Scarica in PDF

Download Report

Transcript Scarica in PDF

Edizione di giovedì 9 marzo 2017
RISCOSSIONE
I chiarimenti dell’Agenzia sulla rottamazione delle cartelle
di Alessandro Bonuzzi
Con la circolare n. 2/E di ieri l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito
all’applicazione della definizione agevolata (cd. rottamazione delle cartelle), introdotta
dall’articolo 6 del D.L. 193/2016, di cui è possibile avvalersi in relazione ai carichi affidati agli
Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 al fine di estinguere il proprio debito.
Il documento analizza alcuni profili della procedura emersi anche dall’esame dei contributi
degli operatori e commentatori del settore.
Uno temi trattati riguarda l’interazione tra la disciplina della rottamazione e quella della
dilazione di cui all’articolo 19 del D.P.R. 602/1973.
In particolare, il Fisco ha voluto mettere definitivamente in chiaro quando si conserva la
possibilità di riprendere il versamento dilazionato in corso al 24.10.2016 (data di entrata in
vigore della norma) in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata.
Infatti, è noto che rientrano nell’ambito applicativo della rottamazione anche i debiti oggetto
di piani rateali in essere alla data di entrata in vigore della procedura di favore purché
risultino adempiuti i versamenti con scadenza fino al 31.12.2016.
A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, i pagamenti relativi alle rate con
scadenza successiva al 31.12.2016 sono sospesi fino al prossimo luglio (data fissata per il
pagamento in unica soluzione o della prima rata).
A tale data la circolare in commento prospetta due possibili scenari:
1. il debitore ha correttamente effettuato il pagamento della prima o unica rata: in tal
caso si determina la revoca automatica della dilazione ancora in essere;
2. il debitore non ha correttamente effettuato il pagamento in unica soluzione o della
prima rata: in questa evenienza si determina, invece, l’inefficacia della definizione e il
debito non può beneficiare di un nuovo provvedimento di rateizzazione. Tuttavia, il
debitore può riprendere - a luglio - la precedente dilazione in essere alla data del
24.10.2016, giacché non automaticamente revocata.
Il documento di prassi, poi, va oltre e prende a riferimento l’ipotesi di mancato, insufficiente o
tardivo pagamento di una delle rate diverse dalla prima.
www.ecnews.it
Page 1/2
Edizione di giovedì 9 marzo 2017
Parimenti a quanto detto in relazione alla prima o unica rata, anche in tal caso si determina
l’inefficacia della definizione e il debito non può essere nuovamente rateizzato.
D’altro canto la soluzione prospettata è figlia del fatto che la procedura di rottamazione si
perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute.
Inoltre, qui si verifica un’ulteriore conseguenza: infatti, il debitore che non rispetta una delle
rate diverse dalla prima non può nemmeno riprendere i versamenti relativi alla precedente
dilazione in essere alla data del 24.10.2016.
Ciò in conseguenza del fatto che la vecchia rateizzazione è stata automaticamente revocata a
seguito del pagamento della prima rata.
www.ecnews.it
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Page 2/2