5 regimi speciali - Scuola di Giurisprudenza

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Responsabilità oggettiva
È segnato spesso da un’allocazione del costo del
danno a carico di un sogg. che non necessariamente
è autore della condotta colpevole, ma ha:
1. Esposizione al rischio
2. Rappresenta sogg. più idoneo secondo
l’ordinamento a sopportare il costo del danno
3. È il sogg. Che aveva la possibilità dell’analisi
costi/benefici
• La resp. Oggettiva non può essere pura
assenza o irrilevanza dei criteri di
imputabilità, bensì sostituzione di questi
con altri di natura oggettiva i quali svolgono
nei cfr del rapporto di causalitàla medesima
funzione che da sempre è propria dei criteri
soggettivi di imputabilità nei fatti illeciti.
REGIMI SPECIALI DI
RESPONSABILITA’
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Accanto al regime previsto dal 2043c.c.:
1) responsabilità genitori- tutori- precettori (2048)
2) responsabilità padroni e committenti (2049)
3) responsabilità x attività pericolose (2050)
4) danni cagionati da cose in custodia o animali
(2051-2052)
• 5) rovina di edifici (2053)
• 6) circolazione di veicoli (2054)
• 7) responsabilità da prodotto difettoso (l.224/88)
RESPONSABILITA’ GENITORI…
• Responsabilità x fatto illecito altrui con prova
liberatoria possibile dimostrando di non aver
potuto impedire il fatto
• Ex art. 2047:incapace di intendere e di volere
responsabile è sorvegliante, si richiede al
sorvegliante dovere di vigilanza adeguato all’età,
all’irrequietezza, alla situazione e contesto generale
• Ex art. 2048: minore capace di intendere e di volere:
risponde in solido del danno provocato al terzo.
Culpa in vigilando e culpa in educando
• Prove liberatorie difficili anche x precettori
responsabili solo nel tempo in cui sono affidatari.
Cass. SS.UU. 27 giugno
2002,n.9346
• La presunzione di responsabilità posta
dall’art. 2048, comma2, a carico dei
precettori trova applicazione limitatamente
al danno cagionato ad un terzo dal fatto
illecito dell’allievo; essa pertanto non è
invocabile al fine di ottenere il risarcimento
del danno che l’allievo abbia con la sua
condotta cagionato a sé stesso.
Continua massima
• Nel caso in cui l’allievo abbia cagionato il danno a
sé stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico
e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale,
bensì contrattuale, atteso che quanto all’istituto
scolastico l’accoglimento della domanda di
iscrizione con la conseguente ammissione
dell’allievo alla scuola determina la nascita di un
vincolo negoziale dal quale sorge in capo
all’istituto l’obbligazione di vigilare sulla
sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in
cui questi fruisce della prestazione scolastica;
• Quanto al rapporto fra precettore (magari
dipendente dell’istituto scolastico) e allievo
si instaura per contatto sociale un rapporto
giuridico nell’ambito del quale l’insegnante
assume, nel quadro del complessivo obbligo
di istruire ed educare, anche l’obbligo di
protezione e vigilanza sul minore.
• Ne deriva che nelle controversie instaurate per il
risarcimento del danno da autolesione nei
confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante,
è applicabile il regime probatorio desumibile
dall’art. 1218 c.c., sicchè mentre l’attore deve
provare che il danno si è verificato nel corso dello
svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe
l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato
determinato da causa non imputabile né alla scuola
né all’insegnante.
Cass. 6/11/2012 n.19158
• Gli obblighi di sorveglianza e di tutela
dell’istituto scattano solo se l’alunno si trovi
all’interno dello stesso.
• In ogni caso, legittimato passivo nell’azione
volta a far valere il diritto al risarcimento del
danno è solo il Ministero della P.I. in quanto
l’art. 61 l. 312/80 esclude in radice la
possibilità che gli insegnanti statali siano
direttamente convenuti nelle azioni di
risarcimento da culpa in vigilando, quale che
sia il titolo, contrattuale o extrac., dell’azione.
Art. 2049 c.c. Responsabilità dei
padroni e dei committenti
• I padroni e i committenti sono responsabili
per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro
domestici e commessi nell’esercizio delle
incombenze cui sono adibiti.
RESPONSABILITA’ PADRONI E
COMMITTENTI
• art. 2049: responsabilità oggettiva
• Tradizionalmente rapporto di lavoro
subordinato: criterio di imputazione fondato
sul rischio d’impresa
• In realtà si va anche oltre: sufficiente la
presenza di un’organizzazione; si imputa al
soggetto organizzatore purché l’autore
dell’atto illecito 1) legato da rapporto di
preposizione 2) il danno si verifichi durante
l’esercizio delle incombenze
Evoluzione giurisprudenziale
Cass. 6 marzo 2008, n.6033
• Ai fini della configurabilità della responsabilità indiretta
del datore di lavoro ex art. 2049 non è necessario che
che fra le mansioni affidate e l’evento sussita un nesso
di causalità, essendo invece sufficiente che ricorra un
semplice rapporto di occasionalità necessaria, nel
senso che l’incombenza affidata deve essere tale da
determinare una situazione che renda possibile, o anche
soltanto agevoli , la consumazione del fatto illecito e
quindi la produzione dell’evento dannoso, anche se il
lavoratore abbia operato oltre i limiti dell’incarico e
contro la volontà del committente purché nell’ambito
delle sue mansioni.
