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L’evoluzione della legge bancaria fino a Basilea 3

Dott.ssa Michela Di Stefano 2014

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Introduzione

Nel lavoro viene analizzata l’evoluzione storica della legislazione bancaria italiana dal 1936 fino all’Accordo di Basile 3, ripercorrendo le varie fasi che hanno portato all’attuale quadro di regole: 1936 legge bancaria; Un primo obiettivo realizzato da tale legge fu quello di creare un'unica struttura pubblica alla quale affidare "la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia".Un secondo momento di estrema importanza fu rappresentato dalla distinzione tra enti che raccoglievano risparmio a breve termine e quelli operanti nel medio e lungo periodo. Altra caratteristica del sistema bancario del 1936 fu il "pluralismo istituzionale".

1990 legge Amato; con tale legge venne avviato un processo di cambiamento del sistema bancario italiano. Ha permesso alle banche italiane che erano istituti di credito di diritto pubblico di trasformarsi in una parte in società per azioni e dall’altra di generare delle fondazioni a cui sono state trasferite tutte quelle attività non tipiche dell’impresa.

1988 Basilea 1; Ha introdotto per la prima volta il concetto di adeguatezza patrimoniale delle banche, basandosi sul principio che l’esercizio dell’attività bancaria comporta l’assunzione di un certo livello di rischio e tale rischio deve essere quantificato e sostenuto da capitale di vigilanza.

Impone alle banche di detenere un patrimonio di vigilanza pari a non meno dell’8% del totale delle attività ponderate per il loro rischio; 2004 Basilea 2, è semplicemente l’evoluzione dell’accordo del 1988 pubblicato nel 2004, entrato definitivamente in vigore dall’1 gennaio 2008. Ha introdotto la regolamentazione per il rischio operativo, mancante nel precedente accordo, ed ha migliorato la misurazione del rischio di credito.

2009 Basilea 2.5; le regole contenute in questo accordo hanno migliorato la misurazione dei rischi riguardanti le operazioni di cartolarizzazione e quelle relative alle esposizioni collegate al portafoglio di negoziazione, con termine di attuazione il 31 dicembre 2011.

2010 Basilea 3, ha fissato coefficienti patrimoniali più elevati e introdotto un nuovo schema internazionale di regolamentazione della liquidità.

La sua attuazione è stata fissata a partire dal 01 gennaio 2013, con successivi step fino alla definitiva regolamentazione entro il 01 gennaio 2019.

Le principali tappe della legislazione bancaria italiana

Prima delle riforma del 1926, il sistema bancario era costituito da un gran

numero di banche, molte di esse avevano una struttura patrimoniale debole ed impegnavano gran parte dei depositi in operazioni di credito a medio e lungo termine e nell’assunzione di partecipazioni in imprese industriali e commerciali.

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Nel 1926 furono emanati decreti, che dettarono punti importanti:

La B.I. è l’unico istituto di emissione che vigila tutte le banche, La costituzione di nuove aziende di credito, l’apertura di nuovi sportelli e le fusioni tra banche devono essere autorizzate dalla B.I.; Tutte le banche devono essere iscritte ad un apposito Albo; Aggiungi l’obbligo di accantonare a riserva almeno 10% degli utili e di presentare il bilancio d’esercizio e le situazioni periodiche alla B.I.

• La legislazione del 1926 si manifestò, comunque, inadeguata ad evitare squilibri pericolosi tra la raccolta e gli impieghi.

Le principali tappe della legislazione bancaria italiana

Nel 1929 la grande crisi che investì il sistema bancario, ebbe riflessi anche

nel nostro Paese, essendo ancora molto legato all’industria, si trovò in gravi difficoltà. Lo Stato, fu costretto ad intervenire con un duplice obiettivo:  Favorire il finanziamento degli investimenti durevoli delle imprese mediante mutui a M/L termine;  Rilevare le partecipazioni industriali possedute dalle banche, per restituire ad esse la necessaria liquidità.

Nel 1934 furono istituite le convenzioni tra IRI e le tre banche miste, che

prevedevano che le partecipazioni industriali possedute dalle banche miste e i debiti a durata protratta fossero rimessi in mano all’IRI. Si venne a creare la separazione tra Banca-Industria e Credito a Breve e Medio/Lungo termine.

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Le principali tappe della legislazione bancaria italiana

Il sistema bancario italiano, prima delle legge del 1936, aveva visto la nascita di una miriade di imprese bancarie che avevano determinato fenomeni di forte instabilità con grave pericolo per la tutela del risparmio e della stessa funzione di intermediazione bancaria.

Nel 1936 venne realizzata una completa e importante riforma bancaria,

che strutturava il sistema creditizio in forma gerarchica ed istituiva distinte categorie d'aziende di credito.

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1936

Nel 1936 una radicale riforma del sistema bancario fu resa necessaria dagli avvenimenti essa.

che seguirono la crisi e dalle carenze legislative evidenziate da La riforma bancaria del 1936 fu un intervento integrale ed unitario che poggiava su tre punti fondamentali:  Istituzione di un organismo statale avente funzioni di alta vigilanza e di direzione politica dell’attività creditizia;  Introduzione della specializzazione istituzionale, temporale ed operativa degli enti di credito. Molto importante fu la separazione tra banche operanti a breve termine e quelle operanti a medio lungo termine;  Affermazione del principio della separatezza tra banche ed industria, non potevano assumere partecipazioni in imprese industriali e commerciali.

Legge bancaria del’1936

• • • Un pilastro importante della legge bancaria del 1936 riguarda la netta separazione tra banca e industria. Questo principio per evitare che il sistema bancario venga coinvolto nelle crisi delle imprese industriali. La vecchia legislazione infatti vietava i rapporti di partecipazione azionaria delle banche nel capitale delle imprese e viceversa.

A causa della crisi dal 1936 esse assunsero la qualifica di Banche di interesse nazionale (le cosiddette BIN), caratteristica che hanno conservato fino alle privatizzazioni verificatesi nel corso degli anni novanta.

Tutto ciò fece dell'IRI un gigante economico dalle proporzioni esagerate rispetto a quasi tutti gli altri gruppi di imprese operanti in Italia.

Legge bancaria del’1936

Il Regio Decreto legge 12-3-1936, n. 375 prevedeva una netta distinzione fra: • • -azienda di credito, che operavano la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito a breve termine; - istituiti di credito speciale, che operavano la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito a medio- lungo termine.

La legge bancaria nasce dal un gruppo di lavoro all’interno dell’IRI (Istituto di

Ricostruzione Industriale).

• Il sistema bancario italiano, quindi, era caratterizzato dalla specializzazione e dal pluralismo delle imprese bancarie, vale a dire dalla differenziazione dell’attività e della struttura degli enti che esercitavano l’attività creditizia.

• In base a questo principio (pluralismo) le banche ed, anche un numero ristretto di istituti di credito speciale, venivano suddivisi in pubblico o privato, con forme legali diverse.

Legge bancaria del’1936

La legislazione bancaria distingueva le imprese bancarie in base a vari criteri:     Natura pubblica o privata della banca; Durata delle operazioni di raccolta del risparmio e di concessione del credito nel breve o nel medio/lungo periodo; L’oggetto dell’attività, inteso come settore economico d’investimento del denaro raccolto, sia come insieme delle operazioni consentite alla banca; Ambito territoriale (di operatività) di realizzazione dell’attività bancaria, le autorità amministrative imponevano a determinati enti di operare su determinati territori; le autorità amministrative imponevano a determinati enti di operare solo su determinati settori; I punti sopra elencati costituiscono gli elementi di specializzazione del sistema bancario prima del T.U.B.

