Prescrizione di farmaci a carico del SSN

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Prescrizione di farmaci a carico del SSN
In ogni ricetta sono di norma prescrivibili fino a due
confezioni di farmaci con l’eccezione dei pazienti esenti
per patologia ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità
n.329/99 ai quali, dove espressamente consentita, è
possibile applicare la multiprescrizione che prevede per
ogni ricetta fino a tre confezioni di farmaci specifici per la
patologia.
Comunque, ai sensi del D.L. n.278/1983 e successive
modificazioni, la prescrizione di farmaci non deve superare
il quantitativo necessario al paziente per due mesi di
terapia
Fanno eccezione al limite dei due pezzi per ricetta:
•gli antibiotici monodose,
• i medicinali contenenti interferone destinati ai soggetti
affetti da epatite cronica,
• i medicinali somministrabili unicamente per fleboclisi,
per i quali sono prescrivibili 6 pezzi per ricetta
Inoltre per gli analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del
dolore il numero di confezioni prescrivibili è quello che
garantisce la terapia massima di 30 giorni.
Codice TDL (terapia del dolore severo)
Consente di prescrivere a carico del SSN farmaci
per la terapia del dolore severo in soggetti affetti da
patologia neoplastica e/o degenerativa per periodi
di terapia non superiore a 30 giorni,
indipendentemente dal numero di confezioni.
Il codice TDL permette all’assistito l’esenzione dal
pagamento del ticket su tutte le confezioni
prescritte.
Medicinali di fascia A
Possono essere prescritti dal medico di famiglia su
apposito ricettario, dai medici di guardia medica, del
pronto soccorso, dagli specialisti ambulatoriali, dai
medici ospedalieri a seconda delle diverse
disposizioni delle leggi regionali.
La erogabilità SSN di tali medicinali ha valore
nell’ambito della regione in cui la ricetta è stata
emessa.
I medicinali inclusi in fascia A sono individuati da un
apposito prontuario predisposto dal Ministero della
Salute che viene periodicamente aggiornato e la cui
validità si estende in tutto il territorio nazionale. In
altri termini, un assistito del Veneto, come anche uno
della Calabria, potranno recarsi nella loro farmacia
di fiducia e ricevere gratuitamente lo stesso
medicinale (a meno di ticket)
Alcuni medicinali sono sottoposti a note limitative
alla prescrizione, cioè sono prescrivibili in fascia A
solo per pazienti affetti da determinate patologie
In caso contrario sono da considerarsi in fascia C.
Che cosa sono le note AIFA?
Le Note sono uno strumento regolatorio che
definisce alcuni ambiti di rimborsabilità dei
farmaci senza interferire con la libertà di
prescrizione del medico. Rappresentano,
tuttavia, delle indicazioni che ogni medico deve
obbligatoriamente rispettare per poter
prescrivere alcuni farmaci a carico del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN).
Le Note hanno, soprattutto, la finalità di garantire
ai cittadini un uso appropriato dei farmaci,
promuovendo tra i medici e tra i pazienti, l'impiego
corretto dei medicinali secondo prove di efficacia
consolidate.
Come si deve comportare il medico
quando applica una Nota?
Al momento della prescrizione, il medico deve riportare sulla
ricetta il numero della Nota relativa a quel farmaco. In questo
modo egli dichiara che ricorrono le condizioni di
rimborsabilità previste dalla Nota. Con le nuove Note non è
più necessario apporre due firme sulla ricetta ma ne basta una.
D’altro canto la controfirma sulla Nota, con l’introduzione del
nuovo modello di ricetta (decreto interministeriale 18 maggio
2004, attuativo del comma 2 dell’articolo 50 della Legge
326/2003) non è più necessaria in quanto la nuova ricetta
consente di fatto che l’apposizione della firma da parte del
medico, sulla ricetta stessa valga come controfirma della Nota.