Art. 2050 Responsabilità per
l’esercizio di attività pericolose
• Chiunque cagiona danno ad altri nello
svolgimento di un’attività pericolosa, per
sua natura o per la natura dei mezzi
adoperati, è tenuto al risarcimento se non
prova di avere adottato tutte le misure
idonee ad evitare il danno.
ATTIVITA’ PERICOLOSE
• Art. 2050 c.c.
• Concetto relativo: un’attività che rivela
notevole potenzialità di danno muta con
l’avanzare della tecnica e scienza
• Es: attività venatoria, distribuzione bombole
gas…
• Responsabilità oggettiva xkè criterio di
imputazione diverso dalla colpa; prova
liberatoria: aver organizzato l’attività al
meglio secondo le conoscenze del tempo
Art. 2051 danno cagionato da
cose in custodia
• Ciascuno è responsabile del danno
cagionato dalle cose che ha in custodia,
salvo che provi il caso fortuito.
Art. 2052 danno cagionato da
animali
• Il proprietario di un animale o chi se ne
serve per il tempo in cui lo ha in uso, è
responsabile dei danni cagionati
dall’animale, sia che fosse sotto la sua
custodia, sia che fosse smarrito o fuggito,
salvo che provi il caso fortuito.
DANNI DA COSE O ANIMALI
• Art. 2051 – 2052 c.c.
• Resp. Oggettiva: unica prova liberatoria il caso fortuito
cioè un evento esterno che interrompa il nesso causale
• La cosa deve aver avuto ruolo attivo e non semplice
occasione, ma non deve essere pericolosa
• Responsabilità cade sul soggetto che ne ha la custodia:
in effettiva disponibilità giuridica e di fatto (deve poter
essere sorvegliata se troppo vasta es. autostrada si
esclude il dovere di custodia): cass. 6/10/2010 n.20757
“…necessita la configurabilità della possibilità IN
CONCRETO della custodia” che passa spesso non solo
dall’indagine sulla estensione (della strada), ma anche
dalle caratteristiche, posizione, dotazioni, sistemi di
assistenza che rilevano rispetto alle aspettative degli
utenti.
segue
• Art. 2052 danno da animale
• Responsabile proprietario o chi se ne serve
• Se sottoposto al controllo può anche essere
sfuggito alla custodia: si è responsabili
anche se animale smarrito o scappato (no se
selvatico anche se in riserva)
• Prova liberatoria: caso fortuito
Art. 2053 rovina di edificio
• Il proprietario di un edificio o di altra
costruzione è responsabile dei danni
cagionati dalla loro rovina, salvo che provi
che questa non è dovuta a difetto di
manutenzione o a vizio di costruzione.
ROVINA DI EDIFICI
• Ipotesi di responsabilità oggettiva art. 2053
• Rovina totale o parziale (es. impianto idraulico)
• E’ sempre il proprietario anche se godimento o
custodia spettino ad un altro (locatore/conduttore)
• Prova liberatoria: mancanza di vizio di
manutenzione o di costruzione, cioè prova di
evento imprevedibile ed inevitabile (es. scoppio
bombola di inquilino)
CIRCOLAZIONE VEICOLI
• Art. 2054 c.c.
• Veicoli senza rotaie; circolazione comprende anche
le soste e le fermate
• Responsabile il conducente salvo che provi di aver
fatto tutto il possibile x evitare il danno, non basta la
diligenza e l’osservanza del codice stradale
• Se scontro tra veicoli: presunzione di uguale
concorso; prova liberatoria del 1° comma
• Responsabilità oggettiva anche del
PROPRIETARIO o USUFRUTTUARIO o
ACQUIRENTE CON RISERVATO DOMINIO:
prova liberatoria: circolazione c/o loro volontà
• Se vizio di manutenzione o costruzione: resp.
Proprietario e conducente
RESPONSABILITA’ PRODOTTI DIFETTOSI
• L. 224/88
• Prima della l. tutela per il solo acquirente in forza
delle garanzie nella compravendita (1492) o 2043
c.c.
• Dopo l’introduzione della l. vale x ogni
consumatore
• SOLO per beni mobili
• X problemi legati alla sicurezza
• Unico onere a carico del danneggiato:
dimostrazione della dannosità del prodotto, cioè
del NESSO tra l’uso del bene e il danno
• Prova liberatoria: escludere nesso di causalità o
rischi da sviluppo (art.6)
In sintesi
• 2047-2048: responsabilità per fatto illecito altrui
con prova liberatoria (criterio di imputazione
fondato sulla PRESUNZIONE di colpa- culpa in
vigilando e in educando)
• 2049-2054: responsabilità OGGETTIVA: il
criterio di imputazione non è quello della colpa,
prescinde da essa; in questi casi non basta
dimostrare la diligenza media ma indispensabile
PROVARE NON DI AVER POTUTO EVITARE
IL DANNO / IL CASO FORTUITO