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Legge Bancaria del’1936

Questa struttura ha retto per circa sessant’anni ma con l’apertura delle frontiere comunitarie ed il recepimento delle numerose direttive comunitarie è stata avvertita l’esigenza di superare questa netta specializzazione istituzionale, operativa e temporale. Si è giunti all’approvazione del Testo Unico Bancario del 1993 che sancisce il definitivo recepimento anche nel nostro ordinamento del modello della Banca Universale, modello organizzato nel quale ogni impresa bancaria può svolgere tutte le attività di raccolta ed impiego del risparmio, di intermediazione finanziaria ed esercizio del credito specializzato.

La vecchia normativa non permetteva alle banche di mantenere un sufficiente grado di competitività sul piano europeo, anche a causa della liberalizzazione dei mercati creditizi prevista dai Trattati Europei.

La legge del 1936 negava alle banche quella libertà di azione che è indispensabile ad ogni impresa che voglia ben operare sul mercato ed essere competitive.

Legge 218 del 1990 (Legge Amato)

Nel 1990 entra in vigore la Legge 218 del 1990, conosciuta come Legge Amato sulle disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione

patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico. Tale legge ha segnato una tappa fondamentale nella storia delle banche italiane a livello nazionale ma anche internazionale.

Gli obiettivi principali della legge Amato:  Rafforzare la struttura patrimoniale delle banche rendendo loro possibile il ricorso al mercato per la provvista di nuovo capitale di rischio, cioè per la loro ricapitalizzazione;  Favorire una gestione agile e trasparente e individuale con chiarezza doveri e responsabilità degli organi ad essa preposti;  Porre il necessario presupposto per la privatizzazione degli istituti pubblici;  Adeguare i processi di concentrazione delle banche, attraverso operazioni di fusioni tendenti a produrre dimensioni aziendali competitive a livello europeo.

Legge 218 del 1990 (Legge Amato)

Va evidenziato che fino al 1990 il sistema bancario del nostro paese era molto legato ancora al settore pubblico, esistevano infatti gli istituti di credito di diritto pubblico oltre a tre banche di interesse nazionale che facevano capo all’IRI, quindi allo Stato Italiano, anche se in maniera indiretta.

• La legge Amato fu voluta dal Governo anche in vista della Normativa di Basilea I che sarebbe entrata in vigore nel corso del 1990, e voleva aumentare la competitività delle banche italiane a livello europeo e mondiale.

• Tale legge ha previsto e disciplinato la trasformazione delle banche pubbliche in società per azione (quali Istituto Bancario San Paolo di Torino, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna, Banco Nazionale del Lavoro), ha consentito la fusione tra banche, ed ha introdotto il concetto di gruppo polifunzionale.

Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993)

Nel 1993 fu definito il Testo Unico Bancario (D.Lgs 385/1993) che

regolamenta l’attività delle banche e degli istituti di credito. E’ il compendio delle leggi in materia bancaria e creditizia. La sua entrata in vigore risale al 1 gennaio del 1994; il suo compito è quello di sostituire la legge bancaria del 1936.

• Il T.U.B. stabilisce che l’attività della banca consiste nella raccolta del risparmio tra il pubblico e nell’esercizio del credito, queste attività sono riservate alle banche e da queste svolte con carattere d’impresa. Trattasi di banche in possesso dell’autorizzazione della B.I., iscritta all’albo.

• E’ una legge di principi e di attribuzione di poteri, che stabilisce le norme fondamentali e definisce le competenze delle autorità creditizie ( CICR – Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, Ministro dell’ Economia e delle Finanze e Banca d’Italia).

• Tale Testo ha riunito in un quadro unitario e organico le disposizioni esistenti, delineando così, una nuova struttura e una nuova disciplina del settore creditizio.

Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993)

E’ un testo che coordina le leggi vigenti in materia bancaria e introduce nuove disposizioni destinate agli intermediari finanziari VII Altri controlli, VIII Sanzioni; IX Disposizioni transitorie e finali.

non bancari.

E’ rivolto a tutte le banche, i gruppi bancari, i soggetti operanti in esse, gli istituti di moneta elettronica e quelli di pagamento ed è composto da 9 titoli: I Autorità creditizie; II Banche; III Vigilanza; IV Disciplina delle crisi; V Soggetti operanti nel settore finanziario; VI Trasparenza nelle condizioni contrattuali; • Disciplina le attività delle banche e vigila su di esse; tra i suoi ruoli vi è quello di regolamentare i rapporti tra istituzioni bancarie e finanziarie ed il cliente.

Tra le sue novità, vi è quella di aver lasciato da parte la vecchia concezione di banca intesa come pubblica istituzione, passando ad un concetto più moderno che appoggia la definizione di Banca Universale, cioè una banca le cui funzioni vanno al di là della sola intermediazione finanziaria che comprendono tutti i ruoli chiave che essa può avere nell’ambito dell’attività finanziaria.

• La necessità di adeguarsi alla normativa europea ha indotto il nostro legislatore ad introdurre gli elementi di de-specializzazione operativa, temporale e istituzionale (con il T.U.B.).

Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993) Gli elementi di de specializzazione temporale, istituzionale e operativa del sistema bancario dopo il T.U.B. sono i seguenti:

    Tutte le banche possono esercitare il credito a breve, medio e lungo termine; Non vi è differenza di disciplina tra impresa bancaria e banche di diritto pubblico; Le banche possono esercitare qualsiasi forma di finanziamento; Non esistono limiti circa l’ambito territoriale di attività.

T.U.F. (decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58)

• • •    Altra principale fonte normativa italiana in materia di finanza, emanata con il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, è il Testo unico delle disposizione in materia di intermediazione finanziaria, noto come T.U.F. entrato in vigore il 1° luglio 1998.

Il testo unico disciplina in maniera organica le interazioni tra soggetti che operano sul mercato finanziario, del diritto delle società quotate.

regolando i principali aspetti dell’intermediazione finanziaria. Si tratta di un testo di coordinamento delle norme vigenti in materia di servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari con le norme di recepimento delle direttive EUROSIM e di riforma Le linee guida nella stesura del TUF sono : La realizzazione di una legislazione semplice in modo da fissare nella normativa primaria solo i principi generali; Il rafforzamento dei meccanismi di governance delle società, precisando meglio i compiti dei diversi organi societari e specificando gli obblighi informativi, a tutela del mercato e degli azionisti di minoranza; Creazione di una normativa italiana coerente e competitiva con quella dei Paesi dell’Unione Europea, per non creare svantaggi competitivi.

Banche – Attività Bancaria

La banca è un’impresa che svolge congiuntamente le attività di esercizio del credito e di raccolta di risparmio tra il pubblico (T.U.B. qualifica, all’art.10 l’attività bancaria); possono esercitare anche ogni attività

finanziaria, nonché attività connesse e strumentali.

• Nello stesso articolo si precisa che l’esercizio di tale attività è riservato alle banche.

• Per raccolta di risparmio tra il pubblico, si intende l’acquisizione di fondi, con l’obbligo di restituzione, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma (art. 11, co.1); per l’esercizio del credito si intende non solo quei negozi che rendono la banca creditrice di una somma di denaro e la controparte debitrice della restituzione della stessa, ma anche i crediti di firma, cioè la prestazione di garanzia a favore di terzi che attribuiscono il diritto alla ripetizione delle somme pagate.

Banche – Attività Bancaria

• L’attività di raccolta delle banche sotto forma di depositi, nella pratica del nostro paese, viene realizzata mediante due categorie tecniche: 

I depositi monetari, sono quelli la cui alimentazione e la cui utilizzazione

attivano l’esercizio della funzione monetaria (es. depositi monetari: i c/c di corrispondenza passivi, i c/c specializzati); 

I depositi a risparmio, invece, sono quelli che non consentono l’esercizio

della funzione monetari. Questi depositi, per i quali la banca rilascia uno speciale documento, denominato libretto di risparmio, sono destinati ad accogliere per loro natura quote di risparmio con funzione di accumulazione.

