POAT-DAGL Miriam Giorgio Bari 24-1-13

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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
Programma Operativo di
Assistenza Tecnica alle
Regioni dell’obiettivo
convergenza per il
rafforzamento delle capacità
di normazione
Laboratorio sulla qualità della regolazione
Semplificazione e qualità della normazione
nella Regione Puglia
Il ruolo del Consiglio Regionale nell'attuazione
della legge regionale n.29/2011
Bari, 24 Gennaio 2013
Miriam Giorgio
POAT-DAGL
OBIETTIVO FINALE


Determinare un ciclo virtuoso dei processi di regolazione
I processi di regolamentazione, come tutte le politiche pubbliche,
seguono un ciclo di vita, che si avvia con l’immissione in agenda delle
questioni rilevanti e si chiude con la valutazione, per poi ripartire:
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POAT-DAGL
OBIETTIVI SPECIFICI
rafforzamento della
capacità di normazione
potenziamento della
comunicazione
trasparente
potenziamento del
capitale organizzativo e
umano
diffusione della cultura
della better regulation
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POAT – DAGL
RAFFORZAMENTO CAPACITA’ DI NORMAZIONE DELLE
REGIONI OBIETTIVO CONVERGENZA

Progetto Operativo nazionale “Governance e Assistenza
Tecnica” (PON-GAT) FERS 2012-2013

Introdurre, sviluppare o migliorare le tecniche di better
regulation (AIR, VIR, ATN) contribuendo al perseguimento
degli obiettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni-Autonomie
Locali del 29 marzo 2007

In particolare, incrementare la competitività delle Regioni e
del sistema paese
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POAT – DAGL
REGIONE PUGLIA







Progetto Operativo (PO) della Regione Puglia: punto di partenza
basato sulla condivisione metodologica; dovrebbe innescare un percorso di
change management grazie all’implementazione di azioni realizzate con il
supporto del DAGL e del Servizio di Assistenza Tecnica (Consorzio MIPA)
coinvolgendo direttamente e attivamente le strutture competenti
dell’Amministrazione regionale.
Presentazione del progetto nella sede della Regione Puglia (luglio 2011)
Gruppo di lavoro (Gdl) misto Dagl (MIPA) - Regione Puglia (dicembre
2011)
Partecipazione fondamentale dei Servizi Legislativi del Consiglio
regionale e della Giunta regionale, oltre Autorità di gestione del P.O.
FESR
L’attività del Gdl ha riguardato innanzitutto il supporto per la definizione
della cornice normativa di riferimento in tema di better regulation.
In particolare, è stata fornita assistenza per l’approvazione della legge 2
novembre 2011, n. 29 recante norme sulla “Semplificazione e qualità della
normazione”.
Il Gruppo di lavoro POAT-DAGL ha poi provveduto a redigere una prima
bozza di articolato per i regolamenti di attuazione della legge regionale 2
novembre 2011 n.29.
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POAT-DAGL
I CASI DELLA SPERIMENTAZIONE

Vir - Legge 19/2006 (e regolamento di attuazione 4/2007 ss.mm.)
recante Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per
la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia

Air - Regolamento per la certificazione delle competenze
nell’ambito dell’apprendistato (Legge regionale 31/2012)

Air - Regolamento per integrazione tariffaria trasporto
passeggeri (Legge regionale 18/2002)

