto
continuativo e nella gestione della relazione
Se non adempie va incontro a sanzioni penali ed amministrative
previste dallo stesso decreto.
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ANTIRICICLAGGIO
Segnalazione di operazioni sospette - evitando che il cliente sia
messo sull’avviso del fatto che è in corso l’iter di segnalazionea) obblighi di segnalazione di operazioni sospette ai sensi degli
artt. 41 e 42 del decreto antiriciclaggio;
b) obblighi di segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell’art.
30, comma 6, lettera d) del Regolamento (UE) n. 267/2012
concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
c) obblighi di comunicazione, ai sensi dell’art. 7 del Decreto
Antiterrorismo, e contrasto del terrorismo internazionale e delle
minacce alla pace e alla sicurezza internazionale
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ANTIRICICLAGGIO
USURA
REATI FISCALI
previsti dal decreto legislativo n. 74/2000, quali la dichiarazione
fraudolenta, infedele od omessa, l’emissione di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti, l’omesso versamento di IVA
e l’indebita compensazione.
USO ANOMALO DEL CONTANTE e TITOLI AL
PORTATORE
VERIFICA CLAUSOLA NON TRASFERIBILITA’ ASSEGNI
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ANTIRICICLAGGIO
Segnalazione di primo livello: il pf comunica al responsabile
della propria struttura che valuta se segnalarlo al delegato della
banca per l’antiriciclaggio o all’amministratore delegato
Segnalazione di secondo livello: il delegato o l’amministratore
del comunica all’UIF
La segnalazione di operazione sospetta va inoltrata senza
ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena si
viene a conoscenza degli elementi di sospetto – Divieto di
darne comunicazione al soggetto interessato o a terzi
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PROVVEDIMENTI CAUTELARI E SANZIONI
SOSPENSIONE DEL
PROMOTORE
DALL’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’
SANZIONI DISCIPLINARI:
Richiamo scritto
Sospensione dall’Albo
Radiazione dall’Albo
art. 55, 166 e 196 TUF
SANZIONI PENALI
SANZIONI AMMINISTRATIVE
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TUTELA DEL CONTRAENTE DEBOLE art 23 co.6 Tuf
Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente
nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli
accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova
di aver agito con la specifica diligenza richiesta
- completo rispetto dei criteri di comportamento fissati dalla
legge e di tutte le disposizioni normative e regolamentari
nonché quelle emanate dagli organi di vigilanza
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L’ATTIVITA’ DI CONSULENZA NELLA DIRETTIVA MIFID E NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA
«La raccomandazione personalizzata fornita ad un cliente dietro sua richiesta o per iniziativa della banca riguardo
ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari.»
La direttiva MIFID eleva il servizio di CONSULENZA IN MATERIA DI
INVESTIMENTI da servizio accessorio e esercitabile da tutti a servizio
di investimento principale e in quanto tale riservato solo agli
intermediari autorizzati che, per l’offerta fuori sede, continueranno ad
avvalersi di promotori finanziari
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L’ATTIVITA’ DI CONSULENZA NELLA DIRETTIVA MIFID E NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA
Introduzione del concetto di ADEGUATEZZA :
Nell’ambito del servizio di
consulenza ogni «raccomandazione
personalizzata» deve essere preceduta da una valutazione di
adeguatezza che rappresenta attualmente il massimo livello di tutela
nei confronti dell’investitore- Art. 39-40 delibera Consob 16190/2007
Per poter giungere a tale valutazione è necessario raccogliere dal
cliente le informazioni in merito:
- alla conoscenza ed esperienza in materia di prodotti finanziari
- alla sua situazione finanziaria
- agli obiettivi di investimento
Tali informazioni portano alla assegnazione di un PROFILO DI
RISCHIO
FULCRO SU CUI SI BASA IL GIUDIZIO DI
ADEGUATEZZA
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Ambito di
indagine
Esperienze e
conoscenze
Informazioni da raccogliere
N. domande
proposte
Servizi, operazioni e strumenti
1
Caratteristiche operazioni
2
Istruzione e professione
2
ADEGUATEZZA
Il nuovo questionario:
Obiettivi di
investimento del
cliente
Situazione
finanziaria
Orizzonte temporale
1*
Profilo di rischio
1*
Finalità dell’investimento
1
Reddito regolare
2
Attività e investimenti
1
Impegni finanziari regolari
1
* Informazioni rilevate mediante la stessa domanda
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- funzionale alla verifica di
Adeguatezza
- determina il profilo del
cliente
MiFID: livello di servizio e tutela
Consulenza
LIVELLO DI SERVIZIO
Collocamento
Ricezione e
trasmissione
ordini
Ricezione e
trasmissione ordini
(Execution Only)
Basso
Nessuna tutela
Appropriatezza
LIVELLO DI TUTELA
Adeguatezza
Alto
L’ATTIVITA’ DI CONSULENZA NELLA DIRETTIVA MIFID E NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA
La proposta è ADEGUATA se:
- è di natura tale per cui il cliente possiede la necessaria conoscenza ed
esperienza per comprenderne i rischi inerenti
- Rispetta gli obiettivi di investimento e il profilo di rischio del cliente
Se la proposta risulta INADEGUATA, a seconda del prodotto o
servizio offerto:
- non si può procedere con l’investimento
- ove possibile il cliente deve rinunciare alla tutela dell’adeguatezza
manlevando la banca attraverso una apposita dichiarazione che la
esonera dalla responsabilità di avergli proposto un prodotto o servizio
inadeguato.