Banche – Attività Bancaria

• L’attività di deposito bancario nel corso degli anni ottanta e novanta ha subito una variazione a seguito l’evoluzione dell’intermediazione bancaria e finanziaria verificatasi, infatti sempre più risparmiatori hanno spostato le proprie preferenze di investimento verso strumenti diversi ai semplici depositi come obbligazioni bancarie, operazioni pronti contro termini, prodotti di risparmio gestito.

• Le banche, inoltre, possono esercitare tutte le attività ammesse al mutuo riconoscimento senza distinzione tra breve, medio o lungo periodo. Per mutuo riconoscimento si intende il principio secondo cui un intermediario finanziario comunitario può esercitare in uno Stato membro dell’ Unione Europea le attività ammesse al mutuo riconoscimento per le quali ha già ricevuto l’autorizzazione nel Paese d’origine.

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Banche – Attività Bancaria

L’esercizio dell’attività bancaria da parte delle banche nazionali è subordinata ad autorizzazione da parte della B.I. che la concede quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 14 T.U.B

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Con l’entrata in vigore del T.U.B. la procedura di apertura di succursali da parte delle banche nazionali è stata completamente liberalizzata: l’attuale art. 15 T.U.B., dispone la piena libertà di stabilimento di succursali sia in Italia che in altri Stati dell’Unione Europea, mentre solo per operare mediante succursali in Stati extra UE è ancora necessaria l’autorizzazione della B.I.

• Le uniche forme societarie previste per l’esercizio dell’attività bancaria sono la società per azioni e la società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, che operano ciascuna nel proprio ambito territoriale.

Attività ammesse al Mutuo Riconoscimento

• •     • • • • • • • • • • • •  Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili; Operazioni di prestito; Leasing finanziario; Servizi di pagamento; Emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers cheques); Rilascio di garanzie e di impegni di firma; Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: Strumenti di mercato monetario, Cambi, Strumenti finanziari a termine e opzioni, Contratti su tassi di cambio e tassi d’interesse, Valori mobiliari, Partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi; Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria; Servizi di intermediazione finanziaria del tipo “money broking”; Gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; Servizi di informazione commerciale; Locazione di cassette di sicurezza; Altre attività che, ampliano l’allegato alla seconda direttiva CEE 89/646.

Banche nazionali, dell’Unione Europea ed Extracomunitarie e accesso al mercato bancario Attività ammesse al mutuo riconoscime nto Apertura di prima succursale

Attività ammesse al mutuo riconoscime nto Libera prestazione di servizi Banche Nazionali

In Italia: liberalizzata (solo comunicazione preventiva alla B.I. per l’apertura della prima succursale)

Banche Comunitarie

Comunicazione preventiva alla Banca d’Italia da parte dell’Autorità dello Stato d’origine

Banche Extra Comunitarie

Autorizzazione della Banca d’Italia sentito il Min. Affari Esteri  In UE: liberalizzata (solo comunicazione preventiva alla B.I.)  In Stati extra UE: (Autorizzazione della B.I.) 1) In UE: liberalizzata (solo comunicazione preventiva alla B.I. prima dell’inizio dell’attività); 2) In Stati Extra (autorizzazione preventiva della UE: B.I.; previo parere dell’autorità di vigilanza del paese ospitante) Comunicazione preventiva alla B.I.

da parte dell’Autorità d’origine dello Stato Autorizzazione sentita la Consob per le attività di intermediazione mobiliare della B.I.,

Rapporto Banche - impresa in Italia

Le banche rappresentano in Italia, il primo canale di finanziamento esterno delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie. I motivi principali stanno nella bassa soglia di accesso al credito, nell’elevata flessibilità e nella rapidità di erogazione dei prestiti, nella congiunzione con i servizi di pagamento, nella maggiore accessibilità, anche dal punto di vista del costo, rispetto ai finanziamenti mobiliari, nel sostanziale distacco della banca, che non interferisce nella gestione dell’impresa.

Le piccole e medie imprese, mostrano una limitata articolazione nelle forme di finanziamento e una scarsa apertura verso l’apporto di mezzi propri dall’esterno; ne conseguono strutture finanziarie spostate verso il debito, soprattutto a breve termine, a sostegno del quale è posto, spesso, il patrimonio personale dell’imprenditore, così determinando una commistione non desiderabile e una valutazione del merito creditizio non trasparente. La fragilità delle strutture finanziarie ha come conseguenza un improprio trasferimento alle banche di parte del rischio d’impresa.

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Verso l’Accordo di Basilea 1

Negli ultimi venti anni, per effetto dell’introduzione del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e del processo di concentrazione del sistema bancario, si è assistito a un profondo processo di cambiamento che ha interessato i principali fattori che influenzano il rapporto banca impresa e che ha introdotto le banche a un ripensamento delle modalità di intervento di quest’aria di attività.

L’esigenza di regolamentare l’attività bancaria attraverso la previsione di requisiti patrimoniali che valutassero la dotazione del capitale del singolo intermediario in relazione al rischio insito nel portafoglio degli impieghi ha trovato nel corso degli anni ottanta un fervido sviluppo nella maggior parte dei paesi occidentali.

Le regole di Basilea (1988) sono il più importante sistema di norme per il mondo bancario. Dopo la crisi degli anni Settanta, infatti, emerse prepotente la necessità di “modellare” un sistema unitario e globale di regole per i big della finanza, che rischiavano assai spesso di destabilizzare l’economia globale. Con l’ultima crisi si è giunti alla terza formulazione di questo corpus di norme, Basilea 3, che ancora diverse banche nel mondo stanno cercando di implementare.

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Verso l’accordo di Basilea 1

Le regole di Basilea non sono però una questione astratta: disegnate per stabilizzare il mondo finanziario e imporre ai suoi protagonisti delle corrette pratiche in termini di capitalizzazione, di gestione del rischio e di liquidità, che condizionano fortemente i loro impegni verso l’economia reale e quindi anche aziende e cittadini.

Gli Accordi di Basilea sui requisiti patrimoniali delle Banche sono il frutto del lavoro del Comitato di Basilea, istituito dai governatori delle Banche Centrali dei 10 paesi più industrializzati (G10) alla fine del 1974.

Il Comitato di Basilea per la Vigilanza è un organismo di consultazione con sede a Basilea in Svizzera.

Le linee guida, gli standard, le raccomandazioni del Comitato sono formulati nell’aspettativa che le singole autorità nazionali possano redigere disposizioni operative che tengano conto delle realtà dei singoli stati. Il Comitato incoraggia la convergenza verso approcci comuni e comuni standard.

Verso l’accordo di Basilea 1

• • • • In Europa la questione della dotazione patrimoniale connessa al rischio era già presente in Francia e nel Regno Unito sin dall’inizio degli anni ottanta con la previsione esplicita di requisiti patrimoniali ponderati per il rischio delle attività creditizie.

In Italia con la delibera del Comitato interministeriale del Credito ed il Risparmio (CICR) del 23 dicembre 1986 sono stati introdotti, in riferimento alla dotazione patrimoniale, due requisiti patrimoniali. Il primo è rappresentato dal coefficiente di solvibilità dell’8% dato dal rapporto tra il patrimonio ed i crediti per cassa e firma ponderati per il rischio sulla base di coefficienti fissati .

Il secondo ratio è un coefficiente dimensionale con un floor pari al 4.4% dato dal rapporto tra il patrimonio ed i crediti per cassa erogati dalle filiali italiane.

Nel luglio del 1988 si raggiunge l’Accordo di Basilea 1 che rappresenta il primo tentativo di avere una regolamentazione omogenea, valida a livello internazionale per tutti gli intermediari finanziari, relativa ai rischi creditizi.