Atn - Ddl recante Disciplina dei Beni Culturali

Atn - Ddl recante Disciplina della Valutazione ambientale
strategica
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1° caso - ATN
DDL Beni culturali
FINALITA’
 implementare Atn anche attraverso condivisione metodologica:
scheda Atn elaborata secondo i parametri stabiliti a livello centrale (si
veda sez. documentazione ww.qualitanormazione.gov.it)
raccordo e armonizzazione con la normativa nazionale (Codice dei
Beni culturali e del Paesaggio d.lgs. 42/2004)
 precisazione delle funzioni della Regione
 verifica della sostenibilità del sistema con riferimento a costi/oneri per
operatori e pubbliche amministrazioni
 testo normativo chiaro, semplice, lineare, fluido e tecnicamente ben
scritto.
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1° caso - ATN
DDL Beni culturali
PROFILI DI ANALISI
1) Individuazione della materia e della relativa competenza legislativa regionale
2) Descrizione delle finalità e degli obiettivi dell’intervento e necessità del ricorso alla fonte
legislativa
3) Analisi degli effetti giuridico-amministrativi più immediati e dell’eventuale impatto che
il progetto produce su enti pubblici e soggetti amministrati
4) Verifica della compatibilità con le norme costituzionali e in particolare con i principi di
sussidarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’art. 118, primo comma della Costituzione e
con la potestà regolamentare degli enti locali di cui all’art. 117, comma sesto della Costituzione
5) Verifica della compatibilità con i principi dell’ordinamento giuridico, con le
competenze trasversali dello Stato e con i principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato
nell’ambito della competenza concorrente
6) Verifica della compatibilità con l’ordinamento comunitario
7) Semplificazione amministrativa anche alla luce dei recenti interventi del legislatore
comunitario
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1° caso - ATN
DDL Beni culturali
OGGETTO DELLA DISCUSSIONE
Passaggi concreti dalla legge al regolamento di
attuazione
Requisiti degli istituti e dei luoghi di cultura di
rilevanza regionale
Impatto sugli operatori per valutare il livello di
onerosità della legge e regolamento
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1° caso - ATN
DDL Beni culturali
Il drafting normativo: punti chiave
Chiarezza: esposizione nitida che non si presti ad equivoci
interpretativi
Uniformità: stile semplice e accessibilità linguistica per
tutti, nei limiti della complessità della materia
Leggibilità/fruibilità: scorrevolezza, linearità espositiva,
attenzione alla punteggiatura e alla organizzazione
grafica
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2° caso – VIR
Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture
che erogano servizi socio-assistenziali
PERIMETRO DELLA VALAUTAZIONE
l’individuazione dei confini
oggettivi, soggettivi
(destinatari e pubbliche
amministrazioni coinvolte) e
temporali dell’applicazione
della legge
la precisazione degli obiettivi
dell’intervento normativo
rispetto ai quali valutare il
grado di soddisfazione
conoscenza nitida del
contesto per consentire una
valutazione del reale impatto
regolatorio
la prestazione di servizi
le tipologie di strutture
il rapporto tra soggetti
gestori e Regione
gli utenti
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2° caso – VIR
Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture
che erogano servizi socio-assistenziali
COSA E‘ STATO FATTO
analisi criticità
del sistema
consultazioni dei
soggetti
interessati
raccolta dati per
la valutazione
valutazione
giuridica ed
economica
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2° caso – VIR
Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture
che erogano servizi socio-assistenziali
CRITICITA’
le criticità del sistema delineato dalla legge n.19/2006: esse
concernono sia il testo di legge, anche nel suo rapporto con il
regolamento di attuazione, sia alcune difficoltà applicative,
soprattutto di tipo procedimentale.
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2° caso – VIR
Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture
che erogano servizi socio-assistenziali
CONSULTAZIONI
Sono state svolte consultazioni dei soggetti interessati: a) gestori
delle strutture che erogano servizi socio-assistenziali; b) responsabili
degli Uffici di piano dei Comuni delegati per il rilascio delle
autorizzazioni amministrative; c) rappresentanti istituzionali
(assessori al ramo, sindaci) dei Comuni.
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2° caso – VIR
Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture
che erogano servizi socio-assistenziali
RACCOLTA DATI
Sono stati raccolti i dati necessari alla valutazione sia disponibili
presso la Regione sia attinti dai bilanci degli operatori del settore.
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2° caso – VIR
Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture
che erogano servizi socio-assistenziali
VALUTAZIONE
La valutazione si è soffermata in particolare sui seguenti aspetti:
a) grado di conseguimento degli obiettivi; b) stima dei costi e degli
effetti sui destinatari; 3) efficienza del sistema e delle unità di
output.
