L`accordo di Basilea 3

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L’accordo di Basilea 3
Economia e Gestione della Banca
a.c. 2010/2011
L’Accordo di Basilea 3

1.
Cosa cambia con Basilea 3?
i requisiti minimi del capitale (con una tempistica graduale a partire
dal 2013, ma dovrebbe entrare definitivamente a regime nel
2019/2020).

Oggi, con la vigente normativa le soglie di capitale da
rispettare sono tre:
1.
2.
3.

l'8% per il rapporto fra patrimonio totale e attività di rischio ponderate;
il 4% requisito minimo per il patrimonio di base (sempre in
rapporto alle attività ponderate per il rischi)
Il 2% come minimo necessario per il cosiddetto common equity,
vale a dire capitale azionario più riserve.
La nuova normativa aumenta e ricompone questi requisiti
minimi, puntando ad una crescita della qualità del patrimonio di
vigilanza.
Più in generale, per il calcolo del patrimonio si dovranno utilizzare
strumenti finanziari più robusti e verranno introdotte deduzioni da
patrimonio di vigilanza più severe.
L’Accordo di Basilea 3
È prevista infatti l'introduzione fra i requisiti esplicitamente definiti di
due "cuscinetti patrimoniali":

1. il primo, stabile , che si chiamerà cuscinetto per la conservazione del
capitale: con la funzione di garantire che le banche mantengano un
patrimonio di riserva per assorbire le perdite durante lunghi periodi di
stress economico e finanziario. Le banche sono autorizzate ad attingere al
cuscinetto durante questi periodi di stress, ma più il loro coefficiente
patrimoniale si avvicina al requisito minimo, più crescono i vincoli alla
distribuzione degli utili.
2. il secondo sarà un cuscinetto "anticiclico" e verrà data ai regulator la facoltà
di introdurlo se, e solo se, l'economia tenderà a surriscaldarsi per eccesso di
credito (come in Usa alla vigilia della crisi dei subprime).

A questi requisiti patrimoniali si dovrà aggiungere un coefficiente
di leva finanziaria, che servirà da protezione aggiuntiva. A luglio, i
governatori e i supervisori hanno concordato di sperimentare
parallelamente un coefficiente Tier 1 leverage del 3 per cento.
L’Accordo di Basilea 3
Common equity
after deductions
– coefficiente
minimo di azioni
ordinarie
Tier 1 Capital
(patrim
base=common
equity+altri
elementi
qualificati)
Capitale
totale
Minimo
4.5 (entro gen 2015)
6.0 (entro gen
2015)
8.0
Buffer supplementare
(conservation
buffer/cusinetto di
protezione)
2.5 (entro gen 2019)
Minimo+buffer
supplementare
7.0
8.5
10.5
Counter cyclical buffer
range /cuscinetto anticiclico
0 - 2.5
A tutt’oggi, mancano le disposizioni di dettaglio per definire il calcolo del patrimonio
di vigilanza e non è ancora possibile valutare con precisione l’effettivo impatto dei
nuovi standard, sia a livello macro che a livello di singolo Paese.
L’Accordo di Basilea 3:
Basilea 3 migliorerà significativamente la qualità
del patrimonio delle banche

La nuova definizione di patrimonio è non meno importante dell’aumento del livello
di patrimonializzazione:
◦ Una migliore qualità del capitale implica una maggiore capacità di assorbire le perdite:
banche più solide e più resistenti alle fasi di tensione.

Quali sono i nuovi requisiti di adeguatezza patrimoniale?

Un elemento essenziale è la maggiore rilevanza attribuita al cosiddetto
common equity (azioni ordinarie e utili non distribuiti), ossia la componente di
migliore qualità del patrimonio di una banca.

In base agli standard attuali le banche sono tenute a detenere almeno la metà
del patrimonio di vigilanza sotto forma di patrimonio tier 1. La quota restante è
costituita da altre voci con minore capacità di assorbimento delle perdite.

Inoltre, metà del patrimonio tier 1 deve essere costituita da common equity. La
restante metà è parimenti di alta qualità rispetto ad altre componenti della
struttura del capitale, sebbene non dello stesso calibro delle azioni ordinarie e
degli utili non distribuiti.
L’Accordo di Basilea 3:
Basilea 3 migliorerà significativamente la
qualità del patrimonio delle banche

La definizione di common equity, detto anche “patrimonio core”, è
stata resa più restrittiva.

Nel sistema attuale alcune tipologie di attività di dubbia qualità
sono già dedotte dalla base patrimoniale (ossia dal patrimonio tier
1 e tier 2).

Con Basilea 3 queste deduzioni saranno più stringenti, poiché
verranno applicate direttamente al common equity.

Un ulteriore progresso è rappresentato dal rafforzamento della
definizione del patrimonio tier 1 affinché esso includa il common
equity e altri strumenti finanziari ammissibili in base a criteri
stringenti.
Le CRITICITA’ di BASILEA 2
• le caratteristiche qualitative di alcuni strumenti del tier 2 e del tier3
consentono di utilizzare le somme raccolte per far fronte alle
perdite solo in caso di default della banca. Al manifestarsi delle
perdite di funzionamento si sospende solo la remunerazione. Ne
consegue che tali strumenti non sono in grado di assorbire le
perdite on going concern basis e, quindi, di permettere la
continuazione della operatività della banca
• Le regole di patrimonializzazione si applicano limitatamente sul mix
tra tier1 e tier 2 e non incidono sulla dimensione e composizione
del patrimonio netto
• l’incorporazione dell’accordo di Basilea nelle legislazioni nazionali
con appositi provvedimenti delle autorità competenti non risulta
omogeneo fra i vari paesi
in merito alla computabilità degli
strumenti innovativi
• la trasparenza è scarsa
L’Accordo di Basilea 3

Un altro aspetto di rilievo del Basilea 3 è l’introduzione di nuovi
coefficienti minimi globali di liquidità, particolarmente importanti in
quanto attualmente non esistono standard internazionali di questo
tipo:

il liquidity coverage ratio del Comitato, che sarà introdotto il 1°
gennaio 2015, accrescerà la resistenza delle banche nel breve
periodo a potenziali crisi di liquidità, imponendo loro di mantenere un
buffer di attività liquide di alta qualità sufficiente a far fronte ai
deflussi di capitali connessi a uno scenario di intense tensioni di
breve termine, come definito dalle autorità di vigilanza;

l’altro standard minimo di liquidità introdotto dal Basilea 3 è il net
stable funding ratio. Tale requisito, che diventerà uno standard
minimo entro il 1° gennaio 2018, è volto a far fronte agli squilibri di
finanziamento e fornirà incentivi alle banche per utilizzare fonti di
provvista stabili per finanziare le proprie attività.

Attualmente vi è un’ampia eterogeneità nella gestione del rischio di
liquidità a livello globale e nei regimi nazionali di vigilanza sulla
liquidità.
Le principali caratteristiche dei nuovi
requisiti di adeguatezza patrimoniale
del Basilea 3.

1.
2.
3.
4.
L’attuazione del Basilea 3:
migliorerà significativamente la qualità del
patrimonio delle banche;
accrescerà notevolmente il livello di patrimonio
richiesto;
ridurrà il rischio sistemico;
sarà sufficientemente graduale da consentire
un’ordinata transizione verso il nuovo regime.