Basilea 1

Basilea 1 è un complesso di regole emanato dal Comitato di Basilea nel

1988 che ha dato vita alla normativa sul capitale di vigilanza degli istituti finanziari. L’accordo è stato emendato nel 1996 con l’estensione della regolamentazione sui requisiti di capitale anche ai rischi mercato (trading book).

L’Accordo di Basilea 1 si fonda su semplici principi base:  Poiché ogni impiego bancario comporta l’assunzione di un certo grado di rischio, questo deve essere quantificato e supportato da un adeguato livello di capitale proprio, detto di vigilanza;  Il rischio degli impieghi bancari deve essere suddiviso in rischio di credito, legato alla possibile inadempienza delle controparti agli obblighi contrattuali e rischio di mercato, legato alla possibilità per le banche di subire perdite dovute a variazioni dei prezzi delle attività finanziarie intermedie.

Tale accordo impone alle banche di detenere un patrimonio di vigilanza (o capitale di vigilanza) pari a non meno dell’8% del totale delle attività ponderate per il loro rischio.

Basilea 1

• Uno dei principali aspetti innovativi di Basilea 1 è la definizione di capitale

di vigilanza con una separazione tra il concetto di patrimonio di base (o

Tier 1) e quello di patrimonio supplementare (o Tier 2).   Il primo rispecchia la definizione aziendalistica in quanto comprende il capitale sociale, gli utili non distribuiti e le riserve.

Il secondo è una misura innovativa di patrimonio in quanto considera il debito subordinato, i fondi rischi e gli strumenti ibridi.

• Secondo l’accordo ai fini prudenziali il rapporto tra il Tier 2 ed il Tier 1 non poteva eccedere il 50%.

Basilea 1

La formula alla base dell’accordo di Basilea 1 è la seguente:

Patrimonio di vigilanza _____________________________________________ >=8% Attivo ponderato (rischio di credito , rischio di mercato)

• Le ponderazioni di rischio previste dall’Accordo sono diversificate a seconda del grado di esigibilità delle esposizioni e della tipologia di emittente, al fine di fornire un livello di rischio medio ponderato dal portafoglio creditizio del singolo intermediario a partire dalla quantificazione deterministica della rischiosità delle singole esposizioni in nulla (0)%, minima (20%), media (50%), alta (100%).

• Il sistema di ponderazione, che misura il rischio di credito si basa esclusivamente sui seguenti coefficienti, in relazione alla tipologia di debitori: • • • •

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per gli impieghi verso governi centrali, banche centrali e Unione Europea; 20% per gli impieghi verso enti pubblici, banche e imprese di investimento; 50% per i crediti ipotecari e le operazioni di leasing su immobili; 100%per gli impieghi verso il settore privato;

Basilea 1

• La logica di Basilea 1 è legare il rischio insito nel portafoglio attività delle banche con la rispettiva dotazione patrimoniale.

Segue che le banche ad ogni incremento dell’attivo aumentano il capitale di vigilanza, proporzionalmente ai coefficienti di ponderazione relativi alla tipologia dei nuovi debitori. Viceversa, al fine di non dover accantonare troppo capitale di vigilanza le banche riducono le attività, e quindi le prospettive di guadagno, o in alternativa ricompongono l’attivo stesso a favore di operazioni e/o controparti meno rischiose.

Es. 1: investimento in Titoli di Stato (100 Euro) Patrimonio di vigilanza = 8%*100*0=0 euro Nel caso di una attività sotto forma di B.O.T. per 100 Euro, la banca non è obbligata ad accantonare patrimonio di vigilanza a garanzia del credito, in quanto la controparte (lo Stato Italiano ) è considerata “sicura”.

Basilea 1

Es.2: Finanziamento ad un’impresa con ultimo bilancio positivo (100 Euro) Patrimonio di viglianza=8%*100*100%=8 Euro Se la banca concede credito ad un’impresa privata, quindi, il coefficiente di ponderazione da considerare è del 100%; pertanto a fronte di un finanziamento concesso di 100 Euro, la banca doveva accantonare a riserva pari a 8 Euro, indipendentemente da valutazioni sugli equilibri patrimoniali, finanziari, economici, e quant’altro chiarire con precisione il “reale “ stato di salute dell’impresa .

Basilea 1

L’accordo di Basilea 1 non aveva alcuna rilevanza nell’ambito delle scelte di concessione di credito alle imprese private da parte delle banche, poiché ciascun finanziamento concesso, qualunque fosse la situazione finanziaria dell’impresa, non aveva riflessi sul coefficiente di ponderazione del nuovo attivo bancario (credito) e sulle conseguenze in termini di accantonamento di capitale di vigilanza.

• Ne consegue che a parità di dotazione patrimoniale richiesta, le banche fossero incentivate a preferire, nell’ambito della stessa tipologia di clienti, investimenti più rischiosi per ottenere una maggiore redditività complessiva.

• L’applicazione dei requisiti minimi di capitale correlati al rischio e l’introduzione di un approccio standard rispondeva alla duplice esigenza sia di garantire la stabilità e solvibilità del sistema finanziario sia di assicurare una maggiore concorrenza tra le banche operanti nello scenario internazionale.

Critiche mosse all’Accordo di Basilea

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Con l’evoluzione del sistema bancario con una sempre maggiore integrazione internazionale e il succedersi delle crisi finanziarie nei paesi emergenti (Messico, Russia, Far East), segnale questo ultimo di frequenti fenomeni di moral hazard e di selezione avversa, hanno stimolato verso la fine degli anni novanta un’ampia e approfondita discussione sia tra le istituzioni nazionali ed internazionali sia in ambito accademico. Punti di partenza di tale discussione sono state le critiche mosse all’Accordo di Basilea 1, tra le quali si evidenziano:   L’assenza di obblighi di cooperazione internazionale in materia di vigilanza; La stima approssimativa del rischio di credito (anelasticità dei coefficienti di ponderazione di rischio, ponderazioni fisse per macro tipologie di controparti, mancanza di stress test);  L’assenza di potenziali benefici collegati alla diversificazione del portafoglio;  L’incompleta copertura dei rischi (es. rischi operativi, di concentrazione);  L’assenza di norme specifiche per le cartolarizzazioni (favorendo arbitraggi di capitale, si migliora artificiosamente il requisito di capitale ricorrendo a securitization senza ridurre il requisito effettivo degli attivi);  L’assenza di procedure standardizzate per la disclosure con il mercato.

Basilea 1 Basilea 1: Limiti

    Non vi è differenzazione delle misure di rischio per la stessa tipologia di clientela; Non viene considerata la scadenza del prestito; vengono considerati i rischi operativi; Non viene considerata la diversificazione di portafoglio quale elemento di riduzione del rischio.

Basilea 2

• Con il processo di consultazione ed di convergenza a livello internazionale tra i paesi del G10 si arriva alla definizione del Nuovo Accordo di Basilea 2, i cui principi sono descritti in International Convergence of Capital Measurement and Capital

Standards.

Il nuovo Accordo (Basilea 2) è stato recepito a livello europeo dalle seguenti direttive:   2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi al suo esercizio; 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all’accesso all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi al suo esercizio.

• Con Basilea 2 si ha un cambiamento rilevante sull’accordo sul capitale, il cui obiettivo di fondo è sviluppare, presso gli intermediari finanziari, la cultura del rischio e creare un legame diretto tra il grado di patrimonializzazione e il livello di rischio effettivamente assunto, coinvolgendo e responsabilizzando il management.

• Il Comitato ha ispirato la nuova regolamentazione al principio di proporzionalità ed al criterio di gradualità.

Basilea 2

Basilea 2 è il nuovo accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche. In esse le banche dei paesi aderenti dovranno accantonare quote di capitale proporzionale al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti, valutato attraverso lo strumento di rating.