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L’ATTIVITA’ DI CONSULENZA NELLA DIRETTIVA MIFID E NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA
Stante l’importanza di questo particolare passaggio , l’ABI è
intervenuta per specificare ulteriormente attraverso le proprie LINEE
GUIDA l’applicazione degli orientamenti ESMA – organo di vigilanza
dei mercati finanziari in ambito UE - del 6 luglio 2012 concernenti
alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MIFID
prevedendo che:
L’impresa di investimento dovrebbe definire politiche interne che le
consentano di garantire:
- un’adeguata diversificazione del rischio
- che il cliente abbia una adeguata comprensione del rapporto tra
rischio e rendimento, ovvero della fisiologica bassa remunerazione
degli investimenti privi di rischio, dell’incidenza dell’orizzonte temporale
su tale rapporto e dell’impatto dei costi
- la situazione finanziaria del cliente possa sostenere eventuali perdite
derivanti dagli investimenti o detenere prodotti illiquidi
- eventuali conflitti di interesse non influiscano sulla qualità della
valutazione dell’adeguatezza
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L’ATTIVITA’ DI CONSULENZA NELLA DIRETTIVA MIFID E NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA
RESPONSABILITA’ DELL’INTERMEDIARIO: adotta le procedure più
idonee alla corretta rilevazione e utilizzo delle informazioni
RESPONSABILITA’ DEL PROMOTORE : con correttezza (probabili
conflitti di interessi) senza abusare della buona fede o inesperienza del
cliente deve:
- spiegare in maniera chiara ed esauriente l’importanza di fornire le
informazioni accurate
- non deve in alcun modo guidare il cliente nelle risposte al fine di poter
attribuire il profilo di rischio massimo ,
- evitare di far firmare distrattamente il questionario di profilatura
riservandosi di compilarlo successivamente a proprio piacimento
- evitare di variare successivamente
il profilo solo per rendere
opportunisticamente adeguata un’operazione altrimenti non coerente
con il profilo emerso dal questionario
NB. Nel caso in cui il cliente non fornisca le informazioni richieste,
L’INTERMEDIARIO SI ASTIENE dal fornire il servizio di consulenza
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L’evoluzione del servizio di Consulenza: Mifid II
MIFID I
MIFID II
2007
2016
 Questionari di profilatura: pura
declinazione domande/risposte
 Asimmetria informativa: lacune su
perimetro delle informazioni (totale
assenza domande su aspetti sociocomportamentali) e sulle modalità di
formulazione delle domande
 La profilatura del cliente: da vincolo
normativo a opportunità strategica con
l’obiettivo di massimizzare il valore erogato
ai clienti
 Capacità di anticipare e indirizzare le
esigenze del cliente per costruire una
proposta di valore distintiva
 Eccessiva focalizzazione su elementi
di analisi finanziaria
 Percorso di «consapevolezza» della
propria situazione patrimoniale
 Monitoraggio statico -incapacità di
gestire i BIAS Comportamentali
(overconfidence, rammarico, ansia,
etc.)
 Passaggio concettuale da
«Avversione al Rischio» a
«Propensione all’Investimento»
 Monitoraggio «dinamico» evoluzione
dei bisogni e turbolenze di mercato