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3° caso - AIR
Certificazione delle competenze nell’apprendistato
La Regione Puglia, con l’approvazione della legge regionale n. 31/2012 “Norme
in materia di formazione per il lavoro”, ha avviato un percorso teso al
superamento della legge 13 del 2005.
In particolare, all’art. 7 della legge 31/2012 la Regione è tenuta a disciplinare con
regolamento le modalità di certificazione delle competenze degli apprendisti
per le tre tipologie di apprendistato in essa contenute
Art. 7
Certificazione delle competenze
1. La Regione, a seguito della definizione prevista
entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del d.lgs. 167/2011 da parte del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali degli standard
formativi per la verifica dei percorsi formativi in
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
e in apprendistato di alta formazione, disciplina
con regolamento le modalità di certificazione
delle competenze degli apprendisti.
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3° caso - AIR
Certificazione delle competenze nell’apprendistato
DI CARATTERE GIURIDICOAMMINISTRATIVO:
DI CARATTERE ECONOMICO
E GESTIONALE
Procedere all’attuazione della
legge regionale n.31/2012.
Definire una disciplina dei
requisiti del certificatore: di
base e specifici, in relazione al
settore a cui fa riferimento la
figura professionale.
Definire una disciplina
puntuale del ruolo del tutor
aziendale.
MOTIVAZIONI
INTERVENTO
Necessità di un sistema di
adeguamento dei profili
professionali
modalità strutturate di
misurazione delle competenze
acquisite
definizione più esaustiva degli
elementi essenziali
dell’attestato di certificazione
delle competenze
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4° caso – AIR
Integrazione tariffaria trasporto passeggeri
MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO
In molte realtà urbane, l’esigenza di facilitare gli spostamenti e
favorire gli interscambi tra le diverse modalità di TPL (es. autobus,
treni, metropolitane) ha portato alla progressiva diffusione di Sistemi
Tariffari Integrati (STI), caratterizzati dalla presenza di un unico
schema tariffario valido per tutte le modalità offerte. La scelta di
introdurre un tale sistema tariffario può avere importanti effetti
positivi sulla domanda di trasporto pubblico, con ricadute benefiche
sia per quanto riguarda i proventi da traffico (quindi per la finanza
pubblica locale) sia in termini di riduzione delle diseconomie esterne
del trasporto.
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4° caso – AIR
Integrazione tariffaria trasporto passeggeri
Ambito di intervento
L’AIR avrà come oggetto l’implementazione di un sistema tariffario
integrato riferita a tratte trasportistiche esattamente individuate e
aventi ricadute sull’offerta e sulla domanda di trasporti
Risultato da raggiungere
Ai fini dell’integrazione tariffaria prevista dalla L. 18/2002, cercare di
capire come applicare un tale sistema tariffario per comprendere
sotto quale profilo è più opportuno intervenire al fine di migliorare
l’efficacia del servizio pubblico, nonché fornire indicazioni su quale
possa essere un livello sostenibile di qualità del TPL in rapporto ad
un’analisi dei costi e degli ipotetici benefici da esso derivanti.
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REGOLAMENTO INTERNO del Consiglio Regionale
approvato con DCR 951/1988:
linee di intervento per attuazione legge 29/2011
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REGOLAMENTO INTERNO del Consiglio Regionale
approvato con DCR 951/1988:
linee di intervento per attuazione legge 29/2011
NORME DI RIFERIMENTO della LEGGE 29/2011
Art. 2 Chiarezza dei testi normativi
Art. 3 Testi Unici e codici
Art. 4 Riordino e semplificazione normativa
Art. 5 Consultazioni
Art. 6 Analisi di impatto della regolamentazione
Art. 7 Analisi tecnico-normativa
Art. 8 Verifica di impatto della regolazione
Art. 9 Clausole valutative
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REGOLAMENTO INTERNO del Consiglio Regionale
approvato con DCR 951/1988:
linee di intervento per attuazione legge 29/2011
Art. 2 Chiarezza dei testi normativi
L’articolo contiene puntuali norme di drafting
NORME DA INTRODURRE DEVONO STABILIRE:
1) l’organo (o gli organi) consiliari competenti in ordine alla verifica del
rispetto di quanto stabilito dal citato articolo legislativo
2) le conseguenze (eventuali) dell’accertato mancato rispetto, in
particolare
- divieto di introdurre nel testo di una legge norme estranee alla materia oggetto
della stessa (c.1)
- divieto di modificazioni,abrogazioni o deroghe tacite (c.4) per il quale lo Statuto
già prevede la sanzione della improcedibilità
Occorre un punto di equilibrio ragionevole tra:
a) esigenza di garantire la certezza del diritto
b) il potere di iniziativa di ciascun titolare
c) la sovranità delle decisioni assembleari.
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REGOLAMENTO INTERNO del Consiglio Regionale
approvato con DCR 951/1988:
linee di intervento per attuazione legge 29/2011
Art. 3 Testi Unici e Codici
Occorre introdurre norme che prevedano
•divieto di ogni modifica non espressa ai testi unici/codici