• L’accordo di Basilea 2 ha come obiettivo quello di sopperire le lagune del precedente protocollo nato con l’obiettivo di stabilire degli standard comuni in merito alla gestione del credito delle banche diventate troppo poco prudenti. Il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi inizialmente fissati da Basilea 1 portò il Comitato a presentare nel 1999 una nuova proposta che va sotto il nome di Basilea 2.

• Uno dei nodi da sbrogliare riguardava in primis il fatto che l’accordo Basilea 1 valutava le aziende in base a requisiti molto semplificati (come negli obiettivi dell’accordo). Esso si limitava infatti a prendere atto della storia patrimoniale di un’azienda, e della sua capacità attuale di rimborso, ma non si proponeva di valutare in modo dinamico la capacità dell’azienda di generare reddito.

Basilea 2

Basilea 2 ha indotto le banche a una maggiore strutturazione dei processi creditizi, a una maggiore standardizzazione e formalizzazione delle informazioni e a una diversa articolazione delle fasi di valutazione dei fidi.

• Sono stati rivisti i requisiti patrimoniali minimi delle banche, rendendoli più sensibili al rischio dei singoli prestiti, e sono stati introdotti nuovi sistemi di misurazione del rischio degli investimenti bancari.

• Ciò che cambia la sostanza dell’accordo è l’introduzione della nuova metodologia di valutazione del rischio di credito, e quindi della determinazione dei coefficienti di ponderazione dei singoli investimenti.

Basilea 2, prevede l’abbandono dei coefficienti fissi in funzione della tipologia di debitore (0, 20%, 50%, 100%) .

Basilea 2

Il contenuto del nuovo accordo si articola in tre pilastri, così riassunti:  Requisiti patrimoniali minimi;  Controllo Prudenziale – maggiore l’adeguatezza patrimoniale delle banche; discrezionalità nel valutare  Disciplina e trasparenza del mercato;

Requisiti patrimoniali minimi

• Il nuovo accordo modifica notevolmente il trattamento del rischio di credito, introduce tecniche di gestione del rischio operativo e lascia sostanzialmente inalterato il trattamento del rischio di mercato.

• Si introduce il rischio operativo, a fianco del rischio di credito e di mercato, e si utilizzano criteri di calcolo più affinati nella misurazione del rischio di credito (rating). Rimane invariato il coefficiente minimo dell’8%, ma mutano le regole di calcolo del coefficiente di ponderazione.

• Per la prima volta viene previsto a livello normativo l’utilizzo del rating per la misurazione del rischio di credito da utilizzarsi per stabilire l’assorbimento minimo del capitale.

Requisiti patrimoniali minimi

• • • • Per il calcolo del rischio di credito sono previste tre metodologie utilizzabile dalle banche, il primo è il metodo standard (SA), nel quale si combinano un insieme di ponderazioni per il rischio fissate per tipologia di esposizione con le valutazioni di merito fornite dalle agenzie di rating.

La valutazione delle imprese affidate (o da affidare) sarà effettuata da agenzie di rating esterne appositamente autorizzate dall’Autorità di Vigilanza. A seconda del rating attribuito, verrà utilizzata una ponderazione diversa per il calcolo dell’accantonamento di capitale.

Nel caso in cui l’impresa sia sprovvista di rating, la ponderazione stabilita dall’accordo di Basilea 2, è la medesima già prevista da Basilea 1.

Se ad un’impresa non è stato attribuito alcun rating da agenzie esterne, e la banca utilizza l’Approccio Standard, non dovrebbero esserci modifiche sostanziali tra il nuovo e l’attuale schema di vigilanza.

Requisiti patrimoniali minimi

Il secondo metodo è l’approccio basato sui rating interni (IRB),nel quale la banca stima internamente solo la probabilità di default; a sua volta ulteriormente distinto, sulla base del numero di parametri di rischio che la banca stima con modelli interni, in :  Approccio di Base (FIRB), nel quale la banca stima internamente solo la probabilità di default ed utilizza stime fissate dal Comitato per i restanti parametri di rischio; pensato per banche con limitata esperienza nel rating;  Approccio Avanzato (AIRB), nel quale la banca utilizza esclusivamente stime interne dei fattori di rischio. Pensato per banche che avranno dimostrato alle Autorità di aver sviluppato strumenti di controllo del credito raffinati ed affidabili.

La metodologia dei rating interni: il valore delle attività ponderate per il

rischio sarà determinato direttamente dalle banche mediante modelli propri finalizzati all’attribuzione del rating a ciascuno debitore.

A tal proposito le banche dovranno adottare uno specifico modello interno che dovrà essere approvato dalla Banca d’Italia.

Le metodologie base (IRB) prevedono quattro componenti per il calcolo del rischio di credito:

PD (Probability of Default) data dal rating: misura la probabilità che una controparte diventi inadempiente entro un orizzonte temporale di un anno; • LGD (Loss Given Default): rappresenta il tasso di perdita stimato su una determinata esposizione in caso di default della controparte. La perdita deve essere intesa come perdita economica e non come perdita contabile, pertanto oltre ad includere l’ammontare delle esposizione non recuperate vanno ad essa aggiunti gli interessi ed i costi accessori sostenuti per il recupero; • EAD (Exposure at Default): rappresenta la stima dell’ammontare di fido presumibilmente utilizzato dalla controparte al momento dell’inadempienza; • Maturity (Vita residua del prestito)-Durata: è il parametro riferito alla vita residua di un prestito pari alla media delle durate residue contrattuali dei pagamenti, ciascuna ponderata per il relativo importo. All’interno delle funzioni di ponderazione degli attivi è previsto un floor a un anno ad una correzione degli attivi ponderati per durate da uno a cinque anni.

Requisiti patrimoniali minimi

• • Il terzo, ultimo, metodo è l’approccio avanzato basato sui rating interni, nel quale la banca utilizza esclusivamente stime interne dei fattori di rischio considerando tutti i risk drivers. La differenza tra l’approccio “base” (Foundation) e quello “avanzato” (Advanced), risiede nella libertà di stima delle quattro componenti il rischio di credito.

Il requisito patrimoniale sarà calcolato a partire da queste quattro componenti del rischio di credito

1)PD: Probabilità che la controparte sia insolvente, misurata dal rating

X 2)LGD:

Speranza di recupero in caso di insolvenza, tanto più alto quanto sono migliori le garanzie

X 3)EAD:

Rischio di aumento nell’importo prestato, che è maggiore al crescere dai margini non utilizzati

X 4)MATURITY:

Durata della operazione che influenza il rischio che il rating possa peggiorare

= Requisito patrimoniale

Requisiti patrimoniali minimi

PD LGD EAD MATURITY

Stimato dalla banca ……………………e fissati dalle Autorità nell’IRB Foundation Stimati dalla banca nell’IRB Advanced

• • •

Maggiore discrezionalità nel valutare l’adeguatezza patrimoniale delle banche

Punta ad accrescere i poteri di controllo delle Autorità di Vigilanza, che dovranno verificare, oltre ai requisiti minimi basati su un puro calcolo matematico, anche l’applicazione, da parte degli istituti di credito, di politiche e procedure organizzative, per la misura e il governo dei propri rischi.

Si richiede alle banche di valutare l’adeguatezza patrimoniale anche con riferimento ad eventuali rischi diversi da quelli presidiati dal requisito patrimoniale complessivo.

