Sinistri di Responsabilità Civile (RC)

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Transcript Sinistri di Responsabilità Civile (RC)

Sinistri di Garanzia Diretta
Processo liquidativo sinistri
Garanzia Diretta
L’iter istruttorio dei sinistri di Garanzia Diretta,
contrariamente a quello di Responsabilità Civile, ha la
caratteristica d’interagire fra due soggetti: l’Assicurato
(danneggiato) e l’Assicuratore (Impresa Assicurativa);
con metodo sinottico può essere rappresentato dalla
“MAPPA” seguente, che illustra la successione delle fasi
dall’accadimento del sinistro alla liquidazione o
contestazione dello stesso.
Sinistri di Garanzia Diretta
CAR (Contractor’s All Risks)
Danni Alle Opere
POLIZZA COPERTURA OPERE IN "ITALIA"
In caso di sinistro, dopo esserti adoperato nel
modo più efficace per non aggravare il danno,
salvare le cose assicurate e curare la loro
conservazione al preciso scopo di limitare i
danni, dovrai:
Fase Denuncia

Effettuare segnalazione immediata del danno all’Assicuratore o
all’Intermediario a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, anticipandola per fax o via mail; indicherai i
seguenti dati essenziali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
riferimento alla o alle polizze interessate
indicazione dell’impianto colpito
commessa interessata
località colpita
giorno, ora e luogo del presunto accadimento
tipo di danno
entità presunta del danno
richiesta dettagliata di autorizzazione per l'inizio delle
necessarie operazioni di ripresa del lavoro.

Devi inoltre conservare a disposizione del
Perito i residuati del sinistro sino a
liquidazione del danno avvenuta o
all’autorizzazione del perito alla loro
eliminazione.
Inoltre, senza il benestare del Perito non
potrai avviare lavori di ripristino ai locali o
di sostituzione delle cose danneggiate.
Per una corretta contabilizzazione di quanto sopra
nella tua contabilità creerai un "centro di costo o
commessa" specifica, al quale saranno imputati tutti
i costi e le spese afferenti al sinistro.
In caso di esistenza della clausola “Anticipo
Indennizzi”, qualora ragionevolmente l’entità del
danno dovesse superare il limite stabilito dalla
polizza, trascorsi 30 giorni dalla data di
ricevimento da parte dell’Assicuratore della
denuncia di sinistro, farai una comunicazione (allo
scopo puoi usare il MODULO/2) a mezzo
raccomandata (anticipata per fax o via mail)
all’Assicuratore ed al suo Perito, per l’attivazione
del citato anticipo (che viene definito quale:
ammortizzatore
finanziario
a
beneficio
dell’Assicurato), normalmente previsto allo scadere
di 60 giorni da tale richiesta (controlla comunque
la relativa clausola nella tua polizza).
Se sarai tempestivo tale clausola ti
permette d’incassare il previsto anticipo
entro 90 gg. circa dalla data del sinistro:
gg. 30 dalla ricevuta denuncia + gg. 60
dall’attivazione della clausola.
Fase Documenti

Ti attiverai presso l’Assicuratore per la nomina del Perito e per l'eventuale
autorizzazione ai primi interventi che ti necessitano.
Secondo la tipologia di danno e la sua entità verificherai se si rende
necessario l’incarico ad un tuo Perito di parte fiduciario (allo scopo puoi
usare il MODULO/10) da contrapporre a quello nominato dall’Assicuratore (il
costo di tale Perito, come quello al 50% dell’eventuale Perito Terzo,
potrebbe essere a carico dell’Assicuratore, per la specifica clausola: “onorari
dei Periti di parte”, che comprende anche l’Arbitrato).
Dopo aver fissato il sopralluogo del Perito, dovrai prepararti
a fornire:

1. denuncia circostanziata del sinistro come da CGA
(Condizioni Generali d'Assicurazione);

2. documentazione tecnica attinente la parte dell'opera
colpita dal sinistro;

3. documentazione relativa al carico di magazzino del
bene distrutto o danneggiato;



4. planimetria generale dell'insediamento
industriale con indicazione della zona
interessata dal sinistro;
5. fotografie del danno;
6. primo elenco informativo dei beni
danneggiati, con indicazione del loro valore,
quantità e anno d'acquisto;



7. prima valutazione di massima degli enti
interessati dal sinistro, successivamente seguita
dai preventivi di spesa riportanti il dettaglio
analitico dei costi;
8. dettaglio dei beni di terzi eventualmente
interessati dal sinistro e dichiarazioni circa
l'esistenza o non, di altre garanzie dirette sui
medesimi;
9. preventivi, ordini e/o consuntivi in fattura di
tutti i beni, forniture e prestazioni ricevuti da
terzi per il rimpiazzo ed il ripristino dopo il
sinistro riportanti il dettaglio analitico dei costi;



10. bolle di magazzino per i materiali prelevati
internamente;
11. documentazione interna relativa all'impiego di mano
d'opera aziendale utilizzata per le operazioni di
spegnimento, primo intervento, demolizione, sgombero,
ripristino ricostruzione, riprogettazione e direzione dei
lavori necessari alla ricostruzione od al rimpiazzo dei beni
danneggiati dal sinistro
12. eventuale ulteriore specifica documentazione
richiesta dal Perito.
Per i danni a seguito di furto od incendio
richiederai il Certificato di Chiusura Istruttoria
e/o il fascicolo istruttorio completo (si ottiene
presso la cancelleria della Procura della
Repubblica).
Per la determinazione dell'ammontare del danno
predisporrai i preventivi, gli ordini e/o i consuntivi
in fattura di tutti i beni, forniture e presentazioni
ricevuti da terzi per il rimpiazzo.
Inoltre, per la verifica della preesistenza delle partite
colpite, fornirai:
1) copia del bilancio aziendale;
2) libro dei cespiti ammortizzabili suddiviso per famiglia
di appartenenza e possibilmente al netto delle
rivalutazioni fiscali;
3) in caso di precedente stima di conferimento, in
sostituzione del libro cespiti, le fatture originarie di
acquisto dei beni danneggiati e delle cose rimaste illese;
4) indicazione delle superfici di sviluppo dei fabbricati
industriali, volumetrie, altezze massime, loro descrizione
tipologica e loro utilizzo.
Discuterai con il perito dell’Assicuratore,
affiancato o no dal tuo perito di parte, sino
all’accordo su l’entità del danno, che
dovrebbe rappresentare la somma del
costo dei ripristini e delle sostituzioni.
La Fase di Liquidazione

Al ricevimento dell'Atto Conservativo o
di Amichevole Liquidazione del danno
verificherai, in base ai tuoi conteggi ed alle
condizioni contrattuali della polizza, la
corrispondenza della quantificazione del
danno
calcolata
dal
Perito.
Nel caso in cui l’offerta di definizione
risultasse tecnicamente e
contrattualmente motivata, l'atto
conservativo o di amichevole liquidazione
sarà ritornato firmato al Perito stesso, in
caso contrario:

1) nell’Atto Conservativo che conterrà
delle riserve (ragioni per le quali il perito
eleva obiezioni sul diritto al pagamento),
formulerai le debite controriserve (le
ragioni da contrapporre a quelle del Perito
dell’Assicuratore) per il conseguimento
dell'intero danno indennizzabile, firmando
l’atto stesso;

2) nell’Atto di Amichevole
Liquidazione, rifiuterai l’offerta senza
sottoscrivere l’atto stesso, che restituirai al
Perito a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento nel quale spiegherai i motivi
di rifiuto.
In caso di firma nell’Atto di Amichevole
Liquidazione, trascorsi almeno quindici
giorni dalla restituzione di tale atto al
Perito, ti attiverai presso l’Assicuratore per
ottenere il pagamento.
In caso di Atto Conservativo
con le tue controriserve
o di
Atto di Amichevole Liquidazione rifiutato
dovrai:

1) Se è una questione di entità del danno:
ponderare bene l’opportunità di dar corso
all’ARBITRATO (allo scopo puoi usare il
MODULO/5), seguendo le norme di polizza per il
caso di controversia sul danno (che normalmente
prevedono la nomina di Periti di parte,
uno l’Assicurato e l’altro l’Assicuratore poi, da
subito o in caso di disaccordo dei due perirti
nominati, secondo il disposto della clausola
arbitrale, farai attivare il tuo Perito per la nomina
del Terzo Perito;

2) Se è una contestazione
sull’interpretazione della polizza:
ponderare se rivolgerti ad un buon
avvocato in materia civilista e specializzato
nelle assicurazioni.
Prima di decidere sull’opportunità di chiedere
l’Arbitrato o di incaricare un legale di fiducia,
devi sentire l’Assicuratore, al quale puoi
trasmettere un formale invito all’adempimento
(allo scopo puoi usare il MODULO/4),
inducendolo a farti una nuova offerta o una
conferma della contestazione elevata, per
iscritto; se nulla cambia nella sostanza avrai tutti
gli elementi per prendere una decisione sul
prosieguo.

Qualora la polizza risultasse vincolata a tutti gli effetti,
dovrai fornire tutti gli elementi utili per ottenere il
benestare al pagamento diretto a te stesso, poiché in
tal caso la liquidazione del danno verrà subordinata al
benestare dell'ente vincolante indicato in polizza.

Ti attiverai inoltre per ottenere il certificato di
chiusura istruttoria o il fascicolo istruttorio
completo, se richiesto (si ottiene presso la
cancelleria della Procura della Repubblica)
Inoltre dovrai fornire il certificato camerale e di
“non vigenza”, con data non antecedente a
quella fissata per il pagamento del danno (si
ottiene presso la Camera di Commercio ove la
tua
Società
è
iscritta).
Prescrizione
"... Ogni diritto si estingue per prescrizione
quando il titolare non lo esercita per il
tempo determinato dalla legge ..."
"... La prescrizione è la causa di estinzione
del diritto (indennizzo) derivante
dall’inerzia del titolare (Assicurato) per il
tempo determinato dalla legge (due anni)
..."

In via generale per aver una visione delle più importati prescrizioni
stabilite dalla legge vedi il supporto strategico dei moduli e delle
tabelle: (Vedi Tabella Prescrizioni).
In particolare, i diritti derivanti dai contratti d’assicurazione
dell’Assicurato nei confronti del proprio Assicuratore si prescrivono
in due anni dalla data del “fatto” (II° comma Art. 2952 Cod. Civile).
Salvo casi particolari e precisati, il termine può essere interrotto
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
all’Assicuratore.
Ciò significa che, a partire da tale data, l’Assicurato ha ancora due
anni di tempo per denunciare il sinistro, salvo il diritto
dell’Assicuratore di eccepire, oltre i tre giorni, l’eventuale pregiudizio
determinato dal ritardo (ex Art. 1913 del Codice Civile), ed
addebitarlo.
Il termine è molto importante soprattutto per i sinistri di Garanzia
Diretta, cioè quei sinistri ove l’Assicuratore paga direttamente
il proprio Assicurato per un danno subito dallo stesso.

Tale comunicazione deve avere tre caratteristiche indispensabili per
la sua validità ed efficacia:

costituire in mora il debitore (l’Assicuratore);

esprimere la volontà di voler esercitare il diritto (richiesta del credito
vantato);

data certa di ricevimento della comunicazione (ricevuta di ritorno)
da parte del destinatario (l’Assicuratore).
Nella gestione dei sinistri di Garanzia Diretta ti potrebbe essere utile,
data la sua importanza, il seguenti modello di lettera (facsimile), che
troverai nella "Raccolta Moduli" e che riguarda il testo di
comunicazione interruttiva della prescrizione, ripetutamente
richiamata nel presente manuale:
(Vedi lettera interruttiva della prescrizione verso il mio Assicuratore)
TABELLA DELLE PRESCRIZIONI CIVILI
(DI INTERESSE ASSICURATIVO)
Prescrizione generale Civile
2946 C.C. prescrizione ordinaria
(salvo i casi dove la legge dispone diversamente)
10 anni
Prescrizione Fatti Illeciti
(Responsabilità Civile)
2947/1° comma C.C. Da fatto illecito in genere (1)
5 anni
2947/2° comma C.C. Da circolazione (1)
2 anni
(1) = Se il fatto è considerato reato, per il quale è previsto un termine
maggiore, alla prescrizione civile si applica la prescrizione penale.
Prescrizioni Contrattuali
2952/2° comma C.C. Nei diritti assicurativi
2 anni
2950 C.C. Nella mediazione assicurativa (Agente/Broker)
1 anno
2952/1° comma C.C. Nel pagamento del premio assicurativo
6mesi
Grazie per l’attenzione
Arch. Giuseppe Cozzo