•fase di promozione della formazione testi unici/codici
•fase manutenzione testi unici/codici
•fase approvazione testi unici/codici
Approvazione/manutenzione testi compilativi: procedimento in sede redigente per i testi
unici compilativi (art.13 Reg. Cons.)
Approvazione testi innovativi: regole dell’ordinario procedimento legislativo
Promozione testi unici: opportunità di disciplinare una fase procedimentale del tutto
nuova individuando i soggetti titolari del potere di proposta (Ufficio di Presidenza,
Commissioni consiliari, Gruppi consiliari, ciascun Consigliere) e temporizzando l’esame
consiliare delle proposte (le proposte in materia-soprattutto se si optasse per una
soluzione ampia per i titolari dell’iniziativa- devono essere esaminate nell’ambito di un
programma unitario di azione normativa)
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REGOLAMENTO INTERNO del Consiglio Regionale
approvato con DCR 951/1988:
linee di intervento per attuazione legge 29/2011
Art. 4 Riordino e semplificazione normativa
Comma 1: annualmente la Giunta regionale e l’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale esaminano lo stato della
legislazione regionale al fine della predisposizione del disegno di
legge di manutenzione e semplificazione dell’ordinamento
regionale.
Comma 2: entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta deve
predisporre l’apposito disegno di legge, sentito l’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale.
NORME DA INTRODURRE
regole su tempi, modi ed esiti dell’esame del disegno di legge
da parte dell’Ufficio di Presidenza, per quanto di competenza
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REGOLAMENTO INTERNO del Consiglio Regionale
approvato con DCR 951/1988:
linee di intervento per attuazione legge 29/2011
Art. 5 CONSULTAZIONI
La legge 29/2011 intende le consultazioni degli interessati come
strumenti di miglioramento della qualità normativa, secondo i
principi di partecipazione sanciti nello Statuto regionale
NORME DA INTRODURRE:
TEMPI, SOSPENSIONE, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
CONSULTAZIONI/AUDIZIONI DEGLI INTERESSATI
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REGOLAMENTO INTERNO del Consiglio Regionale
approvato con DCR 951/1988:
linee di intervento per attuazione legge 29/2011
Art. 6 Analisi di impatto della regolamentazione
a)
b)
L’Air si deve svolgere sui disegni di legge, le proposte di legge e i
regolamenti delegati.
Art. 10: il Regolamento di Giunta stabilisce:
criteri/procedure Air
tipologie e casi di esclusione Air
NORME DA INTRODURRE
Rinvio al regolamento di Giunta
(può essere anche implicito)
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REGOLAMENTO INTERNO del Consiglio Regionale
approvato con DCR 951/1988:
linee di intervento per attuazione legge 29/2011
Art.7 Analisi tecnico-normativa
La norma stabilisce:
•Obbligatorietà dell’ATN per disegni/proposte legge
•Parametri ATN
•Uffici di Giunta e di Consiglio competenti
•Effetti (non vincolanti) ATN
NORME DA INTRODURRE
•Tempi di esecuzione ATN (comma 6: esplicito rinvio al regolamento di
Consiglio e al regolamento di Giunta)
Si pone la scelta se l’ATN debba accompagnare, come allegato
necessario, la presentazione della proposta o se debba essere effettuata
dopo la presentazione della proposta stessa (prima dell’esame in
Commissione)
•ATN su testo emendato: Presidente/Relatore possono chiedere che il
testo sia di nuovo sottoposto a ATN; non per tutti gli emendamenti per
ragioni di economicità (solo quelli più incisivi)
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REGOLAMENTO INTERNO del Consiglio Regionale
approvato con DCR 951/1988:
linee di intervento per attuazione legge 29/2011
ART.8 VERIFICA DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
La relazione di VIR, redatta dai competenti Servizi della Giunta regionale, è trasmessa
al Consiglio regionale
NORME DA INTRODURRE:
- trattamento consiliare della relazione Vir
-commissione che esamina Vir è la stessa dell’approvazione della legge su cui viene
svolta la valutazione ex post
- rinvio a regolamento di Giunta per criteri, modalità, casi di esclusione
La previsione sul trattamento della relazione Vir è importante per:
• l’esercizio della generale funzione consiliare di indirizzo e controllo
• la specifica attività di riordino periodico della normativa vigente.
Analoghe considerazioni sembrano possano essere fatte anche in rapporto alla
relazione annuale del Presidente della Giunta al Consiglio sull’attuazione della
legge 29 (art.13) e a quella dell’Avvocatura sul contenzioso generato dalle
norme regionali (art.12)
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REGOLAMENTO INTERNO del Consiglio Regionale
approvato con DCR 951/1988:
linee di intervento per attuazione legge 29/2011
Relazioni Air e Vir
Relazione Air/Vir di cui alla legge n.29/2011 deve essere
predisposta secondo schema e criteri comuni tra Giunta e
Consiglio per evitare deficit di omogeneità; anche le metodologie
Air/Vir devono essere comuni per lo stesso motivo; tuttavia, se si
opta per non prevedere alcuna norma sull’Air nel regolamento,
limitandosi al richiamo della legge 29/2011, questo punto può
essere omesso
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