Il secondo pilastro tratta la supervisione del sistema finanziario ed affianca alle regole quantitative un processo interattivo e dialettico tra Autorità di vigilanza, Comitato e singole banche, valutando se sussiste la capital adeguacy, ossia se vi è coerenza tra adeguatezza dei mezzi patrimoniali e rischi assunti. Le Autorità di vigilanza esamino l’ICAAP (International Capital Adeguacy Assessment Process), ossia l’attività strategica e di supervisione sull’adeguatezza del patrimonio e sul relativo processo interno, e attivano eventualmente le opportune misure correttive, laddove non dovesse sussistere la capital adeguacy;

• • •

Disciplina e trasparenza del mercato

L’accordo obbliga gli istituti di credito a fornire maggiori informazioni al mercato, affinché il pubblico degli investitori possa verificare in maniera chiara e trasparente, le condizioni di rischio e di patrimonializzazione delle singole banche.

Il terzo pilastro introduce cambiamenti nella diffusione di informazioni da comunicare al pubblico sia per quanto attiene il bilancio che le aree di rischio.

Sono previsti limiti con riferimento sia all’entità dei rischi nei confronti di ciascuna controparte, sia all’ammontare complessivo delle esposizioni di maggiore importo.

Segue che il mercato punirà le Banche troppo rischiose, chiedendo tassi più alti o rifiutandosi di finanziarle.

• Il secondo e il terzo pilastro sono di particolare interesse per il settore bancario e per gli operatori finanziari, mentre il primo assume una rilevanza per il soggetto a cui si deve concedere il finanziamento (le imprese).

• L’Accordo di Basilea 2 non solo garantisce che le banche dispongono di un capitale adeguato a sostenere tutti i rischi connessi con la loro attività, ma tende anche ad incoraggiarle nell’elaborazione e nell’uso di migliori tecniche per monitorare e gestire tali rischi.

I tre pilastri

Il nuovo accordo viene descritto come un architettura basata su tre pilastri, costituenti un sistema unitario e integrato

Requisiti Patrimoniali Min.

Controllo Prudenziale Disciplina di mercato

Ogni Banca deve possedere l’8% del capitale prestato.

Sono calcolati considerando sia il rischio operativo, sia quello di mercato.

Hanno discrezionalità l’adeguatezza delle banche.

nel maggiore valutare patrimoniale Regole di trasparenza per l’informazione al pubblico più stringenti.

Il rating

La valutazione dell’affidabilità creditizia delle imprese può essere calcolata:

Da agenzie esterne specializzate Dalla banca con criteri autonomi

Rating Esterno Rating Interno

Critiche all’Accordo di Basilea 2

• Anche sul documento originario di Basilea 2 sono state formulate numerose critiche che hanno portato a modifiche sull’accordo. Le tre principali riguardano:  La discriminazione tra banche (quelle piccole non potranno utilizzare le metodologie più avanzate, quindi subiranno un onere patrimoniale maggiore rispetto ai grandi gruppi);  La penalizzazione del finanziamento alle piccole e medie imprese (PMI) indotto dal sistema dei rating interni;  Il problema della pro ciclicità finanziaria ( nei periodi di rallentamento economico, l’Accordo avrebbe effetto di indurre le banche a ridurre gli impieghi, causa il crescere del rischio, con la potenziale conseguenza di inasprire la crisi stessa).

• La diagnosi del Comitato di Basilea e del Financial Stability Board (FSB) ha individuato 3 elementi di debolezza principali: la cosiddetta pro ciclicità dei coefficienti di capitale (cioè il fatto che l’aumento del rischio in fasi macroeconomiche recessive tende, attraverso l’adeguamento del capitale, a determinare una restrizione del credito aggregato, accentuando la recessione); i conflitti di interesse derivanti sia dall’uso dei modelli interni di valutazione del rischio sia dal rapporto di stretta collaborazione e clientela fra le agenzie di rating e le banche; l’insorgere di vaste aree di attività bancaria o parabancaria fuori bilancio e, non regolate e non soggette a requisiti prudenziali.

Basilea 3

A seguito delle critiche mosse dall’accordo di Basilea 2, il Comitato ha iniziato l’elaborazione di nuove linee guida pubblicando le prime proposte con Basilea 3.

• Il manifestarsi e l’accentuarsi della crisi finanziaria ha accelerato il ridisegno delle regole da parte delle autorità di vigilanza. Basilea 3 pone, al centro dell’attenzione, l’esigenza di una più stretta relazione tra rischi e patrimonio della banca.

• Il Comitato di Basilea ha emesso, nella seconda metà del 2009, una serie di documenti ai fini consultativi contente un pacchetto di proposte per il rafforzamento del sistema bancario a fronteggiare shock di tipo finanziario ed economico, riducendo nel contempo rischi di contagio dai settori finanziari all’economia reale.

• La fase di consultazione si è conclusa ad aprile 2010 ed ha visto coinvolti oltre 300 tra istituzioni finanziarie ed operatori specializzati; nello stesso mese si è conclusa la fase di consultazione presso la Commissione Europea per la discussione delle modifiche da apportare alla disciplina regolamentare sui requisiti patrimoniali alla luce del nuovo pacchetto di proposte.

• • •

Basilea 3

La regolamentazione di Basilea 2.5 ha migliorato la misurazione dei rischi riguardanti le operazioni di cartolarizzazione (Le banche dovranno effettuare analisi più rigorose del merito di credito per le posizioni in cartolarizzazioni provviste di rating esterno, ossia non determinato dalla stessa banca) e quelle relative alle esposizioni collegate al portafoglio di negoziazione, infatti è previsto un aumento dei requisiti patrimoniali a fronte delle attività di negoziazione in strumenti derivati, e delle cartolarizzazioni complesse detenute in portafoglio.

La regolamentazione di Basilea 3 costituisce una sorta di “aggiornamento” di Basilea 2 e Basilea 2.5, che ha rafforzato ed integrato le zone che hanno evidenziato le maggiori debolezze o criticità.

Basilea 3 è un insieme articolato di provvedimenti di riforma, predisposti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria al fine di rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e la gestione del rischio del settore bancario. L’accordo mira a rafforzare il patrimonio delle banche ed evitare crisi globali future. Un sistema bancario solido e stabile è fondamentale per assicurare una crescita economica sostenibile, poiché le banche sono al centro del processo di intermediazione creditizia tra risparmiatori e investitori.

Basilea 3

• • L’accordo pubblicato nel dicembre del 2010, ha fissato coefficienti patrimoniali più elevati e introdotto un nuovo schema di regolamentazione della liquidità.

Il Comitato ha introdotto un pacchetto di riforme al frame work internazionale di regolamentazione del capitale, al fine di indirizzare e risolvere i punti di debolezza del sistema finanziario che la recente crisi ha fatto emergere, con effetti negativi sull’economia reale.

Basilea 3

Le principali novità di Basilea 3 riguardano i seguenti aspetti:  Il miglioramento della qualità del capitale, assicurando che tutti i rischi di perdita insiti nell’esercizio dell’attività creditizia siano adeguatamente coperti;  L’introduzione del leverage ratio come misura supplementare ai requisiti patrimoniali risk-based introdotti con Basilea 2;  L’introduzione di una serie di misure volte a promuovere la Costruzione di buffer di capitale anticiclici;  L’introduzione dei requisiti minimi per misurare e controllare il rischio di liquidità;  Assicurare la vigilanza per le banche che hanno particolare rilevanza a livello sistemico.

Basilea 3

• • • • • Al fine di una corretta comprensione delle nuove norme di Basilea, la Banca d’Italia ha istituito al proprio interno un help-desk Basilea 3 per assistere le banche italiane nel processo in corso.

Basilea 3 prevede un aumento del rapporto tra il capitale di una banca e le sue attività ponderate per il rischio: queste sono i prestiti e i titoli che la banca detiene, ciascuno moltiplicato per un peso tanto più quanto maggiore è la sua rischiosità.

Il capitale è una garanzia di stabilità, perché assorbe le eventuali perdite di valore dell’attivo.

