Sinistri di Responsabilità Civile (RC)

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Transcript Sinistri di Responsabilità Civile (RC)

IL Processo liquidativo
nei Sinistri
“Responsabilità Civile”
Denuncia
A seguito di richieste danni da parte di un
nostro cliente è opportuno denunciare il
sinistro nei tempi PREVISTI dal
legislatore che ha fissato il termine
generico in GIORNI TRE (ex Art. 1913
C.C.); termine che è bene rispettare, salvo
che la polizza fissi termini più lunghi.
Qualora la denuncia dovesse pervenire
oltre tale termine, l’Assicuratore può:


A) in caso di dolo, rifiutare la prestazione
assicurativa (prova a carico dell’Assicuratore);
B) in caso di colpa, ridurre l’indennità in
ragione del pregiudizio sofferto (ex Art. 1915
C.C.). Ovviamente è sempre l’Assicuratore che
deve provare d’aver subito un pregiudizio ed in
quale misura.
In considerazione del fatto che qualche
Assicuratore, di fronte ad un ritardo,
anche
minimo,
contesta
in
toto
l’indennizzo è bene sottolineare che ciò
deve avvenire solo in caso di dolo provato
dall’Assicuratore, mentre per la colpa
conclamata vale solo la riduzione
dell’indennizzo nell’esatta misura del
pregiudizio sofferto e provato.
Detta denuncia (che il Codice Civile
chiama "avviso"), che generalmente è
basata sulla richiesta del danneggiato,
conterrà una sommaria descrizione dei
fatti e qualche elemento che valga a far
percepire l'importanza economica del
danno, nonché la chiara identificazione
della persona che nel privato o nella
struttura aziendale segue lo sviluppo del
sinistro e ne è informato.
L’iter istruttorio dei sinistri di Responsabilità Civile,
contrariamente a quello di Garanzia Diretta, ha la
caratteristica d’interagire fra tre soggetti: l’Assicurato
(Danneggiante), l’Assicuratore (Impresa Assicurativa)
e il Terzo (Danneggiato). Con metodo sinottico può
essere rappresentato dalla “MAPPA”
seguente, che
illustra la successione delle fasi dall’accadimento del
sinistro alla liquidazione o contestazione dello stesso.
Nota Bene:
Art. 1917 c.c. 2° comma
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione
all'assicurato, di pagare direttamente al terzo
danneggiato l'indennità dovuta, ed e obbligato al
pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
La consuetudine:
L’area istruttoria/liquidativa
è tra
l’Assicuratore e la
Controparte Danneggiata
Sinistri Responsabilità Civile
Professionale (RC Prof.)
Processo liquidativo sinistri
RC Professione
Come analizzato all’inizio, il Professionista
Assicurato, deve effettuare segnalazione
immediata del danno all’Assicuratore a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento,
anticipandola possibilmente anche per fax o via
mail; indicando tutti gli elementi necessari,
generalmente ricavandoli dalla richiesta ricevuta
dal danneggiato (allegandone copia) e in
dettaglio:

1. data e luogo dell’evento dannoso;

2. dati dei danneggiati o reclamanti;

3. cause, modalità e conseguenze;



4. copia del contratto di prestazione del servizio
professionale;
5. dichiarazione circa l’esistenza di altre polizze per i
medesimi rischi stipulate da altri;
6. ogni altro elemento che possa essere utile e la
corrispondenza intervenuta con il danneggiato;
Devi far seguire alla denuncia tutte le
notizie, i documenti e gli atti giudiziari
relativi
al
sinistro
stesso,
adoperandoti alla raccolta di eventuali
elementi per la difesa.
Gli eventuali atti di citazione ricevuti dovranno
essere trasmessi all’Assicuratore in originale
e corredati dalla tua firma (vedi
MODELLO
allegato), per consentire al difensore fiduciario
dell’Assicuratore
giudizio.
l'eventuale costituzione in
Prescrizione
"... La prescrizione è la causa di
estinzione del diritto (indennizzo)
derivante dall’inerzia del titolare
(Assicurato) per il tempo
determinato dalla legge ... “




Tale comunicazione deve avere tre caratteristiche
indispensabili per la sua validità ed efficacia:
costituire in mora il debitore (l’Assicuratore);
esprimere la volontà di voler esercitare il diritto (richiesta
del credito vantato);
data certa di ricevimento della comunicazione (ricevuta
di ritorno) da parte del destinatario (l’Assicuratore).
TABELLA DELLE PRESCRIZIONI CIVILI
(DI INTERESSE ASSICURATIVO)
Prescrizione Ordinaria Civile
2946 C.C. prescrizione ordinaria
“Salvo i casi dove la legge dispone diversamente, i diritti si
estinguono per prescrizione con il decorso di
10 anni “
Prescrizione Fatti Illeciti
(Responsabilità Civile)
2947/1° comma C.C.
“Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito (1) si
prescrive in ……
5 anni
…… dal giorno in cui il fatto si è verificato”
(1) = Se il fatto è considerato reato, per il quale è previsto un termine
maggiore, alla prescrizione civile si applica la prescrizione penale.
Prescrizioni Contrattuali
(Responsabilità Civile)
2952/2° comma C.C.
..."Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal
contratto di riassicurazione si prescrivono in …
2 anni
…
dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il
diritto si fonda”.
*Nell’assicurazione della responsabilità civile (1917 cc), il termine decorre dal
giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso
contro di questo l’azione.
Grazie per l’attenzione
Arch. Giuseppe Cozzo
______
[email protected]