Quanto banca fallisca.

maggiore è il capitale, tanto minore è la probabilità che una Paradossalmente, Basilea 3 cerca, di porre rimedio agli effetti indesiderati di una crescita eccessiva dei finanziamenti, richiedendo alle banche l’adempimento di requisiti aggiuntivi in termini di capitalizzazione ma lasciando indeterminato il quadro delle possibili misure qualora si verifichi il caso contrario.

La nuova situazione impone alle banche di affinare i modelli di valutazione dell’impresa. Ciò richiede la disponibilità di adeguate tecnologie e competenze professionali e l’adozione di un assetto organizzativo che faciliti il contatto con l’impresa, l’acquisizione delle necessarie informazioni, la corretta e tempestiva decisione sull’affidamento .

Basilea 3

La nuova normativa punta ad una crescita della qualità del patrimonio di

vigilanza. Più in generale, per il calcolo del patrimonio si dovranno

utilizzare strumenti finanziari più robusti e verranno introdotte deduzioni da patrimonio di vigilanza più severi.

• Alle banche Basilea 3 chiede garanzie su capitale e liquidità. In particolare sono imposte delle soglie minime di capitale agli istituti di credito per evitare che shock finanziari le mettono in ginocchio (riflettendosi sull’intero sistema). Rimane invariato all’8% il requisito minimo del patrimonio totale, mentre aumentano rispettivamente dal 2% al 4.5% il requisito minimo di common equity, ed il requisito minimo del patrimonio di base (Tier1) dal 4% al 6%.

Il common equity, ossia le azioni ordinarie più le riserve di utili dunque la componente di massima qualità del patrimonio di una banca, deve essere pari ad almeno il 4.5% degli attivi ponderati per il rischio, ossia dei prestiti effettuati per un coefficiente che cambia a seconda della loro rischiosità.

Un prestito a un’impresa, in genere è più rischioso di un prestito a uno Stato o una famiglia. Lo scopo della regola è quello di fare in modo che, se alcuni prestiti della banca cadono in sofferenza o non vengono restituiti, l’istituto abbia del capitale sempre libero per far fronte alle perdite.

Basilea 3

A questa quota del 4.5% si aggiunge una quota del 2.5% , il cosiddetto cuscinetto di protezione (conservation buffer), che costituisce un’altra protezione e porta il core tier 1 ratio minimo al 7 per cento. Più precisamente, nei periodi in cui sono assenti tensioni è richiesto alle banche di accantonare riserve patrimoniali per formare un cuscinetto (buffer) di conservazione del capitale costituito da common equity in misura pari al 2.5% delle attività ponderate per il rischio, con l’obiettivo di portare al 7% il requisito totale di common equity.

• Altro elemento volto a rafforzare i requisiti patrimoniali in argomento è il buffer anticiclico: in caso di una crescita del credito tale da poter generare un accumulo intollerabile di rischio sistemico, le autorità nazionali possono imporre tale cuscinetto costituito da common equity in misura compresa tra lo 0% e il 2.5%.

Basilea 3

Molto importante è anche l’indicatore di breve termine della liquidità. Il nuovo quadro normativo prevede un liquidity coverage ratio (LCR) capace di coprire la liquidità della banca entro 30 giorni. Sarà introdotto il 1° gennaio 2015, accrescerà la resistenza delle banche nel breve periodo a potenziali crisi di liquidità, imponendo loro di mantenere un buffer di attività liquide di alta qualità sufficiente a far fronte ai deflussi di capitali connessi a uno scenario di intense tensioni (stress) di breve termine, come definito dalle autorità di vigilanza.

• L’indicatore è rappresentato come segue:

Attività liquide di elevata qualità ____________________________________>=100% Deflussi di cassa netti nei successivi 30 gg

Basilea 3

Per la stima si deve tener conto di considerevoli prelievi dalla raccolta da clientela; del possibile peggioramento della capacità di raccolta sul mercato all’ingrosso; di un utilizzo più elevato rispetto al normale delle linee di credito da parte della clientela affidata; dei deflussi di cassa che potrebbero derivare dal deterioramento del rating della banca; della possibilità che la banca sia costretta a rimborsare i propri debiti per mitigare il rischio di reputazione. Si tratta di un requisito in grado di condizionare gli impieghi bancari.

Basilea 3

L’altro standard minimo di liquidità introdotto da Basilea 3 è il Net Stable Funding Ratio. Tale requisito, che diventerà uno standard minimo entro il 1° gennaio 2018, è volto a far fronte agli squilibri di finanziamento e fornirà incentivi alle banche per utilizzare fonti di provvista stabili per finanziare le proprie attività. E’ un indicatore strutturale di più lungo periodo finalizzato a segnalare squilibri di liquidità, che copre l’intero bilancio e incentiva le banche a utilizzare fonti di approvvigionamento stabili.

Totale disponibile di raccolta stabile _____________________________________> 100% Totale richiesto di raccolta stabile

• Il numeratore corrisponde a quella parte di finanziamenti a titolo di capitale di debito di cui si prevede la disponibilità nell’arco di un anno in condizioni di stress.

• Il denominatore, è una stima del fabbisogno di finanziamenti stabili, dipendente dalla dimensione delle attività e degli impegni fuori bilancio, valutati in base al grado di liquidità.

Basilea 3

Attualmente vi è un’ampia eterogeneità nella gestione del rischio di liquidità a livello globale e nei regimi nazionali di vigilanza sulla liquidità.

• Le ultime parole della stessa Banca dei Regolamenti Internazionali (BIS) ne hanno chiesto un’applicazione graduale fino al 2019 con l’obiettivo di mitigare gli effetti sull’economia reale.

• Del processo che è in corso ebbene evidenziare i due provvedimenti, emanati dal Parlamento e dal Consiglio europeo, pubblicati sulla G.U.

dell’Unione Europea in data 26 giugno 2013, rispettivamente il Regolamento UE n. 575/2013 e la Direttiva 2013/36/UE che hanno contribuito al cambiamento. Il Regolamento è relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento; la Direttiva riguarda l’accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sui medesimi e sulle imprese di investimento. La Direttiva abroga le precedenti Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, che avevano recepito buona parte dell’Accordo Basilea 2, fondendo le rispettive disposizioni nei due nuovi atti legislativi.

Nuovi requisiti patrimoniali min. e buffer richiesti

Minimo Buffer di conservazione del capitale Minimo + Buffer di conservazione del capitale Variazione Buffer anticiclico

Patrimonio base

4.5 (entro gen. 2015) 2.5

(entro gen. 2019)

Tier 1 Capital (patrim.base=common equity + altri elementi qualificati)

6.0 (entro gen. 2015) 2.5

Capitale Totale

8.0

2.5

7.0

0-2.5

8.5

10.5

Critiche

Vi è parere concorde tra gli studiosi, gli operatori e le autorità di vigilanza che sebbene la crisi sia stata la conseguenza di diversi fattori concomitanti, la vigente normativa regolamentare e di supervisione si è mostrata inadeguata a contenere la turbolenza finanziaria.

L’interazione tra squilibri macroeconomici, condizioni di abbondante liquidità, innovazione finanziaria, elevata crescita dei livelli di indebitamento, hanno fattosi che fenomeni di instabilità inizialmente circoscritti si propagassero tra mercati e giurisdizioni, assumendo dimensione globale.

Le proposte di riforma, sia livello europeo che statunitense, convergono sulla necessità di mettere in atto interventi sia di natura micro-prudenziale, ossia concernenti la regolamentazione a livello di singole banche, che macro-prudenziale (per contrastare gli effetti del rischio sistemico), ossia concernenti i rischi a livello di sistema che possono accumularsi nel settore bancario, nonché l’amplificazione pro ciclica di tali rischi nel tempo.

Entrambi gli approcci sono complementari, poiché una migliore tenuta a livello di singole banche riduce il rischio di shock sistemici.

Critiche

Esiste convergenza di opinioni, invece, tra gli studiosi riguardo ai punti di debolezza che hanno caratterizzato il contesto macro economico prima che scoppiasse la crisi.

In particolare tra le principali motivazione che hanno inasprito la crisi finanziaria sono stati evidenziati da più parte i seguenti aspetti di rilievo tra loro spesso combinati:  Esistenza di elevati livelli di leverage tra gli attivi di bilancio;  Scarsa qualità del capitale destinato per sua natura ad assorbire le perdite;  Fase espansiva dell’offerta del credito eccessiva accompagnata da una scarsa sensibilità alla gestione del rischio;  Assenza di buffer di liquidità sufficienti e copertura aggressiva attraverso il processo di trasformazione delle scadenze;  Inadeguatezza della governance nella gestione del rischio e scarsi incentivi alla gestione dei rischi in ottica di medio - lungo periodo;  Esistenza di elevati livelli di rischio sistemico a seguito delle interconnessioni tra i principali players finanziari e l’inadeguatezza degli strumenti di supervisione che avrebbero dovuto mitigare gli effetti della globalizzazione (too-big, to-fail).

Basilea 3 - fasi di applicazione

Capitale Fasi

Indice di leva (leverage ratio)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sperimentazione 1° gennaio 2013 - 1° gennaio 2017 Informativa dal 1° gennaio 2015 2019

Requisito min. per il common

equity

3.5% 4% 4.5%

4.5%

Buffer di conservazione del capitale Requisito min. per il common equity+buffer di conservazione del capitale 3.5% Applicazione delle deduzioni dal CET1 Requisito min. per il patrimonio di base (tier1) 4.5% Requisito min per il patrim. totale 4% 20% 5.5% 4.5% 40% 8% 0.625% 1.25% 1.875%

2.5%

5.125% 5.75% 6.375%

7%

60% 6% 80% 100%

100% 6% 8%

Basilea 3 – Fasi di applicazione

Capitale Fasi

Requisito min. per il patrim. Tot.+ buffer di conservazione del capitale Strumenti di capitale non + computabili nel non –core Tier 1 o nel

Tier 2

Liquidità

Liquidity coverage ratio requisito min.

(LCR)

Net stable funding ratio

2013 2014

8%

2015

60%

2016

8.625% 70%

2017

9.25% 80%

Introduzione requisito minimo 2018

8.875%

Esclusione su un arco di 10 anni con inizio dal 2013

90%

2019 10.5% 100%

Conclusioni

Il rapporto banca-impresa ha assunto negli ultimi anni maggiore rilevanza rispetto al passato. A causa della crisi la Regolamentazione del Comitato di Basilea, ha influito ancora di più su tale rapporto. Il Comitato di Basilea ha pubblicato la nuova regolamentazione (Basilea 3), in risposta alla crisi finanziaria o meglio come risposta al fallimento del quadro normativo di Basilea 2, che non aveva impedito l’insorgere e lo svilupparsi della crisi.

• Alle modifiche normative introdotte da Basilea 3/CRD 4 operativo dal 2013, si aggiungono i risultati degli stress test dell’European Banking Authority (EBA) e la conseguente richiesta delle banche di disporre di un buffer di capitale temporaneo tale da garantire un Core Tier 1 ratio pari ad almeno il 9% al netto delle deduzioni basate su haircut standard sui titoli sovrani in portafoglio.

• Il fine di Basilea 3, illustrato in precedenza, è migliorare significativamente la qualità del patrimonio delle banche; rafforzare i requisiti patrimoniali delle banche; accrescere il livello di patrimonio richiesto, ridurre il rischio sistemico, contenere la leva finanziaria, applicare un fattore di sostegno per facilitare la concessione del credito alla piccole e medie imprese.

Conclusioni

Uno dei maggiori timori dovuti all’introduzione delle regole di Basilea 3, in particolare a causa dell’inasprimento delle regole in materia di capitale, è quello di un possibile credit crunch, ovvero della riduzione dei finanziamenti del sistema bancario verso il settore privato, e verso le imprese. Basilea 3 persegue l’obiettivo di innalzare il livello quantitativo e qualitativo del capitale delle banche, con l’obiettivo finale di aumentare la capacità dei sistemi bancari di resistere in situazioni di stress come quelle verificatesi nel 2007-2008. Pertanto, a parità di capitale, le banche non potranno che erogare meno credito.

• Con Basilea 3 il mondo delle banche è un mondo con più capitale, meno leva finanziaria e minori profitti. La minore profittabilità delle banche è forse uno dei principali ostacoli alla capacità di fare capital

raising in quanto le banche non sono probabilmente in grado di

offrire rendimenti adeguati ad attrarre gli investitori.

Conclusioni

Lo schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari (dicembre 2010 - aggiornamento al giugno 2011) della Banca dei Regolamenti Internazionali nell’introduzione del volume descrive: ”Uno dei principali fattori che ha reso così grave la crisi economica e finanziaria iniziata nel 2007 è stato che i sistemi bancari di numerosi paesi presentavano un’eccessiva leva finanziaria in bilancio e fuori bilancio che si era accumulata nel corso degli anni precedenti. Ciò si era accompagnato a una graduale erosione del livello e della qualità della base patrimoniale. Inoltre, numerose banche detenevano riserve di liquidità insufficienti. Il sistema bancario non era quindi in grado di assorbire le conseguenti perdite sistemiche sull’attività di negoziazione e sui crediti, né di far fronte alla re-intermediazione di ampie esposizioni fuori bilancio accumulatesi nel “sistema bancario ombra”. La crisi è stata ulteriormente accentuata dal processo pro ciclico di riduzione dell’indebitamento e dalle interconnessioni tra istituzioni sistemiche tramite una molteplicità di complesse operazioni finanziarie. Durante la fase più acuta della crisi il mercato ha perso fiducia nella solvibilità e nella

Conclusioni

liquidità di molti istituti bancari. Le debolezza del settore si sono rapidamente trasmesse al resto del sistema finanziario e all’economia reale. L’effetto sulle banche, sui sistemi finanziari e sull’economia reale è stato immediato”.

• A fronte della Crisi che le autorità dell’Unione Europea hanno accelerato i tempi in materia di vigilanza.

• Con la crisi si è arrivati ai “salvataggi bancari” per evitare panico tra i correntisti, nel timore che un governo nazionale non riuscisse ad assicurare i depositi.

• Nel pieno delle tensioni finanziarie, fu decisa nel vertice europeo del giugno 2012, L’Unione Bancaria, processo con un solo regolatore europeo incaricato della vigilanza a fine di centrare una serie di obiettivi.

Conclusioni

I principali obiettivi :

    spezzare il legame pericoloso fra banche e Stato (debito pubblico dei paesi nei quali esse sono basate); dare garanzia a tutti che le banche di importanza sistemica fossero vigilate da un’autorità abbastanza forte ed indipendente.; favorire la reintegrazione dei mercati finanziari in quanto negli anni è cresciuta la frammentazione del sistema bancario; ripristinare la corretta trasmissione di politica monetaria perché con la crisi si è rivelata fragile la cooperazione tra i supervisori.

• • • Il modello di vigilanza delineato prevede la creazione di un meccanismo di vigilanza unico per le banche dell’area euro aperto a tutti gli stati membri che intendono aderirvi.

Nell’autunno 2014, l’istituzione del meccanismo di vigilanza unico rappresenterà una tappa fondamentale per la realizzazione dell’Unione Bancaria.

Un Unione basata su un corpus di norme completo e dettagliato sui servizi finanziari per il mercato interno, comprendente il meccanismo di vigilanza unico e nuovi quadri di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie.